
Tariffe prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, Regione Puglia: Sentenza 122/2025 Corte Costituzionale e comunicato stampa
martedì 29 luglio 2025
Udienza Pubblica del 24/06/2025, Presidente AMOROSO, Redattrice SANDULLI M. A.
Norme impugnate: Art. 26 della legge della Regione Puglia 13/11/2024, n. 28, recante «Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse».
Oggetto: Sanità - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione Puglia - Previsione che, per assicurare i più ampi e innovativi livelli essenziali di assistenza sanitaria evitando disparità assistenziali in danno dei cittadini pugliesi e in virtù della copertura finanziaria erogata dallo Stato e già disponibile per il 2024 nel Fondo sanitario regionale, è disposta la totale e immediata vigenza ed esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, c. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), con i relativi adeguamenti al nomenclatore regionale, e del decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023 (Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica) - Previsione che l'immediata vigenza ed esecuzione è in deroga a qualsiasi atto amministrativo, anche di rango statale, con cui siano state disposte deroghe ai termini di entrata in vigore - Previsione che i livelli essenziali di assistenza garantiti in modalità provvisoria, temporale, sperimentale o di progetto pilota, in forza di leggi regionali o deliberazioni della Giunta regionale, purché previsti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, sono da considerarsi erogati e garantiti in forma ordinaria e strutturale - Previsione che ai relativi oneri si provvede con le somme già disponibili dai trasferimenti del Fondo sanitario regionale per il 2024, derivanti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, dall'art. 1, c. 288, della legge n. 234 del 2021 e dall'art. 1, c. 235, della legge n. 213 del 2023 - Denunciata normativa che introduce un livello ulteriore di assistenza sanitaria rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria, ponendolo a carico del Servizio Sanitario Regionale - Contrasto con la disciplina interposta relativa ai piani di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria, al quale la Regione Puglia è sottoposta - Violazione del divieto di spese obbligatorie - Lesione della competenza legislativa statale concorrente nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Destinazione a prestazioni, non incluse nei livelli essenziali di assistenza, di risorse del Servizio Sanitario Nazionale, distogliendole dalle finalità cui sono vincolate - Violazione del principio di congruità della copertura della spesa necessaria.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
