Inquadramento personale giornalista, Regione Toscana: Sentenza n. 212/2021 Corte Costituzionale

giovedì 11 novembre 2021


Pubblicata sul sito della Corte Costituzionale la Sentenza n. 212/2021 del 22/06/2021 depositata il 11/11/2021

Norme impugnate: Artt. 1, c. 1°, 2°, 3° e 5°, 3 e 8 della legge della Regione Toscana 24/07/2020, n. 69.

Oggetto:  Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Inquadramento del personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale - Definizione, in via transitoria, del relativo trattamento giuridico ed economico con efficacia fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al CCNL per l'attuazione dell'art. 18-bis del CCNL Funzioni locali 2016-2018 e dell'art. 1, c. 160, della legge n. 160 del 2019. Fondo salario accessorio - Previsione dell'incremento del Fondo con i risparmi conseguenti al progressivo riassorbimento dell'assegno "ad personam" riconosciuto dall'art. 1, c. 2, della legge regionale n. 69 del 2020. Inquadramento del personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza

Inquadramento_personale_giornalista_Reg_Toscana_pronuncia_212_2021.pdf