Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale Paese: criteri, modalità accesso, selezione, cofinanziamento progetti e recupero risorse, Regione Veneto - Sentenza 56/2019 Corte Costituzionale -

mercoledì 20 marzo 2019


Pubblicata sul sito della Corte Costituzionale la Sentenza n. 56/2019 del 20 febbraio 2019, depositata il 20 marzo 2019

 

Norme impugnate: Art. 1, c. 1072°, 1079° e 1080°m, della legge 27/12/2017, n. 205.

 

Oggetto:  Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2018 - Rifinanziamento del Fondo per finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in determinati settori di spesa di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016. Istituzione del Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche - Criteri e modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini - Definizione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Dispositivo:  illegittimità costituzionale parziale - cessata materia del contendere 

pronuncia_56_2019_Fondo_fin_investim_sv_infrastrutturale_Paese_Reg_Veneto.pdf