Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Impianti a fune: proposta di norma su vita tecnica

giovedì 10 febbraio 2011


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

11/12/CR08/C4

 

PROPOSTA DI NORMA IN MATERIA DI VITA TECNICA DEGLI IMPIANTI A FUNE

 

 

 

ART. …

(Vita tecnica degli impianti a fune)

 

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno 2012.

 

 

RELAZIONE

 

Il DM 2 gennaio 1985 fissa, oltre ai termini entro cui eseguire le revisioni speciali e generali, la durata della vita tecnica degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, che, a seconda della tipologia, può essere di 30, 40 o 60 anni.

La Direttiva europea 2000/9/CE, recepita con il decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210, ha prodotto una sostanziale evoluzione della normativa tecnica del settore, ad iniziare sin dalla fase progettuale degli impianti, prevedendo l’analisi di sicurezza, l’individuazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, la certificazione dei medesimi sottosistemi e componenti di sicurezza da parte degli Organismi Notificati e la conseguente marcatura CE.

Si evidenzia tuttavia che, nella Direttiva in argomento non è contemplata la vita tecnica degli impianti funiviari. Tuttavia, per garantire e verificare il mantenimento dei livelli di sicurezza, la norma europea armonizzata UNI EN 1709 prevede delle ispezioni mensili, annuali e pluriannuali per l’impianto o parti di esso e, inoltre, delle ispezioni speciali  sui componenti di sicurezza che dovranno essere eseguite sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore.

Da quanto sopra, risulta evidente la necessità di distinguere gli impianti costruiti nel rispetto della citata Direttiva europea da quelli costruiti antecedentemente alla sua entrata in vigore.

Per quanto attiene gli impianti costruiti nel rispetto della Direttiva 2000/9/CE può ipotizzarsi un apposito provvedimento che superi il concetto di vita tecnica, mentre per gli impianti progettati, approvati e costruiti antecedentemente all’entrata in vigore della predetta Direttiva, quindi in funzione dell’esistenza della vita tecnica degli impianti stessi, appare necessario, soprattutto ai fini della sicurezza, prevedere l’eventuale superamento del concetto di vita tecnica subordinandolo a particolari verifiche a cui devono essere assoggettati quest’ultimi impianti.

 

A tal fine è stato predisposto la proposta di norma che prevede, per tutti gli impianti a fune, gli ascensori, le scale mobili e gli impianti assimilabili, la non applicazione dei termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima, purché risultino positivi ad apposite verifiche eseguite sui medesimi impianti secondo criteri che verranno definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti .

 

 

 

Roma, 10 febbraio 2011

100211impiantifune.pdf