Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - rifiuti: emendamenti a Decreto che recepisce Direttiva UE

giovedì 8 luglio 2010


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/061/CU36/C5

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 19 NOVEMBRE 2008, RELATIVA AI RIFIUTI E CHE ABROGA ALCUNE DIRETTIVE.

Punto 36) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul provvedimento in argomento condizionato all’accoglimento degli emendamenti di seguito riportati. A tale riguardo si segnalano le proposte di modifica di cui ai punti da 1 a 44 che rivestono particolare rilevanza per le Regioni e le Province autonome.

La Conferenza subordina inoltre il proprio parere favorevole all’accoglimento dei seguenti ulteriori emendamenti diretti a raccordare le disposizioni statali correttive del decreto legislativo 152/2006 con l’assetto statuario delle competenze riconosciute alle Province autonome di Trento e di Bolzano:

A. All’articolo 177 (Campo di applicazione e finalità) del decreto legislativo n.152 del 2006, come costituito dall’articolo 1 dello schema di decreto correttivo, sono apportate le seguenti modificazioni: a. nel comma 5 sono soppresse le parole: ", le province autonome";

b. dopo il comma 8 è inserito il seguente:

 

"8 bis. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione".

B. All’articolo 182-ter (Rifiuti organici) del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’articolo 1 dello schema di decreto correttivo, sono soppresse le parole: "le Province autonome".

C. All’articolo 199 (Piani regionali) del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’articolo 1 dello schema di decreto correttivo, sono apportate le seguenti modificazioni: a. nei commi 11 e 12 sono soppresse le parole: "e le Province autonome";

b. dopo il comma 12 è inserito il seguente:

 

"12-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità di cui ai commi 11 e 12 ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, e comunicano al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare le necessarie informazioni per l’invio alla Commissione auropea".

EMENDAMENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

1. All’articolo 4, comma 1, dello schema (art. 179, comma 1) sostituire la parola "trattamento" con "ciclo", in quanto il trattamento dei rifiuti non comprende le attività di prevenzione e preparazione per il riutilizzo, mentre la gerarchia di cui all’articolo 4 è riferita a tutte le fasi del ciclo dei rifiuti.

2. All’articolo 4, comma 2, dello schema (art. 179, comma 2) nella prima e nella seconda frase sostituire la parola "trattamento" con "ciclo", in quanto il trattamento dei rifiuti non comprende le attività di prevenzione e preparazione per il riutilizzo, mentre la gerarchia di cui all’articolo 4 è riferita a tutte le fasi del ciclo dei rifiuti.

3. All’articolo 6 dello schema (art. 180 bis) Si richiede di chiarire la natura giuridica dell’operazione di preparazione per il riutilizzo, anche in base a quanto previsto all’articolo 184 ter, relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto. Si chiede inoltre di indicare la procedura di accreditamento e/o di autorizzazione dei suddetti centri/reti, tra le procedure previste dal decreto (articoli 212, 216 o 208), indicando l’operazione dell’allegato C del d.lgs 152/2006 da utilizzare.

Infine, per quanto riguarda i rifiuti di origine domestica, si richiede che lo schema del presente decreto individui fin da subito la procedura autorizzativa semplificata, al fine di attivare tempestivamente l’operatività delle misure per la prevenzione della produzione dei rifiuti, rinviando ad apposito DM la procedura per i centri destinati alle altre tipologie di rifiuto (scorie, inerti, …).

4. All’articolo 7, comma 1, lettera a) dello schema (art. 181, comma 1, lett. a) chiarire rispetto a che cosa devono essere aumentati gli obiettivi del 50%.

5. All’articolo 7, comma 1, lettera b) dello schema (art. 181, comma 1, lett. b) chiarire rispetto a che cosa devono essere aumentati gli obiettivi del 70%.

6. Dopo l’articolo 7, comma 3 dello schema inserire il seguente comma 3 bis "È vietato recuperare i rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali. " . Tale richiesta discende dal fatto che alcune regioni autorizzano le operazioni di trattamento meccanico-biologico come operazione di recupero.

7. All’articolo 9, comma 1, lettera a) dello schema (art. 182 bis, comma 1, lett. a) aggiungere dopo le parole "non pericolosi" le parole " e dei rifiuti del loro trattamento".

8. All’articolo 9, comma 1, lettera a) dello schema, prima del comma 1 inserire il seguente comma 0 "la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN13432-2002".

9. All’articolo 10, comma 1, lettera d) dello schema (art. 183, comma 1, lett. d) eliminare se seguenti parole "con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002".

La definizione di rifiuto organico, così come prevista nello schema di decreto legislativo all’articolo 10, comma 1, lettera d) è condizionata dalla sua modalità di raccolta.

Si propone di mantenere la definizione prevista all’articolo 3 delle direttiva sul rifiuto organico, chiarendo cosa si intende per "simili", e inserire nell’articolo 182-ter le modalità di raccolta citate.

10. All’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) dello schema (art. 183, comma 1,) inserire la seguente definizione di autocompostaggio "d bis) Autocompostaggio: produzione della frazione organica dei rifiuti urbani attuata da utenze domestiche e non domestiche attraverso il compostaggio dei propri scarti organici e l’utilizzo in situ del materiale prodotto".

11. All’articolo 10, comma 1, lettera m) dello schema (art. 183, comma 1, lett. m) sostituire le parole "lettera bb" con le parole "lettera hh".

Il rimando alla lettera bb) per i centri di raccolta è errato, il riferimento corretto è alla lettera hh).

12. All’articolo 10, comma 1, lettera ll) dello schema (art. 183, comma 1, lett. ll) inserire la definizione di "centro di preparazione per il riutilizzo".

13. Agli allegati B e C dello schema eliminare le note 3 ed 8 rispettivamente degli allegati B e C.

Si evidenzia l’incoerenza tra le definizioni di deposito preliminare e deposito temporaneo della Direttiva con le definizioni italiane. Occorre chiarire le tre definizioni di deposito:

a. deposito preliminare facente parte delle operazioni di raccolta, occorre che attualmente le attività sono esclusivamente quelle previste nei centri di raccolta dei rifiuti urbani, e la procedura autorizzativa è l’iscrizione all’albo;

b. deposito preliminare dopo la raccolta soggetto ad autorizzazione in quanto facente parte delle operazioni di smaltimento D 15;

c. deposito temporaneo non rientra nelle operazioni di raccolta, smaltimento e recupero, ma viene effettuato nel luogo di produzione prima della raccolta e alle condizioni previste all’art. 183 c. 1 lettera z).

14. All’articolo 10, comma 1, lettera s) dello schema (art. 183, comma 1, lett. s) sostituire le parole "materiali di rifiuto" con "rifiuti".

15. All’articolo 10, comma 1, lettera v) dello schema (art. 183, comma 1, lett. v) sostituire la parola "materiali" con "rifiuti".

16. All’articolo 12, comma 1 dello schema (art. 184 ter, comma 3) sostituire le parole "9 bis lett. b)" con le parole "9 bis lett. a) e b)". Il comma 3 di questo articolo prevede la disciplina da adottare nelle more dell’emanazione dei decreti ministeriali che stabiliranno i criteri e le condizioni delle operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Detto comma richiama l’art. 9 bis lettera b) della legge 210/2008 (che tratta degli accordi e contratti di programma) e non la lettera a) del medesimo articolo.

Si ritiene necessario procedere all’integrazione per permettere di ottenere prodotti da un’operazione di recupero rifiuti autorizzata con procedura ordinaria.

17. All’articolo 13, comma 2, dello schema (art. 185, comma 2) eliminare la parola "sanitaria".

18. All’articolo 15 comma 1 lettera a) dello schema (articolo 188, comma 3, lettera a) sostituire la parola "piattaforme private" con "impianti".

 

19. All’articolo 15 comma 1 lettera a) dello schema (articolo 188 comma 4) sostituire la parola "piattaforme private" con "impianti".

20. All’articolo 15 comma 1 lett. b) dello schema (art. 188 bis comma 3) aggiungere alla fine il seguente periodo "Per gli impianti di discarica, fermo quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica".

21. All’articolo 15 comma 1 lett. b) dello schema (art. 188 ter comma 1, lett. a) dopo la parola "pericolosi" aggiungere "ad esclusione dei produttori di rifiuti pericolosi in quantità inferiore a 50 chilogrammi all’anno".

22. All’articolo 15, comma 1, lett. c) dello schema (art. 189, comma 7) sostituire la prima frase con la seguente: "Le sezioni regionali e provinciali del Catasto, provvedono all’elaborazione dei dati di cui al comma 3 e all’articolo 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione contestuale alle Amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti ed alla Sezione nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi".

23. All’articolo 15, comma 1, lettera e) dello schema, (art. 193, comma 2) sostituire le parole "Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti" con le parole "Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti".

24. All’articolo 15, comma 1, lett. d) dello schema (art. 190, comma 8) dopo il comma 8 inserire il seguente comma "8 bis) Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera hh) sono escluse dagli obblighi del presente articolo".

Tale emendamento ha la finalità di chiarire che, per la gestione di tali centri, sono sufficienti le schede degli allegati A e B del decreto 8 aprile 2008.

25. All’articolo 16, comma 1, dello schema (art. 194, comma 3) sostituire le parole "comma 7" con "comma 10".

26. All’articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199. comma 1) sostituire la seconda, terza, quarte e quinta frase con la seguente "Per l’approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del decreto legislativo 152/2006 in materia di VAS".

In considerazione del fatto che l’art. 6 del d.lgs. 152/2006 prevede che i piani di gestione dei rifiuti siano sottoposti a VAS e che i successivi articoli ne determinano tempistiche e modalità si ritiene che il comma 1 debba richiamare la procedura della parte II del d.lgs. 152/2006.

27. All’articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199, comma 3, lett. b) sostituire le parole "degli impianti per i rifiuti esistenti", con le parole "degli impianti esistenti per i rifiuti".

28. All’articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199, comma 3, lett. r) aggiungere la seguente lettera "r bis) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f ".

 

29. All’articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3) sostituire le parole "enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto" con "enti locali interessati".

30. All’articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3)

Si ritiene necessario coordinare la materia della Conferenza dei Servizi con tutta la normativa di riferimento come la legge nazionale sui SUAP.

31. All’articolo 21, comma 1, lettera l) dello schema (art. 208, comma 11, lett. g) inserire in fondo "Le garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001, e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001".

32. All’articolo 21, comma 1, lettera m) dello schema (art. 208, comma 11 bis) in fondo aggiungere ", sulla base del metodo indicato alla nota 4 dell’allegato C".

Manca il richiamo all’allegato C (nota 4) del decreto che stabilisce quali siano i limiti per stabilire elevato il livello di efficienza degli inceneritori, senza il quale manca il riferimento a cosa s’intenda per efficienza elevata. Rimane tuttavia aperto il problema degli inceneritori di rifiuti speciali per i quali l’allegato C non specifica il livello di efficienza (si riferisce esclusivamente agli impianti d’incenerimento dei rifiuti solidi urbani).

33. All’articolo 21, comma 1, lettera q) (art. 208, comma 17) reinserire il comma 17 dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 attualmente vigente in merito al deposito temporaneo.

34. All’articolo 21, comma 1, lettera q) (art. 208, comma 17) aggiungere il seguente comma "17 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni".

Lo schema di decreto, al comma 17, prevede la comunicazione al Catasto telematico delle informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate da parte delle Amministrazioni competenti. Si rende tuttavia necessario prevedere una condivisone degli standard autorizzativi tra le varie Amministrazioni, nonché una condivisione sui sistemi di trasferimento delle informazioni. Tale aspetto risulta molto importante per Amministrazioni che hanno già sviluppato sistemi informatici di acquisizione e gestione dati (informazioni già strutturate in data base). In questo caso il decreto deve prevedere l’adozione di soluzioni di interscambio dati attraverso sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa.

35. All’articolo 22, comma 1, lettera c) (art. 209, comma 7) aggiungere il seguente comma "7 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni".

36. All’articolo 23, comma 1, lettera b) (art. 211, comma 5) aggiungere il seguente comma "5 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni".

 

37. All’articolo 26, comma 9 (art. 214, comma 9) aggiungere il seguente comma "9 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni".

38. All’articolo 27, comma 1 aggiungere il seguente comma "1 bis) all’articolo 215, comma 1, eliminare le parole "entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa".

39. All’articolo 28, comma 1, lett. b), sostituire al comma 9 dell’art. 216 le parole "comma 13" con le parole "comma 8".

40. All’articolo 29, comma 3 dello schema (articolo 216 ter) aggiungere dopo le parole "articolo 178" la parola "bis".

41. Articoli 30, 31 e 32 dello schema relativi alle sanzioni

Si rileva che le sanzioni appaiono sproporzionate rispetto a un quadro di riferimento sanzionatorio ambientale che dovrebbe evidenziare la gravità delle omissioni raffrontandole con le effettive conseguenze per l’ambiente.

42. All’articolo 34, comma 3 dello schema eliminare la parola "186".

Lo schema di decreto legislativo abroga l’articolo 186 del d. lgs. 152/2006. La nuova disciplina delle terre e rocce da scavo non contaminate utilizzate in siti diversi da quelli in cui sono state escavate torna ad essere incerta in quanto emergono nuovamente le problematiche già evidenziate in passato, in particolare con l’esigenza di valutare caso per caso la tipologia di terreno scavato.

Si chiede pertanto che l’articolo 186 venga ripristinato per un periodo transitorio fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 184 bis.

43. All’articolo 34, comma 3 dello schema inserire il seguente comma 3 bis "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 184 bis, comma 2, è abrogato l’articolo 186".

Lo schema di decreto legislativo abroga l’articolo 186 del d. lgs. 152/2006. La nuova disciplina delle terre e rocce da scavo non contaminate utilizzate in siti diversi da quelli in cui sono state escavate torna ad essere incerta in quanto emergono nuovamente le problematiche già evidenziate in passato, in particolare con l’esigenza di valutare caso per caso la tipologia di terreno scavato. E’ necessaria la previsione di un periodo transitorio di vigenza dell’articolo 186 fino all’emanazione delle norme tecniche previste dal comma 2 dell’articolo 184 bis.

44. All’articolo 34, comma 3 dello schema viene abrogato l’art. 229 del d. lgs 152/2006. Al comma 3 dell’articolo 229 si specificava che la percentuale massima di rifiuti speciali non pericolosi ammessa per la produzione di CDR Q è del 50%. Con l’abrogazione si fa riferimento alla definizione di CDR (articolo 10 lettera aa)) e alle caratteristiche del CDR come definite nella norma UNI citata nella definizione, che però sembra non fare riferimento al rapporto tra rifiuti speciali non pericolosi e urbani. Occorre chiarire se la produzione di CDR può essere effettuata esclusivamente con rifiuti speciali non pericolosi.

 

45. All’articolo 4, comma 3 dello schema (art. 179, comma 3) dopo la parola "sostenibilità" aggiungere "valutando le opzioni che danno il miglior risultato ambientale".

46. All’articolo 4, comma 3, lettera a) dello schema (art. 179, comma 3, lett. a) eliminare la lettera a).

47. All’articolo 4, comma 3, lettera a) dello schema (art. 179, comma 3, lett. b) eliminare la lettera b).

48. All’articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 2) sostituire le parola "tali programmi" con "tale programma" in quanto pare si voglia riferire al programma nazionale.

49. All’articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 2) alla frase: "… adotta, a norma degli articoli 177, 178 e 179, un programma nazionale di prevenzione …" occorre aggiungere ai tre articoli citati anche l’articolo 178 bis, che parla esplicitamente di prevenzione, e prevede decreti di concerto con il Ministero Sviluppo Economico.

50. All’articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 3) si fa riferimento al programma nazionale di prevenzione dei rifiuti richiamando l’allegato L; tuttavia l’intestazione dell’allegato citato richiama solo l’articolo 199 comma 3 lettera r (nel cui testo peraltro non si fa cenno all’allegato L), mentre manca il riferimento corretto all’art 180. L’intestazione dell’allegato risulta quindi errata o perlomeno incompleta.

All’allegato L dello schema eliminare le parole "di cui all’articolo 199, comma 3, lettera r)".

51. All’articolo 7, comma 1, lettera b) dello schema (art. 181, comma 1, lett. b) chiarire se il termine "colmatazione" è equivalente a "riempimento".

52. All’articolo 8, comma 1, lettera b) dello schema (articolo 182 comma 3) sostituire la parola "smaltire" con la parola "trattare" per evitare che i rifiuti indifferenziati destinati a recupero possano essere conferiti in impianti di altre Regioni senza accordi.

53. All’articolo 8, comma 1, lettera c) dello schema (art. 182, comma 4) chiarire che cosa si intende per "quota minima".

54. All’articolo 8, comma 1, lettera c) dello schema sostituire le parole "i commi 6 e 7 sono soppressi" con "il comma 7 è soppresso".

55. All’articolo 10, comma 1, lettera l) dello schema (art. 183, comma 1, lett. l) sostituire il termine "supervisione" con il termine "controllo".

56. All’articolo 10, comma 1, lettera s) dello schema (art. 183, comma 1, lett. s) sostituire la parola "ritrattati" con "trattati" e la parola "ritrattamento" con "trattamento".

57. All’articolo 10, comma 1, lettera bb) dello schema (art. 183, comma 1, lett. bb) dopo le parole "nel rispetto di apposite norme tecniche" aggiungere le parole "da emanarsi a cura dello Stato".

58. All’articolo 10, comma 1, lettera aa) dello schema (art. 183, comma 1, lett. aa)

Il nuovo testo elimina la definizione di "frazione secca" ed introduce il "combustibile solido secondario". Non appare chiaro, da una prima lettura delle UNI richiamate alle predette lettere aa) e aa-bis) per la definizione delle caratteristiche del CDR e CSS, quale sia il limite

di distinzione tra i due tipi di combustibile (il CDR è prodotto anche con rifiuti urbani, mentre il CSS solo con rifiuti speciali?). Non è chiaro inoltre il significato e lo scopo del richiamo all’applicabilità dell’art 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).

59. All’articolo 10, comma 1, lettera cc) dello schema (art. 183, comma 1, lett. cc) sostituire il riferimento al d. lgs. 217 del 2006 con il d. lgs. 75 del 2010.

60. All’articolo 10, comma 1, lettera ll) dello schema (art. 183, comma 1, lett. ll) sostituire le parole "modalità di raccolta dei rifiuti su strada" con "operazione di pulizia delle strade, delle aree pubbliche e delle aree private ad uso pubblico. "

61. All’articolo 13, comma 1, lettera b) dello schema (art. 185, comma 1, lett. b) dopo il termine "edifici" aggiungere le parole "e le strutture" al fine di estendere l’applicazione di tale disposto anche a infrastrutture di servizio quali cisterne, tubazioni interrate.

62. All’articolo 13, comma 2, lettera c) dello schema (art. 185, comma 2, lett. c) sostituire la parola "smaltite" con "avviate al trattamento", in quanto lo smaltimento nel regolamento 1774/02 è relativo alla termovalorizzazione, mentre il trattamento delle carcasse per la produzione delle farine non è sottoposto alla normativa dei rifiuti

63. All’articolo 13 dello schema, (all’art. 185), al comma 1, dopo la lettera c), inserire la d bis) "le sabbie, aventi le caratteristiche di sottoprodotto, utilizzate per i ripascimenti dei litorali. I siti e i programmi di ripascimento sono definiti dalle Regioni territorialmente competenti."

L’emendamento proposto ha lo scopo di chiarire, in modo inequivocabile, che le sabbie sono materiali e non rifiuti. Il richiamo alle competenze regionali nella definizione dei programmi di ripascimento, ha lo scopo di permettere che i siti di utilizzo, la cui individuazione è fondamentale per la definizione di sottoprodotto, siano con certezza individuati dalle Regioni, sulla base dei propri programmi pluriennali. Inoltre, è possibile mantenere in deposito temporaneo i materiali con i tempi definiti dai programmi regionale di utilizzo.

64. All’articolo 14, comma 2 dello schema (art. 187, comma 2) dopo la parola "211" inserire "al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,".

65. All’articolo 15 comma 1 lettera b) dello schema (articolo 188 bis, comma 3) sostituire le parole "tre anni" con le parole "cinque anni" per conformità della tenuta dei registri per i soggetti iscritti al SISTRI.

66. All’articolo 15, comma 1, lett. b) dello schema (art. 188-ter comma 2, lett. b) aggiungere in fondo ", ivi compreso il trasporto ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. hh)". L’emendamento ha lo scopo di chiarire che il trasporto di rifiuti urbani assimilati ai centri di raccolta non è soggetto all’iscrizione obbligatoria al SISTRI.

67. All’articolo 15, comma 1, lett. b) dello schema (art. 188-ter comma 2, lett. e) sostituire la lett. e) con la seguente "i comuni, i gestori dei centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania". L’emendamento ha lo scopo di chiarire che il i gestori dei centri di raccolta per rifiuti urbani e assimilati non sono soggetti all’iscrizione obbligatoria al SISTRI.

68. All’articolo 15, comma 1, lett. c) dello schema (art. 189, comma 3) sostituire le parole "o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente" con le seguenti parole "o i

 

soggetti istituzionali che li rappresentano tra cui consorzi o comunità montane comunicano annualmente, anche per il tramite del gestore del servizio pubblico,".

69. All’articolo 15, comma 1, lettera e) (articolo 193, comma 5) aggiungere in fondo le seguenti parole ", né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. hh)".

70. All’articolo 15, comma 1, lettera e) (articolo 193, comma 5) Aggiungere in fondo "Altresì, il conferimento dei rifiuti sanitari effettuato ai sensi dell’art. 4 commi 2 e 3 del D.P.R. 254/2003 non è considerato trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto".

71. All’articolo 15, comma 1, lettera e) (articolo 193, comma 12) inserire all’inizio del comma "Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 254/2003 per i rifiuti sanitari,".

72. All’articolo 17, comma 1, lettera c) (art, 195, comma 1, lettera i) aggiungere la seguente lettera c bis) "al comma 1, lettera i) le parole "e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti" sono soppresse".

Il testo conserva il riferimento alla "materia prima secondaria" già presente nel vecchio testo. Tuttavia, la definizione di materia prima secondaria, originariamente riportata all’art. 183 comma 1 lett. q), non è riproposta nel nuovo testo dell’art. 183; inoltre, il nuovo testo sopprime il vecchio art. 181-bis rubricato "Materie, sostanze e prodotti secondari". Occorre pertanto valutare l’opportunità di modificare il contenuto della lettera i) alla luce delle modifiche sopra indicate.

73. All’articolo 17, comma 1, lettera e) (art, 195, comma 2, lettera e)

Si tratta l’assimilazione senza risolvere i problemi di applicabilità. Si richiede di specificare se la non assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti nelle aree produttive e nelle strutture di vendita, di cui all’articolo citato, sia applicabile da subito o dopo l’emanazione del DM sui criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani previsto.

74. All’art. 17 comma 1 lettera f) dello schema (All’art.195 comma 2 lettera o) le parole "217 del 2006" sono sostituite con "75 del 2010".

75. All’art. 19 comma 1) dello schema (All’art.199 comma 3 lettera b)

Si ritiene opportuno precisare cosa si intende con la dicitura "grandi impianti di smaltimento e recupero".

76. All’articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3) sostituire le parole "la relativa delibera di adozione deve" con "le relative determinazioni devono".

77. All’articolo 21, comma 1, dello schema (art. 208, comma 6) sostituire il primo periodo come segue: "Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei Servizi, valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto".

La modifica al comma 6 è necessaria per ribadire la natura istruttoria della conferenza dei servizi, con la possibilità da parte dell’Autorità competente di controdedurre gli eventuali parere negativi. Tale aspetto è necessario per superare eventuali contrarietà locali immotivate e per evitare una situazione di incertezza nel caso di parità, molto probabile in quanto solitamente gli Enti partecipanti sono soltanto due (Provincia e Comune).

78.All’articolo 22, comma 1, dello schema (art. 209, comma 1)IMPIANTI CERTIFICATI EMAS EISO: andrebbe precisato che tale proceduraautorizzativi vale solose, rispetto sia alla situazione certificata che all’atto autorizzativo inpossesso del soggetto, c’è un rinnovo che non comporti variazioni.Non sono chiare le competenze in merito ai provvedimenti amministrativi da adottare nel caso in cui le attività di controllo evidenzino necessità d’intervenire sul piano impiantistico egestionale. Il comma 5 fa riferimento a sanzioni ma le diffide, propostedi provvedimentiamministrativi sono di competenza delle provinceo Comitato Emas?

79.All’articolo 24, comma 1, lettera c) dello schema (art. 212, comma 8)prevedere lapossibilità del trasporto dei propri rifiuti senza iscrizione all’Albo qualora lo stesso trasportosia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico con il quale è sia statastipulata una convenzione.

80.All’articolo 9 dello schema di decreto legislativo, si propone la sostituzione dell’articolo 182-ter del dlgs 152/2006come segue: "Le Regioni e le Province autonome, i Comuni e gliATO, ciascuno per le proprie competenze, fermo restando che l’istituzione delle raccoltedifferenziate deve risultare realizzabile sul piano tecnico, ambientaleed economico esoddisfare i criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti, possono prevedere misurevolte ad incoraggiare la raccolta separata deirifiuti organici da destinare a valorizzazione,assicurando un elevato livello di protezione ambientale in ogni fasegestionale."

Roma, 8 luglio 2010

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