Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Alimentazione: somministrazione con distributori automatici, indirizzi comuni delle Regioni

giovedì 29 ottobre 2009


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/083/CR/C11

 

DOCUMENTO DI INDIRIZZI COMUNI DELLE REGIONI IN MATERIA DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

 

 

Occorre anzitutto premettere che le materie della somministrazione di alimenti e bevande e della vendita mediante distributori automatici presentano molti elementi di collegamento, pur dovendo trovare ciascuna una propria disciplina.

Tutte le normative vigenti, statali e regionali, disciplinano tali attività, distinguendo tra la vendita e la somministrazione effettuate in maniera esclusiva, in appositi locali e le medesime attività effettuate in maniera non esclusiva.

 

In particolare, si possono distinguere le seguenti ipotesi:

 

1)      vendita effettuata per mezzo di distributori automatici in maniera non esclusiva;

2)      vendita effettuata in un locale adibito esclusivamente alla vendita a mezzo distributori automatici;

3)      somministrazione effettuata a mezzo distributori automatici in maniera non esclusiva;

4)      somministrazione effettuata a mezzo distributori automatici in maniera esclusiva, in appositi locali.

 

A seguito dell’esame della maggior parte delle normative regionali, le Regioni hanno ritenuto opportuno proporre modalità operative comuni al fine di realizzare una maggiore semplificazione dei procedimenti a carico delle imprese che operano nel settore della vendita e della somministrazione a mezzo distributori automatici.

A tal fine, si propone il seguente schema operativo:

 

1) VENDITA NON ESCLUSIVA:

 

a) Assoggettare a d.i.a. ad efficacia immediata, da presentare al Comune sul cui territorio avviene l’installazione del distributore, l’avvio dell’attività di vendita effettuata per mezzo di distributori automatici in maniera non esclusiva, attualmente sottoposta a d.i.a. ad efficacia differita a trenta giorni, come già previsto dall’art. 17 d..lgs. 114/1998.

Tale semplificazione corrisponde alle disposizioni contenute nell’art. 19, comma 2, della L. 241/1990, come modificato dall'art. 9, comma 4, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Secondo tale norma, entrata in vigore il 4 luglio u.s., infatti, qualora la d.i.a. abbia ad oggetto “l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazioni di cui alla direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006….l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente”;

 

b) sottoporre alla stessa regola il subingresso, inter vivos o mortis causa;

 

c) assoggettare a semplice comunicazione al Comune, entro novanta giorni, il trasferimento, la dismissione o l’installazione di altri apparecchi automatici in un Comune nel quale l’impresa già opera;

 

d) non prevedere la comunicazione per la sostituzione o l’aggiunta di apparecchi in una sede nella quale l’impresa già opera;

 

e) per conoscere l’ubicazione dei distributori di prodotti alimentari, prevedere che i Comuni siano periodicamente informati dalle ASL, le quali sono destinatarie delle notifiche ai fini della registrazione, ai sensi dell’art. 6 del regolamento CE 852/2004. Qualora, tuttavia, le ASL abbiano previsto che la notifica avvenga una sola volta per azienda (e non per ciascun apparecchio), prevedere periodici scambi di informazioni Comune-ASL;

 

f) richiedere che tutti gli apparecchi distributori automatici rechino, ben leggibile ed inamovibile, la ragione sociale dell’impresa.

 

2) VENDITA EFFETTUATA IN LOCALI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A TALE ATTIVITA’

 

Assoggettare tale attività alle stesse norme vigenti per l’apertura di un esercizio di vendita al dettaglio, in ragione delle dimensioni del locale (esercizio di vicinato, media o grande struttura di vendita).

 

3) SOMMINISTRAZIONE NON ESCLUSIVA

 

Sottoporre a d.i.a. ad efficacia immediata, per le ragioni sopra esposte, da presentare al Comune competente per territorio, ossia a quello sul cui territorio avviene l’installazione del distributore.

 

4) SOMMINISTRAZIONE EFFETTUATA IN LOCALI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A TALE ATTIVITA’

 

Assoggettare tale attività alle stesse norme vigenti per l’apertura di un esercizio di somministrazione.

 

In tutti i casi sopra descritti, si ritiene che debba essere vietata sia la vendita che la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

 

In relazione alle descritte attività, appare importante, infine, distinguere se l’attività esercitata sia di vendita o di somministrazione.

Aiutano, a tal fine, le definizioni delle due attività.

Il commercio al dettaglio viene comunemente definito come “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”.

La somministrazione di alimenti e bevande viene, invece, generalmente definita come “la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio”.

Di conseguenza, appare chiaro che l’elemento di distinzione tra due attività può rinvenirsi nella finalità (“per il consumo sul posto”) e nella presenza, nell’attività di somministrazione, di apposite attrezzature e di una gestione e di un’assistenza che consenta il consumo sul posto. In questa direzione si pone anche l’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L.248/2006, il quale, nel disciplinare il consumo sul posto negli esercizi di vicinato alimentari, esclude la predisposizione sia di attrezzature che di servizio assistito, con ciò facendo intendere di considerare tali elementi come caratterizzanti l’attività di somministrazione.

 

 

 

Roma, 29 ottobre 2009

291009_distrib_autom.pdf