Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sicurezza alimentare: criteri per migliorare controlli

mercoledì 27 gennaio 2010


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/013/CR10b/C7

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE

Il nuovo modello di sicurezza alimentare, contenuto nella legislazione Europea, a partire dal regolamento 178/2002, si basa sulla applicazione di un metodo scientifico che prevede la valutazione, la gestione e la comunicazione del rischio.

In questo scenario le responsabilità prioritarie sono in carico alle imprese, mentre, al servizio pubblico, in qualità di "Autorità Competente", spetta, tra l’altro, la verifica dell’operatore della filiera alimentare, attraverso la implementazione di un sistema ufficiale di controllo.

Il controllo ufficiale non si basa più su adempimenti a norme dettagliate, ma sulla valutazione che le azioni messe in atto dalle imprese (allevamento o industria), siano sufficienti al raggiungimento del livello di sicurezza atteso.

Lo sviluppo di un armonico sistema di controlli ufficiali assicura ai consumatori, un valido e trasparente livello di sicurezza degli alimenti ed alle imprese un valido sistema di relazioni; pertanto i servizi pubblici vengono ad assumere il ruolo di parte "terza" tra il consumatore e gli operatori.

E’ pertanto necessario disporre di una Autorità di controllo ufficiale riconosciuta, al più elevato livello, dagli operatori della filiera alimentare dai consumatori; essa deve:

- essere "idonea" alla effettuazione di tali controlli;

- ispirarsi a criteri di efficienza in linea con le disposizioni nazionali in tema di pubblica amministrazione;

- ispirarsi ai principi di imparzialità ed efficacia per l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli;

- non ingenerare, nell’effettuazione dei controlli situazioni distorsive del mercato.

A cinque anni dall’emanazione del Regolamento 882/2004 si è evidenziata una difforme applicazione dei contenuti del regolamento da parte del sistema della sanità pubblica italiana, così come evidenziato anche dai report delle ispezioni dell’FVO e di altre autorità sanitarie di paesi terzi.

Risulta pertanto necessario definire una linea di indirizzo comune da parte delle Regioni e Province autonome in modo da poter espletare quanto previsto dagli obblighi comunitari soddisfacendo i criteri di efficacia e imparzialità in un quadro di ricerca di efficienza da parte della Pubblica Amministrazione.

Si sottolinea inoltre le problematiche riguardanti il funzionamento dell’Autorità Competente regionale (D.Lgs 193/2007). Attualmente infatti le dotazioni organiche regionali sono condizionate dai vincoli sulle nuove assunzioni e sul reintegro del personale derivanti dalle leggi finanziarie e dalla disparità dell’inquadramento contrattuale dei dipendenti regionali rispetto a quelli del Servizio sanitario nazionale, generando migrazione continua del personale della Regione verso le ASL. Da ciò ne deriva un potenziale indebolimento quali-quantitativo dell’Autorità Competente. regionale che si trova infatti ad operare con prevalenza di personale non di ruolo proveniente dalle ASL o da contratti temporanei. Questo continuo tourn over limita lo sviluppo di solide competenze tecnico gestionali.

I criteri per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento 882/2004 in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria" sono contenuti nell’allegato 1 al presente documento;

A tal fine il Coordinamento in materia di Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare composto dai Responsabili Servizi Veterinari (SVET) e Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) delle Regioni e delle Province Autonome individua un comitato tecnico a cui spetta l’elaborazione di documenti, indirizzi e protocolli operativi per:

 la diffusione e l’attuazione delle linee guida di funzionamento dell’Autorità Competente di cui al Regolamento (CE) 882/2004;

 la formazione e l’addestramento degli operatori regionali e territoriali;

 la collaborazione/affiancamento alle Regioni e Province Autonome nel loro percorso di adeguamento al Piano;

 lo sviluppo di un sistema di verifica dell’attuazione del Piano.

La proposta operativa sarà definita entro novanta giorni dall’approvazione del presente documento.

Risultano obiettivi operativi:

a) la progettazione, realizzazione e partecipazione ai corsi di formazione di primo livello per i formatori regionali che daranno attuazione al Piano presso le Regioni e Province autonome (docenti, discenti, missioni e spese organizzative);

b) il tutoraggio solidale tra le Regioni e Province autonome;

c) la gestione del sistema di audit interregionale.

Le risorse necessarie elencate al punto precedente e le attività di formazione a ricaduta sul personale dei Servizi Veterinari e Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione delle ASL territoriali sono garantite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Roma, 27 gennaio 2010

Norme di riferimento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Decisione della Commissione 2006/677/CE del 29/9/2006 che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Reg. CE 882/04;

D.L.vo 6 Novembre 2007, n. 193 sull’attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Articolo 115 del Decreto Legislativo (D.L.vo) 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall’articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999 n. 143;

Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 "riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che individua la tutela della salute come materia concorrente tra Stato e Regioni;

Vista la Circolare Ministero della Salute prot. DG SAN 13/3/6238/P del 31 maggio 2007 avente per oggetto le Linee Guida Ministeriali per i controlli ufficiali ai sensi dei Regolamenti. 882/04 e 854/04.

Roma, 27 gennaio 2010

ALLEGATO 1

SUDDIVISO IN (Allegato A, B, C, D)

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE DA PARTE DLLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE

OBIETTIVO

Assicurare il funzionamento omogeneo del sistema sanitario nazionale conformemente a 882 per garantire:

- al consumatore italiano un livello di sicurezza alimentare coerente con quanto stabilito dai regolamenti comunitari, mediante lo sviluppo dei controlli ufficiali secondo il modello previsto dal Regolamento 882/2004;

- il libero scambio di alimenti e mangimi in tutto l’ambito comunitario;

- imparzialità ed efficacia delle Autorità Competenti nell’esecuzione dei controlli ufficiali anche per non generare situazioni distorsive del mercato;

- l’efficienza delle Autorità Competenti in linea con le disposizioni nazionali in tema di pubblica amministrazione;

RAZIONALE

Al fine di raggiungere gli obiettivi specifici, sono stati stabiliti i criteri uniformi per l’espletamento dell’attività di controllo ufficiale mediante la realizzazione di "Linee guida per il funzionamento dell’Autorità Competente delle Regioni, Province Autonome e ASL di cui al Regolamento (CE) 882/2004" (Allegato A)

Inoltre ai fini di una effettiva ed uniforme diffusione del modello tra le A.C. è necessario prevedere tre contesti progettuali da sviluppare su scala nazionale e più precisamente:

i. Attività di formazione e addestramento (qualificazione) degli operatori regionali e territoriali (Allegato B);

ii. Attività di collaborazione/affiancamento alle Regioni e Province Autonome nel loro percorso di adeguamento al piano (Allegato C);

iii. sviluppo di un sistema di verifica dell’attuazione del piano anche attraverso la costituzione di un "nucleo di valutatori" (valutazione del funzionamento delle A.C.) (Allegato D).

ALLEGATO A LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Il controllo ufficiale, così come previsto dal Regolamento 882/2004, si basa su audit, ispezioni, verifiche e monitoraggio. Per quanto riguarda le definizioni si rimanda alla circolare del Ministero della Salute prot. DG SAN 13/3/6238/P del 31 maggio 2007 avente per oggetto "Linee Guida Ministeriali per i controlli ufficiali ai sensi dei Regg. 882/04 e 854/04".

Le verifiche e le ispezioni sono attività svolte principalmente dalle ASL sugli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e sugli Operatori del Settore Mangimistico (OSM). Le Regioni svolgono ispezioni su OSA/OSM principalmente in caso di problematiche particolari riguardanti il singolo operatore o categorie produttive simili. In queste ultime evenienze le motivazioni devono essere formalmente comunicate alle ASL di competenza.

Gli audit sugli OSA/OSM sono pertanto uno strumento di lavoro ordinario delle ASL.

Le Regioni e le Province autonome commissionano/eseguono audit sulle ASL per verificarne la conformità a operare ai sensi del Reg. 882/2004.

Le Regioni possono eseguire verifiche presso gli OSA/OSM, nel corso degli audit sulle ASL, per raccogliere evidenza dell’attuazione delle disposizioni della programmazione regionale, nonché l’applicazione dei requisiti previsti per la ASL come A.C. dal presente documento.

Gli audit interni, così come intesi all’articolo 4, paragrafo 6, del Reg. 882/2004, vengono svolti, sulla propria organizzazione, da ogni livello dell’A.C. per verificare il mantenimento dei requisiti di funzionamento. L’esecuzione di audit e di ispezioni deve essere svolta unicamente da personale qualificato.

A tal proposito si precisa che:

Il Regolamento 852/04 all’art.2 definisce come: «stabilimento»: ogni unità di un’impresa del settore alimentare.

Il Regolamento 178/02 all’art.3, definisce: «impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Nel documento SANCO 2179/2005 Technical specifications in relation to the master list and the lists of EU Approved food Establishements vengono elencate le tipologie di stabilimento soggette a riconoscimento individuando quindi il livello di riferimento delle attività di controllo ufficiale.

La BDN classifica gli allevamenti con un codice identificativo ed uno specifico sottocodice (ID BDN) che individua le diversa tipologie produttive eventualmente presenti (es. allevamento bovino ed ovino). ALLEGATO A LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Per una comprensione univoca delle terminologie utilizzate nel presente documento, le terminologie utilizzate fanno riferimento a:

- Classificazione utenti: modalità di classificazione di qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, sottoposta al controllo da parte delle ASL.

- Impresa/Utente: la società, ragione sociale, figura giuridica (codice fiscale/partita IVA),

- Azienda: il luogo fisico dove opera l’impresa (ha coordinate GIS),

- Tipologia/Attività produttiva: le differenti attività di produzione effettuate nell’azienda, così come classificate presso la BDN e il Documento SANCO 2179/2005.

Per quanto riguarda tutti gli utenti soggetti a controllo ufficiale, ma non rientranti nelle classificazioni citate (BDN, SANCO) è necessario procedere ad una loro catalogazione univoca (es. canili, sperimentazione animale, punti di vendita ecc).

È inoltre necessario precisare che il documento è stato suddiviso in capitoli e sottocapitoli. Per ogni capitolo e sottocapitolo sono stati poi riportati i relativi riferimenti agli articoli del Reg. 882/2004, in modo da evidenziare la cogenza e giustificarne la presenza nel documento. In ogni capitolo e sottocapitolo sono inoltre presenti delle note esplicative per rendere maggiormente comprensibile il testo riportato.

Nell’ambito dei capitoli/sottocapitoli sono individuati, per ognuno dei due livelli dell’A.C.:

- Requisiti: rappresentano gli elementi necessari per il funzionamento dell’A.C. in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi del Reg. 882/2004;

- Elementi di conformità: sono il "come" i requisiti devono essere realizzati dall’A.C. per rispondere alle concrete esigenze di funzionamento.

- Evidenze richieste: sono gli elementi, oggettivi e valutabili, che una A.C. possiede se ha sviluppato correttamente elementi di conformità dei requisiti per essa previsti.

In relazione a quanto redatto dal gruppo di lavoro, il contenuto del presente documento vuole dare evidenza al fatto che i requisiti rappresentano gli elementi ritenuti utili per implementare un sistema di gestione che garantisca il soddisfacimento ed il raggiungimento degli obiettivi del Reg. 882/2004. ALLEGATO A LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Indice della tabella

Parte 1. Scopo e campo di applicazione

Parte 2. Riferimenti normativi

Parte 3. Definizioni ed acronimi

Parte 4. Autorità competente

4.1 Disposizioni generali

4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza

4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi

4.4 Organizzazione

4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro

4.6 Delega di compiti specifici (subappalto)

4.7 Sistema di Gestione

4.8 Sistema informativo

4.9 Risorse finanziarie

Parte 5. Personale dell’Autorità Competente e capacità di laboratorio

5.1 Formazione e addestramento

5.2 Qualificazione del personale

5.3 Sicurezza degli operatori

5.4 Capacità di laboratorio

Parte 6. Controllo ufficiale

6.1 Procedure documentate

6.2 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni)

6.3 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali

Parte 7. Altre attività ufficiali

Parte 8. Ricorsi, reclami e contenziosi

Parte 9. Comunicazione e informazione

Parte 10. Piani di emergenza ALLEGATO A LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Parte 1.

Scopo e campo di applicazione

Riferimenti 882/2004:

Art. 1; art. 14.1; art. 14.2

Note esplicative:

Descrive le modalità con cui le Autorità Competenti (A.C.) assicurano l’efficacia e l’appropriatezza dei controlli ufficiali nonché delle altre attività collegate al funzionamento dei tre livelli delle A. C., di cui al D.Lgs 193/2007

270110sicurezza_alimentare_nuovo.pdf