Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE

giovedì 14 giugno 2007


PARERE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME SULLO SCHEMA DI DDL RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO

 

Punto 3) – Elenco A – Conferenza Unificata

 

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ad eccezione delle Regioni Lombardia, Veneto, Molise e Siciliana che esprimono parere negativo, valuta positivamente il testo del DDL di riforma in materia di immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 aprile 2007, raccomandando una attenzione ai profili di costituzionalità del provvedimento.

 

Il fenomeno dell’immigrazione ha ormai raggiunto nelle nostre regioni e nel nostro paese dimensioni tali da rendere indifferibile una rinnovata politica di accoglienza, di integrazione e al tempo stesso di rispetto delle regole.

 

La normativa nazionale in vigore non ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissata: la situazione attuale è caratterizzata da una rigidità normativa spesso inefficace, da una crescente precarietà delle condizioni di soggiorno dei migranti, da discutibili restrizioni per il ricongiungimento familiare, da inutili complessità e lungaggini dei percorsi procedurali per il rilascio ed il rinnovo dei permessi.

 

La Conferenza ritiene, invece, che il DDL in questione rappresenti un buon punto di partenza, perché impostato su alcuni principi condivisibili quali:

-         il potenziamento e la diversificazione dei canali di ingresso regolare;

-         la logica di una progressiva stabilizzazione dei soggiorni;

-         il superamento dell’attuale sistema dei Centri di Permanenza Temporanea attraverso l’introduzione di un principio di gradualità delle sanzioni prevedendo che i nuovi CPT svolgano un ruolo residuale e siano rivolti solo ad alcune e particolari categorie di migranti;

-         l’introduzione del diritto di voto a livello locale per i soggiornanti da oltre 5 anni nel nostro paese;

-         il potenziamento dell’azione di collaborazione e di rete tra Comuni, Questure e Sportelli Unici per l’Immigrazione per il disbrigo dei permessi, prevedendo in prospettiva un graduale passaggio ai Comuni delle competenze sui rinnovi dei permessi di soggiorno.

 

Per tutte le ragioni ricordate in premessa e nella condivisione dei principi più sopra specificati la Conferenza esprime parere favorevole a maggioranza sull’impianto complessivo del DDL in oggetto, raccomandando che a trasferimenti di competenze vengano sempre iscritte a bilancio le relative risorse per farvi fronte.

 

 

Infine, si allega il documento elaborato e condiviso in sede tecnica da tutte le Regioni e già presentato in data 23 maggio u.s. in sede di riunione tecnica presso la Segreteria della Conferenza Unificata.

 

 

Roma, 14 giugno 2007


ALLEGATO TECNICO

 

OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO

 

 

PREMESSA

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 7 marzo 2007, ha approvato un documento sulle politiche migratorie, trasmesso ai Ministeri competenti, al fine di contribuire alla ridefinizione della normativa nazionale in materia di immigrazione.

E’ necessario richiamare la premessa del suindicato documento laddove si afferma che:

“ Al fine di realizzare concretamente una “governance” efficace ed integrata del fenomeno migratorio, appare quanto mai opportuno - da un lato - auspicare la realizzazione di un forte coordinamento tra i vari Ministeri che si occupano di immigrazione (Interni, Politiche Sociali, Pari opportunità, Giustizia, Istruzione, Famiglia, ecc…) e - dall’altro - avviare una politica concertativa fra i diversi livelli di governo e tutti gli attori realmente impegnati nella gestione del fenomeno migratorio, quale componente strutturale ed importante risorsa per l’economia del nostro Paese.”

E’ necessario abbandonare una fase di approccio all’immigrazione come questione emergenziale, riguardante per lo più le grandi aree urbane, per passare ad una fase di governo del fenomeno in chiave di programmazione integrata tra Stato, Regioni e Province autonome, Enti Locali e diffusa su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento al disegno di legge in esame, le Regioni concordano sulle seguenti questioni, rimandando al citato Documento una trattazione più complessiva del tema.

 

·        RICONOSCERE IL RUOLO DI PROGRAMMAZIONE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

 

Seppur gli aspetti dell’immigrazione più strettamente legati ad esigenze di certezza di status sull’intero territorio nazionale come l’ingresso e il soggiorno, gli accordi internazionali di cooperazione riguardanti la condizione giuridica dello straniero, il rilascio dei visti di ingresso e la regolazione dei flussi migratori, i provvedimenti di allontanamento dello straniero, l’accoglienza dei richiedenti asilo ecc., restino di competenza esclusiva statale, si ribadisce la competenza regionale concorrente o esclusiva in materie di forte impatto sulla vita dei migranti, tra le quali i servizi sociali, l’edilizia residenziale pubblica, la formazione professionale, l’accesso al lavoro, l’accesso alle professioni ecc.

 

E’ indispensabile, pertanto, al fine di costituire un sistema stabile di governance, che si tenga conto delle attribuzioni in materia di integrazione sociale spettanti alle Regioni e agli Enti Locali.

 

  • UN FONDO UNICO PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI
  •  

    Attualmente assistiamo alla compresenza di diverse fonti di finanziamento che attengono ad interventi in materia accoglienza ed di integrazione sociale.

     

    A) L’art. 45 del D. Lgs. 286/98 ha istituito il Fondo Nazionale per le politiche migratorie per il finanziamento delle iniziative di cui agli art. 20 ( Misure straordinarie di accoglienza), art. 38 ( Istruzione degli stranieri, educazione interculturale), art. 40 ( Centri di accoglienza, accesso all’abitazione) e art. 42 ( Misure di integrazione sociale) e art. 46 ( Commissione per le politiche di integrazione).

     

    B) La Legge n. 228/2003 ha istituito all’art. 13 un Fondo per le misure anti-tratta destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall’art. 18 del D. Lgs 286/98.

     

    Fino ad oggi ha finanziato due bandi annuali relativi:

    -         uno ai programmi di assistenza e protezione sociale previsti dall’art.18

    -         uno ai programmi di assistenza a favore delle persone vittime di riduzione in schiavitù (art. 13 L. 228/03).

     

    C) La Legge 189/2002 ha istituito un Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ( art. 1 –septies della L. 39/90) che prevede un Bando annuale rivolto ai Comuni per sostenere progetti di accoglienza e tutela per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione umanitaria.( Nel 2006 ripartiti ai Comuni circa 16 milioni di euro)

     

    D) La legge finanziaria 2007 ( 296/2006) ha istituito:

     

    - un Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati pari a 50 milioni di euro con l'obiettivo di affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo. Per la ripartizione non è prevista l’intesa in Conferenza Unificata.

     

    - un Fondo politiche della famiglia pari a 220 milioni di euro che ha tra gli obiettivi anche quello di promuovere un accordo tra Stato e Regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari (ipotesi di finalizzazione di 30 milioni di euro su questo asse di lavoro)

     

    Questa frammentazione di fondi è già di per sé negativa perché rende difficile una integrazione delle politiche, non permette alle Regioni di esercitare appieno la competenza in materia di integrazione sociale, ed introduce elementi di rigidità nella spesa degli enti locali.

    L’introduzione di un ulteriore Fondo rivolto ai minori stranieri non accompagnati previsto dal ddl Amato-Ferrero (Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati) frazionerebbe ulteriormente il quadro.

    Nella prassi di questi anni, è prevalsa, inoltre, la logica di utilizzare le risorse di ogni singolo Fondo mediante lo strumento di uno o più bandi nazionali.

    E’ sbagliato pensare che attraverso bandi nazionali si possano costruire “sistemi nazionali” di intervento.

    Per arrivare ad un Sistema nazionale di interventi, occorre, invece, definire standard minimi comuni attraverso linee guida nazionali che accompagnino la ripartizione delle risorse alle Regioni al fine di consolidare le politiche di integrazione dei cittadini stranieri .

    Un riparto diretto alle Regioni, oltre che valorizzare le competenze e responsabilità specifiche di coordinamento regionale in materia di integrazione, consentirebbe anche il raccordo con gli ambiti della programmazione zonale previsti dalla L. 328/2000.

    A nostro avviso è necessario pervenire ad un unico Fondo per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri da ripartire:

    -         previa intesa presso la Conferenza Unificata;

    -         alle Regioni contestualmente al riparto annuale del Fondo Nazionale Politiche Sociali;

    -         secondo i criteri indicati dal Regolamento attuativo;

    -         per il finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 20, 38, 40, 42 e 46 del D. Lgs. 286/98, dei programmi previsti dall’art. 13 della L. 228/2003 e per le iniziative degli enti locali in materia di integrazione dei rifugiati previsto dall’art. 1 –sexies della L. 39/90.

     

    ·        RIPENSARE I CONSIGLI TERRITORIALI PER L’IMMIGRAZIONE

     

    La normativa ( comma 6 art. 3 del D. Lgs 286/98) stabilisce che con Decreto del PdCM, da adottare di concerto con il Ministero dell’Interno, si provvede alla istituzione dei Consigli territoriali per l’immigrazione con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale”.

     

    In merito all’assegnazione di ulteriori compiti ai Consigli territoriali che andrebbero ad accrescerne le competenze, si rileva che:

     

    -         dal 1998 ad oggi, da un lato il lavoro delle Regioni e degli Enti Locali in materia di immigrazione si è intensificato notevolmente, dall’altro lato  i Consigli territoriali hanno invece lavorato, nella maggior parte dei casi, con modalità non continuative e convocazioni saltuarie, molto spesso sollecitati da emergenze ( decreti flussi, intasamento pratiche…) o iniziative particolari segnalate dal Ministero degli Interni;

     

    -         la prassi di questi anni ci porta a sostenere che questi organismi hanno la capacità di esercitare un efficace ruolo solo se strettamente connessi alle realtà istituzionali nazionali e locali, ed in particolare se rispettosi delle competenze in capo agli Enti Locali in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri.

     

    Esiste dunque un potenziale rischio di dualismo e sovrapposizione di competenze ed interventi sul territorio in materia di integrazione sociale.

     

    Ciò è il risultato di una definizione ambigua dei compiti assegnati ai Consigli Territoriali dal citato art. 3 del D. Lgs 286/98. E’ necessaria, pertanto, una modifica che chiarisca meglio il ruolo di supporto di tale organismo agli Enti titolari di competenze in materia di immigrazione.