La riduzione dei vitalizi regionali supera il vaglio di costituzionalità, Regione Trentino-Alto Adige: Sentenza n. 136/2022 e comunicato stampa Corte Costituzionale
lunedì 6 giugno 2022
Sentenza n. 136/2022 del 22/03/2022 depositata il 03/06/2022 e Comunicato stampa
Norme impugnate: Artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 11/07/ 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26/02/1995, n. 2, come modificata dalle leggi regionali 28/10/2004, n. 4, 30/06/2008, n. 4, 16/11/2009, n. 8, 14/12/2011, n. 8 e 21/09/2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23/11/1979, n. 5, e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica»; art. 15 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21/09/2012, n. 6; art. 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28/10/2004, n. 4, nella parte in cui introduce l'art. 4-bis della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26/02/1995, n. 2.
Oggetto: Regioni - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Consiglieri regionali - Riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità - Limite di cumulo di assegni vitalizi Previdenza e assistenza - Prevista riduzione di una percentuale del 20 per cento sull'ammontare lordo degli assegni vitalizi diretti, non attualizzati e di reversibilità, compresi quelli già in godimento o attribuiti. Contributo di solidarietà - Previsione, a carico degli assegni di reversibilità dei Consiglieri, con decorrenza 1° gennaio 2005, di una trattenuta del 4 per cento - Intervenuta modifica che dispone un aumento della relativa aliquota fino a un massimo del 12 per cento - Prescrizione successiva che ne conferma l'applicazione agli assegni di reversibilità riferiti ad assegni vitalizi, di importo superiore al 57 per cento della base di calcolo di cui al c. 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 6 del 2012, nella misura pari al 12 per cento.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità