Autotrasporti pubblici non di linea, demanio marittimo Regione Friuli Venezia Giulia: Sentenza n. 112/2022 Corte Costituzionale

martedì 10 maggio 2022


Sentenza n. 112/2022 del 05/04/2022 depositata il 09/05/2022

Norme impugnate: Artt. 5 e 11, c. 1°, 2° e 3°, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30/12/2020, n. 25.

Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Trasporto pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Previsione che, a causa della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi, in via del tutto eccezionale e fino al 31 dicembre 2022, possono cedere l'attività anche senza aver raggiunto i cinque anni dal rilascio dei medesimi titoli, fatti salvi i vincoli eventualmente derivanti da contribuzioni pubbliche. Demanio marittimo - Previsione, attesa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che per l'annualità 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a 361,90 euro - Prevista esenzione dal canone qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un'opera pubblica - Previsione che il canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all'utilizzo di beni del demanio marittimo e di quello idrico regionale, relative alla messa in opera e all'utilizzo dei cosiddetti bilancioni [impianti con rete], è determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete.

Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale

pronuncia_112_2022.pdf