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Impianti autostradali in caso di sciopero: aggiornate tabelle turnazioni



Carburanti: impianti autostradali in caso di sciopero

Documento per disciplina unitaria delle Regioni per le turnazioni

Carburanti: impianti autostradali in caso di sciopero

Conferenza Regioni Doc 03.03.11

(regioni.it) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato nella riunione del 3 marzo 2011 un documento recante “disciplina unitaria delle Regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero”. La Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante – si legge nel documento - stabilisce che durante l’astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni secondo determinati criteri. In particolare si stabilisce che “le stazioni di servizio in funzione nell’autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri” e che “ l’individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l’apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato”.
Il documento completo con gli allegati tecnici è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it”.
Lo stesso documento può essere scaricato anche dall’archivio della sezione “commercio” dello stesso sito www.regioni.it .
Di seguito il testo senza gli allegati tecnici.
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - 11/18/CR11b/C11
La legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata con legge 11 aprile 2000, n. 83, recante “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge” dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, del diritto di sciopero e del godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, in particolare in alcuni servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili.
Tra questi servizi vi è quello che concerne la tutela della libertà di circolazione.
La Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001 e pubblicata in G.U. n. 179 del 3.8.2001, e in particolare il punto 8, stabilisce che durante l’astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all’art. 1, comma 2, della citata legge 146/1990 s.m.i. e alla lettera c) precisa che:
-le stazioni di servizio in funzione nell’autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri;
-l’individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l’apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;
Finora ogni singola Regione ha provveduto autonomamente in proposito ma dal mondo delle associazioni sindacali dei gestori è stato più volte lamentato che si sono venute a creare, durante gli scioperi precedentemente proclamati, situazioni di aperture obbligatorie di aree di servizio a pochi km di distanza tra di loro, seppure in regioni diverse, causa un mancato coordinamento delle amministrazioni regionali interessate.
In ambito del tavolo permanente di confronto con gli operatori economici del settore autostradale (previsto dal punto 7 del documento di indirizzi comuni per la distribuzione di carburanti sulla rete autostradale approvato il 1° ottobre 2009 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome) è stato deciso di dare seguito a quanto segnalato dalle associazioni sindacali dei gestori. A tal fine il gruppo di lavoro tecnico, istituito nell’ambito della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni,
ha elaborato una ipotesi di turnazione a livello nazionale degli impianti autostradali in caso di sciopero, tenendo conto delle seguenti criticità:
Estensione rete autostradale 6.600 chilometri circa
Numero impianti autostradali 462
Distanza media tra impianti autostradali (teorica, visto che nella realtà è estremamente variabile a seconda della viabilità) 1 ogni 28 chilometri circa per senso di marcia
Necessità di assicurare l’apertura degli impianti “in misura non inferiore ad 1 ogni 100 chilometri”
Regolamentazione Commissione Garanzia servizi pubblici essenziali 94/2001
IPOTESI DI LAVORO
Numero turnazioni impianti 3
Criterio turnazione Impianti siti sulla stessa direzione di marcia
Gestione interconnessioni tra autostrade
La turnazione, ove possibile, prosegue sulla autostrada interconnessa con l’altra, sulla base del criterio della stessa direzione di marcia
Gestione tratte autostradali intorno alle grandi città (ad es., GRA)
I raccordi autostradali sono considerati come viabilità autonome, indipendentemente dalle interconnessioni con le autostrade
CRITICITA’ DA VERIFICARE
Rispetto criterio di almeno 1 impianto ogni 100 chilometri In alcuni casi non sempre possibile per le distanze reali tra i punti vendita.
Le risultanze del lavoro svolto dal suddetto Gruppo tecnico, già sottoposte agli operatori economici del settore in una seduta del tavolo permanente in data 1° febbraio 2011 e al coordinamento interregionale per materia tenutosi in data 1° marzo 2011, sono contenute nell’allegato, che fa parte integrante del presente documento, in cui sono indicate tutte le aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale e la loro suddivisione in tre turnazioni denominate A), B) e C).
Ogni turnazione serve a garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentemente dal numero di giorni di astensione dal servizio.
In caso di sciopero proclamato solo a livello regionale la regione interessata gestirà le turnazioni di tale sciopero in completa autonomia, senza peraltro interrompere la turnazione a livello nazionale.
In caso di sciopero proclamato e poi revocato la turnazione già prevista sarà attuata all’evento successivo.
In caso di sciopero proclamato, la regione coordinatrice della materia nell’ambito della Conferenza delle Regioni provvede, entro 2 giorni dalla notizia di sciopero, a comunicare alle singole regioni la turnazione da applicare.
Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a recepire i contenuti del presente documento entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Il gruppo ristretto dei carburanti provvede a monitorare periodicamente l’elenco delle turnazioni approvate e alle eventuali modifiche in caso di apertura di nuovi impianti.
Il presente documento, per opportuna conoscenza, sarà inviato alla Commissione di Garanzia di cui all’art. 12 della l. 146/90 e succ. mod. e pubblicato sulla home page del sito www.regioni.it.
Roma, 3 marzo 2011
 
(red/09.03/11)



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