Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - ambiente: gas ad effetto serra e trasportro aereo, parere su decreto

giovedì 18 novembre 2010


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/130/SR16/C5

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/101/CE RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE AL FINE DI INCLUDERE LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO NEL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA

Punto 16) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2008/101/CE del 19 novembre 2008, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, apportando modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante "Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto".

Il d.lgs. n. 216/2006 era già stato oggetto di modificazioni correttive attraverso l’emanazione del d.lgs. 7 marzo 2008, n. 51, nonché mediante l’approvazione dell’articolo 27, comma 47, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e dell’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; lo schema di decreto in esame apporta modificazioni più consistenti dovute all’obbligo di recepire la citata direttiva 2008/101/CE, presente nell’elenco di cui all’Allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009).

La direttiva 2008/101/CE estende al settore aereo il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, già imposto ad altri settori industriali, prevedendo, analogamente, l’applicazione di un tetto di tolleranza alla quantità di emissioni consentite per ciascun operatore aereo e consentendo all’operatore che si tiene al di sotto della soglia assegnata di cedere la sua quota parte risparmiata ad altro operatore ancora non attrezzato per rispettare i limiti di soglia; sono, pertanto, premiati gli operatori aerei con una flotta tecnologicamente più avanzata. La direttiva sarà applicata a tutti i voli che arrivano e partono da un aeroporto situato nell’Unione Europea con decorrenza 1° gennaio 2012.

La direttiva doveva essere recepita entro il 2 febbraio 2010; ricade, pertanto, tra le direttive che la legge comunitaria 2009 prevede siano recepite entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore della medesima (vale a dire entro il 10 ottobre 2010); il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, in data 29 settembre 2010, lo schema di decreto legislativo in esame e, pertanto, la scadenza dei termini della legge comunitaria è prorogata di novanta giorni.

Si rileva che lo Schema di decreto legislativo in oggetto è, in linea di massima, condivisibile in quanto coerente con la direttiva 2008/101/CE di cui costituisce attuazione; si evidenziano di seguito, tuttavia, alcune segnalazioni di errori materiali nonché le proposte di emendamento tese a migliorare ulteriormente il testo in esame, come illustrate durante la riunione tecnica di Stato Regioni del 10 novembre 2010 e accettate dal Ministero Ambiente.

Per le ragioni sopra esposte le Regioni e le Province Autonome ritengono sul piano tecnico che possa essere proposto parere favorevole sullo Schema di decreto legislativo in oggetto, qualora modificato sulla base degli emendamenti regionali accolti dal Ministero Ambiente secondo quanto riportato di seguito.

- PREMESSE –

1. Nelle premesse, ottavo capoverso, sostituire le parole "regolamento (CE) n. 749/del 2009" con le seguenti: "regolamento (CE) n. 748/2009"

Motivazione: correzione errore materiale

- ARTICOLATO -

2. All’articolo 1, comma 3 (relativo a modifiche all’art. 3 del d.lgs. 216/2006), lettera d) sostituire la nuova lettera m-bis) con la seguente:

"m-bis) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato A-bis, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell’aeromobile;"

Motivazione: correzione errore materiale

3. All’articolo 1, comma 3 (relativo a modifiche all’art. 3 del d.lgs. 216/2006), lettera e) sostituire la nuova lettera n-bis) con la seguente:

"n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività di trasporto aereo elencate nell’Allegato A-bis;"

Motivazione: correzione errore materiale

4. All’articolo 1, comma 4 (relativo all’introduzione dell’art. 3-bis nel d.lgs. 216/2006), sostituire le lettere p), r) e bb) del comma 4 del nuovo art. 3-bis con le seguenti:

"p) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;"

"r) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;"

"bb) svolgere attività di supporto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni dei Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE

ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto ;"

Motivazione: eliminare il rinvio alla decisione della Commissione europea C(2004)130 nel frattempo abrogata, utilizzando la nuova definizione d-bis introdotta dallo schema di decreto in esame nell’art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 216/2006 e correggere errore materiale

5. All’articolo 1, comma 4 (relativo all’introduzione dell’art. 3-bis nel d.lgs. 216/2006), nel comma 7 del nuovo art. 3-bis sostituire le parole "dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti: "dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano"

Motivazione: assicurare la presenza di un rappresentante delle Regioni e Province autonome

6. All’articolo 1, comma 4 (relativo all’introduzione dell’art. 3-quater nel d.lgs. 216/2006), eliminare il comma 4 del nuovo art. 3-quater

Motivazione: il contenuto del comma 4 del nuovo art. 3-quater costituisce disposizione transitoria del presente decreto; viene, pertanto riproposto come articolo 1, comma 4-bis dello schema di decreto in esame (cfr. emendamento n.10)

7. All’articolo 1, comma 4 (relativo all’introduzione dell’art. 3-quinquies nel d.lgs. 216/2006), sostituire il comma 4 del nuovo art. 3-quinquies con il seguente:

"4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei di cui al comma 1 ad esso pervenute."

Motivazione: correzione errore materiale

8. All’articolo 1, comma 4 (relativo all’introduzione dell’art. 3-quinquies nel d.lgs. 216/2006), sostituire il primo periodo della lettera a) del comma 5 del nuovo art. 3-quinquies con il seguente:

"a) l’assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo di cui ha presentato alla Commissione la domanda conforme ai commi 2 e 3."

Motivazione: correzione errore materiale

9. All’articolo 1, comma 4 (relativo all’introduzione dell’art. 3-quinquies nel d.lgs. 216/2006), sostituire il comma 6 del nuovo art. 3-quinquies con il seguente:

"6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore aereo di cui al comma 1, lettera b), non supera il milione di quote."

Motivazione: riportare a coerenza con art. 3 septies paragrafo 2 della dir 2008101/CE

10. All’articolo 1, dopo il comma 4, inserire il seguente comma 4-bis:

"4-bis. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, i piani di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" approvati con deliberazioni del Comitato emanate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della deliberazione n. 27 del 6 agosto 2009, valgono quali piani di monitoraggio delle tonnellate-chilometro di cui al

comma 1 dell’articolo 3-quater del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come introdotto dal comma 4 del presente decreto."

Motivazione: trattasi della riformulazione del comma 4 del nuovo art. 3-quater (cfr. emendamento 6)

11. All’articolo 1, eliminare il comma 7 (relativo a modifiche dell’art. 5 del d.lgs. 216/2006)

Motivazione: i provvedimenti citati nel comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 216/2006 sono datati e, quindi, sono stati assunti dai Ministeri quando avevano la vecchia denominazione

12. All’articolo 1, comma 12 (relativo a modifiche all’art. 13 del d.lgs. 216/2006), inserire una virgola dopo le parole "che opera"

Motivazione: migliorare la comprensione del testo

13. All’articolo 1, comma 16 (relativo a modifiche all’art. 14 del d.lgs. 216/2006), dopo la lettera a) inserire la seguente lettera a-bis):

"a-bis) al comma 1, dopo le parole "di cui all’articolo 15, comma 5" sono inserite le seguenti: ", e nella comunicazione annuale di ciascun operatore aereo di cui all’articolo 15, comma 5-bis."

Motivazione: completare i contenuti del Registro

14. All’articolo 1, comma 22 (relativo a modifiche all’art. 20 del d.lgs. 216/2006), lettera c), nei nuovi commi 6-bis e 6-quater, sostituire le parole "salvo che il fatto non costituisca reato" con le seguenti: "salvo che il fatto costituisca reato"

Motivazione: correzione errore materiale

15. All’articolo 1, comma 22 (relativo a modifiche all’art. 20 del d.lgs. 216/2006), lettera e), nel nuovo comma 7-bis, sostituire le parole "il gestore" con le seguenti: "l’operatore"

Motivazione: correzione errore materiale

16. All’articolo 1, comma 27 (relativo a modifiche all’art. 26 del d.lgs. 216/2006), nel comma 1 del nuovo art. 26 sostituire le parole "13, commi 3, 7 e 8," con le seguenti: "13, commi 3, 4 e 5,"

Motivazione: correzione errore materiale

17. All’articolo 1, correggere la numerazione dei commi da 29 a 40 nella numerazione da 28 a 39

Motivazione: correzione errore materiale

18. All’articolo 1, sostituire il comma 29 (in realtà da correggere in 28) con il seguente:

"28. Il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 27 del presente decreto, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Motivazione: correzione errore materiale

19. All’articolo 1, eliminare il comma 32 (in realtà da correggere in 31) relativo a modifiche dell’art. 27, comma 3, del d.lgs. 216/2006

Motivazione: il PNA citato nel comma 3 dell’art. 27 del d.lgs. n. 216/2006 è datato e, quindi, è stato predisposto dai Ministeri quando avevano la vecchia denominazione

20. All’articolo 1, sostituire il comma 33 (in realtà da correggere in 32) con il seguente:

"32. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi della deliberazione del Comitato n. 27 del 6 agosto 2009, nonché delle successive deliberazioni adottate ai sensi della citata deliberazione fino all’entrata in vigore del presente decreto."

Motivazione:l’articolo 27 del d.lgs. n. 216/2006 contiene disposizioni transitorie del 2006, mentre i contenuti del comma 32 costituiscono disposizione transitoria del presente decreto.

21. All’articolo 1, sostituire il comma 39 (in realtà da correggere in 38) con il seguente:

"38. All’allegato F al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole "ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15, COMMA 5" sono sostituite dalle seguenti: "ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15, COMMI 5 e 5-bis" e, dopo le medesime, sono inserite le seguenti: "Sezione 1: comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi".

Motivazione: aggiornare la rubrica dell’allegato F

- ALLEGATI -

22. Sostituire la seconda riga della Tabella del nuovo Allegato A-bis del d.lgs. n. 216/2006 (Allegato A dello schema di decreto in esame) con la seguente:

"Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio italiano, ad esclusione di:"

Motivazione: correzione errore materiale

23. Sostituire la lettera f) del punto 12 della nuova Sezione 2 dell’Allegato D del d.lgs. n. 216/2006 (Allegato B dello schema di decreto in esame) con la seguente:

"f) al punto 10, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all’operatore aereo amministrato dall’Italia"

Motivazione: correzione errore materiale in quanto non esiste il punto 12 nella Sezione 1 dell’Allegato D del d.lgs. n. 216/2006, tant’è che la numerazione dei punti della nuova Sezione 2 inizia proprio dal numero 12. In alternativa si può non apportare la correzione suggerita ma aggiungere il punto 12 nella Sezione 1 prendendo i contenuti del comma 1 dell’art. 17 dell’attuale d.lgs. n. 216/2006 e rinumerare i punti della Sezione 2 dal 13 al 16 anziché dal 12 al 15

Roma, 18 novembre 2010

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