Impiego pubblico, Sanità, Regione Veneto: Sentenza 112/2023 Corte Costituzionale.

martedì 6 giugno 2023


S. 112/2023 del 23/03/2023 depositata il 6/6/2023

Udienza Pubblica del 22/03/2023, Presidente: SCIARRA, Redattore: SAN GIORGIO

Norme impugnate: Artt. 12, c. 2°, e 21, c. 1°, 2° e 3°, della legge della Regione Veneto 27/05/2022, n. 12.

Oggetto: Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Modifiche alla l. reg.le n. 48 del 2018, recante "Piano socio sanitario regionale 2019-2023" - Inserimento di un paragrafo denominato "Incremento del massimale di scelte degli incarichi temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici in formazione specifica in medicina generale" - Previsione che, in relazione alla contingente carenza di medici di medicina generale, aggravata dagli effetti della recente emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende del Servizio Sanitario Regionale possono prevedere nelle convenzioni concernenti gli incarichi temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale un massimale di scelte fino ad un massimo di 1.000 assistiti per il primo anno, e di 1.200 assistiti per gli anni successivi al primo. Proroga, fino al 31 gennaio 2024, del c. 1 dell'art. 23 della l. reg.le n. 1 del 2020 che prevede per il personale medico del Servizio Sanitario Regionale, che abbia maturato almeno quattro anni di servizio, l'accesso alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio Sanitario Regionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza", ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione - Abrogazione del c. 2 dell'art. 23 della l. reg.le n. 1 del 2020 che prevedeva per tali medici, una volta assunti, l'accesso in soprannumero alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza. Previsione, per il triennio 2022-2024, che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, possono prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Regionale tramite contratti libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile.

Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità

pronuncia_112_2023.pdf