Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 17.01.2019

giovedì 17 gennaio 2019


Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38

17 Gennaio 2019

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, giovedì 17 gennaio 2019, alle ore 18.45 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti.

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REDDITO DI CITTADINANZA E REGIME PENSIONISTICO “QUOTA 100”

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Il decreto prevede l’introduzione, a partire dal prossimo aprile:

  • del reddito e della pensione di cittadinanza per i soggetti e i nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico e sociale, vale a dire di misure mirate a una ridefinizione del modello di benessere collettivo, attraverso meccanismi in grado di garantire un livello minimo di sussistenza nonché, nel caso del reddito di cittadinanza, la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione;
  • di una ridefinizione dei requisiti minimi per l’accesso al pensionamento anticipato e di misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.
  • Entrambi gli strumenti costituiscono misure di politica economica volte, oltre che a tutelare le fasce deboli della società, a rilanciare l’occupazione. Di seguito alcune delle principali norme di funzionamento introdotte.

    1. Reddito e pensione di cittadinanza Cosa è

    Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.

    Chi può beneficiarne

    I beneficiari del Rdc e i relativi requisiti reddituali e patrimoniali per accedere al beneficio prevedono il possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; fermo rimanendo che i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità. Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza. Altre disposizioni riguardano la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto. Viene inoltre prevista la compatibilità del Reddito di cittadinanza con la NASpI e con altre forme di sostegno al reddito. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.

    Quanto e per quanto tempo

    Il beneficio sarà compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui, in considerazione degli specifici parametri già indicati. Decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. Il Rdc viene riconosciuto dall’INPS ed è erogato tramite la Carta Rdc. Ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

    Il reinserimento lavorativo

    Si introduce un meccanismo volto a garantire l’inserimento o il reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale, partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l’impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione.

    Le sanzioni

    Si prevedono sanzioni nei casi in cui vengono forniti, con dolo, dati e notizie non rispondenti al vero nel corso della procedura di richiesta del Rdc. Le pene prevedono la reclusione da due a sei anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo. In caso di dolo, il Rdc non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni dalla richiesta che ha dato luogo alla sanzione. Si prevede altresì la decadenza dal beneficio quando vengono meno alcune condizioni riguardanti gli adempimenti.

    Gli incentivi alle imprese 

    Sono introdotti incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione.

    2. Quota 100

    Il decreto introduce il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta “pensione quota 100”.

    Il ritiro dal lavoro sarà possibile, in prima applicazione, dal primo aprile 2019 per i lavoratori privati che abbiano raggiunto i requisiti indicati entro il 31 dicembre 2018 e dal primo agosto 2019 per i lavoratori pubblici che li abbiano maturati all’entrata in vigore del decreto. Inoltre, potranno andare in pensione dal prossimo primo settembre (inizio dell’anno scolastico) i lavoratori della scuola.

    Il decreto prevede, inoltre:

  • la possibilità di andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne. Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi;
  • la possibilità per le donne di andare in pensione a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome, con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018;
  • la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per i lavoratori precoci, che potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi. Anche in questo caso, il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti;
  • il riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni;
  • la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, con una detraibilità dell’onere del 50 percento in cinque quote annuali e la rateizzazione fino a 60 mesi, a condizione di non aver maturato alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995 e di non essere titolari di pensione;
  • disposizioni in materia di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, che prevedono la corresponsione della relativa indennità sulla base di una specifica richiesta di finanziamento da parte degli aventi diritto, con la costituzione di uno specifico fondo di garanzia;
  • l’istituzione del “Fondo bilaterale per il ricambio generazionale”, che prevede la possibilità di andare in pensione tre anni prima di quota 100 purché si abbia una contemporanea assunzione a tempo indeterminato.
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    GIORNATA NAZIONALE SULLE CARDIOPATIE CONGENITE

    Il Presidente Giuseppe Conte, su proposta del Ministro della salute Giulia Grillo, ha sentito il Consiglio dei Ministri in merito all’intenzione di istituire, per il 14 febbraio di ogni anno, la “Giornata nazionale sulle cardiopatie congenite”, accogliendo l’istanza dell’Associazione italiana dei cardiopatici congeniti adulti (AICCA Onlus), in linea con le politiche ministeriali di prevenzione e di promozione della salute.

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    MOVIMENTO DI PREFETTI

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Salvini, ha deliberato il seguente movimento di Prefetti.

  • FRATTASI dott. Bruno
    da Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è collocato a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410 con incarico di Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
  • MULAS dott. Salvatore Mario
    da Verona, è destinato a svolgere le funzioni di Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
  • PORZIO dott.ssa Annapaola
    da Trieste, anche con incarico di Commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia, è collocata a disposizione ai sensi della legge n. 410 del 1991 con incarico di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura
  • VALENTI dott. Valerio
    da Brindisi, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Trieste, anche con incarico di Commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia
  • ALBERTI dott.ssa Isabella
    da Ispettore generale di Amministrazione, è collocata fuori ruolo ai fini del conferimento dell'incarico di Componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
  • FALCO dott. Leopoldo
    da Vice Direttore dell'Ufficio per gli Affari e le relazioni parlamentari è collocato a disposizione, ai sensi della legge n. 410 del 1991, con incarico di Presidente del Centro Alti Studi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 32 sexies del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge n.132/2018
  • GUESSARIAN dott.ssa Franca
    è destinata a svolgere le funzioni di Vice Direttore dell'Ufficio per gli Affari Legislativi e le Relazioni Parlamentari, rientrando dalla posizione di fuori ruolo con incarico presso l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
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    DELIBERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

    Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:

  • la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nei territori di alcuni comuni della province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona;
  • l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera dell’8 novembre 2018, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018 nel territorio della provincia di Trapani.
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    DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE

    Il Consiglio dei Ministri, riscontrato che non ne sussistono le condizioni, ha deliberato, a norma dell’articolo 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di non autorizzare la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di realizzazione di due centrali idroelettriche ad acqua fluente sul fiume Tevere, in località Pietra Amara, Comune di Bassano in Teverina, e in località Ischiarello, Comune di Graffignano, in provincia di Viterbo.

    Inoltre, il Consiglio dei Ministri, riscontrato che non ne sussistono le condizioni, ha deliberato, a norma dell’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, di non consentire la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di costruzione di un impianto di compostaggio e digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas ed energia rinnovabile nel territorio del comune di Minturno, località Garigliano-Cava di Creta (LT).

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    LEGGI REGIONALI

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato undici leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato:

  • di impugnare:
    1. la legge della Regione Basilicata n. 38 del 22/11/2018, recante “Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata”, in quanto una norma in materia di assunzione di personale confligge con l’art. 97, 3 e 51 della Costituzione; un’altra norma in materia di tutela della fauna selvatica contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell’art. 117, terzo comma della Costituzione; varie disposizioni in materia di impianti eolici e FER contrastano con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Altre norme infine riguardanti le proroghe di graduatorie e contratti di collaborazione invadono la materia dell’ordinamento civile, riservata alla legislazione statale dall’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Altre norme ancora riguardanti le procedure per la realizzazione di impianti energetici violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento alla materia del governo del territorio e dell’energia elettrica; 
    2. la legge della Regione Sardegna n. 43 del 19/11/201, recante “Norme in materia di inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS”, in quanto alcune disposizioni in materia di personale eccedono dalla competenza statutaria e si discostano altresì dalle norme contenute nella legislazione statale in materia di contrattazione collettiva, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, la quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile;
  • di non impugnare:
    1. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 26 del 20/11/2018, recante “Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali”; 
    2. la legge della Regione Umbria n. 9 del 16/11/2018, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)”; 
    3. la legge della Regione Basilicata n. 39 del 27/11/201, recante “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020 dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva – LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata)”;
    4. la legge della Regione Basilicata n. 40 del 27/11/2018, recante “Rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva – LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata)”;
    5. la legge della Regione Toscana n. 63 del 26/11/2018, recante “Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d’Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa”;
    6. la legge della Regione Lazio n. 10 del 28/11/2018, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”;
    7. la legge della Regione Lazio n. 11 del 28/11/2018, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera E), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”;
    8. la legge della Regione Campania n. 42 del 29/11/201, recante “Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012)”
    9. la legge della Regione Lombardia n. 16 del 28/11/2018, recante “Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a seguito della fase sperimentale di attuazione del regolamento regionale 4/2017”.
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    Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 19.23.