Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Agricoltura: riordino normativa (art. 14 L.246/05), il parere

giovedì 29 aprile 2010


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/030/CU35-36/C10

 

 

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLA NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ AGRICOLA A NORMA DELL’ARTICOLO 14, DELLA LEGGE N. 246 DEL 2005.

 

 

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO DELLA NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ AGRICOLA

 

 

Punti 35) e 36) O.d.g. Conferenza Unificata

 

 

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sui provvedimenti in oggetto a condizione che vengano accolte le proposte di modifica presentate in sede di Comitato Agricoltura del 9 febbraio scorso e gli ulteriori emendamenti di seguito riportati:

 

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sulla attività agricola  a norma dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005

 

1)             Il comma 7 dell’articolo 15 (Elenco e disciplina delle attività agrituristiche) è sostituito dal seguente:

          “7. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla disciplina, promozione e valorizzazione dell’attività agrituristica in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione”.

          RELAZIONE

          La proposta di emendamento è volta a ripristinare l’ampio riferimento alla potestà legislativa delle autonomie speciali contenuto nell’articolo 15 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel quale si fa riferimento a tutte le finalità della legge nazionale sull’agriturismo e non solo a quelle di promozione e valorizzazione, così come riformulato nel comma in esame contenuto nel decreto legislativo di riordino.

 


2)      Nell’articolo 18 (Definizione ed equiparazione alle attività agricole per connessione) sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    nel comma 2 le parole: “e alle province autonome” sono soppresse;

b)    dopo il comma 4 e inserito il seguente:

          “4. Restano ferme le competenze delle regina statuto speciale e delle province autonome”

          RELAZIONE

          La proposta di emendamento è diretta a ripristinare quanto prevede l’articolo 2 della legge n. 268 del 1999 ed il correlativo articolo 11 del decreto ministeriale 12 luglio 2000, nei quali la legge statale non definisce e limita gli aspetti di competenza delle autonomie speciali, ma contiene una riserva di carattere generale rispetto alla disciplina delle strade del vino, dell’olio e degli altri prodotti tipici.

 

3)      Nell’articolo 30 (Gestione e sviluppo delle varie aree rurali e delle loro produzioni) è inserito il seguente comma:

          4. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.”

          RELAZIONE

          La proposta di emendamento è diretta a riprendere la disposizione di raccordo prevista nell’articolo 25 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e nell’articolo 35 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

 

4)      Nel comma 1 dell’articolo 33 (Distretti rurali e distretti agroalimentari) sono soppresse le parole: “e le province autonome”.

          RELAZIONE

          La proposta di emendamento è diretta a ripristinare il testo dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, peraltro, all’articolo 35 reca una specifica disposizione di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali.

 

5)      Nel comma 1 dell’articolo 35 (Programmazione regionale) sono soppresse le parole: “e le province autonome”.

          RELAZIONE

          La proposta di emendamento è diretta a confermare la potestà legislativa esclusiva provinciale in materia di architettura rurale, come espressione delle competenze statutarie in materia di beni culturali, usi e costumi locali, urbanistica, e tutela del paesaggio.

 

6)      Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 77 (Province autonome di Trento e di Bolzano e Regioni a statuto speciale) dopo le parole: “Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale” sono aggiunte le parole: “e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

          RELAZIONE

          La proposta di emendamento è volta a ripristinare il significato di quanto previsto nell’articolo 57 della legge 3 maggio 1982, n. 201, facendo espressamente salve le competenze statutarie delle province autonome che nella riscrittura della norma risultano altrimenti equiparate alle regioni ordinarie.

Schema di decreto del presidente della repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sulla attività agricola:

 

1) Conseguentemente, nello schema di decreto attuativo sono soppressi tutti i riferimenti diretti alle province autonome contenuti:

i) nell’articolo 5 (Certificati di abilitazione e requisiti igienico-sanitari degli immobili);

ii) nell’articolo 6 (Programmazione e sviluppo dell’agriturismo);

iii) nell’articolo 20 (Della buona pratica agricola);

iv) nell’articolo 21 (Dell’architettura rurale);

v) nell’articolo 30 (Commissioni tecniche provinciali).

 

 

 

 

 

Roma, 29 aprile 2010

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