Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Codice contratti pubblici: questioni specifiche e emendamenti a regolamento

giovedì 22 gennaio 2009


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

09/006/CR/C4

 

 

 


SCHEMA REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE

DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163

RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”

 


 

QUESTIONI SPECIFICHE

E RELATIVE PROPOSTE EMENDATIVE

 

 

Roma, 22 GENNAIO 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PROPOSTE EMENDATIVE ALLO SCHEMA REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006 N. 163 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”

 

 

ARTICOLO 3 (Definizioni)

 

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: “r-bis) datore di lavoro committente: soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”;

b)     dopo la lettera ccc) è aggiunta la seguente: “ccc-bis) esecutore…………………..;”

c)      la lettera o) è sostituita dalla seguente: “o) per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali nonché al suo recupero funzionale e valorizzazione. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento e adeguamento strutturale;”.

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RELAZIONE

Premessa

Pur riconoscendo che la definizione di cui alla lettera a) risulta priva di copertura della norma primaria in quanto si ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008, si ritiene doveroso, al fine di rendere univoco e attuabile il disposto della norma stessa nell’ambito degli appalti pubblici e dell’organizzazione della pubblica amministrazione, proporre la definizione come sotto riportata anche a memoria di un futuro coordinamento in sede di correzione del testo unico in materia di sicurezza.

Per quanto attiene alla proposta di definizione di “esecutore” si ritiene di definire univocamente detto termine in modo esplicito in quanto nel testo del regolamento lo stesso viene utilizzato in vari articoli con significati a volte diversi.

 

Pertanto si ritiene indispensabile introdurre due ulteriori  definizioni in quanto:

Ø        la definizione puntuale del soggetto “datore di lavoro committente”, così come previsto dal D.lgs. 81/08, nella fattispecie dei contratti pubblici è causa di non chiara applicazione e ciò comporta problematiche serie, sia sotto il profilo  operativo, sia sotto il profilo delle responsabilità nell’ambito della materia della sicurezza dei lavoratori; tale definizione si rende quindi necessaria anche al fine di effettuare il giusto raccordo con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ed in particolare con l’art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08 laddove si introduce l’obbligo di redazione del cosiddetto DUVRI -Documento Unico di valutazione dei rischi Interferenti – ad opera del datore di lavoro committente in caso di affidamento di appalti all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima. Esaminando la normativa vigente si rileva che, nell’ambito della pubblica amministrazione, ai sensi di quanto riportato nel D.Lgs. 81/08 - art. 1 c.2 lett. b), per datore di lavoro committente deve intendersi il soggetto che, nell’ambito dell’appalto commissionato, è dotato di poteri di gestione e di autonomia decisionale e di spesa.

Ø        la definizione puntuale dell’“esecutore” risulta indispensabile in quanto in numeroso articoli del testo (es: art. 4 comma 1 e altri articoli in tema di esecuzione del contratto) viene utilizzato questo termine: in assenza di una sua definizione normativa, pertanto, risultano possibili alterne interpretazioni del ruolo nelle varie fattispecie di applicazione.

 

Appare inoltre opportuno utilizzare, nell’individuare le attività riconducibili alle operazioni di restauro, la medesima definizione di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, per fornire agli operatori di univoche indicazioni normative degli interventi in parola. A tal fine, si propone di sostituire la definizione di cui alla lett. o) con quella posta dal Codice dei beni culturali integrato con la previsione delle opere necessarie per la fruibilità degli stessi finalizzata anche alla valorizzazione del bene.

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TESTO COORDINATO

Art. 3

Definizioni

(art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

……….

o) restauro: l’esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un’opera o di un manufatto;

o) per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali nonché al suo recupero funzionale e valorizzazione. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento e adeguamento strutturale;

………………..

r-bis) datore di lavoro committente: soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto

…….

ccc-bis) esecutore:…………………….;

………………..

 

 

ARTICOLO 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore)

 

- Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      dopo la parola “subappaltatore” è inserita la seguente: “e subcontraente ”;

b)     dopo le parole “dei contratti collettivi nazionali e di zona” sono inserite le seguenti: “stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.

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RELAZIONE

La prima precisazione si rende necessaria per meglio esplicitare l’ambito dei soggetti tenuti ad assolvere gli adempimenti di cui all’articolo 4.

Con l’ulteriore precisazione inserita al comma 1 si allinea il richiamo ai contratti collettivi con quanto previsto nel codice ad esempio all’art.118.

 

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TESTO COORDINATO

Art. 4

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore

(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. L'esecutore,e il subappaltatore e subcontraente di lavori, servizi e forniture devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

 

 

ARTICOLO 6 (Documento unico di regolarità contributiva)

 

- Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli operatori economici trasmettono ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del codice;

c) per la stipula del contratto.”.

- Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

a) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

b) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.”.

- Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni.

a)      le parole “Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d),” sono sostituite dalle seguenti: “Ferme restando le ipotesi di cui ai commi 3, lettera c) e 3 bis, lettera a),”;

b)     le parole “l’esecutore ed i subappaltatori trasmettono ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono”.

-  Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      le parole “nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “nei casi previsti al comma 3 bis, lettere a) e b)”;

b)     sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e nel caso di cui al comma 4”.

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RELAZIONE

Si ritiene opportuno precisare, con riferimento alla regolarità contributiva dell’esecutore del contratto da attestare nella fase di esecuzione, che il DURC è acquisito direttamente dalla stazione appaltante poiché l’art. 38 del codice prevede la deroga al principio di autocertificazione unicamente con riferimento alla verifica della regolarità contributiva come requisito generale di partecipazione alla gara.

Ulteriore osservazione sul comma 4 dell’articolo

Se il comma 4 vuole  inserire la previsione, laddove non si proceda al pagamento degli stati di avanzamento per un periodo superiore ai 180 giorni, di un controllo comunque  della regolarità assicurativa e previdenziale  entro un mese dalla scadenza dei 180 giorni,  si evidenzia che tale contenuto non è chiaramente rilevabile dall’attuale formulazione del comma 4

Si evidenzia inoltre che per una migliore comprensione delle disposizioni il contenuto dell’art. 6 dovrebbe essere posto prima degli articoli 4 e 5 essendo a questo collegato da un nesso di necessaria consecuzione.

 

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TESTO COORDINATO

Art. 6

Documento unico di regolarità contributiva

(Circolare Ministero del lavoro 12 luglio 2005)

……………………..

3. Gli operatori economici trasmettono ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del codice;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.

…………………

3. Gli operatori economici trasmettono ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del codice;

c) per la stipula del contratto.

3 bis. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono il  documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

a) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

b) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d) Ferme restando le ipotesi di cui ai commi 3, lettera c) e 3 bis, lettera a), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all’articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, l’esecutore ed i subappaltatori trasmettono ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

5. L’esecutore trasmette ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e)  nei casi previsti al comma 3 bis, lettere a) e b) e nel caso di cui al comma 4.

……………………..

 

 

ARTICOLO 7 (Sito informatico presso l’Osservatorio)

 

- Al comma 2 le parole “ed i formulari standard” sono soppresse.

- Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)               dopo le parole “A tale scopo l’Osservatorio” sono aggiunte le seguenti: “avvalendosi, tramite procedure di collaborazione applicative, dei dati e delle informazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, attivato in collaborazione con le Regioni”;

b)               è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del codice le modalità della collaborazione applicativa da definire con apposite convenzioni.

- Al comma 4 le parole “che assume il ruolo di erogatore del servizio di pubblicazione,” sono sostituite dalla seguente: “a”.

 

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RELAZIONE

Si suggerisce di eliminare i riferimenti ai formulari standard per non creare  ulteriore confusione con quelli già approvati  per gli appalti sopra soglia dalla Comunità europea con il regolamento n. 1564/2005 del 07.09.2005. Tali formulari andrebbero estesi anche agli appalti sotto soglia per  uniformare il contenuto dei bandi.

Le ulteriori modifiche all’articolo 7 dello schema di regolamento risultano indispensabili in quanto dall’impostazione prescelta deriva  una situazione di duplicazione di adempimenti in capo alle Stazioni Appaltanti con conseguente aggravio del procedimento e in chiaro contrasto con le più recenti norme di semplificazione amministrativa.

Come è noto, già dal  2001 è attivo il servizio pubblicazione bandi istituito presso il Ministero delle infrastrutture e gestito in collaborazione tra lo stesso Ministero e le Regioni, così come previsto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. Detto sevizio consente già ora la pubblicazione in rete di tutti i bandi di lavori, servizi e forniture comprensiva dei loro testi integrali, nonché di tutte di tutte le altre informazioni da pubblicare in base alla legge.

Ne consegue che, in linea con le attuali disposizioni normative, i nuovi sistemi di rilevazione debbono avvalersi di quanto già oggetto di rilevazione da parte di altri soggetti pubblici, senza oberare gli obbligati a nuovi adempimenti meramente ripetitivi di altri già previsti dalla vigente normativa e connotati da identiche finalità. I sistemi informativi consentono già ora il dialogo applicativo e pertanto, previa definizione dei flussi informatici, risulta tecnicamente possibile evitare l’inutile duplicazione che l’attuale  formulazione del testo dell’art. 7 fa temere.

Risulta altresì doveroso stralciare la previsione dell’assunzione del ruolo di erogatore del servizio di pubblicazione attribuita all’Osservatorio, in quanto lo stesso provvede alla pubblicazione dei bandi così come la GUCE, la GURI, i quotidiani e il Ministero, nonché di tutti i soggetti che di fatto svolgono detto servizio,  attestandone l’avvenuto adempimento, così come previsto dalla legge, nei confronti di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

 

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TESTO COORDINATO

Art. 7

Sito informatico presso l’Osservatorio

………….

2. Le suddette modalità di trasmissione ed i formulari standard  da utilizzare anche al fine di garantire una migliore visibilità dei bandi, in linea con i criteri ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del Codice dell’amministrazione digitale, sono resi noti con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito informatico dell’Autorità.

3. A tale scopo l’Osservatorio avvalendosi, tramite procedure di collaborazione applicative, dei dati e delle informazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, attivato in collaborazione con le Regioni si dota di un idoneo sistema di rilevazione dei bandi ed avvisi di gara nel quale confluiscono tutti i dati relativi ai bandi di gara ed agli avvisi pubblicati sul territorio nazionale, nonché il testo integrale degli stessi con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del codice le modalità della collaborazione applicativa da definire con apposite convenzioni.

4. I dati del sistema sono registrati in una apposita banca-dati istituita presso l’Osservatorio, che assume il ruolo di erogatore del servizio di pubblicazione, a cui possono accedere i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate.

 

 

ARTICOLO  9 (Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici)

 

- Al comma 1 dell’articolo 9 le parole: “per lavori di importo inferiore a 100.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “per  lavori non assoggettati a programmazione ai sensi dell’articolo 128 del codice”.

- Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      nel primo periodo le parole “abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico,” sono sostituite dalle seguenti: “dipendente della pubblica amministrazione”;

b)      nel primo periodo dopo le parole “cinque anni” sono aggiunte le seguenti: “e qualora la stessa non abbia nel proprio organico un dipendente di ruolo con idonea professionalità può avvalersi di dipendente di ruolo altra amministrazione aggiudicatrice”;

c)      nel secondo periodo dopo le parole “a 500.000 euro” sono aggiunte le seguenti: “tranne che per la predisposizione dei progetti preliminari”.

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RELAZIONE

Al comma 1 si propone di introdurre una definizione maggiormente flessibile, al fine di considerare la vigenza di ulteriori disposizioni che individuano soglie diverse per l’inserimento dei lavori negli atti di programmazione.

La modifica del comma 4 si rende necessaria in ragione del fatto che, storicamente, già la circostanza della dipendenza del tecnico dalla P.A. rende tale figura professionale idonea a svolgere le funzioni assegnategli, a prescindere dal possesso della abilitazione professionale, ancorché molte amministrazioni considerino tale abilitazione un requisito di accesso al profilo professionale in parola. Appare opportuno inoltre precisare che la PA di norma non riconosce detto requisito per progressioni di carriera, né prevedono il rimborso degli oneri connessi all’eventuale iscrizioni in albi professionali.

L’integrazione proposta ha lo scopo di precisare che, in caso di carenza di organico qualificato, ipotesi molto frequente se non normale, per le piccole amministrazioni, le stesse si possono avvalere di dipendenti di altre amministrazioni, incentivando in tal modo la collaborazione tra amministrazioni, con conseguente semplificazione amministrativa e contenimento della spesa.

L’ultima modifica del comma 4 prevede un’integrazione volta ad eliminare il vincolo esistente con riferimento alla predisposizione dei documenti progettuali, fino al livello del preliminare, necessari per l’avvio dell’attività della PA, con particolare riguardo alla programmazione, quando le risorse non sono ancora definite e ci sono oggettive difficoltà a reperire professionalità esterne per la compilazione dei necessari documenti. Il riconoscimento di questa facoltà, rappresenta inoltre uno stimolo a sviluppare i documenti di indirizzo all’interno della stessa PA, lasciando, ove necessario, all’esterno le sole attività proprie dei servizi di architettura e ingegneria.

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TESTO COORDINATO

Art. 9

Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

(art. 7, d.P.R. n. 554/1999)

 

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, comma 1, del codice; per lavori di importo inferiore a 100.000 euro per  lavori non assoggettati a programmazione ai sensi dell’articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

…….

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, dipendente della pubblica amministrazione anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e qualora la stessa non abbia nel proprio organico un dipendente di ruolo con idonea professionalità può avvalersi di dipendente di ruolo di altra amministrazione aggiudicatrice. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 tranne che per la predisposizione dei progetti preliminari.

………………..

 

 

ARTICOLO 10  (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)

 

- Al comma 1 dopo la lettera cc) è aggiunta la seguente:

dd): svolge, su delega del soggetto di cui all’art 26 comma 3, e ai sensi dell’art 16 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008, i compiti ivi previsti, qualora non sia predisposto il piano di sicurezza e coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo”;

- Il comma 8 è soppresso.

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RELAZIONE

La necessità di raccordare la normativa in esame con la vigente in materia di sicurezza (ossia il D.Lgs. 81/08), così come già illustrato nella relazione di cui all’art. 3, richiede l’individuazione del soggetto incaricato di redigere il DUVRI; poiché in ambito pubblico, per i lavori,  il responsabile del procedimento riveste il ruolo di responsabile dei lavori assumendo quindi l’incarico di referente del committente per la materia della sicurezza, si ritiene consequenziale l’eventuale assunzione, da parte del medesimo soggetto, dei compiti di cui all’art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/08, prevedendo peraltro il loro conferimento solo mediante delega espressa.

In relazione alla disposizione dell’articolo 10, comma 8, si ritiene necessaria la sua soppressione per le ragioni di seguito illustrate.

Nello specifico, con riferimento alla formulazione della disposizioni in commento, così come proposto è opportuno formulare le seguenti osservazioni:

Non si ritiene necessaria e anzi appare non conferente, la previsione dell’obbligo del risarcimento dei danni da parte del responsabile del procedimento, arrecati alla amministrazione aggiudicatrice, atteso che l’obbligo de quo, non è da prevedersi in una norma secondaria, atteso che la responsabilità di coloro che svolgono pubbliche funzioni trova la fonte nella Costituzione (art. 28 e 97 cos.) e nella normativa primaria.

Il richiamo all’applicabilità, in sede di regolamento, del r.d. 1934, n. 1214, del r.d. 1038 del 1933 e della legge 20 del 1994, non si ritiene conferente, atteso che l’applicabilità della norma primaria è indipendente dalla previsione regolamentare e comunque non è limitata ai contratti di rilevanza comunitaria. Né la previsione regolamentare potrebbe apporre siffatta limitazione.

Si ritiene, altresì, che il responsabile del procedimento non è da ritenersi in astratto agente contabile, così come disciplinato dalle norme in materia, e va precisato che la sussistenza della funzione di agente contabile, di fatto o di diritto, non si ritiene debba essere specificata dalla normativa regolamentare, posto che tale funzione è prevista compiutamente dalla normativa primaria. Va comunque precisato che ove il responsabile del procedimento rivestisse in concreto anche il ruolo di agente contabile, la relativa disciplina in materia di resa del conto e di giudizio di conto troverebbe comunque applicazione indipendentemente dalla previsione regolamentare.

Si fa presente, inoltre, che la previsione dell’obbligo di trasmissione di atti alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, sembra un adempimento con mere finalità deterrenti, atteso che la citata sezione giurisdizionale non ha la funzione di analizzare in astratto atti potenzialmente dannosi ma, come noto, di  giudicare sulla sussistenza di danni erariali dietro iniziativa dalla Procura della Corte dei conti. Solo in materia di giudizio di contro – la cui disciplina si applica indipendentemente dalla previsione regolamentare – è previsto l’invio dei dati direttamente alla sezione giurisdizionale.

L’invio alla Procura regionale della Corte dei conti della copia dei mandati di pagamento, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10, non risulta conforme alla giurisprudenza consolidata delle Corte dei conti e della Corte Costituzionale, che ha in più occasioni ha ribadito che la Procura delle Corte dei conti non può effettuare una indagine estesa e indifferenziata su fattispecie astratte di danno erariale, ma che, al contrario, deve attivarsi esclusivamente in relazione a denunce circostanziate e specifiche o notizie di danno specifiche acquisite d’ufficio.

Una verifica estesa può essere al contrario compiuta dalla sezione regionale del controllo della Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione, ove ciò sia previsto dalla legge o se sia inserito nei programmi specifici annuali.   

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TESTO COORDINATO

Art. 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

(art. 8, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:

    ……………………

dd): svolge, su delega del soggetto di cui all’art 26 comma 3 e ai sensi dell’art 16 del dlgs 81 del 9 aprile 2008, i compiti ivi previsti.

 

……………………

8. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatici si applicano, relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del r.d. 13 agosto 1933, nonché l’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Entro sessanta giorni dall’approvazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, del certificato di collaudo il responsabile del procedimento rende il conto della gestione delle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto all’amministrazione aggiudicatrice, la quale lo trasmette, con le proprie valutazioni, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti ove ha avuto luogo la stipula del contratto, entro sessanta giorni dal ricevimento.

Il conto del responsabile del procedimento è redatto su modello approvato dalla Corte dei conti, sentito il parere dell’Autorità. Il responsabile del procedimento allega al conto la seguente documentazione:

a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;

b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;

c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice;

d ) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Il responsabile del procedimento ha altresì l’obbligo di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all’esecutore delle maggiori somme dovutegli a titolo di interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 144.

 

 

ARTICOLO 14 (Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori)

 

- Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      dopo le parole “è informata” sono aggiunte le seguenti: “a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto”;

b)     le parole “a principi di” sono sostituite dalla seguente “della”;

c)      dopo le parole “dell’intervento e” la parola “di” è sostituita dalla seguente“dalla”;

- Al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      dopo la parola “salvaguardare”  sono aggiunte le seguenti: “i lavoratori”;

b)     dopo la parola “esercizio” è aggiunta la seguente “nonché”.

 

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RELAZIONE

Con l’emendamento al comma 1 si propone di recepire espressamente all’interno del regolamento il principio della sostenibilità ambientale quale criterio preminente, da considerare ancor prima di quelli economici e di rendimento energetico per la redazione della progettazione di lavori pubblici, in aderenza alla più recente evoluzione normativa in materia.

Inoltre, con la proposta di modifica del comma 11,  si ritiene necessario dare risalto fin dalle disposizioni preliminari sulla progettazione all’esigenza di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

 

 

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TESTO COORDINATO

Art. 14

Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori

(art. 15, d.P.R. n. 554/1999)

 

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l’altro, a principi di della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della di massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.

………………………………

11. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori, nella fase di costruzione e in quella di esercizio, nonché gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

 

 

ARTICOLO 14 BIS (Studio di fattibilità)

 

Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

Art. 14 bis (Studio di fattibilità)

 

1. Per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 128 del codice nonché per la realizzazione di lavori pubblici mediante finanza di progetto di cui all’articolo 153 del codice le amministrazioni aggiudicatrici redigono studi di fattibilità.

2. Gli studi di fattibilità sono elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; essi devono comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale.

3. Nello studio di fattibilità, basato sul confronto tra più soluzioni, è verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante l’utilizzo di risorse private.

4. Lo studio di fattibilità posto a base di gara per le finalità di cui all’articolo 153 del codice riporta gli elementi di cui al comma 5 e si compone dei documenti elencati al comma 6.

5. Lo studio di fattibilità riporta i seguenti elementi:

a)      inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura ed obiettivi;

b)      analisi della domanda attuale e prevista e specifiche dei gruppi di beneficiari;

c)      analisi dell'offerta attuale e prevista;

d)      descrizione dell'investimento (localizzazione, dimensione, caratteristiche, costi di realizzazione, ecc.), con verifica della disponibilità dei più importanti input materiali e umani e con individuazione delle alternative tecnologiche disponibili;

e)      analisi delle alternative possibili per realizzare l’idea originaria;

f)        analisi dei costi gestionali in fase di esercizio;

g)      analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi);

h)      analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici);

i)        descrizione e analisi degli impatti ambientali di ciascuna alternativa;

j)        relazione sintetica intermedia oppure conclusiva riportante i principali risultati e le raccomandazioni motivate sulla fattibilità dell'opera;

k)      elementi del sistema della garanzia globale di esecuzione, di progettazione e di gestione;

l)        elementi essenziali dello schema di convenzione;

m)    schema di sistema tariffario;

n)      piano di monitoraggio e sistema di indicatori specifici;

o)      corredo progettuale minimo delle alternative, anche alla luce degli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

p)      corredo progettuale minimo ai fini ambientali;

q)      corredo progettuale minimo ai fini autorizzatori;

r)       corredo progettuale minimo ai fini dei conflitti, interferenze e localizzazioni.

6. Lo studio di fattibilità, in relazione alle analisi di cui al comma 5, è  così strutturato:

a)      relazione illustrativa contenente:

1. l’inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto dell’intervento:

i. corografia, stralcio PRGC, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici ed i piani territoriali di coordinamento etc.;

ii. analisi dell’impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e

commerciale esistenti;

2. analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione con riferimento:

i. al bacino d’utenza;

ii. alle specifiche riguardante l’utenza;

iii. ai servizi erogati dai diversi concessionari;

iv. alla tipologia del servizio;

v. ai parametri fisici che caratterizzano il servizio (flussi di traffico, slot aeroportuali, numero di accessi, etc.);

3. descrizione dell’intervento e analisi delle alternative relative alle possibili soluzioni realizzative dell’idea originaria:

i. verifica della convenienza del modello di Partenariato Pubblico Privato rispetto alle procedure di appalto;

ii. matrice delle alternative;

4. studio della prefattibilità ambientale dell’intervento:

i. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici desunti dalle cartografie disponibili (carte geologiche, PTC, carte del rischio idraulico, etc) o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;

ii. Verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento;

b)      relazione tecnica contenente:

1. analisi sommaria delle tecniche costruttive (strutture, materiali, etc.) e indicazione delle norme tecniche da applicare, anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro;

2. cronoprogramma e piano di monitoraggio (delle opere e del servizio);

3. stima sommaria dell’intervento desumendola o da un computo metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando alle quantità dei lavori i costi unitari, o sulla base di parametri desumibili da interventi similari realizzati, con altresì l‘indicazione degli oneri della sicurezza di cui all’art. 131 c. 3 del codice;

4. elaborati progettuali stabiliti dal RUP tra quelli previsti per la progettazione preliminare:

i. ai fini dello studio di prefattibilità ambientale (corredo minimo);

ii. ai fini autorizzatori (corredo minimo);

iii. ai fini dell’individuazione delle interferenze;

c) allegato tecnico economico

1. analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;

2. analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici);

3. schema di sistema tariffario;

d) elementi essenziali dello schema di convenzione.”.

_________

RELAZIONE

L’art. 5, comma 5, lett. d) e l’art. 93, comma 6, del codice demandano al regolamento la definizione della disciplina esecutiva ed attuativa relativamente alla progettazione dei lavori con  le annesse normative tecniche e di stabilire criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

Sotto questo profilo si evidenzia la necessità di dare attuazione alla norma primaria anche mediante l’introduzione dei contenuti di massima dello studio di fattibilità, considerato il rilevante ruolo che detto documento assume anche per finalità diverse da quelle dell’inserimento dell’intervento negli atti di programmazione.

In particolare, con il terzo decreto correttivo, lo studio in questione è posto a base di gara nell’affidamento del contratto di concessione nell’ambito della finanza di progetto; inoltre, lo stesso schema di regolamento, nel disciplinare l’istituto del dialogo competitivo, chiarisce che le proposte presentate dai candidati sono corredate da uno studio di fattibilità.

Tale lacuna è stata evidenziata anche dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, tanto è vero che per  colmare questa carenza normativa, ha predisposto un documento recante linee guida per la finanza di progetto  e per la compilazione dello studio di fattibilità.

In particolare, come evidenziato dall’Autorità, nel documento predisposto per l’audizione dei soggetti istituzionali e delle associazioni di categoria interessati, “lo studio di fattibilità assume ora una duplice valenza: esso è propedeutico all’inserimento delle iniziative degli strumenti di programmazione ma anche documento a base di gara nelle nuove procedure ex articolo 153 del Codice. Appare evidente, quindi, il ruolo sostanziale che viene ad assumere lo studio di fattibilità e la necessità di individuarne chiaramente i contenuti minimi indefettibili in relazione al duplice obiettivo evidenziato. Al riguardo sia il Codice che il D.P.R. 554/99 non prevedono una adeguata disciplina sia dal punto di vista dei contenuti che del procedimento di elaborazione di tale documento. Né lo schema di regolamento attuativo, nella versione ad oggi conosciuta, sembra sopperire a tale carenza. Si ritiene che la definizione in concreto dello studio di fattibilità deve bilanciare due esigenze : da una parte essere affidabile e completo tale da consentire l’ottenimento e l’anticipazione delle fase autorizzatorie preliminari e dall’altra non ridurre lo spazio per la creatività dei concorrenti. Si deve tuttavia tenere conto che lo studio di fattibilità dovendo essere posto a base di gara deve contenere anche tutte le indicazioni essenziali per consentire l’individuazione dei requisiti dei concorrenti e dei criteri di valutazione e la relativa ponderazione. Deve pertanto consentire l’individuazione delle categorie e delle classifiche delle opere da realizzare, dell’importo a base di gara desunto o da un computo metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, o calcolato utilizzando parametri rilevati da interventi similari e del valore dell’investimento su cui calcolare la percentuale del 2.5, quale limite massimo del costo di predisposizione delle offerte.

La corretta redazione degli studi di fattibilità da porre a base di gara, contenenti aspetti tecnicoprogettuali, giuridico-amministrativi (compresi quelli urbanistici), ed economico-finanziari, ha anche lo scopo di ridurre al minimo le modifiche da apportare al progetto preliminare nella fase di approvazione.”

Ciò posto, atteso che l’iter di approvazione dello schema di regolamento in esame non è ancora giunto alla sua fase conclusiva appare preferibile, per colmare la suddetta lacuna, seguire un’altra strada e cioè quella di inserire nel regolamento di esecuzione ed attuazione del codice un articolo dedicato agli studi di fattibilità, affinché le indicazioni sui contenuti minimi del documento si traducano in prescrizioni normative. Si ritiene cioè il regolamento la sede istituzionalmente più adatta a fornire alle stazioni appaltanti ed agli operatori le prescrizioni da seguire nella redazione degli studi di fattibilità.

Si propone pertanto l’integrazione dell’articolo 14 nei termini sopra descritti, mediante l’indicazione a livello normativo dei contenuti fondamentali dello studio di fattibilità, seguendo lo schema proposto nelle succitate linee guida dell’Autorità di vigilanza.

Con particolare riguardo agli elementi caratterizzanti lo studio di fattibilità, il comma 5 precisa che esso deve essere così formato:

a) inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura ed obiettivi;

In tale elaborato vanno delineate le caratteristiche urbanistiche e viarie dell’area potenzialmente interessata al fine di valutare tutti gli impatti dell’intervento; dovranno altresì prendersi in considerazione la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, per evitare l’allungamento dei tempi necessari per le modifiche agli stessi. Dovranno poi esser valutati gli impatti socio-economici nel contesto delle attività produttive e commerciali esistenti: infatti i portatori di rilevanti interessi economici nell’area potrebbero o sostenere tali interventi, anche finanziariamente, oppure osteggiarli anche attraverso azioni sull’opinione pubblica.

b) analisi della domanda attuale e prevista e specifiche dei gruppi di beneficiari;

Deve essere qui analizzato il bacino di utenza poiché l’analisi della domanda è fondamentale per la stessa scelta delle alternative e per il dimensionamento dell’intervento. In sostanza si tratta di quantificare i bisogni dei beneficiari dell’intervento con stima da basare, il più possibile, su unità fisiche quali ad esempio: numero di persone, metri cubi di rifiuti prodotti, numero di accessi, flussi di traffico, ecc.). Nel caso la domanda potenziale sia insufficiente, si deve abbandonare da subito il progetto e dirottare le risorse su altri bisogni ecc. Alcune esperienze regionali segnalano come sia improprio parlare di domanda qualora si tratti ad esempio di recuperare un bene storico o naturalistico, poiché in tali casi la salvaguardia è da considerare un bene per l’intera società.

c) analisi dell'offerta attuale e prevista;

Deve essere qui analizzato lo stato attuale dell’offerta nei medesimi settori oggetto di proposte e il grado di apprezzamento dei detti progetti da parte degli utenti (analisi delle disfunzioni). In tali  ricognizioni dovrà tenersi conto delle previsioni recate dagli strumenti programmatici rivolti al territorio o a un bacino di utenza potenzialmente estraneo ma sollecitato da programmi di respiro nazionale o regionale.

d) descrizione dell'investimento (localizzazione, dimensione, caratteristiche, costi di realizzazione, ecc.), con verifica della disponibilità dei più importanti input materiali e umani e con individuazione delle alternative tecnologiche disponibili;

Descrizione progettuale dell’intervento, con l’indicazione dei parametri fisici e di costo stimati.

e) analisi delle alternative possibili per realizzare l’idea originaria;

Deve essere descritto l’insieme delle alternative tecnologiche, istituzionali-oragnizzative e finanziarie per l’attuazione dell’idea-progetto, per i successivi confronti. Naturalmente sono da scartare quelle palesemente non realizzabili; come pure è possibile non vi siano alternative in quanto, ad esempio, una norma nazionale richiede determinati standard o prefissate modalità giuridiche di attuazione. Si parla in genere di matrice delle alternative. Questa è ragionevolmente la sede per l’ attuazione della verifica del modello di partenariato pubblico privato.

f) analisi dei costi gestionali in fase di esercizio;

Devono essere descritti i costi monetari ed economici connessi alla realizzazione e gestione del progetto, per ciascuno degli anni in cui si manifestano gli effetti dell’intervento.

g) analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi);

Deve essere operata la messa a punto del flusso finanziario generato dalla gestione, ossia dai costi e dai ricavi, relativa al prodotto caratteristico del progetto. Qui è svolta l’analisi dei rischi nel tempo delle varie alternative progettuali, con la c.d. matrice dei rischi.

h) analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici);

In tale ambito devono valutarsi i costi e i benefici di tutte le alternative progettuali; è da porre attenzione alla valutazione dei benefici (o costi) non monetari di alcune categorie di opere laddove queste producono benefici non monetari indivisibili. E’ l’esempio di una opera di difesa idraulica il cui “prodotto caratteristico” è la riduzione del rischio idraulico. In questo caso i benefici diretti tendono a confondersi con quelli indiretti perché il vantaggio è sia delle popolazioni residenti sia dell’intera collettività.

i) descrizione e analisi degli impatti ambientali di ciascuna alternativa;

Per ciascuna alternativa devono anticiparsi tutti gli elementi macro-significativi dell’impatto ambientale; i medesimi necessari per la elaborazione di un SIA. Da ciò possono scaturire le criticità delle alternative.

j) relazione sintetica intermedia oppure conclusiva riportante i principali risultati e le raccomandazioni motivate sulla fattibilità dell'opera;

Il RP, come al n.7 della presente, deve mantenere la facoltà di interrompere lo SDF se le alternative prospettate hanno scarsa possibilità di essere attuate. Questi può pertanto richiedere report parziali. In breve, l’amministrazione deve disporre di ampie prerogative di verifica nella fase di elaborazione del piano (come del resto accade nella progettazione ordinaria) e di ottenere su richiesta, rapporti concisi e provvisori sull’esito prevedibile delle conclusioni dello SDF, rapporti da utilizzare qualora sia necessario interrompere il processo di elaborazione dello SDF.

k) elementi del sistema della garanzia globale di esecuzione, di progettazione e di gestione;

Devono essere ben evidenziati ai concorrenti quegli elementi utili ai fini della partecipazione alla procedura dell’art.153 del Codice. Per esempio in tema di qualificazione dei soggetti deputasti a intervenire in caso di attivazione dello “scorrimento”all’interno della società pubblica.

l) elementi essenziali dello schema di convenzione;

Come sopra.

m) schema di sistema tariffario;

Come sopra nei casi in cui sia possibile anticiparne gli elementi essenziali.

n) piano di monitoraggio e sistema di indicatori specifici;

Devono individuarsi gli elementi del c.d. “prodotto caratteristico” delle alternative: ogni alternativa deve culminare con la individuazione dei parametri dei quali sia misurabile l’effetto, diretto o indiretto, sulla collettività. Tali parametri saranno d’altro canto utilizzati dall’AVCP per la vigilanza. Lo studio deve indicare gli elementi economici ovvero gli indicatori specifici, con le rispettive unità fisiche, sui quali l’intervento è destinato ad incidere a vantaggio della comunità e ciò in modo non generico. Ad esempio, i metri cubi di rifiuti smaltiti; i quantitativi di rifiuti operati con la raccolta differenziata, il numero di accessi di una tangenziale a pedaggio; il numero di visitatori di un parco museale; i flussi di traffico di una tratta autostradale; le degenze ospedaliere e i day hospital; gli slot di un aeroporto; gli utilizzatori di un complesso sportivo; le concentrazioni di gas tossici, i tempi di percorrenza, ecc.

o) corredo progettuale minimo delle alternative;

p) corredo progettuale minimo ai fini ambientali;

q) corredo progettuale minimo ai fini autorizzatori;

r) corredo progettuale minimo ai fini dei conflitti, interferenze e localizzazioni.

Per i punti dalla lett. o) ad r), il R.U.P. stabilirà, in relazione alle caratteristiche dello specifico intervento, gli elaborati minimi, conformementea quanto previsto dal regolamento e dall’art. 93 del D.lgs 163/2006, tra quelli previsti per il progetto preliminare, necessari per l’individuazione delle categorie e classifiche delle opere da realizzare e per le valutazioni dei costi di ciascuna alternativa, desumendoli o da un computo metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando alle quantità dei lavori i costi unitari, o sulla base di parametri desumibili da interventi similari realizzati (di cui dovrà essere data prova di attendibilità). Sugli elaborati progettuali a corredo dello SDF occorre tenere presente le disposizioni del regolamento sulla necessità di predisporre le indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche per gli affidamenti delle concessioni di lavori pubblici.

Il documento predisposto dall’Autorità di vigilanza, peraltro, sembra sbilanciato sulla parte tecnica mentre appare carente di indicazioni per quanto attiene ai profili economico-finanziari. Per un’integrazione di questi aspetti si potrebbe fare riferimento ai contenuti dalla “Guida per la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)” aggiornata dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome nel 2003, anche per quanto concerne la verifica procedurale e l’analisi di rischio e di sensitività.

 

_____________________

TESTO COORDINATO

Art. 14 bis

Studio di fattibilità

 

1. Per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 128 del codice nonché per la realizzazione di lavori pubblici mediante finanza di progetto di cui all’articolo 153 del codice le amministrazioni aggiudicatrici redigono studi di fattibilità.

2. Gli studi di fattibilità sono elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; essi devono comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale.

3. Nello studio di fattibilità, basato sul confronto tra più soluzioni, è verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante l’utilizzo di risorse private.

4. Lo studio di fattibilità posto a base di gara per le finalità di cui all’articolo 153 del codice riporta gli elementi di cui al comma 5 e si compone dei documenti elencati al comma 6.

5. Lo studio di fattibilità riporta i seguenti elementi:

a)      inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura ed obiettivi;

b)     analisi della domanda attuale e prevista e specifiche dei gruppi di beneficiari;

c)      analisi dell'offerta attuale e prevista;

d)     descrizione dell'investimento (localizzazione, dimensione, caratteristiche, costi di realizzazione, ecc.), con verifica della disponibilità dei più importanti input materiali e umani e con individuazione delle alternative tecnologiche disponibili;

e)      analisi delle alternative possibili per realizzare l’idea originaria;

f)       analisi dei costi gestionali in fase di esercizio;

g)      analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi);

h)     analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici);

i)        descrizione e analisi degli impatti ambientali di ciascuna alternativa;

j)       relazione sintetica intermedia oppure conclusiva riportante i principali risultati e le raccomandazioni motivate sulla fattibilità dell'opera;

k)     elementi del sistema della garanzia globale di esecuzione, di progettazione e di gestione;

l)        elementi essenziali dello schema di convenzione;

m)   schema di sistema tariffario;

n)     piano di monitoraggio e sistema di indicatori specifici;

o)      corredo progettuale minimo delle alternative anche alla luce degli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

p)     corredo progettuale minimo ai fini ambientali;

q)     corredo progettuale minimo ai fini autorizzatori;

r)      corredo progettuale minimo ai fini dei conflitti, interferenze e localizzazioni.

6. Lo studio di fattibilità, in relazione alle analisi di cui al comma 5, è  così strutturato:

a)      relazione illustrativa contenente:

1. l’inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto dell’intervento:

i. corografia, stralcio PRGC, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici ed i piani territoriali di coordinamento etc.;

ii. analisi dell’impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e

commerciale esistenti;

2. analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione con riferimento:

i. al bacino d’utenza;

ii. alle specifiche riguardante l’utenza;

iii. ai servizi erogati dai diversi concessionari;

iv. alla tipologia del servizio;

v. ai parametri fisici che caratterizzano il servizio (flussi di traffico, slot aeroportuali, numero di accessi, etc.);

3. descrizione dell’intervento e analisi delle alternative relative alle possibili soluzioni realizzative dell’idea originaria:

i. verifica della convenienza del modello di Partenariato Pubblico Privato rispetto alle procedure di appalto;

ii. matrice delle alternative;

4. studio della prefattibilità ambientale dell’intervento:

i. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici desunti dalle cartografie disponibili (carte geologiche, PTC, carte del rischio idraulico, etc) o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;

ii. Verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento;

b)     relazione tecnica contenente:

1. analisi sommaria delle tecniche costruttive (strutture, materiali, etc.) e indicazione delle norme tecniche da applicare anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro;

2. cronoprogramma e piano di monitoraggio (delle opere e del servizio);

3. stima sommaria dell’intervento desumendola o da un computo metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando alle quantità dei lavori i costi unitari, o sulla base di parametri desumibili da interventi similari realizzati, con altresì l‘indicazione degli oneri della sicurezza di cui all’art. 131 c. 3 del codice;

4. elaborati progettuali stabiliti dal RUP tra quelli previsti per la progettazione preliminare:

i. ai fini dello studio di prefattibilità ambientale (corredo minimo);

ii. ai fini autorizzatori (corredo minimo);

iii. ai fini dell’individuazione delle interferenze;

c)      allegato tecnico economico

1. analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;

2. analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici);

3. schema di sistema tariffario;

d)     elementi essenziali dello schema di convenzione.

 

 

ARTICOLO 16 – (Quadri economici)

 

Dopo il punto 11 della lettera b) del comma 1 è inserito il seguente:

11 bis – oneri finanziari;”

_________

RELAZIONE

L’integrazione proposta relativa al punto 11 bis tende a consentire la previsione di un accantonamento per eventuali oneri finanziari che la Stazione Appaltante debba sostenere per garantire il tempestivo pagamento delle rate di acconto o di saldo dovute a prescindere dalle dinamiche dei flussi di cassa in modo da evitare l’insorgenza di ritardati pagamenti e garantire gli esecutori del contratto della certezza della riscossione o per ristorare gli interessi moratori maturati con le tempistiche e modalità previste dalla legge. Detta previsione consente altresì di allibrare ad ogni singolo intervento gli oneri di tipo finanziario in quanto (così come avviene per gli imprenditori privati) gli stessi rientrano a pieno titolo nei costi dell’investimento e non incidono in altra forma nei bilanci degli Enti.

______________________

TESTO COORDINATO

Art. 16

Quadri economici

(art. 17, d.P.R. n. 554/1999)

 

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2- rilievi, accertamenti e indagini;

3- allacciamenti ai pubblici servizi;

4- imprevisti;

5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

6- accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

11 bis – oneri finanziari;

12- I.V.A. ed eventuali altre imposte.

……………………………….

 

 

ARTICOLO 17 (Documenti componenti il progetto preliminare)

 

Al comma 2 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

d) è redatto il piano di sicurezza e di coordinamento, dal quale dedurre i costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta”.

_________

RELAZIONE

L’integrazione si rende necessaria per adeguare il regolamento, nel caso di appalto di cui all’art. 53 c.2 lett. c) a quanto previsto all’art. 131 c.5 del codice, che prevede, la nullità dei contratti posti a gara senza i documenti relativi alla sicurezza di cui al comma 2 del medesimo articolo.

______________________

 

TESTO COORDINATO

Art. 17

Documenti componenti il progetto preliminare

(art. 18, d.P.R. n. 554/1999)

…………………………

2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni e grafici;

b) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

c)    è redatto uno schema di contratto;

d)   è redatto il piano di sicurezza e coordinamento dal quale dedurre i costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta;

……………….

 

 

ARTICOLO 19 (Relazione tecnica)

 

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      le parole “-impianti e sicurezza;” sono sostituite dalle seguenti: “-impianti;”;

b)       la parole  “-impianti e sicurezza.” sono sostituite dalle seguenti : “misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.”.

_________

RELAZIONE

La proposta è di carattere correttivo e formula una più chiara esplicitazione di ciò che si vuole intendere con il termine generico di “sicurezza”. Inoltre il richiamo all’interno della relazione tecnica, redatta ad opera del progettista, di tematiche afferenti la sicurezza e quindi di competenza del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, qualora nominato, richiede ai due soggetti un confronto obbligatorio per l’analisi della soluzione progettuale proposta.

______________________

TESTO COORDINATO

Art. 19

Relazione tecnica

(art. 20, d.P.R. n. 554/1999)

 

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto.

Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:

-              geologia;

-              geotecnica;

-              sismica;

-              studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;

-              archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;

-              censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);

-              piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;

-              espropri (quantificazione preliminare degli importi);

-              architettura e funzionalità dell’intervento;

-              strutture ed opere d’arte;

-              tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);

-              impianti e sicurezza;

-              idrologia;

-              idraulica;

-              strutture;

-              geotecnica;

-              impianti e sicurezza misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

ARTICOLO 21 (Elaborati grafici del progetto preliminare)

 

Al comma 2 la lettera c) è soppressa.

_________

RELAZIONE

La proposta è conseguente alle modifiche apportate all’art. 17 c.2 con l’introduzione della lett. d)

______________________

TESTO COORDINATO

Art. 21

Elaborati grafici del progetto preliminare

(art. 22, d.P.R. n. 554/1999)

2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:

a)       i rilievi plano altimetrici delle aree e lo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;

b)       le relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle aree e la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;

c)       il piano di sicurezza, sulla base del quale determinare i costi della sicurezza.

 

 

ARTICOLO 22  (Calcolo sommario della spesa e quadro economico)

 

- Al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale computo è sempre da effettuarsi in riferimento agli oneri della sicurezza di cui al punto a2) del c. 1 dell’art. 16.”.

- Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16, comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa e agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.”

 - Al comma 4 sono aggiunte, in fine, le parole: “valutate conformemente al disposto di cui all’articolo 262, comma 2”.

_________

RELAZIONE

Al comma 1 non risulta chiaro il procedimento di calcolo da adottare, seppur in fase preliminare, per la valutazione dei costi della sicurezza che devono essere indicati in forma distinta rispetto all’importo dei lavori e che non sono soggetti a  ribasso; il riferimento a stima sommaria e a costi standardizzati potrebbe indurre nell’errore di effettuare tale stima attraverso l’applicazione di una semplice percentuale sull’importo dei lavori, mentre così non dovrebbe essere in virtù della natura dei costi da considerare come oneri per la sicurezza. Si propone quindi di meglio esplicitare tale procedura sottolineando la necessità, per la stima dei costi, di procedere con un computo metrico estimativo di massima in ogni situazione.

Per le stesse motivazioni, al comma 2, alla luce della nuova formulazione dell’art. 16 articolato nei punti a1) e a2) si chiarisce meglio quanto da considerare a base di gara.

L’integrazione proposta al comma 4 appare utile al fine di non indurre equivoci, né sulla reale valutazione delle spese di progettazione in fase di predisposizione degli atti di gara, né nella successiva valutazione delle offerte e definizione del prezzo di contratto.

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TESTO COORDINATO

Art. 22

Calcolo sommario della spesa e quadro economico

(art. 23, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima. Tale computo è sempre da effettuarsi in riferimento agli oneri della sicurezza di cui al punto a2) del c. 1 dell’art. 16”

2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16, comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.

2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16, comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa e agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.

…………………………

4. Nel caso di appalti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l’importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all’articolo 262, comma 2.

 

 

ARTICOLO 24  (Documenti componenti il progetto definitivo)

 

- Al comma 1 dell’articolo 24 le parole  “del rilascio del permesso a costruire” sono sostituite dalle seguenti: “dei necessari titoli abilitativi”.

- Alla lettera o) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza derivanti dal documento di cui alla lettera n)” .

- Al comma 3  le parole “nel rispetto del decreto del Presidente della repubblica 3 luglio 2003, n. 222” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto dei contenuti dell’Allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

__________

RELAZIONE

L’emendamento al comma 1 si rende opportuno in quanto il titolo  abilitativo non sempre coincide con il permesso a costruire, potendo in determinate fattispecie essere costituito dalla denuncia di inizio attività (DIA).

L’emendamento al comma 2 è ritenuto opportuno per sottolineare  l’importanza della redazione, anche in fase definitiva, di un documento attinente la sicurezza nell’esecuzione dei lavori illustrato alla lettera n) e senza il quale non dovrebbe essere possibile la determinazione della quota relativa agli oneri della sicurezza, da indicare nel quadro economico.

La correzione al comma 3 è dovuta al D.Lgs. 81/08, che pur non abrogando il D.P.R. 222/03, lo ha di fatto “inglobato” nel suo Allegato XV che diventa dunque il nuovo riferimento in materia di contenuti minimi dei piani di sicurezza e di stima dei costi.

 

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TESTO COORDINATO

Art. 24

Documenti componenti il progetto definitivo

(art. 25, d.P.R. n. 554/1999)

 

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 14, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

…………..

o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza derivanti dal documento di cui alla lettera n).

3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 30, il progetto è corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate all’articolo 43 nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto del decreto del Presidente della repubblica 3 luglio 2003, n. 222 dei contenuti dell’Allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell’offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 112, comma 3, del codice.

 

 

ARTICOLO  26 (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)

 

La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo stadio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere;”.

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RELAZIONE

Le modifiche proposte tendono a ripristinare il testo del Regolamento così come riportato nel D.P.R. 554/99 ai commi 1 dell'art. 27 e nel decreto legislativo 163/2006 all'Allegato XXI, non potendo il Regolamento disciplinare materie ad esso non demandate dal Codice Appalti (decreto legislativo 163/2006), né tanto meno, contenere norme che, riproducendo disposizioni già contenute nel codice appalti, siano in contrasto o in difetto di coordinamento con queste ultime.

Si aggiunga, infine, che la diversa definizione dei contenuti della relazione geologica, così come proposta nel Regolamento rispetto a quella contenuta nel codice appalti, conseguente alla eliminazione di alcuni significativi parametri tecnico-scientifici, oltre che comprimere utili apporti conoscitivi specialistici, incide direttamente sulle competenze professionali dei geologi, con evidente violazione di legge. Si propone di ripristinare la definizione di “relazione geologica” già presente nel D.P.R. 554/1999 (art. 27, comma 1), peraltro coerente con la definizione fornita nell’allegato XXI al Codice, sia pure con riferimento alla progettazione delle grandi opere.

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TESTO COORDINATO

Art. 26

Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

(artt. 27 e 28, d.P.R. n. 554/1999)

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:

a)    relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;

a)   relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo stadio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere;

………………………

 

 

ARTICOLO 28  (Elaborati grafici del progetto definitivo)

 

- Alla lettera b) del comma 2, dopo le parole “planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, sono inserite le seguenti: “e rilievo topografico”.

- Alla lettera m) del comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e rilievo topografico”.

Al comma 6 le parole “comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “commi 9 e 11”.

- Il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. L’elencazione e le caratteristiche degli elaborati di cui al presente articolo sono indicativi e dovranno essere integrati o ridotti in funzione della natura e complessità dell’opera da progettare su indicazione del responsabile del procedimento sentito il soggetto preposto alla verifica di cui al successivo Capo II.”.

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RELAZIONE

Le integrazioni di cui ai commi 2 e 5 appaiono opportune per precisare che le planimetrie debbono essere corredate dal rilievo topografico.

L’integrazione del comma 6 si rende necessaria al fine di operare un esplicito richiamo alla previsione del  comma 11 dell’art 14 in tema di tutela dei lavoratori e della popolazione.

Si ritiene necessario, inoltre, sostituire il comma 7 con una diversa disposizione, allo scopo di evitare che i progetti siano considerati un mero adempimento formale, e creare all’opposto le condizioni affinché siano predisposti in modo conforme alle reali necessità e complessità delle opere, privilegiando la sostanza  rispetto alla forma. Tale maggiore flessibilità appare utile anche al fine di contenere i costi di progettazione, limitando i contenuti che, secondo le caratteristiche dei casi concreti, possono risultare superflue. Inoltre si ritiene necessario preveder il coinvolgimento, nel processo di definizione degli elementi utili per il raggiungimento del requisito richiesto, anche il soggetto preposto alla verifica, il quale ha il compito di valutare il prodotto “progetto” e il suo corretto sviluppo.

 

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TESTO COORDINATO

Art. 28

Elaborati grafici del progetto definitivo

(art. 30, d.P.R. n. 554/1999)

…………………

2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, da:

…………..

b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500 e rilievo topografico, con le indicazioni  delle curve di livello dell'area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

5. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare e salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, da:

Elaborati generali – studi e indagini:

…………..

m) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000 e rilievo topografico;

6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 14, comma 9 commi 9 e 11.

……………..

7. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.

7. L’elencazione e le caratteristiche degli elaborati di cui al presente articolo sono indicativi e dovranno essere integrati o ridotti in funzione della natura e complessità dell’opera da progettare su indicazione del responsabile del procedimento sentito il soggetto preposto alla verifica di cui al successivo Capo II.

 

 

ARTICOLO 32 (Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo)

 

- Al comma 1 dopo le parole “del codice, o” sono inserite le seguenti  “in mancanza di loro quotazione”.

- Alla lettera e) del comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)        la parola “stessi” è soppressa;

b)        sono aggiunte, in fine,  le seguenti parole: “previste dall’allegato XV al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed individuate nel piano di sicurezza e coordinamento non assoggettate a ribasso”.

- Alla lettera o) del comma 4 dopo le parole “ai fini” sono aggiunte le seguenti: “degli adempimenti previsti”;

- Al comma 5 le parole “della stima sommaria” sono sostituite dalle seguenti: “del computo metrico estimativo”.

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RELAZIONE

La modifica del comma 1 si rende necessaria in quanto la previsione del comma 8 dell’art.133 del codice risulta esaustivo, demandando al ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni l’aggiornamento dei listini.

L’integrazione alla lettera e) del comma 4 si rende necessaria per chiarire inequivocabilmente che i costi della sicurezza ricompresi nell’elenco delle spese generali sono i costi della sicurezza afferenti i rischi specifici propri dell’appaltatore, per i quali dunque lo stesso è ristorato nell’ambito del prezzo di ciascuna lavorazione, e non quelli connessi allo studio della sicurezza condotto nel Piano di sicurezza e coordinamento ad opera del Coordinatore secondo quanto stabilito nell’allegato XV al D.Lgs. 81/08; il richiamo all’allegato XV è sufficiente per esplicitare quanto comunque a carico dell’appaltatore in materia di sicurezza ex lege, e come tale compreso nel prezzo corrisposto per la realizzazione dell’opera in termini di spese generali.

Inoltre il riferimento alla figura del Coordinatore in fase di progettazione è peraltro non esaustiva  prevedendosi, nei casi di cui all’art. 92 c.2 del D.Lgs. 81/08, la redazione del PSC ad opera del coordinatore in fase di esecuzione

-La correzione al comma 5 è resa necessaria per uniformare i termini utilizzati nell’articolo per il riferimento al computo metrico estimativo, coerentemente con le modifiche del titolo, del c.1 e del c.6 rispetto al d.P.R. 554/99.

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TESTO COORDINATO

Art. 32

Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

(art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

 

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o in mancanza di loro quotazione dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata.

……………………..

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

a)      le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;

b)      gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c)      la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;

d)     la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e)      le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi previste dall’allegato XV al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed individuate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento non assoggettate a ribasso;

f)       le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

g)      le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h)      le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i)        le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;

l)    le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n)   le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

o)   le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;

p)    gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

5. L’elaborazione della stima sommaria del computo metrico estimativo dell’intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.

 

 

ARTICOLO 33  (Documenti componenti il progetto esecutivo)

 

- Al comma 1 dell’articolo 33 le parole  “in sede di rilascio del permesso a costruire” sono sostituite dalle seguenti: “nei titoli abilitativi”.

 

- Alla lettera f) del comma 1 le parole “piani di sicurezza e coordinamento” sono sostituite dalle seguenti: “piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81”.

__________

RELAZIONE

Il primo emendamento si rende opportuno in quanto il titolo  abilitativo non sempre coincide con il permesso a costruire, potendo in determinate fattispecie essere costituito dalla denuncia di inizio attività (DIA).

L’emendamento alla lettera f) prevede, nell’ottica di un doveroso raccordo con la normativa vigente in materia, il riferimento univoco all’unico documento progettuale relativo alla sicurezza costituente elaborato di progetto esecutivo, ossia il piano di sicurezza e coordinamento così come previsto  all’art. 100 del d.lgs. 81/08. Il riferimento in termini plurali di “piani di sicurezza”, così come riportato nell’art. 131 del codice si riferisce infatti, oltre che al PSC, anche al POS e al PSS, che non rappresentano documenti progettuali di livello esecutivo.

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TESTO COORDINATO

Art. 33

Documenti componenti il progetto esecutivo

(art. 35, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio del permesso di costruire nei titoli abilitativi o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 14, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

……….

f) piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;

f) piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

…………..

 

 

ARTICOLO 36 (Elaborati grafici di progetto esecutivo)

 

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“3. L’elencazione e le caratteristiche degli elaborati di cui al presente articolo sono indicativi e dovranno essere integrati o ridotti in funzione della natura e complessità dell’opera da progettare su indicazioni del responsabile del procedimento sentito il  soggetto preposto alla verifica di cui al successivo Capo II.”

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RELAZIONE

Si ritiene necessario inserire un nuovo comma, allo scopo di evitare che i progetti esecutivi siano considerati un mero adempimento formale, e creare all’opposto le condizioni affinché siano predisposti in modo conforme alle reali necessità e complessità delle opere, privilegiando la sostanza  rispetto alla forma. Tale maggiore flessibilità appare utile anche al fine di contenere i costi di progettazione, limitando i contenuti che, secondo le caratteristiche dei casi concreti, possono risultare superflui. Inoltre si ritiene necessario coinvolgere nel processo di definizione degli elementi utili per il raggiungimento del requisito richiesto anche il soggetto preposto alla verifica, il quale ha il compito di valutare il prodotto “progetto” e il suo corretto sviluppo.

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TESTO COORDINATO

Art. 36

Elaborati grafici del progetto esecutivo

(art. 38, d.P.R. n. 554/1999)

……………………………

3. L’elencazione e le caratteristiche degli elaborati di cui al presente articolo sono indicativi e dovranno essere integrati o ridotti in funzione della natura e complessità dell’opera da progettare su indicazione del responsabile del procedimento sentito il soggetto preposto alla verifica di cui al successivo Capo II.

 

 

ARTICOLO 39 (Piani Piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera)

 

- Il comma 1 è sostituito dal seguente:

Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare e di dettaglio al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Esso è redatto secondo quanto previsto nell’Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui al c.1 punto a2) dell’articolo 16”.

- Il comma 2 è sostituito dal seguente:

I contenuti del piano di sicurezza e coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, secondo quanto riportato nell’Allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi.

In particolare la relazione tecnica, correlata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi”.

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RELAZIONE

Il riferimento al termine singolare – “piano” - anziché plurale – “piani” - è dovuto alla necessità di riferimento al solo Piano di sicurezza e coordinamento costituente elaborato di progettazione esecutiva, e non “piano di sicurezza” in generale quali sono anche il Piano operativo di sicurezza e il piano sostitutivo di sicurezza, di cui all’art. 131 del codice e i cui contenuti sono peraltro anch’essi esplicitati nel d.lgs. 81/08 all’allegato XV.

Nel d.P.R. 554/99 persisteva il riferimento al plurale riferendosi in generale ai “piani di igiene e sicurezza” di cui all’art. 18 c. 8 L. 55/90.

Il comma 1 e 2 sono proposti alla luce della nuova normativa vigente in materia di sicurezza, il d.lgs. 81/08, riportando per esteso le definizioni e i passaggi più significativi in termini di contenuti dei piani e di stima dei costi, nonché di corretto riferimento al concetto di rischio interferenziale e di rischio proprio dell’impresa, così come riportato nella Direttiva 92/57 CE.

Si ritiene infatti più corretto, se si vuole riportare alcuni contenuti del piano di sicurezza, riprendere i termini e le definizioni fornite dalla normativa specifica di settore.

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TESTO COORDINATO

Art. 39

Piani Piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera)

 (art. 41, d.P.R. n. 554/1999)

1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare e di dettaglio al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Esso è redatto secondo quanto previsto nell’Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui al c.1 punto a2) dell’articolo 16”.

2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

2. I contenuti del piano di sicurezza e coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, secondo quanto riportato nell’Allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi.

In particolare la relazione tecnica, correlata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

 

 

ARTICOLO 40 (Cronoprogramma)

 

Al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e al fine della eventuale procedura di compensazione di cui ai commi da 4 a 6 bis dell’articolo 133 del codice”.

__________

RELAZIONE

Si ritiene necessario integrare il comma 1 dell’articolo 40 in coerenza con quanto stabilito dal codice e per evitare l’insorgere di un eventuale contenzioso in sede di compensazione ai sensi dell’articolo 133 comma 4 e ss. del codice stesso.

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TESTO COORDINATO

Art. 40

Cronoprogramma

(art. 42, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna e al fine della eventuale procedura di compensazione di cui ai commi da 4 a 6 bis dell’articolo 133 del codice.

 

 

ARTICOLO 42 (Computo metrico estimativo e quadro economico)

 

Alla lettera a) del comma 3 sono aggiunte in fine  le seguenti parole: “, nonché l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso”.

__________

RELAZIONE

Si ritiene necessario integrare la lettera a) del comma 3 in coerenza con quanto stabilito nell’art. 16 per i contenuti del quadro economico, in quanto il generico riferimento di cui alla lettera d) sembrerebbe riferito alle sole somme a disposizione.

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TESTO COORDINATO

Art. 42

Computo metrico estimativo e quadro economico

(art. 44, d.P.R. n. 554/1999)

.............................

 

3. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono:

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 14, comma 9, nonché l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso”;

b) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;

c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;

d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.

 

 

ARTICOLO 47  (Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante)

 

- Al comma 1 dopo le parole “di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del codice” sono aggiunte le  seguenti: “nonché di quelle delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dello Stato sulla base di appositi disciplinari che prevedano altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate”.

- Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      nel primo periodo del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché delle analoghe strutture delle Regioni, ove costituite, che per dette attività assumono il ruolo di organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020”;

b)     nel secondo periodo le parole “del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “delle strutture di cui al precedente periodo”.

__________

RELAZIONE

Considerata la natura strettamente tecnica delle attività di verifica dei progetti,  appare eccessivamente generico il richiamo alla possibilità di rivolgersi alle amministrazioni provinciali, ai SIIT e alle centrali di committenza. Si ritiene per contro preferibile specificare il ricorso alla collaborazione degli enti che, anche in ragione della specifica esperienza acquisita per l’attività svolta, risultano maggiormente qualificati a svolgere i controlli in questione.

In tal senso, la proposta di modifica del comma 1, ha il fine di superare il dettato del comma 3 dell’art. 33 del codice in quanto limitato alla sola funzione di Stazione Appaltante e pertanto non in linea con lo spirito della norma che è quello di consentire una mutualità tra tutti i soggetti competenti della Pubblica Amministrazione nell’espressione più ampia del dettato costituzionale di cui all’art. 114. La diversa formulazione della disposizione in commento appare altresì maggiormente aderente al principio dell’accrescimento della qualità dell’azione della PA stessa, con particolare attenzione alle realtà territoriali, nello spirito di sussidiarietà a cui deve tendere l’azione pubblica.

Le amministrazioni regionali esercitano un’attività di supporto nei confronti delle amministrazioni presenti sul proprio territorio. In considerazione di tale apporto collaborativo, così come le amministrazioni centrali si avvalgono delle proprie strutture tecniche, qualora le Regioni  ritenessero di dotarsi di  strutture analoghe, devono poter svolgere le stesse funzioni mediante l’attribuzione delle funzioni di organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

 

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TESTO COORDINATO

Art. 47

Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

 

1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del codice nonché di quelle delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dello Stato sulla base di appositi disciplinari che prevedano altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate.

………………

6. Per le finalità di cui al comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle analoghe strutture delle Regioni, ove costituite, che per dette attività assumono il ruolo di organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici delle strutture di cui al precedente periodo, l’accreditamento dell’Organismo di ispezione di tipo B e l’accertamento del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).

 

 

ARTICOLO 48  (Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante)

 

Il comma 3  è soppresso.

__________

RELAZIONE

Si richiede la soppressione della disposizione di cui al comma 3 sul rilievo che configura un alterazione del mercato degli organismi di certificazione accreditati. Difatti, per il settore privato degli organismi di verifica nonché per l’accertamento dei sistemi interni di controllo della qualità, la possibilità di rivolgersi a una struttura pubblica per l’ottenimento dell’accreditamento quali Organismi di ispezione di tipo A e C è fonte di diseguaglianza e concorrenza sleale nei confronti dei soggetti che svolgono detta attività nel mercato.

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TESTO COORDINATO

Art. 48

Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

 

………………….

3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accreditare gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice il possesso di un sistema unitario di controllo di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne previste dall’articolo 29, dell’allegato XXI, al codice.

 

 

ARTICOLO  51 (Procedure di affidamento)

 

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per l'aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la verifica, può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 84, comma 10, del codice o un'apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del codice medesimo”.

__________

RELAZIONE

La proposta di modifica, scaturisce dal fatto che la commissione deve essere nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nel rispetto del principio stabilito dall’art. 84, comma 10, del D.Lgs. 163/2006.

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TESTO COORDINATO

Art. 51

Procedure di affidamento

………………

(2. Per l'aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la verifica, può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero un'apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del codice.)

2. Per l'aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la verifica, può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 84, comma 10, del codice o un'apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del codice medesimo.

 

 

ARTICOLO  53 (Verifica della documentazione)

 

Alla lettera g) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “coerentemente con quanto previsto nell’Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81”.

__________

RELAZIONE

La proposta di integrazione scaturisce dalla volontà di richiamare la norma che in dettaglio, così come previsto all’art. 131 del codice, descrive i contenuti minimi che i documenti progettuali in materia di sicurezza devono contenere al fine di poter fornire, al soggetto verificatore, un riferimento univoco di confronto per la valutazione della completezza dei contenuti progettuali.

_____________________

TESTO COORDINATO

Art. 53

Verifica della documentazione

………………

2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:

……………….

g)      per il piano di sicurezza e coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

 

 

ARTICOLO 66  (Partecipazione azionaria)

 

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti, e le loro articolazioni territoriali possono concorrere all’espletamento di attività promozionali per conto delle SOA, di cui possiedono quote di capitale ai sensi del comma 2, anche attraverso società di servizi dalle stesse partecipate in misura maggioritaria.

__________

RELAZIONE

La proposta di inserimento del nuovo comma mira ad uniformare il testo a quanto stabilito dal TAR Lazio Sez. III con sentenza n.1924 in ordine alla possibilità di pubblicizzazione e promozione delle SOA.

 

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TESTO COORDINATO

Art. 66

Partecipazioni azionarie

(art. 8, d.P.R. n. 34/2000)

………………

2-bis. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti, e le loro articolazioni territoriali possono concorrere all’espletamento di attività promozionali per conto delle SOA, di cui possiedono quote di capitale ai sensi del comma 2, anche attraverso società di servizi dalle stesse partecipate in misura maggioritaria.

 

 

ARTICOLO 79 (Requisiti di ordine speciale)

 

Il comma 16 è sostituito dal seguente:

16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per almeno tre delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, la percentuale minima di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:

-       categoria OS 3:      15 %

-       categoria OS 5:        5 %

-       categoria OS 28:    40 %

-       categoria OS 30:    40 %

L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Fatto salvo quanto previsto al periodo precedente, la stazione appaltante, per ragioni di natura tecnica legate alle opere da realizzare, può indicare nel bando di gara l’incidenza dell’assorbenza della categoria OG11 rispetto a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 secondo le percentuali di seguito indicate:

-       categoria OS 3:      10 %

-       categoria OS 5:      10 %

-       categoria OS 28:    40 %

-       categoria OS 30:    40 %

I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili ad almeno 3 delle categorie specializzate OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG11:

- categoria OS 3:        10 %

- categoria OS 5:          5 %

- categoria OS 28:      25 %

- categoria OS 30:      25 %”.

Emendamento alternativo

Nel primo periodo del comma 16 le parole “ per ciascuna” sono sostituite dalle parole “per almeno tre”.

_________

RELAZIONE

La modifica proposta tende a superare le gravi problematiche derivanti dalla riformulazione della categoria OG11 – Impianti tecnologici – in quanto il possesso contemporaneamente di tutti e quattro i requisiti nella misura proposta, di fatto, come si evince da indagini effettuate dalle associazioni di categoria, risulta pericolosamente restrittiva in termini di soggetti che possono accedere alle gare. Infatti, attualmente, solo un impresa a livello nazionale  possiede i requisiti necessari per essere qualificati nella categoria illimitata. Le categorie OS 3 e OS 5 risultano ad oggi di impiego limitato e pertanto non vi è un mercato sufficiente per consentire ad un numero adeguato di imprese la partecipazione a gare specifiche e la conseguente acquisizione dei requisiti.

Si sottolinea che la proposta in commento è in linea con la norma per l’individuazione delle categorie delle opere da mettere in gara, che, di fatto, prevede per la OG11 la presenza di almeno tre delle categorie previste nel comma.

Viste le osservazioni al riguardo espresse dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici nel proprio parere, in alternativa agli emendamenti su esposti si ritiene condivisibili le modifiche proposte nello stesso che perseguono le stesse finalità.

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TESTO COORDINATO

Art. 79

Requisiti di ordine speciale

(art. 18, d.P.R. n. 34/2000)

……………….

16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per almeno tre ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale minima di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 3:        40 % 15%

- categoria OS 5:        20 %  5%

- categoria OS 28:      70 % 40%

- categoria OS 30:      70 % 40%

L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Fatto salvo quanto previsto al periodo precedente, la stazione appaltante, per ragioni di natura tecnica legate alle opere da realizzare, può indicare nel bando di gara l’incidenza dell’assorbenza della categoria OG11 rispetto a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 secondo le percentuali di seguito indicate:

-       categoria OS 3:    10 %

-       categoria OS 5:    10 %

-       categoria OS 28: 40 %

-       categoria OS 30: 40 %

I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili ad almeno 3 delle categorie specializzate OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG11:

- categoria OS 3:        10 %

- categoria OS 5:          5 %

- categoria OS 28:      25 %

- categoria OS 30:      25 %

Emendamento alternativo

16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per almeno tre ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:

 

 

ARTICOLO 92 (Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti)

 

Al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove il concorrente, in riferimento all’articolo 37 comma 11 del codice, non possegga la qualificazione nella lavorazione specialistica per l’intero importo della classifica richiesta, ha l’obbligo di indicare in gara il subappalto della mancante percentuale della lavorazione specialistica e i restanti requisiti relativi a detta categoria devono essere posseduti dal concorrente in riferimento alla categoria prevalente.”.

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RELAZIONE

La modifica si rende necessaria dopo il terzo decreto correttivo al Codice per chiarire l’applicazione dell’art. 37 comma 11 del codice.

_______________________

TESTO COORDINATO

Art. 92

Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti

(art. 95, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Ove il concorrente, in riferimento all’articolo 37 comma 11 del codice, non possegga la qualificazione nella lavorazione specialistica per l’intero importo della classifica richiesta, ha l’obbligo di indicare in gara il subappalto della mancante percentuale della lavorazione specialistica e i restanti requisiti relativi a detta categoria devono essere posseduti dal concorrente in riferimento alla categoria prevalente.

 

 

ARTICOLO 105 (Lavori di manutenzione)

 

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati sulla base di un progetto definitivo limitato agli elementi noti, anche ricorrendo a valutazioni storiche, e che comunque definisca compiutamente l’importo a base d’asta, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, l’arco di validità temporale del contratto e le modalità operative dei lavori con individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

____________

RELAZIONE

Il nuovo comma risulta necessario per disciplinare quei lavori che, pur non sussumibili nella nozione di “contratto aperto”, non prevista nel nuovo regolamento, per il fatto di svilupparsi  nel tempo a seconda dell’insorgere delle necessità, non risultano prevedibili in fase di contrattazione.

Si precisa che l’ipotesi proposta riguarda la fattispecie di tutte le opere qualsiasi sia l’importo e pertanto anche quelle non rientranti specificatamente nei limiti di cui all’art. 125 del Codice.

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TESTO COORDINATO

Art. 105

Lavori di manutenzione

(art. 19, comma 5-bis, legge n. 109/1994)

……………………

2. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati sulla base di un progetto definitivo limitato agli elementi noti, anche ricorrendo a valutazioni storiche, e che comunque definisca compiutamente l’importo a base d’asta, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, l’arco di validità temporale del contratto e le modalità operative dei lavori con individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

 

 

ARTICOLO 107 (Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali)

 

Al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le camere di commercio, industria e artigianato  si coordinano con il casellario informatico di cui all’articolo 8 del codice, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati. ”.

____________

RELAZIONE

L’integrazione proposta appare necessarie al fine di evitare discordanze tra le informazioni riportate nel certificato della camera di commercio e i dati riportati nel casellario informatico, creando elementi di indeterminatezza e fenomeni distorsivi  del mercato.

____________________

TESTO COORDINATO

Art. 107

Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali

(art. 72, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate richieste dall’impresa alla SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all’articolo 8 del codice, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.

 

 

ARTICOLO 108 (Condizione per la partecipazione alle gare)

 

Al comma 3 le parole “a scelta del ” sono sostituite dalle seguenti: “definite dal”.

____________

RELAZIONE

La modifica appare necessaria in quanto è il progettista che, sulla base del computo metrico, definisce i diversi valori delle lavorazioni che costituiscono l’intera opera, così come previsto dall’articolo 42, comma 2.

____________________

TESTO COORDINATO

Art. 108

Condizione per la partecipazione alle gare

(art. 73 d.P.R. n. 554/1999)

……………………………..

3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del definite dal progettista, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.

 

 

ARTICOLO 116 (Contenuti dell'offerta)

 

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      nell’alinea le parole: “Fatto salvo l’articolo 143, comma 7, del codice,” sono soppresse;

b)      prima della lettera a) è inserita la seguente:

0a) il piano economico finanziario dei cui all’articolo 143, comma 7, del codice e gli elaborati previsti nel bando;”.

____________

RELAZIONE

Per completezza di disciplina e per consentire una migliore lettura ed applicazione della disciplina di esecuzione ed attuazione del contratto di concessione, si propone di richiamare testualmente, tra i contenuti dell’offerta, il piano economico finanziario e di esplicitare nell’articolo il riferimento agli elaborati progettuali previsti nel bando.

____________________

TESTO COORDINATO

Art. 116

Contenuti dell'offerta

(art. 87 d.P.R. n. 554/1999)

………………………..

1. Fatto salvo l’articolo 143, comma 7, del codice, In relazione a quanto previsto nel bando l’offerta contiene:

0a) il piano economico finanziario dei cui all’articolo 143, comma 7, del codice e gli elaborati previsti nel bando;

a) il prezzo richiesto dal concorrente;

b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;

c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;

d) il tempo di esecuzione dei lavori;

e) la durata della concessione;

f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;

g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;

h) la quota di lavori che intende affidare a terzi.

 

 

ARTICOLO 120 (Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice)

 

All’articolo 120 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)               al primo periodo del comma 2, dopo le parole “in seduta pubblica, la commissione” sono aggiunte le seguenti “o l’autorità che presiede la gara”;

b)               al comma 3 le parole “disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “atto di accettazione”;

c)               al comma 5 è aggiunto “ad esclusione del presidente per quanto attiene al comma 4”.

____________

RELAZIONE

Si propone di stralciare, al comma 2, la previsione di un apposito disciplinare, con  riferimento alla disciplina dell’oggetto dell’“incarico” di commissario, conferito ad un soggetto esterno. Le modalità di espletamento dell’incarico sono infatti previste nel provvedimento di nomina mentre il soggetto nominato può solo accettare o rifiutare l’incarico stesso.

La nomina del commissario esterno, difatti, non dà vita ad un rapporto negoziale trattandosi nella fattispecie dell’attribuzione di un ufficio pubblico temporaneo.

Si propone inoltre di inserire nel comma 5 la precisazione che le dichiarazioni ivi previste vanno rese solo dai commissari diversi dal RUP e dal Presidente della commissione giudicatrice per quanto attiene i commi 5 e 7.

_____________________

TESTO COORDINATO

Art. 120

Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice

(artt. 91 e 92, d.P.R. n. 554/1999)

………………………………

2. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui all'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione o l’autorità che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all'allegato G, quello indicato nel bando o nella lettera di invito.

………………..

3. L’accertata carenza di organico, di cui all’articolo 84, comma 8, del codice è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L’incarico è oggetto di apposito atto di accettazione disciplinare.

………………….

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del codice ad esclusione del presidente per quanto attiene al comma 4.

 

 

ARTICOLO 121 (Offerte anomale)

 

All’articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)               al comma 2 la parola “sospende” è sostituita dalla seguente: “chiude”;

b)              al comma 3 le parole “, alla riapertura della seduta pubblica,” sono soppresse;

c)               al comma 8 la parola “sospende” è sostituita dalla seguente: “chiude”, il penultimo periodo è soppresso;

d)              al comma 9 la parola “sospende” è sostituita dalla seguente. “chiude”, le parole “ovvero della commissione di gara, ove costituita” sono soppresse.

__________

RELAZIONE

Con la verifica della documentazione di gara e l’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia, possono dirsi concluse le operazioni di gara, sicché diviene un’inutile appesantimento burocratico continuare a prevedere, come nel D.P.R. 554/1999 la sospensione della seduta fino all’esaurimento delle attività di verifica di congruità delle offerte quando non si procede all’esclusione automatica nei casi ancora consentiti dal codice con riferimento al criterio del prezzo più basso, e la successiva riapertura della seduta di gara stessa per l’aggiudicazione provvisoria.

Pertanto, una volta individuata la soglia di anomalia, appare maggiormente lineare, dal punto di vista procedimentale, prevedere la chiusura della seduta pubblica e rinviare direttamente alla stazione appaltante l’assunzione delle determinazioni conseguenti all’istruttoria dell’offerte anormalmente basse senza un’ulteriore passaggio in commissione di gara.

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TESTO COORDINATO

Art. 121

Offerte anomale

(art. 89, comma 2, d.P.R. n. 554/1999)

 

1. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.

2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi all'articolo 86, comma 1, il soggetto che presiede la gara sospende chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all’articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

3. Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, il soggetto che presiede la gara, , alla riapertura della seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara.

4. Ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del codice, il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina di una apposita commissione.

5. La commissione di cui al  comma 4 è nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente.

6.  Nei casi di cui al comma 5 si procede secondo quanto previsto all’articolo 84, comma 8, del codice.

7. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglie di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e conseguentemente non si procede alla determinazione della soglia di anomalia, qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del codice, relativo alla valutazione della congruità delle offerte, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all’articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

8. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all’articolo 122, comma 9, del codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e di conseguenza non si procede all’esclusione automatica delle offerte pur se prevista nel bando, il soggetto che presiede la gara sospende  chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell’eventuale verifica di congruità di cui all’articolo 86, comma 3, del codice. La verifica è effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2, del codice, con la procedura di cui all’articolo 88, del codice. Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara. Si applicano i commi 4, 5 e 6.

9. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara sospende chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

 

 

ARTICOLO 154 (processo verbale di consegna)

 

Al comma 6 le parole “quella dell'ultimo verbale di consegna parziale”sono sostituite dalle seguenti: “differita rispetto la data del verbale di consegna parziale, di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di consegna parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della consegna parziale e l’importo totale dei lavori previsti nello stesso periodo secondo il programma dei lavori contrattuale”

___________

RELAZIONE

La modifica si rende necessaria al fine di riportare ad equità l’istituto della consegna parziale che risulta profondamente sbilanciato a favore dell’esecutore che di fatto non vede decorrere il tempo contrattuale pur eseguendo lavorazioni e produzione di opere nonché maturazione di compensi anche in situazioni che i luoghi dei lavori siano indisponibili per porzioni limitate e che quindi le attività possono svolgersi quasi normalmente. La modifica è ulteriormente necessaria per dar certezza al termine di ultimazione con particolare riferimento ai casi in cui l’offerente ha migliorato il tempo di esecuzione o nel caso di premi di accelerazione e a maggiore ragione per le valutazioni di cui all’art.133 del Codice. La proposta trae spunto per analogia con l’istituto della sospensione parziale di cui all’ art.24 comma 6 del DM LLPP 145/2000 ora art.159 comma 7 del Regolamento

_____________________

TESTO COORDINATO

Art. 154

Processo verbale di consegna

(art. 130, d.P.R. n. 554/1999)

…………

6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda. In caso di urgenza, l’esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

differita rispetto la data del verbale di consegna parziale, di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di consegna parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della consegna parziale e l’importo totale dei lavori previsti nello stesso periodo secondo il programma dei lavori contrattuale.

 

 

ARTICOLO 159 (ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori –proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori)

 

Al comma 7 le parole “redatto dall’esecutore”sono sostituite dalla seguente: “contrattuale”

___________

RELAZIONE

Pur non condividendo la previsione dell’articolo in quanto la materia è più propriamente oggetto di norma di Capitolato Generale la modifica si rende necessaria al fine di rendere univoco il documento progettuale e di contratto al quale fare riferimento per ogni valutazione dell’andamento dei lavori in quanto documento vincolante per le parti e per i loro rapporti economici La modifica è ulteriormente necessaria per dar certezza al termine di ultimazione con particolare riferimento ai casi in cui l’offerente ha migliorato il tempo di esecuzione o nel caso di premi di accelerazione e a maggiore ragione per le valutazioni di cui all’art.133 del Codice. La proposta trae spunto per analogia con l’istituto della sospensione parziale di cui all’ art.24 comma 6 del DM LLPP 145/2000 ora art.159 comma 7 del Regolamento

_____________________

TESTO COORDINATO

Art. 159

Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori

(articoli 24, 26 e 21 d.m. ll.pp. n. 145/2000)

…………..

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 7, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’esecutore contrattuale.

 

 

ARTICOLO 162 (Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore)

 

Il comma 7 è soppresso.

___________

RELAZIONE

La proposta di soppressione del comma 7 appare necessaria in quanto la sua applicazione può dar luogo a problematiche che possono pregiudicare la bontà del progetto, innescando un processo che conduce all’errore progettuale; inoltre dal riconoscimento di quanto previsto dalla norma in questione può derivare l’addebito di responsabilità erariale. Il presente articolo può essere riproposto nel Capitolato Generale che le Amministrazioni non tenute possono adottare tra i documenti contrattuali.

_____________________

TESTO COORDINATO

………..

7. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.

 

 

ARTICOLO 170 (Subappalto e cottimo)

 

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      dopo la parola “subappaltabile” sono aggiunte le seguenti “o che può essere affidata a cottimo”.

b)      è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il subappalto, a norma dell’articolo 37, comma 11, del codice, limitato al 30 per cento, è facoltativo solo ove il concorrente possegga per intero la qualificazione nella lavorazione specialistica.”.

___________

RELAZIONE

La proposta di integrazione è intesa in primo luogo, ad esplicitare in modo inequivocabile, in aderenza al dettato dell’articolo 118, comma 2, del codice, che l’affidamento a cottimo delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, soggiace allo stesso limite fissato dal regolamento per il subappalto.

In secondo luogo, l’aggiunta di un nuovo periodo si rende necessaria dopo il terzo decreto correttivo al codice per chiarire l’applicazione dell’art. 37 comma 11 del codice stesso.

_____________________

TESTO COORDINATO

Art. 170

Subappalto e cottimo

(art. 141, d.P.R. n. 554/1999)

1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo è stabilita nella misura del trenta per cento dell’importo della categoria. Il subappalto, a norma dell’articolo 37, comma 11, del codice, limitato al 30 per cento, è facoltativo solo ove il concorrente possegga per intero la qualificazione nella lavorazione specialistica.

……………

 

ARTICOLO 178 (Fondi a disposizione della stazione appaltante)

 

Al comma 1 dopo la lettera o)” è aggiunta la seguente:

p) oneri finanziari.”.

____________

RELAZIONE

L’integrazione proposta relativa alla lettera p) tende a consentire la previsione di un accantonamento per eventuali oneri finanziari che la Stazione Appaltante debba sostenere per garantire il tempestivo pagamento delle rate di acconto o di saldo dovute a prescindere dalle dinamiche dei flussi di cassa in modo da evitare l’insorgenza di ritardati pagamenti e garantire gli esecutori del contratto della certezza della riscossione o per ristorare gli interessi moratori maturati con le tempistiche e modalità previste dalla legge. Detta previsione consente altresì di allibrare ad ogni singolo intervento gli oneri di tipo finanziario in quanto (così come avviene per gli imprenditori privati) gli stessi rientrano a pieno titolo nei costi dell’investimento e non incidono in altra forma nei bilanci degli Enti.

_____________________

TESTO COORDINATO

Art. 178

Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

(art. 152, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:

a) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11;

c) allacciamenti ai pubblici servizi;

d) maggiori lavori imprevisti;

e) adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi;

g) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

h) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

i) spese per commissioni giudicatrici;

l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4;

m) spese per collaudi;

n) imposta sul valore aggiunto;

o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.

p) oneri finanziari.

 

 

ARTICOLO 181 (Elenco dei documenti amministrativi e contabili)

 

Dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

5. Il responsabile del procedimento, avuto riguardo alla natura e al valore economico dell’opera,  può disporre la semplificazione della tenuta dei documenti di cui al comma 1 qualora la loro compilazione riveste carattere puramente formale, fermo restando l’obbligo della tenuta dei documenti di cui alle lettere d) e h) del predetto comma 1.”.

___________

RELAZIONE

La proposta di modifica, è intesa ad introdurre un elemento di flessibilità e di semplificazione nella tenuta dei documenti contabili, per adeguare gli adempimenti prescritti alla natura e al valore delle opere da realizzare. La nuova disposizione, fermo restando l’obbligo di tenuta del registro di contabilità e della redazione del conto finale con la relativa relazione, pone in capo al responsabile del procedimento ogni valutazione in ordine alla suddetta semplificazione con riferimento ai restanti documenti elencati al comma 1 dell’articolo in commento.

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TESTO COORDINATO

Art. 181

Elenco dei documenti amministrativi e contabili

(art. 156, d.P.R. n. 554/1999)

……………………….

5. Il responsabile del procedimento, avuto riguardo alla natura e al valore economico dell’opera, può disporre la semplificazione della tenuta dei documenti di cui al comma 1 qualora la loro compilazione riveste carattere puramente formale, fermo restando l’obbligo della tenuta dei documenti di cui alle lettere d) e h) del predetto comma 1.

 

 

ARTICOLO 215 (Oggetto del collaudo)

 

Al comma 4 dopo le parole “regolare esecuzione” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del codice”.

____________

RELAZIONE

La precisazione si rende opportuna in quanto la norma identifica la natura specifica del certificato che il direttore dei Lavori deve emettere.

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TESTO COORDINATO

Art. 215

Oggetto del collaudo

(art. 187, d.P.R. n. 554/1999)

…………………………..

4. E’ obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del codice:

a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del codice;

b) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;

c) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice;

d) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;

e) nei casi di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

 

ARTICOLO 216 (Nomina del collaudatore)

 

- Al comma 1 dopo la parola “attribuiscono” sono aggiunte le seguenti: “secondo le priorità indicate dall’articolo 120, comma 2 bis, del codice”.

- Al comma 3 dopo le parole “scienze agrarie e forestali,” sono aggiunte le seguenti: “o in possesso del diploma di geometra o perito”.

- Al comma 5 dopo le parole “a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario,” sono aggiunte le seguenti: “o in possesso del diploma di geometra o perito,”.

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RELAZIONE

Il richiamo espresso al dettato dell’art. 120 si rende necessario al fine di uniformare la previsione del regolamento alle modifiche introdotte nel terzo correttivo al codice in quanto attività propria dell’amministrazione e di norma non esternalizzabile alle libere professioni salvo in casi specifici ed accertati previsti.

E’ del tutto irrilevante che “Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all’ordine o collegio professionale di appartenenza.” Così come previsto all’art. 216, comma 6 del Regolamento, in quanto è limitativo delle competenze professionali. Si ritiene che i tecnici diplomati, debbano poter collaudare tutte le opere per le quali hanno competenza a progettare e dirigere.

 

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TESTO COORDINATO

Art. 216

Nomina del collaudatore

(art. 188, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono secondo le priorità indicate dall’articolo 120, comma 2 bis, del codice l'incarico del collaudo ad uno o più soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria dell’intervento, alla sua complessità ed al relativo importo.

2. Nel caso di lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due a tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l’essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l’essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali, o in possesso del diploma di geometra o perito; è, inoltre, necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

…………….

5. L’incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti, muniti di laurea breve o diploma universitario, o in possesso del diploma di geometra o perito, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all’esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

 

 

ARTICOLO 253 (Limiti alla partecipazione alle gare)

 

- Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni;

a)      dopo le parole  “la presenza di” è inserita la seguente: “almeno”;

b)      dopo la parola “professionista” la parola “laureato” è soppressa.

 

__________

RELAZIONE

L’eliminazione della parola laureato serve per allineare la disposizione con l’art. 90 comma 7 dove si riferisce più genericamente al “professionista”.

L’allargamento del numero dei giovani professionisti è diretta ad incenitivare la loro presenza in questi affidamenti. La modifica  qui inserita trova poi nell’allegato L un  incremento nell’attribuzione del punteggio.

 

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TESTO COORDINATO

Art. 253

Limiti alla partecipazione alle gare

(art. 51, d.P.R. n. 554/1999)

………………….

5. Ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

- con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e), f), e f-bis), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

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ALLEGATO L

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PER LA SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTE

 

 

La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l’offerta sulla base di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi:

-          fatturato di cui all’articolo 263, comma 1, lettera a), posseduto dal candidato;

-          importo dei lavori per i quali sono stati svolti servizi di cui all’articolo 263, comma 1, lettera b), svolti dal candidato;

-          importo dei lavori per i quali sono stati svolti di servizi di cui all’articolo 263, comma 1, lettera c), svolti dal candidato;

-          numero medio annuo del personale tecnico di cui all’articolo 263, comma 1, lettera d), dipendente del candidato.

Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi.

Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale progettista nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all’articolo 264, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni, incrementato di un ulteriore 1 per cento per ogni giovane professionista in più fino ad un massimo del 3 percento.

Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale.

Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio pubblico.

 

 

ARTICOLO 259 (Concorso di idee)

 

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      dopo le  parole “della proposta ideativa, di” è inserita la seguente: “almeno”;

b)      dopo la parola “professionista” la parola “laureato” è soppressa.

__________

RELAZIONE

L’eliminazione della parola “laureato”  è necessaria per allineare la disposizione con l’art. 90 comma 7 dove si parla di professionista.

L’allargamento del numero dei giovani professionisti è diretta ad incenitivare la loro presenza in questi affidamenti. La modifica  qui inserita trova poi nell’allegato L un  incremento nell’attribuzione del punteggio.

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TESTO COORDINATO

Art. 259

Concorso di idee

(art. 58, d.P.R. n. 554/1999)

…………..

3. Ai sensi dell’articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta ideativa, di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario può essere:

- con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

- con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

 

 

ARTICOLO 260 (Concorso di progettazione)

 

- Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole “con le curve di livello” sono aggiunte le seguenti: “aggiornate, e da rilievi topografici adeguati,”.

- Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      dopo le  parole “della proposta progettuale, di” è inserita la seguente “almeno”;

b)     dopo la parola “professionista” la parola “laureato” è soppressa.

__________

RELAZIONE

L’eliminazione della parola laureato serve per allineare la disposizione con l’art. 90 comma 7 dove si parla di professionista.

L’allargamento del numero dei giovani professionisti è diretta ad incenitivare la loro presenza in questi affidamenti. La modifica  qui inserita trova poi nell’allegato L un  incremento nell’attribuzione del punteggio.

____________________

TESTO COORDINATO

Art. 260

Concorso di progettazione

(artt. 59, comma 4, 60 e 61, d.P.R. n. 554/1999)

…………..

4. Al bando di gara sono allegate le planimetrie, con le curve di livello aggiornate, e da rilievi topografici adeguati, riguardanti le aree interessate dall’intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui all’articolo14, comma 5.

…………………..

6. Ai sensi dell’articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta progettuale, di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario può essere:

- con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

- con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

 

 

ARTICOLO 261 (Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria)

 

Al comma 7 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La stazione appaltante può chiedere, con opportuna motivazione, la misura minima dei requisiti che devono essere posseduti dalla capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.”.

___________

RELAZIONE

La formulazione contenuta nel testo che indica “ in misura minima non superiore al 60%” i requisiti per la capogruppo non è chiara da essa sembrerebbe che se le amministrazioni si avvalgano di tale possibilità  alla capogruppo debba essere richiesto il 60% dei requisiti. Tale impostazione sembra peraltro restrittiva perché condurrebbe solo a due alternative o nessuna misura o il 60%  mentre  ci potrebbero essere soluzioni intermedie. Con la  modifica  si vuole quindi ricondurre  alle stazioni appaltanti la determinazione della  misura minima dei requisiti che devono essere posseduti dalla capogruppo. Inoltre si ritiene necessario precisare, in analogia a ciò che è previsto per i lavori pubblici, che la capogruppo deve apportare i requisiti ed eseguire le prestazioni  in misura maggioritaria al fine di evitare raggruppamenti fittizi vietati dalla legge nei quali la capogruppo apporterebbe solo i requisiti senza ad essi collegare una effettiva esecuzione dell’appalto.

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TESTO COORDINATO

Art. 261

Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

(art. 65, d.P.R. n. 554/1999)

………………………….

7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La stazione appaltante può chiedere, con opportuna motivazione, che gli stessi siano posseduti, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, in misura minima non superiore al sessanta per cento dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.

La stazione appaltante può chiedere, con opportuna motivazione, la misura minima dei requisiti che devono essere posseduti dalla capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

 

 

ARTICOLO 262 (Corrispettivo)

 

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

5. Nel caso di affidamento dell’incarico di collaudo o di verifica di conformità a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, che non siano dipendenti della stazione appaltante per la quale deve essere svolto l’incarico stesso, il compenso spettante per il collaudo o per la verifica di conformità è determinato con le modalità di cui al precedente comma 2.”.

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RELAZIONE

La introduzione del comma si rende necessaria al fine di meglio chiarire quali compensi siano da riconoscere per le prestazioni nei casi di collaudo e di verifica effettuati da dipendenti appartenenti ad amministrazioni diverse da quella appaltante che anche in virtù del riformato art.120 del codice potranno essere incaricati direttamente dalla stessa in quanto la professionalità non è reperibile al suo interno ma che comunque non viene esternalizzata al di fuori dell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Detto compenso si ritiene che non possa essere ricompreso nell’incentivo per la progettazione interna spettante ai dipendenti della Stazione appaltante. Trattandosi di prestazioni svolte al di fuori dell’orario di lavoro prestato per l’amministrazione di appartenenza  si ritiene che non si debba applicare la riduzione di cui al comma 9 dell’art. 61 della legge 123/08.

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TESTO COORDINATO

Art. 262

Corrispettivo

(art. 62, commi 3, 5 e 10, d.P.R. n. 554/1999)

……………………………….

5. Nel caso di affidamento dell’incarico di collaudo o di verifica di conformità a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, che non siano dipendenti della stazione appaltante per la quale deve essere svolto l’incarico stesso, il compenso spettante per il collaudo o per la verifica di conformità è determinato con le modalità di cui al precedente comma 2.

 

 

ARTICOLO 266 (Modalità di svolgimento della gara)

 

- Il numero 1) della lettera b) del comma 1 è soppresso.

- La lettera a) del comma 4 è soppressa.

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RELAZIONE

La previsione contenuta alla lettera b) n. 1 è in contrasto con la normativa comunitaria in quanto i servizi svolti rientrano tra i requisiti di accesso e non possono essere oggetto di valutazione dell’offerta. Così anche la lettera a) del comma 4. La norma va quindi riscritta.

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TESTO COORDINATO

Art. 266

Modalità di svolgimento della gara

(art. 64, d.P.R. n. 554/1999)

 

1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con bando l'offerta è racchiusa in un plico che contiene:

a1) la documentazione amministrativa indicata nel bando;

a2) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 263, commi 1 e 3, con l’indicazione per ognuno dei servizi di cui all’articolo 263, comma 1, lettere b) e c), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è altresì fornito l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;

a3) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, circa la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 252 del presente regolamento e all’articolo 38 del codice;

b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita, ai sensi dell’articolo 264 comma 3, lettere a) e b):

1) dalla documentazione di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;

2) da una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori;

c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:

1) ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall’articolo 262, comma 3, in misura comunque non superiore alla percentuale eventualmente fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento;

2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento e in ogni caso non superiore al venti per cento;

d) una busta contenente le giustificazioni delle voci di prezzo offerto predisposte secondo quanto previsto dal bando di gara.

…………………………………………

4 Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri:

a) idoneità dell’offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);

b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;

d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

……………

 

 

ARTICOLO 267 (Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro)

 

Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Le regioni e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 sino a quando gli stessi non avranno definito, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, le modalità di attuazione della disposizione di cui all’articolo 91, comma 2, del codice.”.

___________

RELAZIONE

L’art 267 dello schema enuclea con un’impostazione rigida e non allineata ai principi di economicità ed efficienza, obblighi procedimentali che contrastano con la scelta della norma primaria di indicare alle stazioni appaltanti  i criteri di massima da rispettare, demandando pertanto alla discrezionalità delle stesse S.A., in un’ottica di flessibilità, la valutazione in concreto degli strumenti attraverso i quali espletare la procedura negoziata e dare attuazione ai principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità. Si propone pertanto di specificare il carattere cedevole per le amministrazioni e i soggetti diversi dalle amministrazioni statali delle disposizioni regolamentari di cui ai commi da 3 a 9.

 

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TESTO COORDINATO

Art. 267

Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

(art. 62, commi 1 e 2, art. 63, comma 1, lett. o), comma 2, lett. c), comma 7, d.P.R. n. 554/1999)

…………………..

2. I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione. Le regioni e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 sino a quando gli stessi non avranno definito, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, le modalità di attuazione della disposizione di cui all’articolo 91, comma 2, del codice.

 

 

ARTICOLO 271 (Programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e 

 

- Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      nel primo periodo le parole “secondo le modalità e le procedure previste dall’articolo 128 del codice e dall’articolo 13, commi 3 e 4, del presente regolamento” sono soppresse;

b)      il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il programma elaborato unitamente al bilancio preventivo  è  momento per l’efficace applicazione degli articoli 29 e 63 del codice”.

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RELAZIONE

Le modifiche proposte derivano dalla necessità di svincolare la programmazione delle forniture e servizi dalle modalità previste per i lavori pubblici  in quanto eccessivamente vincolanti ed onerose per le amministrazioni. Inoltre la programmazione delle stesse non deve essere strettamente collegata all’iter di approvazione del bilancio  bastando una elaborazione congiunta tra i due documenti. Di converso la programmazione può essere un utile momento per la stima del valore degli appalti come più volte sollecitato dalla Commissione e per l’applicazione dell’Avviso di preinformazione.

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TESTO COORDINATO

Art. 271

Programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi

1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno unitamente, secondo le modalità e le procedure previste dall’articolo 128 del codice e dall’articolo 13, commi 3 e 4, del presente regolamento, un programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi relativo all’esercizio successivo. Per gli aggiornamenti del programma si applicano le disposizioni previste all’articolo 13, comma 3. Il programma elaborato unitamente al bilancio preventivo  è  momento per l’ efficace applicazione degli articoli 29 e 63 del codice.

………………

 

 

ARTICOLO 272 (Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture)

 

- Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      le parole “singolo intervento” sono sostituite dalle seguenti: “singola acquisizione”;

b)      le parole “realizzare l’intervento” sono sostituite dalle seguenti: “procedere all’acquisizione”.

- Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      le parole “il processo realizzativo dell’intervento possa essere condotto” sono sostituite dalle seguenti: “l’acquisizione possa essere condotta”;

b)      dopo le parole “ costi preventivati” sono aggiunte le seguenti: “e alla sicurezza e salute dei lavoratori in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia,”.

- Al comma 3 le parole “al singolo intervento” sono sostituite dalle seguenti: “alla singola acquisizione”.

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RELAZIONE

La modifica si ritiene opportuna per un più puntuale utilizzo terminologico derivante dalla natura delle prestazioni.

L’introduzione  del richiamo alle norme sulla sicurezza deriva dalla necessità del rispetto anche per le forniture ed i servizi di queste disposizioni.

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TESTO COORDINATO

Art. 272

Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singolo intervento singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di realizzare l’intervento procedere all’acquisizione ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell’atto di programmazione di cui all’articolo 271, ove presente.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento possa essere condotto l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati e alla sicurezza e salute dei lavoratori in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia, oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo intervento alla singola acquisizione, il responsabile del procedimento formula proposte agli organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:

a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui all’articolo 271;

b) nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;

c) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;

d) nelle fasi di esecuzione, collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

 

 

ARTICOLO 273 (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)

 

- Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) predisposizione degli atti e dei documenti finalizzati alla verifica della fattibilità dell’acquisizione del servizio e della fornitura.  La verifica consiste nell’analisi tecnica, economica ed amministrativa necessaria a definire l’oggetto dell’acquisizione e negli adempimenti previsti dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai compiti previsti dall’art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/08,  anche tramite la promozione di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la verifica di detta fattibilità”;

b)      la lettera h) è sostituita dalla seguente:

h) esercita, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività dirette alla verifica, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni,  del rispetto da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;”.

c)      E’ aggiunta infine la lettera seguente:

l) svolge, su delega del soggetto di cui all’art 26 comma 3 e ai sensi dell’art 16 del dlgs n. 81 del 9 aprile 2008, i compiti ivi previsti.

 

-       Il  comma 4  è sostituito dal seguente:

4.  Il responsabile del procedimento delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, commi 25, 26, 28, 29 e 32, del codice segnala, all’organo competente dell’amministrazione, i ritardi nei pagamenti al fine della corresponsione all’esecutore delle maggiori somme dovutegli a titolo di interessi per ritardato pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per le attività di competenza di quest’ultimo di  invio alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio,  della copia dei mandati di pagamento emessi.”.

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RELAZIONE

Con la modifica alla lettera a) è stata  introdotta  una definizione dell’attività di progettazione nei contratti di forniture e servizi, con un esplicito richiamo all’attività di progettazione attinente alla sicurezza  rappresentata dal DUVRI, documento redatto, salvo delega eventuale, dal datore di lavoro committente, che deve essere allegato al contratto, e quindi in RUP nella sua attività di verifica della documentazione è tenuto ad accertarsi che sia stato acquisito anche tale documento, qualora necessario.

 

La lettera g)  nell’affidare al RUP il compito di fornire dati e informazione per applicazione delle penali e la risoluzione del contratto sembra  in contrasto con gli art. 135 e 136 del codice che demandano al RUP la proposta di risoluzione del contratto.

La modifica alla lettera h) deriva dalla necessità di coordinamento con il D.Lgs. 81/2008 in quanto il RUP non ha potere di spesa.

L’inserimento della lettera l) traduce la  necessità di raccordare la normativa in esame con la vigente in materia di sicurezza (ossia il D.Lgs. 81/08), così come già illustrato nella relazione di cui all’art. 3, per cui si richiede l’individuazione del soggetto incaricato di redigere il DUVRI; poiché in ambito pubblico, il soggetto incaricato, datore di lavoro committente, deve, in quanto tale, essere dotato del potere di gestione e di spesa, oltre ovviamente a conoscere l’ambito lavorativo che sarà interessato dallo svolgimento dell’appalto, pare ammissibile l’indicazione, anche per servizi e forniture, così come è stato per i lavori, della figura del RUP per l’eventuale assunzione dei compiti di cui all’art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/08, prevedendo peraltro il loro conferimento solo mediante delega espressa.

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TESTO COORDINATO

Art. 273

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

 

1. Il responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, svolge, in base all’articolo 10, comma 2, del codice, i seguenti compiti ed attività:

a) predisposizione degli atti e dei documenti finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell’intervento anche tramite la promozione di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la verifica di detta fattibilità, ovvero il coordinamento di dette attività;

a) predisposizione degli atti e dei documenti finalizzati alla verifica della fattibilità dell’acquisizione del servizio e della fornitura.  La verifica consiste nell’analisi tecnica, economica ed amministrativa necessaria  a definire l’oggetto dell’acquisizione e negli adempimenti previsti dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai compiti previsti dall’art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/08, anche tramite la promozione di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la verifica di detta fattibilità;

b) proposta all’amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell’intervento;

c) coordinamento ovvero cura dell’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;

d) coordinamento delle attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84 del codice, da parte dell’organo competente e delle relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;

e) compimento delle azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l’amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell’efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza;

f) effettuazione delle attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell’intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;

g) svolgimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

h) nel caso di prestazioni di servizi, compimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, delle azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

h) esercita, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività dirette alla verifica, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni,  del rispetto da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

i) raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.

l) svolge, su delega del soggetto di cui all’art 26 comma 3 e ai sensi dell’art 16 del dlgs n. 81 del 9 aprile 2008, i compiti ivi previsti.

 

…………………

4. Il responsabile del procedimento delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, commi 25, 26, 28, 29 e 32, del codice ha altresì l’obbligo di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all’esecutore delle maggiori somme dovutegli a titolo di interessi per ritardato pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4.  Il responsabile del procedimento delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, commi 25, 26, 28, 29 e 32, del codice segnala, all’organo competente dell’amministrazione, i ritardi nei pagamenti al fine della corresponsione all’esecutore delle maggiori somme dovutegli a titolo di interessi per ritardato pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per le attività di competenza di quest’ultimo di  invio alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio,  della copia dei mandati di pagamento emessi.

 

 

ARTICOLO 274 (Il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza)

 

Al comma 1 le parole “fornendo al responsabile del procedimento della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di attuazione dell’intervento, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV” sono sostituite dalle seguenti: “fornendo all’osservatorio tramite le proprie sezioni regionali, ove costituite,  i dati di cui all’articolo 273, comma 1, lettera i) relativi alla  fase di esecuzione del contratto e alla centrale di committenza i dati per gli adempimenti  di cui all’articolo 306”.

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RELAZIONE

La modifica è introdotta ai fini di contemperare le esigenze di verifica da parte delle centrali di committenza sulla esecuzione dei contratti affidati  con l’esigenza di semplificazione dell’attività da parte delle singole amministrazioni aderenti.

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TESTO COORDINATO

Art. 274

Il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all’eventuale direttore dell’esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni, fornendo al responsabile del procedimento della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di attuazione dell’intervento, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV fornendo all’osservatorio tramite le proprie sezioni regionali, ove costituite,  i dati di cui all’articolo 273, comma 1, lettera i) relativi alla  fase di esecuzione del contratto e alla centrale di committenza i dati per gli adempimenti  di cui all’articolo 306.

 

 

ARTICOLO 275 (Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento)

 

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      le parole “lettere d), e), f), e g), del codice” sono sostituite dalle seguenti: “lettere d), e) e f), , del codice”;

b)      è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.”.

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RELAZIONE

La lettera g) non esiste nell’articolo 34. Nel lasciare comunque ferma la possibilità  per le stazioni appalti di definire le percentuali di apporto  all’interno del raggruppamento si ritiene però necessario precisare, in analogia a ciò che è previsto per i lavori pubblici,  che la capogruppo deve apportare i requisiti ed eseguire le prestazioni  in misura maggioritaria al fine di evitare raggruppamenti fittizi vietati dalla legge nei quali la capogruppo apporterebbe solo i requisiti senza ad essi collegare una effettiva esecuzione dell’appalto.

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TESTO COORDINATO

Art. 275

Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento

2. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e g) d), e) e f),  del codice, del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché la misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

 

 

ARTICOLO 277 (Consorzi stabili per servizi e forniture)

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OSSERVAZIONE

Nell’art. 277 non viene disciplinata in attuazione di quanto previsto dall’art. 35 del codice  la qualificazione dei consorzi  ed il contenuto dello appare invece in contrasto con lo stesso art. 35 dove si prevede un sistema di qualificazione che pone in capo al consorzio i requisiti di capacità tecnica ed economica con l’esclusione solo di quelli relativi al personale ed ai mezzi d’opera che possono essere in capo alle consorziate. Se la volontà invece è quella di imputare i requisiti alle consorziate questo andrebbe limitato a quelli delle sole consorziate esecutrici anche per evitare l’utilizzo plurimo dei requisiti da parte del consorzio e delle singole consorziate.

 

 

ARTICOLO 279 (Affidamento di servizi e concorsi di progettazione di servizi e forniture)

 

Il comma 1 è sostituito dal seguente  1. La progettazione di servizi o forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice avviene nell’ambito di gare per l’affidamento di servizi di progettazione o di concorsi di progettazione concernenti servizi o forniture finalizzati a fornire alla stazione appaltante la progettazione articolata in un unico livello, il cui contenuto è individuato dal bando di  gara o di concorso.

 

Al comma 3 le parole “degli articoli 38, 39, 41, 42, 45 e 46” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 38, 39, 41, 42, 45, 46 e 90, comma 8,”.

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RELAZIONE

Non si capisce perché l’affidamento all’esterno della progettazione  non possa avvenire con un affidamento di servizio  e si debba ricorrere al concorso di progettazione  con un appesantimento della procedura di gara. È sato quindi inserita la possibilità di ricorrere anche a gare per affidamento di servizi

Si segnala che in caso di progettazione all’esterno devono applicarsi le stesse incompatibilità previste dall’art. 90 comma 8  del codice.

 

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TESTO COORDINATO

Art. 279

Affidamento di servizi  e concorsi di progettazione di servizi e forniture

 

1. La progettazione di servizi o forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice avviene nell’ambito di gare per l’affidamento di servizi di progettazione o di concorsi di progettazione concernenti servizi o forniture finalizzati a fornire alla stazione appaltante la progettazione articolata in un unico livello, il cui contenuto è individuato dal bando di  gara o di concorso.

………………………

3. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 94 e 101, comma 2, del codice, per i requisiti dei concorrenti nei concorsi di progettazione di servizi e forniture si applicano le norme degli articoli 38, 39, 41, 42, 45 e 46 38, 39, 41, 42, 45, 46 e 90, comma 8, del codice, in quanto compatibili.

 

 

ARTICOLO 280 (Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell’ambito delle gare e dei  concorsi di progettazione)

 

 

Al comma 1 dopo le parole risultati vincitori sono aggiunte le seguenti “della gara di progettazione”

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OSSERVAZIONE

Si veda commento all’art. 279.

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TESTO COORDINATO

Art. 280

Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell’ambito dei concorsi di progettazione

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro, il progettista o i progettisti risultati vincitori  della gara di progettazione o di  un concorso di progettazione devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata della prestazione e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di collaudo di cui all’articolo 322. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al venti per cento dell’importo dei servizi e della forniture per cui si è effettuata la progettazione, con il limite di 500.000 euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

 

 

 

ARTICOLO 282 (Commissione giudicatrice)

 

- Al comma 1 le parole “dal responsabile del procedimento ovvero dall’organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione aggiudicatrice” sono sostituite dalle seguenti: “attestata  dall’organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione aggiudicatrice, previa istruttoria a cura del responsabile del procedimento”.

- Al comma 2 le paroleFermo restando quanto previsto al comma precedente, è possibile” sono sostituite dalle seguenti: “E’ possibile inoltre”.

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RELAZIONE

 

La  mancanza di professionalità nell’organico della stazione appaltante deve essere accertato dal competente oregano in quanto il RUP per il profilo di inquadramento può non avere i  necessari poteri

Nella norma non si capisce la casistica aggiuntiva  introdotta con il II comma  dato in rinvio al primo comma con  il  “ Fermo restando quanto previsto al…..”

Occorre il raccordo con l’art. 120  comma 1 del regolamento dove si prevede la possibilità  per  le stazioni appaltanti  di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’articolo 2, comma 2, del codice nonché l’articolo 69 del codice.

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TESTO COORDINATO

Art. 282

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità, attestata dal responsabile del procedimento ovvero dall’organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione aggiudicatrice attestata  dall’organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione aggiudicatrice, previa istruttoria a cura del responsabile del procedimento, si procede alla nomina della commissione giudicatrice di cui all’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, è possibile Si può ricorrere  inoltre ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi di particolare importanza quali interventi di speciale complessità sotto il profilo tecnologico ovvero interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità ovvero nel caso di servizi o forniture di importo superiore a 1.000.000 di euro.

 

 

ARTICOLO 283 (Selezione delle offerte)

 

- Al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’articolo 2, comma 2, del codice nonché l’articolo 69 del codice.”.

- Al comma 2 le parole “di cui  all’allegato P” sono sostituite dalle seguenti: “definiti dalla stazione appaltante  anche tenendo conto di quanto previsto nell’allegato P”;

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara  dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri indicati nel bando o nella lettera di invito.”.

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RELAZIONE

La parte aggiunta al comma 1 deriva da una esigenza di omogeneità con la disciplina prevista dall’art 120 del regolamento per i lavori.

La modifica al comma 2 deriva dall’esigenza di  poter prevedere l’utilizzo di formule e meccanismi diversi per l’aggiudicazione  di forniture e servizi già utilizzati dalle stazioni appaltanti.

L’articolo per una maggiore comprensione richiede una modifica nell’ordine dell’articolazione dei commi.

La sostituzione del comma 3 con la nuova formulazione deriva dalla necessità di indicare le operazioni che vengono svolte nella seduta pubblica  che nella precedente formulazione erano incomplete in quanto ad esempio non si dice come e chi procede all’aggiudicazione. Inoltre è stato previsto che la seduta pubblica possa essere presieduta da un soggetto diverso dalla Commissione di cui all’art. 84 del Codice sulla base di quanto già avviene in molte amministrazione nelle quali vi è una separazione tra chi valuta il merito tecnico delle offerte e chi gestisce le parte più amministrativa della gara.

L’allegato P dovrebbe essere integrato con la formula prevista per gli appalti  dei servizi di pulizia di cui all’art. 286.

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TESTO COORDINATO

Art. 283

Selezione delle offerte

1. In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’articolo 2, comma 2, del codice nonché l’articolo 69 del codice.

2. In una o più sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule  definiti dalla stazione appaltante  anche tenendo conto di quanto previsto nell’allegato P.

3. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara  dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri indicati nel bando o nella lettera di invito.

4. Nel caso di aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere

 

ARTICOLO 291 (Modalità e partecipazione all’asta elettronica)

 

L’alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: “La stazione appaltante, dopo aver  l’ammissibilità delle offerte, effettuato il controllo di cui all’articolo 48, comma 1, del codice e la  valutazione delle offerte pervenute,  ai sensi dell’articolo 85, comma 7, del codice, provvede”.

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RELAZIONE

Si suggerisce una nuova formulazione del comma 1 al fine di chiarire l’iter procedurale: dalla precedente formulazione sembrava emergere che il controllo venisse effettuato dopo la valutazione delle offerte, mentre lo stesso, invece, sulla base dell’art. 48 del codice,  deve essere precedente.

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TESTO COORDINATO

Art. 291

Modalità e partecipazione all’asta elettronica

 

1. Dopo che la stazione ha valutato l’ammissibilità delle offerte, ai sensi dell’articolo 85, comma 7, del codice, ed effettuato il controllo di cui all’articolo 48, comma 1, del codice, provvede La stazione appaltante, dopo aver  valutato l’ammissibilità delle offerte, effettuato il controllo di cui all’articolo 48, comma 1, del codice e la  valutazione delle offerte pervenute,  ai sensi dell’articolo 85, comma 7 ,del codice, provvede:

a) alla registrazione del responsabile del procedimento della stazione appaltante ovvero del soggetto che presiede alla gara e all’attribuzione allo stesso di un codice identificativo attraverso l’attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare all’interno del sistema informatico;

b) alla registrazione di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili ed all’attribuzione agli stessi di un codice identificativo attraverso l’attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare all’interno del sistema informatico;

c) ad invitare i concorrenti ammessi a visualizzare le informazioni necessarie al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato;

d) ad invitare simultaneamente per via elettronica i concorrenti ammessi a presentare nuovi prezzi o nuovi valori, rispetto all’offerta dagli stessi presentata precedentemente, in ordine agli elementi e secondo le modalità e condizioni indicati nel bando o nel capitolato;

e) a fornire supporto ai concorrenti durante l’asta elettronica.

 

 

ARTICOLO 292 (Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell’asta)

 

Al comma 5 le parole “Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa ovvero di gara suddivisa in più lotti, qualora le caratteristiche della gara lo richiedano in ragione della presenza di un rilevante numero di parametri di offerta e di una conseguente maggiore  complessità nella formulazione dell’offerta” sono sostituite dalle seguenti: “Nel caso di gara suddivisa in più lotti, di offerta economicamente più vantaggiosa o qualora le caratteristiche della gara lo richiedano anche  in ragione della presenza di un rilevante numero di parametri di offerta e di una conseguente maggiore  complessità nella formulazione dell’offerta”.

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RELAZIONE

Con la modifica introdotta al comma 5 si vuole ampliare la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’asta elettronica  secondo intervalli successivi anche per attenuare l’impatto delle modifiche introdotte al comma 3 per la procedura di svolgimento dell’asta elettronica.

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OSSERVAZIONE

La modifica introdotta al comma 3 nella procedura di svolgimento dell’asta che prevede negli ultimi 5 minuti solo un ultimo rilancio desta perplessità in quanto può spingere i partecipanti a giocarsi il tutto per tutto con rilanci non ragionati con possibili conseguenze sullo svolgimento della gara in quanto si potranno avere offerte non congrue. Si suggerisce di prevedere la procedura  già in essere che prevede  un prolungamento dell’asta  fino a quando non vi sono più rilanci. In alternativa si suggerisce un ampliamento delle possibilità di svolgimento per intervalli temporali successivi.

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TESTO COORDINATO

Art. 292

Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell’asta

………………..

5. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa ovvero di gara suddivisa in più lotti, qualora le caratteristiche della gara lo richiedano in ragione della presenza di un rilevante numero di parametri di offerta e di una conseguente maggiore  complessità nella formulazione dell’offerta Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, di gara suddivisa in più lotti, ovvero qualora le caratteristiche della gara lo richiedano anche  in ragione della presenza di un rilevante numero di parametri di offerta e di una conseguente maggiore  complessità nella formulazione dell’offerta, la stazione appaltante può prevedere nel bando, in luogo di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, che la seduta dell’asta elettronica si svolga secondo intervalli temporali successivi in ciascuno dei quali può essere presentata una sola offerta.

 

 

ARTICOLO 293 (Individuazione delle offerte anormalmente basse)

 

Al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La stazione appaltante ai fini della verifica  delle offerte anormalmente basse, per il calcolo di cui all’articolo 86, comma 1, del codice  prende in considerazione l’ultimo rilancio presentato dai concorrenti ammessi o la prima offerta valutata qualora il concorrente non formuli una nuova offerta.”.

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RELAZIONE

La norma non indica le modalità per l’individuazione delle offerte anomale: si suggerisce di disciplinare le modalità prendendo in considerazione l’ultimo rilancio  formulato o l’offerta originaria se il concorrente ammesso non formula una nuova offerta. Da valutare comunque se non prendere in considerazione solo le nuove offerte senza quindi considerare quelle di chi poi non partecipa all’asta elettronica per evitare di influenzare il calcolo anche se quella di chi non partecipa dovrebbe  rientrare nel taglio delle ali.

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TESTO COORDINATO

Art. 293

Individuazione delle offerte anormalmente basse

1. Conclusa l’asta, la stazione appaltante, dopo aver effettuato la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 86, 87 e 88, del codice, procede all’aggiudicazione provvisoria e definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice, tenuto conto delle risultanze della fase di gara antecedente all’asta elettronica nonché dei verbali prodotti in automatico dal sistema informatico. La stazione appaltante ai fini della verifica  delle offerte anormalmente basse, per il calcolo di cui all’articolo 86, comma 1, del codice prende in considerazione l’ultimo rilancio presentato dai concorrenti ammessi o la prima offerta valutata qualora il concorrente non formuli una nuova offerta.

 

 

ARTICOLO 296 (Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici)

 

La lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente g) l’indicazione dei mezzi di comunicazione alternativi al sistema telematico o alla posta certificata, da utilizzare per eventuali comunicazioni da inviare nel corso della procedura nei casi di indisponibilità oggettiva e momentanea degli stessi, o delle modalità per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilità prolungata del sistema”;

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RELAZIONE

Con l’integrazione  proposta si vuole escludere che i mezzi di comunicazioni possano essere usati per presentare l’offerta in quanto deve comunque essere assicurato il principio della segretezza. In caso di indisponibilità del sistema può essere  prolungato il tempo di presentazione delle stesse o indicate modalità alternative atte comunque a garantire il principio della segretezza .

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TESTO COORDINATO

Art. 296

Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

1. Il bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici, oltre agli elementi indicati nel codice, contiene:

a) l’indicazione che la procedura di gara viene svolta in ogni sua fase fino all’aggiudicazione attraverso mezzi telematici;

b) l’indicazione degli atti di gara in cui è descritto il sistema telematico di gestione della gara e di negoziazione che sarà utilizzato;

c) la descrizione delle condizioni e delle modalità di presentazione delle offerte ivi compresa l’indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete da utilizzare per lo svolgimento e la partecipazione alla procedura di gara; per la produzione di documenti non disponibili in formato elettronico si applica l’articolo 77, comma 6, lettera d), del codice;

d) la descrizione delle condizioni e delle modalità relative alla valutazione ed alla classificazione delle offerte;

e) l’indirizzo di posta elettronica dell’amministrazione;

f) l’indicazione della possibilità di sospendere la procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico;

g) l’indicazione dei mezzi di comunicazione alternativi al sistema telematico o alla posta certificata, da utilizzare per eventuali comunicazioni da inviare nel corso della procedura nei casi di indisponibilità oggettiva e momentanea degli stessi, o delle modalità per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilità prolungata del sistema;

h) i parametri e le formule utilizzati dal sistema per produrre la graduatoria delle offerte con particolare riguardo, nel caso di procedimento con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle metodologie ed agli specifici parametri utilizzati per permetterne la valutazione.

 

 

ARTICOLO 297 (Norme applicabili all’esecuzione di servizi e forniture)

 

L’ art. 297 andrebbe spostato nel titolo III in quanto attiene all’esecuzione del contratti.

 

 

ARTICOLO 298  (Penali, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori)

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OSSERVAZIONI

L’ art. 298 andrebbe spostato nel titolo III in quanto attiene all’esecuzione del contratti.

 

 

ARTICOLO 300 (Direttore dell’esecuzione del contratto)

 

- Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      nella lettera a) la parola “interventi” è sostituita dalla seguente: “contratti”;

b)      nella lettera b) le parole “di interventi di particolare importanza quali interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico ovvero interventi” sono sostituite dalle seguenti: “di contratti aventi ad oggetto prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero”.

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RELAZIONE

Questa è una norma di natura organizzatoria  il contenuto   va quindi  spostato nella parte IV titolo I art 272 dopo il comma 5  e all’art. 300 potrebbe essere inserita la seguente formulazione:

Art 300

Per ogni acquisizione di forniture e servizi deve essere previsto un direttore dell’esecuzione individuato secondo le modalità previste all’art. 272.

La norma non specifica se è  possibile affidare all’esterno l’attività del direttore dell’esecuzione:  ciò  è precluso o è consentito e con quale procedura??

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TESTO COORDINATO

Art. 300

Direttore dell’esecuzione del contratto

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2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso:

a) di interventi contratti di importo superiore a 500.000 euro;

b) di interventi di particolare importanza quali interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico ovvero di contratti aventi ad oggetto prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

 

 

ARTICOLO 304 (Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto)

 

- Al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi a da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dell’attività.”.

- Al comma 4 le parole “di inizio di attività” sono sostituite dalle seguenti: “di avvio dell’esecuzione”.

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RELAZIONE

Le modifiche proposte sono finalizzate a rimuovere meri errori materiali e a sostituire il linguaggio proprio dei lavori con quello dei contratti di servizi e forniture.

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TESTO COORDINATO

Art. 304

Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto

1. Nel caso in cui venga redatto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto questo contiene, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi:

a) l’indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l’esecutore svolge l’attività;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell’esecutore dalla stazione appaltante per l’esecuzione dell’attività;

c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali cui devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è libera sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dell’attività.

…………………..

4. Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

 

 

ARTICOLO 305 (Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardato avvio dell’esecuzione del contratto)

 

Al comma 1 le parole “dell’articolo 315” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 302”.

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RELAZIONE

La modifica è finalizzata a rimuovere un mero errore materiale di rinvio.

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TESTO COORDINATO

Art. 305

Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardato avvio dell’esecuzione del contratto

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nell’avvio dell’esecuzione attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 315 302, commi 5 e 6, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

 

 

ARTICOLO 306 (Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza)

 

Al comma 1 dopo le parole “accordi quadro stipulati da centrali di committenza,” sono inserite le seguenti: “ove le cauzioni siano costituite a favore delle stesse,”.

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RELAZIONE

L’integrazione deriva dal fatto che non sempre le cauzioni sono costituite a favore delle centrali di committenza.

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TESTO COORDINATO

Art. 306

Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza

1. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, ove le cauzioni siano costituite a favore delle stesse,  lo svincolo progressivo e proporzionale della cauzione di cui all’articolo 113 del codice, avviene sulla base dei certificati di collaudo o attestazioni di verifica di conformità di cui all’articolo 322 che le stazioni appaltanti, che acquistano beni o servizi attraverso la centrale di committenza, sono tenute ad inviare alla centrale stessa.

 

 

ARTICOLO 307 (Contabilità)

 

Al comma 1 le parole “di tutti i fatti produttivi di spesa” sono soppresse.

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RELAZIONE

Si richiede l’eliminazione delle parole “di tutti i fatti produttivi di spesa in quanto non se ne capisce il significato.

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TESTO COORDINATO

Art. 307

Contabilità

1. La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento della singola stazione appaltante. Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento di tutti i fatti produttivi di spesa relativi alle prestazioni contrattuali.

 

 

ARTICOLO 308 (Sospensione dell’esecuzione del contratto)

 

- Al comma 1 le parole “la prosecuzione a regola d'arte delle attività” sono sostituite dalle seguenti: “la  regolare esecuzione  delle prestazioni”.

- Al comma 5 dopo le parole “non appena” è inserita la seguente: “sono”.

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RELAZIONE

Le modifiche proposte sono opportune per ragioni di coerenza formale.

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TESTO COORDINATO

Art. 308

Sospensione dell’esecuzione del contratto

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la prosecuzione a regola d'arte delle attività la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime

………………………

4. Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dell’attività delle prestazioni oggetto del contratto, le attività le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall’esecutore. Nel caso in cui il direttore dell’esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest’ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

5. I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell’esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

 

 

ARTICOLO 311 (Varianti introdotte dalla stazione appaltante)

 

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni  fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che  l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza  diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo  aver  acquisito il consenso dell’esecutore.”.

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RELAZIONE

Si suggerisce una modifica  al comma 4 per evidenziare che la variante può superare anche il quinto del prezzo complessivo. Dalla dizione precedente  poteva sembrare ammessa solo fino al quinto. Inoltre si introduce l’atto di sottomissione e l’atto aggiuntivo come  documenti per regolamentare la maggiore prestazione.

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TESTO COORDINATO

Art. 311

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

………………

4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni  fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che  l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza  diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo  aver  acquisito il consenso dell’esecutore.

 

 

ARTICOLO 312 (Oggetto delle attività di collaudo e verifica di conformità)

 

Al primo periodo del comma 5 le parole “le centrali di committenza svolgono” sono sostituite dalle seguenti: “le centrali di committenza  possono svolgere”.

 

__________

RELAZIONE

Si suggerisce di inserire l’attività di supervisione come una possibilità per le centrali di committenza e non come obbligo al fine di  attribuire loro un margine di autonomia nello svolgimento di tale attività

 

Art. 312

Oggetto delle attività di collaudo e verifica di conformità

…………

5. Fermo restando l’obbligo di effettuazione delle attività di collaudo e verifica in capo alle singole stazioni appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza svolgono possono svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di collaudo e verifica spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.

 

 

ARTICOLO 314 (Incarico di collaudo e della verifica di conformità)

 

All’inizio del comma 3   inserire le parole “Nell’ipotesi di cui al comma 2”.

__________

RELAZIONE

Senza l’integrazione la norma può sembrare in contrasto con quanto previsto al comma 1.

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TESTO COORDINATO

Art 314

Incarico di collaudo e di verifica della conformità

………

3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 non possono essere affidati incarichi di collaudo o di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell’esecuzione delle forniture o dei servizi da collaudare o da verificare;

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare o verificare;

e) a soggetti che hanno espletato le attività di verifica di cui all’articolo 280, comma 2.

…………………………

 

 

ARTICOLO 327 (Requisiti)

 

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali previsti dall’articolo  38  del codice e  di idoneità professionale previsti dall’articolo 39 del codice  qualora, ai sensi delle disposizioni vigenti, gli stessi siano richiesti per lo svolgimento delle attività economiche oggetto dell’acquisizione di servizi e forniture.”.

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RELAZIONE

Con la  modifica vuole  specificare  che l’obbligo del possesso dei requisiti di idoneità professionale devono essere previsto da specifiche norme di legge.

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TESTO COORDINATO

Art. 327

Requisiti

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice.

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali previsti dall’articolo  38  del codice e  di idoneità professionale previsti dall’articolo 39 del codice  qualora, ai sensi delle disposizioni vigenti, gli stessi siano richiesti per lo svolgimento delle attività economiche oggetto dell’acquisizione di servizi e forniture.”

.

 

 

ARTICOLO 328  (Mercato elettronico)

 

Al comma 7 le parole “di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 289, 290 e 294”.

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RELAZIONE

Il richiamo all’art. 293 e di conseguenza agli art 86, 87 e 88 del codice  per l’anomalia appesantisce la procedura in quanto comporta l’applicazione anche dell’art. 86 comma 1 e non lascia, ai sensi dell’art. 86 comma 3, alle amministrazioni  la decisione di procedere alla verifica di congruità delle offerte in analogia a quanto avviene per le spese in economia che possono essere effettuate anche mediante il ricorso al mercato elettronico. 

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TESTO COORDINATO

Art. 328

Mercato elettronico

…………………….

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.

 

 

ARTICOLO 329 (Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia)

 

Al comma 2 le parole “ove compatibili, le disposizioni del codice stesso e della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “i principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice.

__________

RELAZIONE

Le modifiche proposte consentono di mantenere, in conformità con il codice, un margine di flessibilità e di semplificazione per le acquisizioni in economia. L’art.125 comma 14 del codice richiede una disciplina specifica per le acquisizioni in economia (qui contenuta nel presente Capo II) che mal si concilia con una norma di chiusura che rinvia genericamente a tutte le  disposizioni del codice e dell’intera parte IV del regolamento (applicabile a tutte le acquisizioni di beni e servizi). La rigidità è apparentemente attenuata dall’inciso “ove compatibili”, che, se da un lato conferma l’impossibilità di estensione automatica della disciplina (in gran parte di dettaglio), dall’altro si rivela insoddisfacente e aumenta l‘incertezza interpretativa.

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TESTO COORDINATO

Art. 329

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia

………………………..

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell’articolo 125 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice stesso e della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento i principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice.

 

 

ARTICOLO 330 (Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia)

 

Al comma 1 le parole “nonché delle ipotesi specificate nelle norme regolamentari di attuazione emanate da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 125, comma 10, del codice” sono sostituite dalle seguenti: “nonché nelle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 125, comma 10, del codice”.

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RELAZIONE

La modifica proposta già restringe sufficientemente l’ipotesi prevista dall’art.125 comma 10 del codice (che fa riferimento alle “voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento”) senza irrigidire il sistema con la previsione solo dei regolamenti.

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TESTO COORDINATO

Art. 330

Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia

 

1. Nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all’articolo 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate nelle norme regolamentari di attuazione emanate da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 125, comma 10, del codice  nonché nelle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 125, comma 10, del codice.

 

 

ARTICOLO 332 (Affidamenti in economia)

 

Dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

“5. L’operatore economico affidatario deve possedere i requisiti di cui all’articolo 125, comma  12, del codice e all’articolo 327 del presente regolamento. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario, anche ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).”.

__________

RELAZIONE

L’integrazione proposta consente una semplificazione delle verifiche, che appare necessaria in particolare per gli acquisti di modesto valore. Ciò è conforme a quanto disposto da comma 14 dell’art. 125 del codice.

 

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TESTO COORDINATO

Art. 332

Affidamenti in economia

……………..

5. L’operatore economico affidatario deve possedere i requisiti di cui all’articolo 125, comma  12, del codice e all’articolo 327 del presente regolamento. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario, anche ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

 

 

ARTICOLO 334 (Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario)

 

Al comma 1  la parola contraente”  è sostituita dalla seguente: “affidatario del contratto

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Relazione

La modifica  proposta consente di rendere più chiara la disciplina prevista in ordine alla sola richiesta della cauzione definitiva all’affidatario del contratto. Analoga disciplina andrebbe tra l’altro prevista per gli affidamenti in economia di lavori per i quali nulla è detto e da ciò deriverebbe l’applicazione dell’intera disciplina sulle cauzioni provvisorie e definitiva con un aggravio del procedimento.

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TESTO COORDINATO

 

Art. 334

Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

 

1. Per l’affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d'invito riporta:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

- le garanzie richieste al contraente all’affidatario del contratto;

- il termine di presentazione delle offerte;

- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- il criterio di aggiudicazione prescelto;

- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;

- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;

- l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

- l'indicazione dei termini di pagamento;

- i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

 

contr_pubb_quest_specifiche.pdf