Demanio marittimo, lacuale e fluviale, Concessioni, Regione Friuli Venezia Giulia: Sentenza n. 46/2022 Corte Costituzionale.

mercoledì 2 marzo 2022


Sentenza n. 46/2022 del 25/01/2022 depositata il 1/03/2022

Udienza Pubblica del 25/01/2022, Presidente: AMATO, Redattore: VIGANÒ

Norme impugnate: Art. 100, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8 °, 9°, 10° e 10° bis, del decreto-legge 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13/10/2020, n. 126.

Oggetto: Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia introdotte con decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale - Prevista applicazione del termine di durata quindicennale alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni - Imposizione dello stesso termine alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo. Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime - Modifica dell'art. 3 del decreto-legge n. 400 del 1993 - Prevista sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del criterio di determinazione dei suindicati canoni per pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, con applicazione dell'importo previsto per l'area occupata con impianti di difficile rimozione. Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale - Interventi sulle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto - Previsione che a tali concessioni, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano le misure dei canoni di cui al c. 1, lett. b), dell'art. 3 del decreto-legge n. 400 del 1993 - Compensazione, a decorrere dal 2021, delle somme per canoni pagate in eccedenza, rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione - Determinazione del canone annuo dovuto per l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità, di importo non inferiore a euro 2500 - Sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti e inefficacia dei relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, concernenti le predette concessioni demaniali marittime. Procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti, concernenti il pagamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative o relative alla nautica da diporto - Prevista definizione agevolata, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento di un importo ridotto, in un'unica soluzione o a rate - Fissazione del termine entro il quale presentare la domanda per accedere alla definizione e di quello per versare l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato - Sospensione dei procedimenti giudiziari o amministrativi, ove sia stata presentata la domanda nel termine ivi previsto. Imposte e tasse - Disciplina dei "marina resort" - Modifica all'art. 32 del decreto-legge n. 133 del 2014 - Previsione che per rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta. Prevista rideterminazione unilaterale della durata delle concessioni dei beni del demanio regionale e della misura dei canoni delle concessioni dei beni del demanio idrico e marittimo.

Dispositivo: non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione

Demanio_FVG_pronuncia_46_2022.pdf