Decreto per rilancio beni culturali e turismo: il parere delle Regioni
(regioni.it) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso un parere favorevole al Decreto per la tutela, la valorizzazione e il rilancio di beni e attività culturali e del turismo. Il via libera è però condizionato all’accoglimento di alcune proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato al Governo nel corso della Conferenza Unificata del 26 settembre e che è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it . Si riporta di seguito il testo integrale
punto 13) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di seguito riportate, con particolare riferimento:
• all'impegno del Governo, in linea con quanto chiesto anche al Senato dal Relatore, a provvedere affinchè agli enti e agli organismi che operano nel settore dei beni culturali, ivi inclusi i teatri stabili ad iniziativa pubblica, non si applichi la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui l'articolo 8 comma 3 del decreto legge 95 del 2012;
• alla richiesta di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nelle attività previste dagli artt. 4 comma 3, 11 commi 20 e 21, e 12 comma 2.
ARTICOLO 2 - COMMA 2
Il primo capoverso è modificato come segue: “Il programma è attuato presso gli istituti e i luoghi della cultura statali, sotto la direzione dei titolari degli istituti medesimi, e regionali secondo gli Accordi con le Regioni, laddove presenti, come indicato al precedente comma 1.”
Motivazione - L’emendamento è teso a consentire l’attuazione del programma anche presso gli istituti e i luoghi della cultura regionali coerentemente con le modalità previste al comma 1. ARTICOLO 3 - Aggiungere i seguenti due commi:
- Al comma 3 dell’art. 114 del D.Lgs. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, dopo le parole: “I soggetti che, ai sensi dell’art. 115,” si aggiungono le seguenti: “in forma diretta o indiretta”.
- All’art. 114 del D.Lgs. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio si aggiunge il seguente comma: “4. Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze costituzionali e nelle forme previste dai rispettivi statuti, adottano forme di riconoscimento e accreditamento di istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101, nel rispetto dei livelli di qualità della valorizzazione di cui al presente articolo.”
Motivazione - A oltre dieci anni dall’adozione del D.M. 10 maggio 2001 contenente i criteri tecnico-scientifici e gli standard di funzionamento e gestione dei musei, la Commissione Beni e Attività culturali della Conferenza delle Regioni e Province autonome, di concerto con il Ministero Beni e Attività Culturali ha avviato nel 2012 un tavolo di lavoro congiunto con l’obiettivo di dar seguito alla previsione dell’art. 114 del Codice dei Beni culturali – che prescrive la fissazione da parte di MiBAC, Regioni e altri enti territoriali, con il concorso delle università, di “livelli minimi di qualità della valorizzazione”. I lavori di studio e redazione di bozze sono stati svolti nel corso del 2013 da tre gruppi (formati da tecnici del MiBAC e delle Regioni, con il concorso delle associazioni professionali di settore) rispettivamente dedicati a “Musei e parchi archeologici”, “Archivi e biblioteche”, “Integrazione delle politiche di valorizzazione territoriale”. I lavori dei gruppi hanno potuto utilizzare (aggiornandoli) i documenti preparatori del D.M. 2001 nonché i corposi risultati della c.d. “commissione Montella” che tra 2006 e 2008 ha predisposto gli atti per l’applicazione dell’art. 114, non approdando a una loro formalizzazione in sede politica. Gli attuali documenti in corso di predisposizione (di cui si prevede la trasmissione agli organi politici Stato-Regioni entro il corrente 2013) tengono anche conto delle delibere CIVIT in tema di servizi pubblici, e delle rinnovate linee guida ministeriali sulle “carte dei servizi”, nonché degli sviluppi in ambito professionale promossi soprattutto dal coordinamento MAB (Musei Biblioteche Archivi) creato da A.I.B., A.N.A.I. e ICOM Italia.
La proposta di inserimento delle parole “in forma diretta o indiretta” al c. 3 dell’art. 114 del Codice è motivata dalla volontà di esplicitare e di rafforzare, senza lasciare dubbi interpretativi, la necessità di applicazione – a prescindere dalla forma gestionale localmente adottata – dei “livelli minimi” previsti dallo stesso art. 114 ai commi 1 e 2.
La proposta di inserimento – allo stesso art. 114 – del comma 4 come sopra esposto è motivata dall’opportunità che l’applicazione dei “livelli minimi di qualità” previsti dal 114 sia mediata e adattata alle specificità territoriali da parte delle Regioni, che sole hanno capacità di analisi e programmazione in grado di assicurare una reale e concreta applicazione degli standard. Processi di accreditamento e riconoscimento a livello regionale – eventualmente correlabili all’erogazione di risorse contributive – possono essere una forma giuridicamente non troppo rigida (“certificatoria” e non “autorizzatoria”) per incentivare lo sviluppo di servizi di qualità per la fruizione allargata di beni culturali. Le esperienze già consolidate in varie regioni sul riconoscimento degli istituti e sistemi museali confermano la praticabilità ed efficacia di questo modello.
ARTICOLO 4 - COMMA 3
Il primo capoverso è modificato come segue: “Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l’uso dell’informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in accordo, per quanto di competenza, con le Regioni in sede di Conferenza Stato/Regioni,”
Motivazione - Coerentemente con l’obiettivo di rendere fruibile l’informazione e non incorrere in duplicazioni si propone la condivisione della strategia in sede di Conferenza Stato- Regioni.
ARTICOLO 4 – Inserire due nuovi commi:
- Si modifica il DPR 3 maggio 2006, n. 252 – articolo 1 comma 2 come segue: sostituire la dicitura “e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale” con la dicitura “e fino ad un massimo di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale”.
- Si modifica il DPR 3 maggio 2006, n. 252 – articolo 4, comma 1 come segue: dopo la dicitura “provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei documenti, in numero non superiore a due,” inserire “che su richiesta della Regione può essere pari ad una sola unità,” e dopo la dicitura “negli istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281.” aggiungere la frase “Sempre su richiesta della Regione è possibile chiedere, una copia in formato digitale anche in aggiunta alla copia cartacea, a scopo esclusivo di conservazione a lungo termine del formato elettronico.”
Motivazione – La proposta emendativa ha l’obiettivo di evitare il deposito di due copie cartacee che sta divenendo, soprattutto dal punto di vista logistico, ingestibile per alcune Regioni, nonché di fornire la possibilità di chiedere anche una copia digitale solo ai fini della conservazione a lungo termine del formato elettronico.
ARTICOLO 9 - COMMA 1
- Dopo le parole “Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” inserire “in attesa dell’approvazione della Legge quadro sullo spettacolo dal vivo” e dopo le parole “,con proprio decreto,” inserire “d’intesa con la Conferenza Unificata,”
Motivazione – Nel dispositivo è del tutto assente ogni riferimento alla necessità di superare la disciplina transitoria dei Decreti ministeriali non aventi natura regolamentare. Senza una cd Legge quadro tutto il settore dello spettacolo dal vivo resterà nel limbo normativo dei Decreti ministeriali e, soprattutto, continuerà a non esserci alcun coordinamento, a livello di norme e di assegnazione delle risorse pubbliche, fra gli stessi Decreti ministeriali e le Leggi ed i Regolamenti regionali, con sovrapposizioni di funzioni e di finanziamenti. L'impegno di "adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione" il nuovo decreto, con decorrenza 1/1/2014 che ridetermina criteri e modalità delle sovvenzioni ministeriali allo spettacolo dal vivo, considerando l'importante novità di disporre le assegnazioni "a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate", non può non prevedere un confronto istituzionale con le Regioni.
- Dopo le parole “…nonché della regolarità gestionale degli organismi.” è aggiunto il seguente periodo: “Il decreto di cui al primo periodo individua criteri e modalità di erogazione di incentivi mirati alla riorganizzazione del sistema della stabilità teatrale, che avvenga attraverso la fusione o l’accorpamento di teatri stabili già finanziati separatamente con risorse del fondo unico dello spettacolo.”
Motivazione - Premesso che:
Il FUS è in progressiva diminuzione, così come le risorse che le Fondazioni bancarie dedicano al sistema dello spettacolo; le difficoltà finanziarie degli enti locali sono destinate purtroppo ad acuirsi;
Si registra una progressiva riduzione delle risorse destinate al palcoscenico da parte dei teatri italiani e dei teatri stabili in particolare;
Si registrano difficoltà crescenti nello sviluppo del teatro contemporaneo sia sul piano produttivo che sul piano della circuitazione e dell’incontro con lo spettatore;
l’emendamento propone di riservare, nell’ambito del FUS, incentivi e quindi risorse aggiuntive mirate ai consolidamenti patrimoniali e al rilancio dell’attività produttiva di teatri stabili, siano essi di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, che decidano di fondersi per far fronte alle difficoltà finanziarie e/o per riorganizzare la propria attività al fine di destinare più risorse alla produzione e alla distribuzione di spettacoli.
Gli obiettivi che si intendono perseguire con l’emendamento, in particolare, sono i seguenti:
Rafforzare il sistema della stabilità teatrale nazionale accrescendone la produttività culturale, facendo in modo che esso possa mantenere ed in alcuni casi recuperare il proprio ruolo fondamentale nel quadro nazionale ed europeo, grazie agli effetti benefici dell’ottimizzazione e della razionalizzazione dei costi sul piano produttivo della promozione e della distribuzione degli spettacoli
Incentivare la creazione di “poli teatrali regionali” con più ampi e stabili progetti di sviluppo e con maggiori possibilità di crescita e “competitività” sul piano nazionale e internazionale;
Razionalizzare e ottimizzare costi di gestione dei teatri stabili nell’ambito dei territori regionali e non solo, diversificando l’utilizzo delle sale a disposizione e valorizzandone appieno la vocazione;
Elevare la qualità della produzione teatrale;
Promuovere le creazione contemporanea, orientando fortemente la produzione verso i nuovi linguaggi e soprattutto valorizzando le realtà produttive territoriali;
Stabilizzare la presenza nei diversi territori regionali della produzione internazionale anche attraverso coproduzioni e progetti da sottoporre al finanziamento dell’Unione Europea.
- Eliminare la frase “il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate.” Motivazione – Pur condividendo la ratio si ritiene opportuno che il tema, di dettaglio rispetto all’impianto, sia disciplinato nel decreto previsto nello stesso comma.
ARTICOLO 10 - COMMA 1
Eliminare la dicitura: “e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con le modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall’anno2014, è pari all’8 percento” e aggiungere la dicitura “Agli stessi enti non si applica la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con le modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”
Motivazione - Si chiede di stabilire che agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applica l’art. 8, comma 3, del D.L. 6/7/12 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/12, n. 135. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, anche in considerazione delle riduzioni del Fondo Unico per lo Spettacolo, ha già chiesto al Governo, nella seduta della Conferenza Stato- Regioni dell’11 luglio scorso,di modificare l'articolo 8 del D.L. n. 95 del 2012, escludendo la categoria dei Teatri Stabili ad iniziativa pubblica dall’elenco Istat.
ARTICOLO 11 – COMMA 20
- E’ necessario prevedere che la quota del FUS di spettanza delle Fondazioni Lirico – Sinfoniche, sia determinata su base triennale dovendo i Teatri programmare la loro attività come avviene in tutti i Teatri del mondo, con anni di anticipo.
- Aggiungere, dopo “sentita la competente commissione consultiva” la dicitura “e la Conferenza Unificata di cui al d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281”
ART. 11 - COMMA 21
Aggiungere, dopo “sentita la competente commissione consultiva” la dicitura “e la Conferenza Unificata di cui al d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281”
ARTICOLO 12 - COMMA 2
Inserire, dopo le parole “presso il Ministero,” le parole “d’intesa con la Conferenza Unificata,”
Motivazione - La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha svolto, a partire dalla fine del 2011, uno studio sul tema della collaborazione pubblico-privato nelle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, culminato con l’adozione di “Linee guida per la valorizzazione della cultura attraverso la collaborazione pubblico/privata”, approvate nella seduta del 22 novembre 2012 e trasmesse all’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali con nota del 23 novembre 2012. Sulla scorta di tale lavoro, si propone di condividere con le Regioni la fase di consultazione e studio delle prospettive di sviluppo normativo e strategico e di individuazione del percorso attuativo.
ARTICOLO 15 - Inserire un nuovo comma:
“Il Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, è incrementato per il 2014 di 60 mln di euro. Agli oneri derivanti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della ‘Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali”.
Motivazione - Si propone di riportare il livello complessivo del Fondo Unico per lo Spettacolo al livello minimo accettabile di 450 mln di euro. Nel 2001 era di 527, nel 2010 di 414, nel 2012 di 411 e per il 2013 di 390.
( red / 01.10.13 )