[Comunicato stampa Giunta regionale Veneto]
CACCIA, LA CONSULTA BOCCIA IL RICORSO DEL GOVERNO GENTILONI CONTRO LA LEGGE DELLA REGIONE VENETO CHE CONSENTE LA MOBILITA’ VENATORIA CON AUTORIZZAZIONI AUTOMATICHE.

venerdì 8 febbraio 2019


 

 

(AVN) Venezia, 8 febbraio 2019

Con sentenza n. 16 del 2019, pubblicata in data odierna, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondato e inammissibile il ricorso proposto il 26 febbraio 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 67, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 dicembre 2017, n. 45, che ha introdotto l’art. 19 – bis alla legge regionale che regola l’attività venatoria, la l.r. 50/1993, con il quale è stata autorizzata la possibilità di esercitare la mobilità venatoria con autorizzazioni automatiche nei confronti della selvaggina migratoria. Lo rende noto, oggi, l’Avvocatura della Regione Veneto.

La Corte in particolare ha ritenuto che la nuova disciplina non determina una deroga in peius del livello di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema garantito dalla legislazione statale, invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto detta esigenza è stata soddisfatta dalla introduzione di un meccanismo autorizzatorio informatico che, – in una prospettiva di semplificazione –, consente al cacciatore non iscritto in un determinato ambito territoriale di accedervi previa verifica, da parte dello stesso sistema informatico, del mancato raggiungimento, in quel medesimo ambito territoriale, dell’indice di densità venatoria massima stabilito annualmente con delibera della Giunta regionale.

Sempre per la Corte, la legge conserva il requisito del «previo consenso» degli organi di gestione del singolo ambito territoriale per permettere l’accesso di cacciatori non iscritti nell’ambito territoriale stesso, in quanto esso è funzionale all’esigenza «di permettere un’attività di controllo da parte dell’amministrazione competente», in modo da consentire a quest’ultima di «verificare periodicamente l’adeguatezza del rapporto tra i cacciatori autorizzati e la porzione di territorio interessata» che era il requisito richiesto dalla precedente sentenza n. 174 del 2017, con la quale la Corte aveva indicato alcuni parametri indispensabili perché sia da considerarsi legittima la mobilità venatoria.

Per cui per applicare l’istituto è prevedibile che l’autorizzazione, così come la sospensione dell’autorizzazione, arrivi al singolo cacciatore in tempo reale, attraverso un sistema automatico comunicabile, anche per singole giornate, in via telematica o direttamente sul cellulare.

Comunicato nr. /2019 (AGRICOLTURA/CACCIA)