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Regioni.it

n. 4120 - martedì 27 luglio 2021

Sommario
- Giovannini, Fedriga e Decaro lanciano la "PNRR academy": un progetto per qualificare le stazioni appaltanti
- Inail: Covid-19, in giugno i contagi sul lavoro al minimo storico. Da inizio pandemia sono quasi 177mila
- Aran: aggiornate al 2019 le statistiche degli occupati nella pubblica amministrazione
- Conferenza delle Regioni il 29 luglio
- Riforma degli Istituti Tecnici Superiori: Di Berardino, "ruolo importante delle Regioni nella definizione del testo"
- Misure per emergenza Covid-19: pubblicato sulla G.U. il 23 luglio il Decreto-Legge 105/2021

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Misure per emergenza Covid-19: pubblicato sulla G.U. il 23 luglio il Decreto-Legge 105/2021

All'articolo 3 le disposizioni sul green pass. Sul sito di palazzo Chigi le indicazioni per riconoscere l'autenticità di una certificazione verde

(Regioni.it 4120 - 27/07/2021) Il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105  "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 23 luglio 2021.
Tra le norme inserite nel Decreto rientrano le disposizioni relative al green pass.
L'articolo 3 è infatti dedicato all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19. Questo il testo del'articolo.
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.".
2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.".
Sul sito del Governo sono state poi fornite alcune indicazioni per verificare se una Certificazione verde è autentica. E' possibile farlo utilizzando l'app gratuita VerificaC19 installata su un dispositivo mobile (non è necessario avere una connessione internet). L'app - si specifica sul sito del Governo - non memorizza le informazioni personali sul dispositivo del verificatore.


dal sito di Palazzo Chigi: Green Pass: come riconoscere facilmente quello autentico





( red / 27.07.21 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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