Header
Header
Header
         

News

OGM: ordine del giorno

 

OGM: ordine del giorno delle Regioni

(regioni.it) La Conferenza delle regioni e delle Province autonome, presieduta da Vasco Errani, ha approvato il 4 aprile un ordine del giorno in materia di OGM. Il documento è stato pubblicato sul sito www.regioni.it nella sezione “Conferenze” ed il link è: http://www.regioni.it/download.php?id=248404&field=allegato&module=news Si riporta di seguito il testo integrale. Ordine del giorno in materia di OGM, Organismi Geneticamente Modificati La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla libertà per gli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate (COM (2010) 380 def.); vista la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio (COM (2010) 375 def.); considerato che nel corso dei lavori di messa a punto del testo definitivo sono state prodotte proposte di compromesso, da ultimo quello presentato dalla Presidenza danese nella riunione del Consiglio Ambiente del 9 marzo 2012, che non tengono in assoluta considerazione le esigenze espresse dalle Regioni italiane; considerato che il Ministro dell’Ambiente nel corso della suddetta seduta del Consiglio Ambiente ha espresso parere favorevole al testo di compromesso della Presidenza danese; vista la Raccomandazione della Commissione recante orientamenti per l’elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche (n. 2010/C 200/01); preso atto che l’Unione Europea intende comunque ammettere la possibilità per i Paesi membri di vietare la coltivazione di OGM e che una tale opzione sussiste per il nostro Paese; visto il Parere del Comitato delle Regioni sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio - COM(2010) 375 definitivo - e sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla libertà per gli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate - COM(2010) 380 definitivo; considerato che nel suddetto parere si evidenzia che le colture geneticamente modificate possono non soltanto rivelarsi incompatibili con il mantenimento di colture convenzionali di qualità o di colture biologiche, ma anche sottrarre a taluni territori i mezzi per l’elaborazione e l’attuazione di strategie di sviluppo rurale rispondenti alle loro specifiche condizioni e adeguate al loro potenziale. considerato che nel medesimo parere si sottolinea inoltre che gli enti locali e regionali, in quanto aree amministrative omogenee, sono il livello più appropriato per valutare l’impatto dell’introduzione delle colture GM in ciascun ambito territoriale, per definire le misure di coesistenza compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile e infine per contemperare gli interessi locali e gestire le soluzioni più adatte; considerato che l’attuale quadro di riferimento europeo in materia di coesistenza si fonda sul grado di commistione tra colture OGM, convenzionali e biologiche che ciascun Paese membro intende consentire; visto il Regolamento europeo 2 luglio 2008, n. 628, della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari; visto il Regolamento europeo 28 giugno 2007, n. 834/2007, del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; visto il Regolamento europeo 19 gennaio 2009, n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/200; visto il decreto direttoriale 22 luglio 2004, recante la quarta revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; visto il decreto ministeriale 9 aprile 2008, recante individuazione dei prodotti agroalimentari italiani come espressione del patrimonio culturale italiano; visti gli aggiornamenti alle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2012 approvati nella seduta del 29 settembre 2011 dal Comitato di produzione integrata; considerato che sulla base di tali aggiornamenti le Regioni e le Province autonome provvederanno ad adeguare i propri disciplinari di Produzione Integrata adottati nell'ambito dell'OCM ortofrutta, dei PSR e, quanto prima, nell'istituendo sistema di qualità nazionale di Produzione integrata. considerato il principio di precauzione di cui all’articolo 15 della Dichiarazione di Rio del 1992 e di cui all’articolo 191 del Trattato CE; preso atto della possibilità di dichiarare l’intero territorio nazionale come libero da OGM; considerata l’ammissibilità dell’esercizio della clausola di salvaguardia ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio, recepita dall’articolo 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; preso atto del fatto che, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 183/2010, considerati i profili prettamente economici che devono essere regolamentati dai piani di coesistenza e considerato che, a tali piani, sono estranei i profili ambientali e sanitari, la loro approvazione non interferisce in alcun modo con il principio comunitario della coltivabilità degli OGM se autorizzati; considerato che, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 183/2010, il rilascio dell’autorizzazione alla messa in coltura, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, non può essere condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza; ritenuto che non sussiste, in Italia, alcun vuoto normativo attinente alla materia della coesistenza, la cui regolazione rappresenta una facoltà e non un obbligo e chiunque è legittimato alla coltivazione di OGM, nel rispetto della disciplina vigente in materia di sementi; considerato che il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 non interferisce in alcun modo con l’operatività del principio europeo di coltivazione delle sementi se autorizzate, attenendo, piuttosto, all’attuazione del principio di purezza delle sementi e fondando, in esso, la propria autonoma legittimità; considerata la necessità di ribadire la posizione assunta dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 7 ottobre 2010, riconfermata peraltro dalla Commissione Politiche Agricole nella seduta del 9 dicembre 2010; considerata la necessità che il futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio sia il più possibile adeguato a salvaguardare l’agricoltura italiana, la qualità e la specificità dei suoi prodotti; Chiede al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nelle more dell’approvazione della proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE in materia di possibili divieti alla coltivazione di piante geneticamente modificate, di procedere con l’esercizio della clausola di salvaguardia ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio, così come recepita dall’articolo 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; Inoltre tenuto conto delle competenze in materia riconosciute dalla Costituzione Impegna il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a rappresentare al Ministro dell’Ambiente e in occasione delle riunioni in sede comunitaria la posizione unanime delle Regioni e delle Province autonome di assoluta contrarietà rispetto alla autorizzazione della coltivazione degli organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale; Rappresenta la necessità di avviare una revisione e modifica del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, prevedendo l’inserimento della clausola di cedevolezza della normativa statale su quella regionale, per tutti gli aspetti riguardanti la materia agricola di esclusiva competenza delle Regioni e delle Province Autonome, in particolare per quanto concerne la coesistenza di OGM e colture convenzionali e biologiche. Roma, 4 aprile 2012

( red / 05.04.12 )



Go To Top