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Documento della Conferenza delle Regioni del 1° agosto

Disegno di legge "salva mare": parere negativo della Conferenza Unificata

 

(Regioni.it 3669 - 07/08/2019) La Conferenza Unificata del 1° agosto ha espresso un parere negativo sulla cosidetta "Legge Salva Mare".
Nel corso della seduta  le Regioni e le Province autonome avevano inizialmente espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcune richieste contenute in un documento consegnato al Governo. Anche l'Anci e l'Upi hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti. Ma, cone si legge negli atti, "Il Sottosegretario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rispondendo puntualmente alle osservazioni delle Regioni, dell'Anci e dell'Upi, le ha dichiarate non accoglibili". Conseguentemente sia le Regioni che gli Enti locali hanno espresso un parere negativo sul provvedimento.
Si riportano di seguito il documento con le proposte emendative presentate dalla Confernza delle Regioni e il link all'atto della Conferenza Unificata.
Posizione sullo schema di Disegno di Legge recante "promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare" - "Legge salvamare"
Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 5, e 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Punto 11) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni condiziona l’espressione del parere favorevole allo Schema di Disegno di legge recante "Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare" "Legge Salva-Mare"), all’accoglimento delle proposte di modifica e di integrazione del testo normativo che sono state discusse con il Ministero dell’Ambiente nel corso della riunione tecnica tenutasi a Roma presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie in data 30 luglio 2019, così come riepilogate nel Documento “su colonne” allegato.
La Conferenza, in particolare, ritiene indispensabile che il disegno di legge venga opportunamente emendato con riferimento ai seguenti punti: 1. Al fine di perseguire l’obiettivo di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi, le Regioni ritengono indispensabile che il Governo individui idonee fonti di copertura finanziaria che non gravino sulla finanza locale e, in particolare, sul tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in coerenza con quanto disposto dall’art. 8 comma 2 lettera d) della Direttiva (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, ove è previsto che “per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili;
2. Prevedere l’assimilazione di tali rifiuti ai rifiuti urbani, accogliendo gli emendamenti proposti all’art. 2 ART. 2. (Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati) 1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi e sono assimilati ai rifiuti urbani. 2. Il comandante della nave che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati all’impianto portuale di raccolta, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in una zona separata dell’area portuale, appositamente dedicata a tali rifiuti, e gestita nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 3. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati nell’impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. e si configura quale deposito temporaneo ai sensi e alle condizioni dell’articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 4. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, di tutti i Comuni e non esclusivamente a quelli costieri sede di impianto portuale di raccolta. 3. Prevedere che le norme della presente legge si applichino, per quanto compatibili, anche ai rifiuti dispersi in laghi, fiumi e canali, accogliendo l’emendamento proposto (art. 6-bis) ART. 6 - bis. 1. Le norme della presente legge si applicano, per quanto compatibile, anche ai rifiuti dispersi in laghi, fiumi e canali. Motivazione Si osserva l’antinomia presente nel testo proposto dal Governo tra la classificazione dei rifiuti oggetto del disegno di legge come “speciali” e l’attribuzione dei costi per la loro gestione al sistema degli “urbani”. Il comma 1, in conformità alla definizione contenuta nella Direttiva (UE) 2019/883 equipara i “rifiuti accidentalmente pescati” ai “rifiuti delle navi” con conseguente applicazione a tale tipologia di rifiuti della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti speciali. Invece, il testo proposto in emendamento prevedendo l’assimilazione di tali rifiuti ai rifiuti urbani laddove siano simili per natura e composizione consente di sottoporre gli stessi al regime di gestione dei rifiuti urbani senza contrastare con la Direttiva (UE) 2019/883 e con la definizione di cui alla Direttiva (UE) 2018/851 visto quanto indicato all’articolo 3, n. 2 ter, lettera b) per il quale sono assimilati ai rifiuti urbani i “rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.” Ciò risulta, inoltre, conforme con la previsione di inserire tale tipologia di rifiuti nel costo della tassa/tariffa degli urbani. In riferimento al testo del comma 2, così come è formulato, se questi rifiuti vengono conferiti all’impianto portuale di raccolta, questo è gestito dal gestore (individuato tramite gara) del servizio dei rifiuti portuali, non si percepisce come vengono a questo punto coperti i costi di gestione e smaltimento al gestore portuale se poi si specifica che rientrano in una Tari/ Tariffa puntuale prevista al comma 4. In riferimento al comma 3, se il rifiuto viene considerato urbano e conferito in una zona dedicata dell’area portuale nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, non risulta necessaria una disposizione sul deposito temporaneo. Si ritiene sia più coerente classificarli come urbani, visto che poi viene indicata ARERA quale soggetto dedicato a quantificarne il costo da inserire nella tariffa/tributo degli urbani. Di conseguenza sarebbe necessario modificare l’articolo 184 del D.Lgs 152/06 aggiungendo una classificazione definitiva di questo rifiuto con la lettera f) bis. Si ritiene più equo che il costo non gravi solo sui comuni costieri ma sia ripartito considerando tutti i comuni tenuto conto che anche i fiumi portano a mare molti dei rifiuti che vengono poi raccolti. Riguardo l’introduzione dell’art. 6-bis si ritiene necessario estendere le norme, per quanto applicabili, anche ai rifiuti dispersi in laghi, fiumi e canali, anche al fine di tutelare il mare, al quale poi giungerebbero. Le problematiche sono infatti analoghe ed in particolare sono attivi pescatori professionali anche nelle acque dolci, così come in mare Si osserva, infine, che sarebbe opportuno, prevedere oneri a carico del MATTM per una prima campagna di sensibilizzazione che accompagni l’avvio dell’azione.


( red / 07.08.19 )



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