Carenza medici, Regione Friuli Venezia Giulia: Sentenza 124/2023 Corte Costituzionale

venerdì 16 giugno 2023


S. 124/2023 del 25/05/2023 depositata il 16 giugno 2023

Norme impugnate: Artt. 126, c. 2°, e 128, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 7° e 9°, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 09/06/2022, n. 8.

Oggetto: Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici in regime di convenzione - Trasferimenti di personale medico - Criteri di priorità - Previsione che stabilisce che le Aziende sanitarie riconoscono la priorità di scelta in fase di trasferimento ai medici che accettano incarichi in zone rimaste carenti per almeno due anni consecutivi e che abbiano garantito una permanenza in tali zone di minimo quattro anni. Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale - Misure per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di emergenza-urgenza - Attribuzione alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Regionale della possibilità di conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023, incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo - Individuazione dei soggetti ai quali possono essere conferiti gli incarichi, del compenso e delle condizioni per la stipula dei contratti - Previsione riguardante la possibilità per i medici specializzandi di prestare l'attività al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi. Impiego pubblico - Trattamento accessorio del personale - Previsione che, a determinate condizioni, ciascun ente del Servizio Sanitario Regionale può destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all'incremento del trattamento accessorio del personale anche in deroga al limite previsto dall'art. 23, c. 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Personale infermieristico - Possibilità per gli infermieri dipendenti degli enti del Servizio Sanitario Regionale di svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro e in deroga all'esclusività del rapporto di impiego, attività professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani.

Dispositivo: non fondatezza

pronuncia_124_2023.pdf