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Coronavirus: le ordinanze delle regioni del Nord
Contenuti analoghi nell'ordinaza che il ministro della salute, Roberto Speranza, ha firmato con il Presidente della regione Veneto, Luca Zaia.
Il quadro epidemiologico relativo a questi casi registrati in Veneto - si legge nell'Ordinanza - evidenzia un importante elemento di preoccupazione che è la mancata identificazione del "caso indice' in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in quanto non conoscendo la fonte, l'estensione· del contagio è ad oggi imprevedibile. Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus".
L'Ordiananza prevede "straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare
l'evolversi della situazione epidemiologica" e in particolare:
a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza . al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Indicate anche in questo caso le "Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria":
2. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,' farmacie, altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
3. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
4. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
5. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
6. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
8. Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate
9. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
10. Contattare il Numero Verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
11. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
f) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno .
g) 'Le RSA per non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;
h) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;
i) Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua;
j) Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;
I provvedimenti dell'ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020
L'ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rìspetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Copia dell'ordinanza è stata inviata i prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).
"Lo dico e lo ripeto da settimane: il virus non ha colori politici. Siamo in guerra, in Veneto come a Roma. E al momento non c'e' altro rimedio che isolare i focolai". In un'intervista a La Stampa, il Presidente del Veneto, Luca Zaia, dice che, avendo a cuore "la salute di 5 milioni di veneti, mi sono trovato costretto a prendere misure che mai avrei immaginato e mai avrei voluto". Come, ad esempio, chiudere scuole e università, sospendere persino il Carnevale di Venezia, bloccare centri di aggregazione, appuntamenti sportivi, financo le cerimonie religiose. "Il Patriarca a Venezia e mi ha detto che comprende", riferisce Zaia.
"Qualcuno penserà che usiamo armi sproporzionate, che stiamo andando a caccia di passeri con il carro armato, ma qui siamo in guerra e dobbiamo sconfiggere il virus" dice Zaia, assolutamente convinto che l'unico strumento "e' l'isolamento". Del resto, aggiunge il presidente della Regione Veneto, fu proprio la Repubblica Veneta "a inventare la quarantena: quando qui arrivavano i bastimenti dal mare, erano tenuti ad attraccare in un'isola e aspettare perche' all'epoca non c'erano termometri e tamponi". Percio' l'unica misura per salvarsi, ieri come oggi, "era l'isolamento". Poi chiosa: "I veneti brontolano, ma sono gente seria. Faranno quel che serve".
Forse in Italia, aggiunge il Presidente del Veneto, "probabilmente ci sono state altre morti da coronavirus che non sono state identificate come tali. E se scopriamo così tanti casi è anche perché qui, per mia ordinanza, facciamo il tampone a chiunque è ricoverato con sintomi influenzali", conclude Zaia.
"Direi che ci vuole una regia nazionale. Personalmente io ho sempre proposto in questi giorni che le ordinanze adottate da Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e il Piemonte fossero rese uniche da Nord a Sud, ma anche perché comunque si coinvolge tutta la popolazione in questa partita", ha spiegato ancora Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, intrvenendo ad Agora' Rai Tre.
Dopo l'accertamento di nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, il presidente delle Regione ed il Ministro della salute hanno firmato un'ordinanza in cui si prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido, e sospensione dell'attività didattica delle Università (lezioni, esami, sedute di laurea), di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei concorsi.
“Abbiamo deciso di mettere in campo una serie di provvedimenti per far sì che si possa fronteggiare la diffusione del virus offrendo le migliori condizioni possibili di sicurezza e tutela ai cittadini- afferma il presidente Bonaccini-. E voglio davvero ringraziare tutti i professionisti della sanità, e parlo di medici, biologi, tecnici, infermieri e quanti sono al lavoro da giorni, per quanto stanno facendo, che è davvero straordinario”. Bonaccini ha costantemente riunito il Comitato di coordinamento regionale, gli assessori competenti e anche i componenti della nuova Giunta, informati della situazione e delle misure adottate. Si stanno valutando misure ulteriori per Piacenza e il territorio piacentino, d’intesa con le istituzioni locali.
Questi nel dettaglio i contenuti dell’ordinanza dell'Emilia-Romagna.
In primo luogo, si prevede la “Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico”.
Prevista poi la “chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza”.
Inoltre, l’Ordinanza prevede la “Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi”. Fanno eccezione le biblioteche. Sospeso anche “ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero”.
C’è, inoltre, la “Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.
Le Direzioni sanitarie ospedaliere “devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno”. Anche le RSA per non autosufficienti “dovranno limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti”.
L’Ordinanza “raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali”.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, “deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua.
Prevista, infine, la sospensione di tutte le procedure concorsuali.
L’ordinanza ricorda poi le misure igieniche che le persone sono chiamate a rispettare
1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
Nella Regione Friuli Venezia Giulia chiusi scuole e servizi educativi per l'infanzia. Il ministro della Salute, Robero Speranza, ha infatti firmato d'intesa con il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimilano Fedriga, l'ordinanza che contiene le disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da coronavirus.Considerata la contiguità territoriale del Friuli Venezia Giulia rispetto al Veneto, dove si sono verificati casi nei comuni di Vò e Mira e non è stato ancora identificato il casoindice, e tenuto conto che tale evento potrebbe allargare ifocolai epidemici, sono state decise con l'ordinanza misureurgenti che saranno attive da domani fino al 1 marzo compreso.Viene disposta la sospensione di manifestazioni o iniziative diqualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia inluoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale,ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni.E' prevista la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia edelle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delleattività scolastiche e di formazione superiore, corsiprofessionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsiper educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allostudio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazionespecialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo leattività formative svolte a distanza.Sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altriistituti e luoghi della cultura (le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), nonchél'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso liberoo gratuito a tali istituti o luoghi. Sospeso ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionaleche estero e previsto l'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Friuli Venezia Giulia da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondialedella Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento diPrevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio perl'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria consorveglianza attiva. Le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoriasono: lavarsi spesso le mani (a tal proposito viene raccomandatodi mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioniidroalcoliche per il lavaggio delle mani); evitare il contattoravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorieacute; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsibocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaciantivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dalmedico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati osi assiste persone malate; i prodotti Made in China e i pacchiricevuti dalla Cina non sono pericolosi; contattare il Numerounico di emergenza 112 se si ha febbre o tosse o se si è tornatidalla Cina da meno di 14 giorni; gli animali da compagnia nondiffondono il nuovo coronavirus.Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre lalimitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree didegenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.Le strutture sanitarie intermedie, quali Rsa, le residenzeprotette per anziani e le strutture socio-assistenziali dovrannoanch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.Viene raccomandato fortemente che il personale sanitario siattenga alle misure di prevenzione per la diffusione delleinfezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazionedelle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degliambienti previste dalle circolari ministeriali.Deve essere predisposta dagli organismi competenti ladisinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto iltrasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua.Vengono sospese le procedure concorsuali ad esclusione deiconcorsi per personale sanitario.
"I migranti irregolari che venissero rintracciati sul territorio del Friuli Venezia Giulia verranno messi in quarantena" in via precauzionale "come richiesto dalla Regione Friuli Venezia Giulia", ha poi dichiarato il Presidente Massimiliano Fedriga a margine di un incontro con i sindaci della Regione a Udine. Questa richiesta "ha ricevuto l'ok dal Governo" ha aggiunto il presidente del Friuli Venezia Giulia.
Sono ripartiti i treni fermi al Brennero. Si è trattato di due treni passeggeri diretti in Austria sono stati bloccati al confine del Brennero.
In seguito alla richiesta avanzata nella serata del 22 febbraio dal direttore generale dell'Azienda sanitaria, Florian Zerzer, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha firmato nella tarda mattinata di del 23 febbraio un'ordinanza che punta a limitare il rischio sanitario di diffusione del cosiddetto Coronavirus. In Alto Adige, a partire da lunedì 24 febbraio e sino a domenica 1 marzo, saranno chiusi le strutture socio-educative, pubbliche e private, dedicate alla prima infanzia (asili nido e microstrutture aziendali). Inoltre, sempre nello stesso periodo, saranno sospese le attività didattiche presso Università, Scuola superiore di sanità "Claudiana" e Conservatorio "Monteverdi".
Nell'ordinanza si prevede infine la gestione ed eventualmente l'isolamento delle seguenti categorie di persone: coloro che sono da sottoporre obbligatoriamente a quarantena in quanto rientranti da aree a rischio; coloro che hanno avuto contatti con soggetti sintomatici; soggetti sintomatici che non necessitano di ricovero ospedaliero; pazienti che necessitano di ricovero ospedaliero.
"Stiamo assumendo tutti i provvedimenti possibili per evitare l'eventuale diffusione del contagio. Per questo ci siamo riuniti e abbiamo approvato un'ordinanza che va in questa direzione. Chiediamo pertanto a tutti i cittadini la massima collaborazione in proposito", Lo ha detto questa sera il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, alla fine della riunione operativa svoltasi in Regione che ha portato all'approvazione dellordinanza regionale contenente una serie di misure cautelative per contenere la diffusione del virus, in considerazione anche dei casi presenti nelle regioni limitrofe. Insieme al presidente alla riunione erano presenti anche la vicepresidente e assessore alla salute Sonia Viale, l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, l'assessore alla Scuola Ilaria Cavo, il sindaco di Genova Marco Bucci, il consigliere comunale alla protezione civile, Sergio Gambino, l'assessore comunale alla Cultura Barba Grosso e i vertici di Alisa e della protezione civile regionale.
Ecco quanto previsto nellordinanza:
la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi naturala sospensione dei servizi educativi dellinfanzia e delle scuole di ogni ordine e grado e della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionalela sospensione di ogni viaggio di istruzione, sia in Italia che allesterola sospensione dellapertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e dei luoghi di culturala sospensione dei concorsi pubblici, fatti salvi quelli relative alle professioni sanitarielobbligo per tutti i cittadini che siano stati in aree a rischio sia nazionali che internazionali di mettersi in contatto con le strutture sanitarie del territorio, il 112 o il 118 per essere monitorati. In questo modo la autorità sanitaria competente provvederà ad adottare la misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Sarà la task force formalizzata da ALISA che si occuperà di svolgere lattività di formazione e informazione al personale sanitario e provvedere al coordinamento con le azioni della medicina territoriale ed effettuare il presidio dellappropriatezza sanitaria della comunicazione istituzionale in materia di Covid19 oltre ad occuparsi di effettuare lattività di sorveglianza sui casi sospetti e di informare il governo.
E sarà la cabina di Regia costituita e composta da Protezione civile, Alisa, dipartimento salute e servizi sociali di Regione Liguria, oltre ad ANCI e Federsanità Liguria a coordinare tutta lattività logistica e sanitaria richiesta e a monitorare lesecuzione dellordinanza e la sua prosecuzione eventuale.
Si tratta di un'ordinanza precauzionale ha aggiunto il Presidente - che cerca di evitare l'insorgenza del virus nel nostro territorio e vuole semplificare la tracciabilità dei soggetti zero. Un criterio prudenziale che rappresenta la nostra stella polare.
Il presidente di Regione Liguria Toti nel corso della giornata si è sentito più volte con il ministro della salute Speranza con cui ha condiviso i contenuti dell'ordinanza che rientra nelle politiche condivise del paese. Toti ha voluto anche ringraziare tutto il personale medico e infermieristico che in questo momento si trova sulla linea del fronte.
Nell'ordinanza del presidente della Giunta regionale ha aggiunto la vicepresidente e assessore alla salute Sonia Viale - abbiamo recepito la parte già operativa rispetto all'avvio della task force lo scorso 12 febbraio, precisando le competenze di ALISA. Abbiamo aggiunto la novità della regolamentazione degli accessi dei visitatori non solo agli ospedali, ma anche alle Rsa. E abbiamo esteso lobbligatorietà per le persone che arrivano dalle aree a rischio allautosegnalamento presso i nostri uffici di igiene per la sorveglianza attiva. Abbiamo anche inserito delle raccomandazioni di cautela e igiene per i cittadini. E già da domani sarà previsto un pronto soccorso mobile presso il Policlinico San Martino e lospedale Gaslini continuando in quella che è lattività di Alisa di coordinamento. Grazie alla collaborazione con i sindaci che hanno tenuto i contatti diretti con le nostre ASL, abbiamo potuto misurare una precisa capacità del sistema di intercettare i casi sul territorio. Per quanto riguarda il kit dei dispositivi di protezione individuale lassessore Viale ha comunicato che domani verrà concluso il monitoraggio per verificare le necessità per il personale e gli addetti. E anche sui posti letto di degenza, al momento vi sono 150 posti nellambito dei reparti di malattie infettive. E anche su questo il lavoro continuerà a essere in progress.
Tra le raccomandazioni effettuate alla cittadinanza quella di lavarsi frequentemente le mani con soluzioni idroalcoliche, evitare contatti ravvicinati con persone che soffrono di infezioni respiratorie, non toccarsi naso, bocca e occhi con le mani, coprirsi il naso e la bocca se si starnutisce, non prendere antivirali o antibiotici, pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro, usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. Lordinanza di questa sera è già stata comunicata ai 234 sindaci e ai prefetti ed è immediatamente efficace sul territorio.
Per qualsiasi informazione il numero di riferimento è sempre il 112.
Nella Provincia autonoma di Trento Scuole e asili chiusi allutenza dunque (ma il provvedimento non riguarda il personale docente, tecnico e amministrativo) e chiusura al pubblico anche delle aule e delle biblioteche universitarie della città. Salvo ulteriori comunicazioni, si riapre lunedì 2 marzo. Per quanto riguarda il Carnevale - spiega il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti - abbiamo tenuto conto delle decisioni assunte da Veneto e Lombardia, regioni a noi confinanti.
In questo momento in Trentino non risultano problemi. Ma, pur sapendo che molte iniziative si svolgono all'aperto, il notevole assembramento di persone di ogni età ed il rischio che tra di loro possa esserci qualcuno che proviene dalle zone lombarde e venete poste in isolamento, consiglia una linea di prudenza. Di qui l'ordinanza firmata oggi dal presidente che, accanto ai provvedimenti di natura scolastica, prevede la sospensione delle manifestazioni carnevalesche programmate su tutto il territorio. Sono in corso inoltre contatti con la Diocesi per quanto riguarda la gestione di cerimonie che prevedono un considerevole afflusso di fedeli.
"Ogni manifestazione ed evento ludico, sportivo, musicale che prevede un assembramento di persone in luogo chiuso o aperto sarà sospeso". A comunicarlo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a margine del tavolo di sicurezza in corso in queste ore a Torino. "E' una delle misure - spiega - adottate nell'ordinanza che messa a punto con il ministero della Salute, omogenea a quelle delle altre regioni del Nord Italia". La Regione Piemonte ha attivato il sistema di prevenzione e controllo sanitario e mantiene uno stretto contatto con il Ministero della Salute ribadendo che l'800 333 444 è l'unico numero verde della Regione Piemonte attivo e autorizzato a ricevere segnalazioni di cittadini che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori.
E' stata disposta la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, compreso il personale, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani. Peraltro quesyo è uno dei punti centrali dell'ordinanza emanata dal Ministero della Salute, d'intesa con il presidente della Regione Piemonte, per contenere il diffondersi del coronavirus.
Il provvedimento, adottato in linea con quanto emanato anche nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, è immediatamente operativo su tutto il territorio piemontese fino a sabato 29 febbraio, salvo diverse disposizioni. Sono inoltre sospese tutte le manifestazioni, eventi o iniziative di qualsiasi natura in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi sia aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa. (testo dell'ordinanza).
La Regione autonoma Valle d'Aosta, per il tramite della Protezione civile regionale e dell'USL della Valle d'Aosta, ha istituito una specifica Unità di Crisi che monitora costantemente la situazione e gestisce la situazione conformemente all'evoluzione in atto. I viaggiatori internazionali che presentano sintomi respiratori nelle 2 settimane dopo il rientro in Italia possono contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500 per avere informazioni.
Coronavirus: Ordinanze delle Regioni del Nord |
Lombardia |
Piemonte |
Veneto |
Liguria |
Emilia-Romagna |
Friuli Venezia Giulia |
- Trento (Provincia autonoma) del 24.02.2020 - Trento (Provincia autonoma) del 22.02.2020 |
- Bolzano (Provincia autonoma) |

[Lombardia] LNews-CORONAVIRUS. PRESIDENTE FONTANA HA FIRMATO ORDINANZA RIGUARDANTE LIMITAZIONI IN TUTTA LA LOMBARDIA
Coronavirus: Fontana, rifornimenti alimentari sono assicurati =
[Bolzano] Coronavirus: ripartiti i treni fermi al Brennero, nessun caso sospetto
[Bolzano] Coronavirus: chiusi asili nido, Università, Claudiana e Conservatorio
[Veneto] CORONAVIRUS. ATTENZIONE AL MASSIMO IN VENETO. IN ATTO TUTTE LE AZIONI PREVISTE PER LE EMERGENZE DI SANITA’ PUBBLICA. PRESIDENTE REGIONE, “SEGUIAMO SITUAZIONE DI ORA IN ORA. PRONTI ANCHE A MISURE DRASTICHE SE SERVIRANNO”
[Veneto] 283-2020 CORONAVIRUS. ORDINANZA NR. 1 SPERANZA-ZAIA
CORONAVIRUS. ZAIA: CI VUOLE UNA REGIA NAZIONALE
Coronavirus: Zaia, "Il virus non ha colori politici" =
[Friuli Venezia Giulia] (ARC) Coronavirus: firmata ordinanza Fvg, misure attive da domani al 1 marzo
Coronavirus: Fedriga, linee guida anche per attivita' =
[Trento] PAT - Coronavirus: scuole chiuse tutta la settimana. Niente manifestazioni di Carnevale domani
[Trento] PAT - Coronavirus: firmata lordinanza relativa ad ulteriori misure di prevenzione
[Piemonte] Ordinanza del ministro della Salute e del Presidente della Regione Piemonte contentente le misure per il contenimento del contagio da COVID-2019
Dal sito della Valle d'Aosta:
- 24/02/2020 - Guarda la conferenza stampa delle 13
- 24/02/2020 - Emergenza coronavirus - Incontro con i giornalisti alle ore 13 nella sede della Protezione civile
- 23/02/2020 - Emergenza coronavirus - Aggiornamento sulla situazione in Valle d’Aosta
foto dal sito della Regione Lombardia
( red / 24.02.20 )
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Coronavirus: i testi dei due decreti del 23 febbraio
(Regioni.it 3784 - 24/02/2020) Il 24 febbraio presso la sede della Protezione civile si è svolta una riunione sull'emergenza coronavirus con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Roberto Speranza e Luigi Di Maio, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, in video collegamento con i governatori Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Alberto Cirio, Luca Zaia, Giovanni Toti, un rappresentante della Valle d'Aosta e il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher.
"Nel corso dell'incontro sono state esaminate tutte le criticita' riguardanti i flussi transfrontalieri e il controllo dei confini aerei, marittimi, terrestri e ferroviari, ivi compresa l'eventualita' di ripristinare i controlli alle frontiere in deroga a Schengen - spiega la Protezione Civile in una nota.
Dalla discussione e' emerso che sebbene ci sia una praticabilità giuridica, non sussiste la sostenibilita' pratica per una tale sospensione. E in ogni caso tale misura non garantirebbe nessuna efficacia cautelativa". Il governo italiano ha proposto una riunione con i ministri della Salute dei paesi confinanti.
L'obiettivo sara' arrivare a condividere linee d'azione comuni. Nella riunione di oggi molti governatori hanno manifestato "preoccupazione per la mobilita' dei cittadini italiani pendolari transfrontalieri".
Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in una nota che sembra riferita al caso delle Marche (vedi notizia successiva) ha sottolineato che "Ogni amministrazione territoriale, prima di emanare qualsiasi tipo di ordinanza, deve raccordarsi con l'autorità nazionale al lavoro in maniera permanente presso la sede della Protezione Civile. Agire in maniera autonoma, senza un raccordo nazionale, rischia soltanto di creare caos e disinformazione".
"In questo momento, le amministrazioni regionali e locali devono restare tutte al fianco dei Presidenti del Nord coinvolti in questa prima fase dell'emergenza, in una battaglia di contenimento del rischio che coinvolge tutto il Paese. Nello stesso tempo, invito tutte le altre Regioni a coordinare le ordinanze con l'autorità nazionale che sta gestendo, con il nostro sostegno presso la Protezione civile, l'emergenza per evitare di avere situazioni difformi sul territorio nazionale. È prioritario, in queste ore, bloccare il contagio e tutti devono dare il loro contributo. Oggi più che mai - ha concluso Boccia - è fondamentale l'unità nazionale e il raccordo tra tutti i livelli istituzionali. Gli uffici del Dipartimento sono a disposizione di tutte le autonomie italiane per ogni informazione".
Il governo il 23 febbraio ha emanato un Decreto Legge un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020 , n. 6 . Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento
e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzionedi personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
k) chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;
m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di
cui all’articolo 3;
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.
Art. 2.
Ulteriori misure di gestione dell’emergenza
1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.
Art. 3.
Attuazione delle misure di contenimento
1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.
2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21 -bis , 21 -ter e
21 -quater , della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 4.
Disposizioni finanziarie
1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 2020
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
SPERANZA, Ministro della salute
GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Nel DPCM si prende "atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del caratterè particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale" e del fatto "che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge". Si è dunque ravvisata "la necessità di adottare le misure di contenimento" (di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6) per cui (su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni) si è licenziato il seguente testo del Dpcm.
art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto)
1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui ali' allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza; e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui ali' articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari su!l' accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente; h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato l;
i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1e2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima·necessità;
l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa lattività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dal!' area indicata.
2. Le misure di cui al comma l, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui ali' articolo 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 2 (Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale)
1.. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Art. 3 (Applicazione del lavoro agile)
1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18.a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Art. 4 (Esecuzione delle misure urgenti)
1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
Art.5 (Efficacia delle disposizioni)
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.
Il testo del Dpcm riporta in allegato l'elenco del Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.
Nella Regione Lombardia:Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei passerini. Nella Regione Veneto: a) Vò.
( red / 24.02.20 )
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Coronavirus: prime disposizioni regioni del Sud
In Campania “non c'è alcun contagiato”, afferma il presidente Vincenzo De Luca: “Lavoriamo in stretto contatto con il Governo e con il ministero della Salute – dichiara De Luca - Anche questa mattina ci sono stati due scambi con il ministro Speranza”. “Il 90% delle notizie che circolano sul web sono fake news, per non parlare dei social network - aggiunge De Luca - Occorre ascoltare esclusivamente le informazioni fornite dal Ministero e dalla Regione”.
La Regione lavora per attrezzare le strutture sanitarie: "Abbiamo fatto una verifica - ha detto De Luca - per essere pronti a eventuali emergenze. Stiamo preparando le strutture perché in caso di contagio prevedano dei percorsi dedicati e individuali per i cittadini, i pronto soccorso sono in grado di aprire percorsi separati per evitare i contatti. Abbiamo fatto anche una verifica sui posti letto, ce ne sono circa 200 a disposizione. Moltiplicheremo inoltre i punti di verifica con i tamponi nelle strutture ospedaliere.
"E' importante - commenta l'assessore Verì della regione Abruzzo - coniugare l'esigenza di non sottovalutare casi potenziali con la necessità di operare un filtro su criteri ben precisi, perché un accesso indiscriminato e incontrollato ai protocolli rischia di mettere in crisi l'intero sistema, che invece deve essere pienamente operativo per eventuali reali necessità".
Sardegna:ORDINANZA PRESIDENTE SOLINAS MISURE CONTRO DIFFUSIONE COVID-19.pdf
Coronavirus: De Luca, nessun caso in Campania
Coronavirus: no casi in Abruzzo,ma attivo protocollo decreto
Coronavirus: Bardi, la Basilicata non si vuole chiudere
[Basilicata] Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata
Coronavirus: presidente Basilicata, no correttivi a ordinanza
CORONAVIRUS. CALABRIA, SANTELLI: COMUNICARE LUOGHI DI RIENTRO
[Campania] CORONAVIRUS, INVITO A SOSPENDERE L'ORGANIZZAZIONE DELLE GITE SCOLASATICHE
Coronavirus: Emiliano, "siamo con la guardia altissima" =
[Molise] ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1 DEL 24 FEBBRAIO 2020
CORONAVIRUS: SICILIA, OGGI NUOVO VERTICE OPERATIVO DELLA REGIONE =
[Sardegna] CORONAVIRUS, NUOVA ORDINANZA DEL PRESIDENTE SOLINAS, PIÙ CONTROLLI IN PORTI E AEROPORTI
[Calabria] CORONAVIRUS. SANTELLI: NOSTRA ORDINANZA AL VAGLIO DEL GOVERNO
( gs / 24.02.20 )
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Coronavirus: ordinanze regioni dell'Italia centrale
“E’ necessario fare chiarezza: - afferma il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli - le scuole di ogni ordine e grado delle Marche resteranno aperte fino a nuovo avviso, contrariamente a quanto deciso con una ordinanza regionale che prevedeva la chiusura di tutte le scuole come misura di prevenzione del Coronavirus perché la sicurezza dei cittadini, dai più piccoli ai più grandi, viene prima di tutto. Durante la conferenza stampa mentre illustravo i contenuti dell’ordinanza infatti, in una telefonata, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha chiesto che tutte le Regioni domani mattina alle 10 si confrontino per coordinarsi e portare avanti le stesse iniziative. Io continuo a pensare e ad essere convinto che la cosa migliore sia chiudere le scuole ed annullare le manifestazioni dove la gente si concentra perché in questa fase dobbiamo bloccare ogni spazio dove il virus può espandersi. Domani comunque avremo gli aggiornamenti della situazione. Per quanto riguarda la Regione Marche, in ogni caso, da domani mattina sarà disponibile dalle 8 alle 20 il numero verde 800936677 per rispondere alle domande dei cittadini. Servirà come punto di informazioni con 4 linee a cui rispondono dei medici per dare risposte a chi ha bisogno di chiarimenti rispetto alla propria condizione di salute e alle proprie necessità. Ricordiamo che nelle Marche fino ad oggi non c’è stato alcun caso di contagio al momento, ma che questo non ci permette assolutamente di abbassare la guardia”.
Toscana |
[Toscana] +++INVIO CORRETTO+++ Covid-19, le nuove misure varate oggi dalla Regione
[Umbria] Coronavirus, riunita task force regionale con presidente Tesei : definite indicazioni per i sindaci in sinergia con il servizio sanitario regionale
Coronavirus: Marche,stop scuole,universita' e no manifestazioni
Coronavirus: premier Conte chiama Marche, sospendere ordinanza
[Marche] CORONAVIRUS – CERISCIOLI: “NESSUN CASO NELLE MARCHE MA RESTA ALTA L’ATTENZIONE IN ATTESA DELL’ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. ATTIVO DA DOMANI MATTINA IL NUMERO VERDE”
( gs / 24.02.20 )
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Fisco: 28 febbraio data rottamazione
(Regioni.it 3784 - 24/02/2020) Il 28 febbraio è la data per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Sono interessati un milione di contribuenti al piano dei pagamenti per estinguere i debiti iscritti a ruolo, affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Rispettare i termini di scadenza delle rate consente di mantenere i benefici della rottamazione.
Nella classifica per regione, si trova in testa il Lazio con 181.334 contribuenti chiamati alla cassa, seguito dalla Campania (144.039) e dalla Lombardia (137.555). Dopo le prime tre regioni si posizionano Puglia (83.820), Toscana (81.203), Emilia Romagna (64.479), Calabria (61.782), Veneto (60.246), Piemonte (60.014), Sardegna (46.081), Liguria (30.111), Abruzzo (27.525), Marche (25.712), Umbria (22.516), Friuli Venezia Giulia (14.815), Basilicata (12.985), Trentino Alto Adige (6.720), Molise (6.339) e infine la Valle d'Aosta con2.118 contribuenti.
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/#
( gs / 24.02.20 )
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Consiglio dei Ministri del 21 febbraio esamina alcune leggi regionali
- la legge della Provincia di Trento n. 12 del 23/12/2019, recante “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020”, in quanto alcune norme in materia di personale provinciale, anche sanitario, violano l’art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell’"ordinamento civile". Essa contrasta inoltre con i principi fondamentali in materia di "tutela della salute" e in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
- la legge della Provincia di Trento n. 13 del 23/12/2019, recante “Legge di stabilità provinciale 2020”, in quanto alcune norme in materia di personale provinciale, violano sia l’art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato nella materia dell’“ordinamento civile”, sia il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione; un’altra norma riguardante l’accesso ai corsi universitari viola l’art. 3, comma secondo, della Carta Costituzionale, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- la legge della Provincia di Bolzano n. 17 del 20/12/2019 “Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”, in quanto numerose disposizioni eccedono dalle competenze statutarie in materia di tutela del paesaggio, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
- la legge della Regione Veneto 50 del 23/12/2019, recante “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme in materia di edificabilità dei suoli)”, in quanto la legge, prevedendo la regolarizzazione amministrativa di opere edilizie, si pone in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
- la legge della Regione Veneto n. 51 del 23/12/2019, recante “Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi”, in quanto alcune disposizioni riguardanti i parametri di altezza e luminosità degli ambienti si pongono in contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di "governo del territorio" e di "tutela della salute” di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, violando altresì il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, e l’art. 32 della Costituzione, che riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; altre disposizioni riguardanti il permesso di costruire si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione; altre disposizioni infine, prevedendo interventi di rilevanza paesaggistica, violano l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza in materia di paesaggio.
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la legge della Provincia di Trento n. 14 del 23/12/2019, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”;
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la legge della Provincia di Bolzano n. 15 del 19/12/2019, recante “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2020”;
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la legge della Provincia di Bolzano n. 16 del 19/12/2019, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022”;
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la legge della Regione Sardegna n. 21 del 20/12/2019, recante “Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione)”;
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la legge della Regione Sardegna n. 22 del 20/12/2019, recante “Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2019 (Proroga di termini)”;
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la legge della Regione Sardegna n. 23 del 23/12/2019, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2020”;
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la legge della Regione Sardegna n. 24 del 23/12/2019, recante “Norme per l’attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo”;
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la legge della Regione Sardegna 25 del 23/12/2019, recante “Interpretazione autentica dell’art. 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)”;
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la legge della Regione Veneto n. 49 del 23/12/2019, recante “Modifica alla legge regionale 4 aprile 2019 n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio’ e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””;
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la legge della Regione Veneto n. 52 del 23/12/2019, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”;
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la legge della Regione Veneto n. 53 del 23/12/2019, recante “Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale alla direttiva 2013/37/UE e alla direttiva 2009/28/CE. Modifiche della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 e della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (legge regionale europea 2019)”;
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la legge della Regione Campania n. 28 del 30/12/2019, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania”;
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la legge della Regione Puglia n. 55 del 30/12/2019, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
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la legge della Regione Puglia n. 56 del 30/12/2019, recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
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la legge della Regione Umbria n. 7 del 27/12/2019, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2020”;
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la legge della Regione Valle d’Aosta n. 19 del 30/12/2019, recante “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e proroga di termini”;
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la legge della Regione Valle d’Aosta n. 20 del 30/12/2019, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020”.
( red / 24.02.20 )

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