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Regioni.it

n. 4112 - giovedì 15 luglio 2021

Sommario
- Fedriga ai microfoni di "in vivavoce" (Rai Radio Uno): puntiamo sui vaccini
- Green pass: Gelmini, troveremo una via italiana per il suo utilizzo
- Infrastrutture e mobilità sostenibili: pubblicato il "Conto nazionale 2019-2020"
- E-procurement: il webtalk del Cinsedo ha coinvolto 150 funzionari e dirigenti provenienti da 17 Regioni e 2 Province autonome
- Posizione sul Ddl rafforzamento ministero transizione ecologica e in materia di sport: ripristinare comitati Regionali CONI
- Piano di contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici: ordine del giorno per una riforma del quadro normativo

Documento della Conferenza delle Regioni del 17 giugno

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Piano di contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici: ordine del giorno per una riforma del quadro normativo

(Regioni.it 4112 - 15/07/2021) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione dello scoro 17 giugno, ha approvato un Ordine del giorno sulle questioni relative all'attività venatoria ed ittica. Il documento contiene alcune indicazioni per una corretta ed efficace attuazione del "Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici", di cui all’Accordo della sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 30 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 25 maggio 2017.
L'ordine del giorno  è stato successivamente trasmesso ai Ministri Gelmini (Affari regionale e autonomie), Cingolani (Transizione ecologica) e Patuanelli (Politiche agricole, alimentari e forestali) con l'obiettivo di chiedere l'impegno del Governo per una puntuale e articolata riforma del quadro normativo nazionale, da realizzare d'intesa con le Regioni e le Province autonome.
Di seguito il testo del documento approvato.
Ordine del giorno sulle questioni relative all’attività venatoria ed ittica per una concreta ed efficace attuazione delle azioni del “Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici”, da realizzare attraverso una puntuale ed articolata riforma del quadro normativo nazionale, d’intesa tra Governo e Regioni e Province autonome
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
premesso che in data 30 marzo 2017 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito accordo ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, in ordine all’adozione del «Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici» (di seguito e per brevità «Piano»), pubblicato sulla GU serie generale n. 120 del 25 maggio 2017;
premesso che il Piano si articola in Obiettivi generali, Obiettivi specifici ed Azioni;
richiamati, in particolare, gli Obiettivi Generali, gli Obiettivi specifici e le Azioni di seguito indicate:
Obiettivo Generale 1 – Potenziamento del contrasto diretto;
- Obiettivo Specifico 1.2: Mantenimento, ampliamento e creazione di strutture di contrasto dislocate sul territorio (CUTFAAC, Corpi Forestali Regionali, Polizie provinciali, Guardie volontarie, Nuclei antiveleno);
- Azione 1.2.1 Potenziamento e riorganizzazione dei Corpi provinciali di vigilanza venatoria;
- Azione 1.2.2 Rimozione degli ostacoli giuridici alla regionalizzazione dei Corpi provinciali di vigilanza venatoria;
Obiettivo Generale 2 – Potenziamento del contrasto diretto;
- Obiettivo Specifico 2.1: Miglioramento dell’efficacia delle attività di contrasto diretto degli illeciti contro la fauna;
- Azione 2.1.1 Adeguamento del quadro normativo nazionale;
- Azione 2.1.3 Uniformazione delle competenze attribuite alle guardie venatorie volontarie,
dato atto che, in riferimento alla funzione di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione di reati in materia faunistico-venatoria ed ittica, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno da tempo definito ed attivato, già nella fase precedente all’adozione del Piano, ambiti di programmazione ed attuazione di specifici indirizzi operativi strettamente coerenti con gli Obiettivi generali, gli Obiettivi specifici e le Azioni richiamate al precedente capoverso;
rilevato e richiamato, a mero titolo di esempio, il percorso seguito dalla Regione Veneto con l’articolo 6 della Legge regionale n. 30/2016, che prevede la costituzione del Servizio Regionale di Vigilanza attraverso la regionalizzazione dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale venatoria ed ittica e considerato che, in ragione degli esiti dell’impugnazione governativa della medesima norma avanti alla Corte Costituzionale e della decisione della Consulta con Sentenza n. 82/2018, il predetto percorso ha dovuto essere in parte rideterminato, in ragione della necessità di poter superare alcune possibili criticità legate all’attribuzione della qualifica di polizia giudiziaria, attraverso la diretta assunzione, a carico del bilancio regionale, della spesa necessaria per lo svolgimento dell’attività presso province e Città metropolitana a l’attivazione di un regime convenzionale tra la Regione ed i predetti Enti, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990, riservandosi di riprendere e completare l’originario intervento di regionalizzazione della funzione a seguito di un necessario e preliminare adeguamento del quadro normativo vigente, al fine di potersi affrancare da qualsiasi, ancorché presunta, criticità in sede applicativa ed operativa su materie che rivestono un ruolo di fondamentale rilevanza nella tutela delle componenti faunistiche ed ittiche, dei relativi habitat e, in generale, della biodiversità;
dato atto che il predetto approccio risulta essere condiviso anche dalle altre Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano;
rilevato che, a fronte dell’evidenza della volontà costruttiva da parte di Regioni e Province Autonome che emerge dal predetto approccio, dal quale deriva un evidente importante impegno delle medesime Amministrazioni in termini di disponibilità di adeguate risorse di bilancio, il Governo non ha mai sin qui manifestato condivisione, appoggio né tantomeno la messa a disposizioni di risorse statali;
premesso che il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. U.0000306.08-01-2021 del 8 gennaio 2021 indirizzata ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, richiamandosi al «Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti ai danni contro gli uccelli selvatici», approvato, come noto, attraverso accordo ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 e pubblicato sulla GU serie generale n. 120 del 25 maggio 2017 (di seguito e per brevità «Piano»), evidenzia e sottolinea l’esigenza che le medesime Amministrazioni promuovano azioni ancora più incisive in materia di vigilanza venatoria al fine di evitare il rischio della possibile riapertura della procedura di pre-contenzioso in sede comunitaria EU-Pilot 5283/2013/ENVI, incentivando l’attività di vigilanza resa ai sensi dell’articolo 27 della L. n. 157/1992;
considerato che l’ambito operativo a cui fa riferimento l’attività di vigilanza, controllo, repressione e sanzione dei reati in materia di caccia e di pesca afferisce ai Corpi/Servizi di Polizia Ittico-Venatoria presso Province e Città metropolitane;
considerate le criticità e le problematiche che caratterizzano tale comparto operativo, con specifico riferimento agli esiti della riforma del livello amministrativo provinciale in attuazione della c.d. “Legge Delrio” (Legge n. 56/2014) e dei provvedimenti applicativi della predetta riforma (i c.d. “decreti Madia”);
considerato che tali criticità derivano da un sostanziale ed indistinto svuotamento dei contingenti delle predette Polizie, sia in termini meramente quantitativi che, con maggiore rilevanza negativa, in termini qualitativi, in quanto si è dovuto assistere ad un esodo verso i Comuni (tramite l’istituto della c.d. “mobilità agevolata” prevista dai decreti Madia) ed alla conseguente perdita del patrimonio di conoscenze, competenze e professionalità fortemente e costruttivamente radicate nei rispettivi territori, con evidenti conseguenze in termini di capacità operativa e ruolo di presidio e di riferimento per il territorio;
considerato che le Regioni e le Province autonome si sono attivate per promuovere percorsi di regionalizzazione della funzione di vigilanza, con percorsi e provvedimenti normativi orientati a dare concreta attuazione alle misure previste dal Piano, con specifico riferimento alle misure previste dagli Obiettivi generali n. 1 e n. 2 dianzi-richiamati;
considerato altresì che quale misura transitoria all’efficace completamento del predetto processo di regionalizzazione le Regioni e le Province autonome hanno, a partire dall’anno 2016, assunto integralmente a proprio carico i costi necessari per lo svolgimento dell’attività di vigilanza;
considerato che, rispetto al vigente quadro normativo come derivante dalla riforma Delrio, le funzioni di vigilanza in parola costituiscono funzioni non fondamentali per le Province e Città metropolitane, ed in tal senso non è consentito ai medesimi Enti di poter realizzare efficaci politiche assunzionali tali da contrastare prima gli esiti negativi della riduzione dei contingenti in attuazione dei decreti Madia e poi anche degli esiti connessi all’ordinario turn-over del personale, con una prospettiva di medio-lungo periodo di un potenziale azzeramento dei contingenti disponibili per l’esercizio della funzione in parola;
dato atto che le Regioni e le Province autonome intendono continuare a garantire l’integrale copertura dei costi della funzione in parola in favore di Province e Città metropolitane sino all’efficace completamento dei processi di regionalizzazione sin qui avviati, anche in riferimento ad un processo di progressiva reintegrazione dei contingenti operativi, orientata da un lato al possibile recupero dei contingenti in essere prima della riforma Delrio, dall’altro alla necessità di garantire l’efficace conseguimento degli obbiettivi delineati e previsti dal Piano;
considerato che, in applicazione del vigente quadro normativo, sul rispetto dei limiti assunzionali disponibili per ciascuna amministrazione incidono numericamente anche gli interventi di reintegrazione dei contingenti operativi delle Polizie provinciali ed è quindi necessario, per rendere veramente efficaci tali interventi, prevedere che tali assunzioni non vadano ad incidere sul tetto massimo disponibile per ciascun ente;
dato atto che l’UPI – Unione delle Province Italiane ha a suo tempo provveduto, nel corso della discussione parlamentare in ordine alla legge di bilancio nazionale 2021, alla presentazione di due distinte proposte emendative in materia:
1) Misure in materia di Polizia provinciale: «Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 208 e successive modificazioni, qualora le disposizioni regionali mantengano le funzioni di polizia amministrativa locale ed il relativo personale presso le Province e le Città metropolitane per l’esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali di cui all’articolo 1, comma 89 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, con copertura dei relativi oneri, le Province e le Città metropolitane possono assumere personale addetto a tali funzioni, senza incidere sulle rispettive facoltà assunzionali, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione per la copertura continuativa dei relativi oneri;»;
2) Personale per funzioni delegate: «Le Province e le Città metropolitane, se delegate all’esercizio di funzioni con legge regionale emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 89 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica e senza incidere sulle rispettive facoltà assunzionali, nei limiti delle risorse continuative erogate dalle medesime disposizioni regionali ad integrale copertura dei relativi oneri;»
impegna
il Governo
1 - a concorrere, unitamente alle Regioni e Province Autonome e ciascuno secondo le rispettive attribuzioni, per dare efficace e concreta attuazione al «Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti ai danni contro gli uccelli selvatici», adottato in data 30 marzo 2017 dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che ha sancito accordo ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, fatto specifico riferimento gli Obiettivi generali, gli Obiettivi specifici ed alle Azioni di seguito indicate: Obiettivo Generale 1 – Potenziamento del contrasto diretto - Obiettivo Specifico 1.2: Mantenimento, ampliamento e creazione di strutture di contrasto dislocate sul territorio (CUTFAAC, Corpi Forestali Regionali, Polizie provinciali, Guardie volontarie, Nuclei antiveleno): Azione 1.2.1 Potenziamento e riorganizzazione dei Corpi provinciali di vigilanza venatoria e Azione 1.2.2 Rimozione degli ostacoli giuridici alla regionalizzazione dei Corpi provinciali di vigilanza venatoria; Obiettivo Generale 2 – Potenziamento del contrasto diretto - Obiettivo Specifico 2.1: Miglioramento dell’efficacia delle attività di contrasto diretto degli illeciti contro la fauna: Azione 2.1.1 Adeguamento del quadro normativo nazionale e Azione 2.1.3 Uniformazione delle competenze attribuite alle guardie venatorie volontarie;
2 - il concorso attivo di cui al precedente punto 1 si concretizza:
2.1 con la modifica del quadro normativo applicabile ai fini dell’attribuzione della qualifica di polizia giudiziaria nell’ambito delle materie, delle funzioni e delle attribuzioni di cui ai predetti Obiettivi generali, Obiettivi specifici ed Azioni indicate al precedente punto 1;
2.2 contestualmente, con l’impegno di appoggiare e promuovere una rapida riforma del quadro normativo applicabile in materie di capacità assunzionale di Province e Città metropolitane rispetto alle medesime materie, funzioni e attribuzioni, con specifico ma non esclusivo riferimento alle proposte di riforma normativa promosse dall’Unione delle Province Italiane, come di seguito riportate:
1) Misure in materia di Polizia provinciale: «Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 208 e successive modificazioni, qualora le disposizioni regionali mantengano le funzioni di polizia amministrativa locale ed il relativo personale presso le Province e le Città metropolitane per l’esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali di cui all’articolo 1, comma 89 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, con copertura dei relativi oneri, le Province e le Città metropolitane possono assumere personale addetto a tali funzioni, senza incidere sulle rispettive facoltà assunzionali, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione per la copertura continuativa dei relativi oneri;»;
2) Personale per funzioni delegate: «Le Province e le Città metropolitane, se delegate all’esercizio di funzioni con legge regionale emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 89 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica e senza incidere sulle rispettive facoltà assunzionali, nei limiti delle risorse continuative erogate dalle medesime disposizioni regionali ad integrale copertura dei relativi oneri;».
Roma, 17 giugno 2021


( red / 15.07.21 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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