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Regioni.it

n. 3918 - mercoledì 30 settembre 2020

Sommario
- Boccia su autonomia e definizione Livelli essenziali delle prestazioni
- Campania: nuova ordinanza di prevenzione dalla pandemia
- Sicilia: nuova ordinanza su obbligo delle mascherine
- Covid-19 e avvio anno scolastico: gli emendamenti proposti ad Ddl di conversione in legge del Decreto 111/2020
- Mense scolastiche biologiche: intesa sul riparto del fondo 2020
- Organizzazioni produttori ortofrutticoli , fondi di esercizio e programmi operativi: intesa sul decreto

Documento della Conferenza delle Regioni del 24 settembre

+T -T
Covid-19 e avvio anno scolastico: gli emendamenti proposti ad Ddl di conversione in legge del Decreto 111/2020

Proposte accolte dal Governo nel corso della Conferenza Unificata

(Regioni.it 3918 - 30/09/2020) Il 24 settembre dalla Conferenza Unificata è arrivato un parere favorevole sul disegno di legge che converte oin legge il Dl 111/2020, recante "disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19".
Nel corso della seduta - come si legge negli atti - le Regioni hanno espresso un giudizio positivo, formulando però una serie di  richieste contenute in un documento (approvato dalla Conferenza delle Regioni) consegnato al Governo.
Il Viceministro all'Istruzione ha accolto tali richieste ed anche il Viceministro alle Infrastrutture ha espresso avviso favorevole.
Si riporta di seguito il  testo del documento della Conferenza delle Regioni e il link all'atto della Conferenza Unificata.
Posizione sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante "disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19"
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con le seguenti proposte di modifica:
Emendamento n.1-Accelerazione procedure di sub-affidamento.
La norma è stata già approvata dal Governo in sede di intesa sulle Linee guida per il trasporto pubblico locale e per il trasporto scolastico, sancita nella seduta del 31 agosto u.s., ma non è stata ancora recepita in alcun testo normativo. Se ne evidenzia l’urgenza.
Dopo l’art. 2, aggiungere il seguente:
“2-bis. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell’esecuzione di contratti in essere di appalto o concessione o atti di regolazione, si debba ricorrere a sub-affidamenti, l’appaltatore/concessionario comunica all’amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-affidamento/sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto sub-affidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016. L’amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio, può autorizzare il sub-affidamento condizionando risolutivamente lo stesso all’esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell’autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L’amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all’art. 80 comma 1, 4 e 5 lett.b) del D. lgs. 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D. lgs. 159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.
Motivazione
In questa sede, si ripropone la norma, mirante ad accelerare le attività amministrative nel caso in cui l’appaltatore/ concessionario, relativamente ai contratti o atti di regolazione in essere, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche post Covid-2019, debba ricorrere, al fine di adeguare le modalità di offerta del servizio ai mutamenti derivanti dalla situazione in essere di emergenza, a sub-affidamenti o sub-concessioni. Si specifica, a differenza della versione approvata il 31 agosto, che la procedura accelerata è una facoltà e non un obbligo per l’amministrazione.
Emendamento n. 2Omologazione di mezzi sino a 24 metri per servizi di TPL.
Dopo l’art. 2-bis, aggiungere il seguente:
“2-ter. All’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: “gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa.”.
Motivazione
La norma proposta mira, adeguando l’attuale normativa nazionale a quella europea, a consentire l’omologazione di veicoli di lunghezza superiore a 18,75 metri, con molteplici benefici relativi in termini di risorse umane (un solo autista guiderebbe un veicolo con una capacità maggiore), passeggeri trasportati e, più in generale, miglioramento delle performance offerte.
Inoltre, la norma contribuirebbe all’aumento della capacità di trasporto dei mezzi attualmente in circolazione, al fine di far fronte alle misure di sicurezza ex Covid e ai criteri di riempimento previsti dalle linee guida del MIT, riducendo parzialmente le perdite economiche subite dalle aziende di TPL.
Da tener presente che le innovazioni tecnologiche oramai consentono di avere sistemi di trasporto con veicoli su gomma a trazione elettrica di lunghezze superiori a 18,75 metri, da potere utilizzare su linee specifiche ad alta capacità di trasporto ben definite ed autorizzate. Infine, la deroga può contenere anche prescrizioni relative all'esercizio, alle quali è subordinata l'omologazione dei veicoli, in sede di verifica della circolabilità su tratte definite e regolamentate della linea di trasporto pubblico di persone.
Emendamento n. 3 – all’Articolo 5 - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici - sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 2 sostituire le parole: “Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1” con le seguenti: “In alternativa alla misura di cui al comma 1”;
- sostituire il comma 3 con il seguente:
“3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”;
- al comma 6 sostituire le parole: “limite di spesa di 50 milioni di euro” con le parole: “limite di spesa di 100 milioni di euro”;
- al comma 8 sostituire le parole: “pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020” con le parole: “pari a 101,5 milioni di euro per l'anno 2020”.
Motivazione
Per disciplinare e sostenere la situazione dei genitori durante una eventuale quarantena di un figlio il Governo ha introdotto/prolungato due strumenti di tutela della famiglia, ovvero il diritto al lavoro agile e il congedo parentale straordinario, prima con l’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020. n. 111, “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, poi confluito nel decreto-legge 14 agosto 2020, n.104. Si ritiene che le succitate misure a tutela delle famiglie in caso di quarantena in ambito scolastico siano sicuramente importanti, ma non appaiono sufficienti per sostenere in modo adeguato le famiglie ad affrontare in tranquillità e sicurezza le sfide dei prossimi mesi. Il primo comma dell’attuale articolo 21-bis del DL 104/2020 prevede la possibilità per un genitore di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile durante la quarantena del figlio ed esclusivamente nel caso in cui non sia possibile lo smart working mentre uno dei due genitori può chiedere un congedo parentale straordinario. Ovviamente se per malattia o quarantena un bambino deve stare a casa è necessario provvedere alla sua cura ed assistenza e ciò in molti casi è difficile da conciliare con il lavoro
Si evidenzia, infine, con riferimento all’articolo 3, che il totale delle risorse stanziate per le locazioni e per la manutenzione e ristrutturazione non appare adeguato agli sforzi che stanno compiendo i Comuni. Sarà importante che dette risorse siano ripartite in base alle effettive necessità e soprattutto tenendo conto anche delle esigenze degli enti di formazione professionale. È essenziale, infatti, che sia garantita parità di trattamento agli Organismi Formativi titolari di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), in quanto si tratta di percorsi che assolvono il diritto/dovere di istruzione e formazione e che fanno quindi parte a pieno titolo del Sistema educativo nazionale.
Roma, 24 settembre 2020

Link al documento approvato della Conferenza delle Regioni del 24 settembre: Posizione sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante "disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19"

Link all'atto della Conferenza Unificata del 24 settembre: Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"


( red / 30.09.20 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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