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News

Documento della Conferenza delle Regioni del 10 novembre

Combustibili alternativi: parere sul decreto per infrastruttura

 

(Regioni.it 3046 - 11/11/2016) Entro 12 mesi dall''entrata in vigore del decreto legislativo sui carburanti alternativi, il cosiddetto “Green mobility”, le Regioni approvano programmi che prevedono la realizzazione, all''interno delle aree di servizio, di un numero adeguato di punti di ricarica per veicoli elettrici, nonché di distribuzione di gnc e gnl, lungo la rete autostradale. I concessionari delle aree di servizio individuate provvedono, entro i successivi 24 mesi, all'adeguamento.
È una delle condizioni poste dalle Regioni al D. Lgs. “Green mobility”, che ha ricevuto parere favorevole. Nella condizione si specifica che i punti di rifornimento devono essere previsti a una distanza non superiore a 100 km l''uno dall''altro.
Le Regioni nel corso della Conferenza Unificata del 10 novembre hanno quindi espresso un parere favorevole sul decreto che attua direttive europee per la realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.
Il via libera delle Regioni è però subordinato all’accettazione degli emendamenti già inseriti dalle amministrazioni centrali nello schema di decreto trasmesso dalla segreteria della Conferenza Stato Regioni (il 26 ottobre scorso) e all’accoglimento di un ulteriore emendamento contenuto in un documento che il Presidente Bonaccini ha consegnato al governo durante la stessa Conferenza Unificata.
Si riporta integralmente il testo di tale documento (pubblicato integralmente nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it).
Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole subordinato:
-all’accettazione degli emendamenti già inseriti in via collaborativa dalle amministrazioni centrali nello schema di decreto trasmesso dalla segreteria della Conferenza Stato Regioni con nota del 26 ottobre scorso (all.1)
-all’accoglimento del seguente ulteriore emendamento
Emendamento n. 2
Il Comma 9 dell’Art. 18 viene così modificato
“9. Le pubbliche amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti o controllate, le Regioni, gli Enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità, da essi controllati che sono per le attività svolte nelle Province ad alto inquinamento di particolato PM10 di cui all’allegato IV, al momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture, autobus e mezzi della raccolta dei rifiuti urbani sono obbligati all’acquisto di almeno il 25 30 per cento dei veicoli a GNC, GNL e veicoli elettrici. Nel caso di rinnovo dei parchi utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale tale vincolo è riferito solo ai Servizi Urbani, con priorità per le Province di cui all’allegato IV sopracitato.
Nel caso di suddivisione in lotti, la percentuale di cui al primo periodo si riferisce ai singoli lotti di acquisto. La percentuale è calcolata sugli acquisti programmati su base triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le gare pubbliche che non ottemperano a tale previsione sono nulle. Sono fatte salve Le prescrizioni di cui al presente comma non si applicano alle gare già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle per l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivi rifinanziamenti, anche per la parte confluita nel fondo di cui all’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che verranno effettuate anche con modalità innovative, sperimentali e centralizzate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Si aggiunge infine la seguente raccomandazione
All’Art. 4 è aggiunto il seguente Comma 13
13. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo le Regioni approvano programmi che prevedono la realizzazione, all’interno delle aree di servizio, di un numero adeguato di punti di ricarica per veicoli elettrici nonché di distribuzione di GNC e GNL, lungo la tratta italiana della rete autostradale, ivi compresi i relativi raccordi, anche al fine di assicurare la circolazione in connessione con la rete dell’Unione Europea. I punti di rifornimento, di cui al presente comma, devono essere previsti a una distanza non superiore a 100 Km l’uno dall’altro.
I concessionari delle aree di servizio individuate provvedono, entro i successivi ventiquattro mesi, all’adeguamento.”


( red / 11.11.16 )



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