Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Servizio civile: parere Regioni su delega per testo unico

giovedì 29 ottobre 2009


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/074/SR/C8

 

PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA REDAZIONE DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, APPROVATO, IN ESAME PRELIMINARE, DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DEL 3 SETTEMBRE 2009

 

Punto 19) Elenco B – Odg Conferenza Stato-Regioni

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 29 ottobre 2009 esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative.

 

Il DDL delega al Governo ha il compito di arrivare a definire un testo unico in materia di servizio civile, tramite uno o più Decreti Legislativi, indicando principi e criteri direttivi a cui i Decreti dovranno attenersi.

Tali principi e criteri sono espressi in maniera assolutamente generica e poco chiara.

Genericità che permetterà spazi di libera interpretazione, in sede di scrittura dei singoli Decreti in maniera amplissima, fornendo così al Governo la possibilità di ridisegnare il sistema del servizio civile a suo piacimento.

Inoltre la relazione che accompagna lo schema del disegno di legge recante delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di servizio civile nazionale sostiene, e a più riprese ribadisce, che la vigente normativa in materia non appare coerente con gli interventi della Corte Costituzionale, né risulta adeguata a garantire il buon funzionamento e l’organizzazione del sistema del servizio civile nazionale, senza alcuna precisazione al riguardo.

Sono proprio questi generici contenuti e astratti riferimenti, che non specificano le dichiarate incoerenze con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che non chiariscono le asserite carenze e criticità né, tanto meno, i problemi da risolvere e che denotano l’evanescenza dell’intervento proposto.

Con questi presupposti non espressi è consequenziale che l’articolo delega non possa avere che contenuti imprecisati, se non addirittura contradditori rispetto all’esperienza maturata nei territori dalle Regioni e Province autonome, a contatto con Enti, giovani e comunità locali e, più in generale, rispetto alle enunciate politiche federalistiche.

Qui di seguito si riporta il testo emendato (sottolineate in grassetto le nuove parti inserite e barrate quelle eliminate):

 

 

“Articolo…”

(Delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di servizio civile)

1. Ai fini del riordino e della disciplina del servizio civile nazionale il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico, a mezzo di uno o più decreti legislativi, contenente disposizioni anche modificative della disciplina vigente, nel rispetto  dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)      confermare, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che il servizio civile nazionale è un autonomo istituto repubblicano finalizzato all’adempimento del dovere di difesa della Patria di cui all’art. 52 Cost., da realizzare, in continuità con l’esperienza fatta dagli obiettori di coscienza, mediante attività che concorrano al perseguimento della pace, dell’uguaglianza sostanziale, del potenziamento dei servizi di welfare rivolti alle fasce di popolazione più debole, del potenziamento degli interventi a favore protezione e salvaguardia dell’ambiente, del potenziamento degli interventi a favore della tutela e del patrimonio culturale, dello sviluppo di interventi culturali a favore dell’intera popolazione e del progresso sociale e alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, attraverso modalità di difesa non armata e nonviolenta in ambiti definiti e coerenti con la suddetta finalità;

b)      ridefinire, in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art.8 comma 6 della legge 131/2003, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il riparto di funzioni tra istituzioni statali e regionali, prevedendo che le Regioni e Province Autonome, sulla base di appositi accordi bilaterali, concorrano all’attuazione di [specifici interventi vincolando risorse proprie]   specifiche funzioni, quali la valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile insistenti sui territori di competenza, il loro monitoraggio esterno, l’organizzazione della formazione generale e possano co-finanziare il Servizio Civile, vincolando tali risorse allo sviluppo del servizio civile nazionale in aree territoriali specifiche;

c)      ridefinire…

c bis) rivedere i requisiti di ammissione al servizio civile nazionale, prevedendo la possibilità di progetti che in via sperimentale coinvolgano anche i cittadini di altri Paesi e gli apolidi residenti in Italia da almeno cinque anni e in possesso di regolare titolo di soggiorno;

d)     rivedere…

e)      rivedere….

f)       confermare l’organizzazione per progetti quale modalità di realizzazione delle attività del servizio civile, individuando criteri omogenei per la valutazione, da effettuarsi mediante procedura comparativa, al fine di garantire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione della qualità e utilità sociale dei progetti stessi, con previsione dell’obbligo per gli enti proponenti di contribuire alle spese complessive di realizzazione dei progetti presentati, secondo le rispettive capacità organizzative e finanziarie; prevedere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art.8 comma 6 della legge 131/2003,  che in casi straordinari possano essere approvati anche progetti con durata pluriennale, in relazione alle esigenze del progetto stesso; prevedere altresì, con le stesse modalità, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato vengano individuate le caratteristiche e gli standards dei progetti di servizio civile nazionale all’estero;

g)      individuare misure volte a riequilibrare la distribuzione territoriale dei giovani in servizio civile, [prevedendo, in caso di carenza iniziale di domande per progetti relativi ad aree territoriali determinate, forme di mobilità interregionali con oneri a carico degli enti di servizio civile];  suddividendo il Fondo da destinare ai compensi dei giovani in Servizio Civile tra Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in ragione del numero di giovani, di età compresa tra i 18 ed i 27 anni, residenti sui territori regionali e provinciali al 31dicembre dell’anno precedente al piano di programmazione e prevedendo la possibilità, per i giovani che si sono resi disponibili, di transitare in progetti, anche di enti diversi, che presentino una carenza di domande rispetto ai posti inseriti nel bando ovvero la possibilità di presentare due domande di partecipazione;

h)      introdurre…

i)        garantire un adeguato funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile, organismo di consultazione, riferimento e confronto istituito dall’articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, assicurando una parità di collocazione delle Regioni e Province autonome con l’Ufficio Nazionale per il servizio civile, in relazione al loro ruolo istituzionale, e quindi in posizione funzionalmente differenziata rispetto ai membri della Consulta rivedendone i criteri di composizione, mantenendo la maggioranza ai rappresentanti degli enti accreditati e garantendo al contempo un’adeguata rappresentanza dei giovani che hanno prestato o stanno prestando il servizio civile;

j)        determinare il contingente dei volontari in servizio civile nazionale secondo un andamento della consistenza media annuale dei volontari medesimi coerente con l’evoluzione delle risorse finanziarie disponibili, comunque non inferiore alle 40.000 unità, e tale da non pregiudicare l’assolvimento delle finalità di cui alla precedente lettera a), da individuare annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

k)      prevedere…

l)        disciplinare…

m)    razionalizzare…

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, a seguito di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 131/2003, previo parere delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

 

3. Ulteriori …

4. L’adozione…

 

 

Roma, 29 ottobre 2009

docsrp19b)servizio_civile_nazionale.pdf