[Comunicato stampa Giunta regionale Marche]
MODIFICATE LE LEGGI REGIONALI DEL TERZO SETTORE

venerdì 29 ottobre 2021


 

L'ASSESSORE GIORGIA LATINI: “UNA SEMPLIFICAZIONE DOVUTA CHE GUARDA ALLE ESIGENZE DEL TERZO SETTORE E AIUTA LE ASSOCIAZIONI”  

 

“Le Marche sono una delle regioni con la più alta vocazione al volontariato, con un dato aggiornato che parla di ben 44.600 persone e un rapporto di 9,2 Organizzazioni di Volontariato ogni 10 mila abitanti. Una situazione virtuosa quindi, che per numeri e qualità delle attività svolte meritava di essere messa in grado di lavorare al meglio e con strumenti più aggiornati, tanto più considerando che al Terzo settore sempre più spesso dobbiamo rivolgerci per avere servizi di qualità e fondamentali per uno stato sociale. E lo abbiamo visto anche in questa pesantissima fase della pandemia”.

Commenta così la recente approvazione in Consiglio e su iniziativa della Giunta della legge di modifica alle norme del Terzo Settore - L.R. n. 15 del 30 maggio 2012 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) e L.R. n. 9 del 28 Aprile 2004, l’assessore alla Partecipazione e Volontariato, Giorgia Latini, che ha aggiunto: “Quello del Terzo settore è un ruolo determinante nell'attività di assistenza al cittadino-utente, costituendo una risorsa essenziale della rete di welfare regionale, ma anche nel contesto delle politiche ambientali, culturali nonché di protezione civile. Il Terzo settore è quindi a pieno titolo soggetto determinante e privilegiato nella programmazione delle politiche sociali e nel sistema di partecipazione e di costruzione di partnership. “

 

Le leggi regionali già citate prevedono l’iscrizione a due registri regionali come condizione obbligatoria affinché le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione sociale possano accedere ai contributi pubblici,  stipulare le convenzioni con la Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio o attività integrative o di supporto ai servizi pubblici e per l'attuazione di specifici progetti integrativi di attività di promozione sociale verso terzi. 

Tutto ciò in vista del 23 novembre, quando il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) diventerà effettivamente operativo e i registri regionali soppressi.

 

“Sono state ascoltate le esigenze delle Organizzazioni di volontariato– ha spiegato Giorgia Latini – che ci hanno chiesto di modificare le leggi regionali in una logica di semplificazione dal punto di vista burocratico, in quanto, alla luce delle novità introdotte dalla riforma in merito al nuovo “perimetro” identificativo degli enti del Terzo Settore (riconosciuto attraverso l’iscrizione al RUNTS)  si riteneva  eccessivamente penalizzante, per le federazioni e coordinamenti, non poter chiedere l’iscrizione al registro regionale delle ODV anche se solo una delle associazioni federate non risulta a sua volta già iscritta al registro per le APS e poi attendere un anno prima della loro iscrizione al registro regionale.“ 

 

Per questo la modifica alle norme ha anticipato i contenuti operativi della riforma nazionale semplificando alcuni requisiti obbligatori e ammettendo  all’iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato anche gli enti di coordinamento o federazione di organismi di volontariato, senza il vincolo che tutti gli aderenti agli stessi siano iscritti al registro. Inoltre la modifica legislativa consente di ammettere all’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sia le Associazioni di Promozione sociale regolarmente costituite e aventi tutti i requisiti richiesti dalla normativa in vigore anche se non abbiano un anno di operatività, sia le Organizzazioni di Volontariato che abbiano modificato lo statuto trasformandosi in APS che non abbiano un anno di operatività come tali. L’eliminazione del requisito dell’operatività “da almeno un anno” permette quindi alla Regione di iscrivere immediatamente al registro regionale – senza cioè attendere il periodo annuale - sia le Associazioni di Promozione sociale appena ne venga richiesta formalmente l’iscrizione sia le OdV che hanno modificato gli statuti trasformandosi in APS.