Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Trasporto merci pericolose: parere su attuazione Direttiva "008/68/CE

giovedì 29 ottobre 2009


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/088/SR/C4

 

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/68/CE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNO DI MERCI PERICOLOSE”

 

Punto 49 – elenco B) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

osserva preliminarmente che:

 

1.     La materia trattata, riconducibile alla sicurezza dei trasporti nella sua accezione di safety, va ritenuta ascrivibile alla competenza legislativa statale, in quanto sussumibile nel disposto di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione inerente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

2.     Le Regioni, pertanto, non possono che pronunciarsi favorevolmente in quanto prive di competenza al riguardo;

3.     Tuttavia, la tutela degli interessi delle popolazioni e dei territori da ciascuna di esse amministrati impone di formulare le seguenti osservazioni:

a)     Il Governo, nel recepimento della direttiva e nell’attuazione delle norme introdotte, deve garantire che, nell’esercizio dei poteri di deroga previsti, la sicurezza delle persone e delle cose rappresenti sempre e comunque un valore fondamentale e quindi il primo obiettivo da perseguire;

b)    Il Governo, nel recepimento della direttiva e nell’attuazione delle norme introdotte, deve garantire che il sistema sanzionatorio sia realmente efficace, anche nel senso di rendere, già con una valutazione ex ante, assolutamente non conveniente la violazione delle norme in materia. L’apparato sanzionatorio appare infatti tenue rispetto ai fondamentali valori tutelati ed agli interessi economici in gioco, con la conseguenza di lasciare insoddisfatte sia le esigenze di prevenzione generale (indurre ciascuno a non commettere violazioni), sia le esigenze di prevenzione speciale (indurre chi ha già commesso violazioni a non commetterne altre), sia le esigenze squisitamente repressive;

c)     Il Governo, nel recepimento della direttiva e nell’attuazione delle norme introdotte, deve garantire che, in relazione al trasporto per ferrovia:

·        sia assicurato l’apporto funzionale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria;

·        si proceda alla revisione di tutti i carri che trasportano merci pericolose almeno ogni due anni e si promuova altresì, ove necessario, la modifica delle relative norme europee;

·        sia previsto, fino al momento in cui non si sia proceduto alla revisione di cui al punto che precede, un limite alla velocità nell’attraversamento dei centri abitati non superiore ai 30 km/h;

 

 

ESPRIME parere favorevole nei termini di cui in premessa e condizionato all’accoglimento delle osservazioni ivi formulate.

 

 

 

Roma, 29 ottobre 2009

docsrp49b_recep_direttiva2008-68.pdf