SANITÁ: I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA VANNO EROGATI INTEGRALMENTE E I FONDI UE UTILIZZATI SENZA INDUGI

venerdì 10 aprile 2020


S. 62/2020 del 15/01/2020

Udienza Pubblica del 14/01/2020, Presidente: CARTABIA, Redattore: CAROSI

Norme impugnate: Artt. 31, c. 4° e 5°, 45 e 99, commi da 2° a 17° e 25°, della legge della Regione Siciliana 08/05/2018, n. 8.

Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilità regionale - Autorizzazione all'iscrizione in bilancio di una somma per la maggiore spesa sanitaria, prevista dall'art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006, destinata al corrispondente accantonamento o, in subordine, al ripianamento del debito pubblico regionale. Previsione, per gli esercizi finanziari 2019-2020, in relazione all'accertamento dell'entrata di somme derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 832, della legge n. 296 del 2006, di uno specifico accantonamento in apposito fondo. Oneri derivanti dalle disposizioni sul trattamento integrativo del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Interventi nell'ambito della programmazione regionale unitaria a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione-Programma operativo Complementare (POC).

Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - inammissibile

Comunicato stampa

pronuncia_62_2020.pdf