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Regioni.it

n. 4145 - mercoledì 22 settembre 2021

Sommario
- Fedriga: coordinare l’attuazione del federalismo fiscale con il nuovo sistema fiscale che si va delineando
- Spettacolo dal vivo: Fedriga, Regioni chiedono di portare la capienza all’80% per arrivare presto al 100%
- Ue: incontro Fedriga-Tzitzikostas, necessario coinvolgere territori in processi decisionali
- Destinazione Export: al via Roadshow regionale
- Green Pass: in Gazzetta ufficiale il Decreto-legge
- Prosek: Regioni chiedono iniziative per una decisa opposizione alla richiesta della Repubblica di Croazia

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Green Pass: in Gazzetta ufficiale il Decreto-legge

(Regioni.it 4145 - 22/09/2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto sul Green Pass, che quindi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entra in vigore.
E’ previsto l'obbligo, dal 15 ottobre al 31 dicembre, di esibire il certificato “verde” di avvenuta vaccinazione nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati.
I lavoratori che ne saranno sprovvisti non percepiranno lo stipendio, ma non ci saranno sospensioni o licenziamenti.
I tamponi saranno calmierati non solo nelle farmacie ma anche nelle strutture convenzionate.
Il Green pass è obbligatorio anche per i magistrati ma non per avvocati, consulenti, periti e testimoni.



DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139)
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento   della   diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza   da   COVID-19   in   ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale»;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia»   in   considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato che l'attuale   contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, di estendere l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonche' di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresi' misure volte ad agevolare la somministrazione di test per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare ulteriori misure di sostegno per il corretto svolgimento di attivita' sportive, nonche' di verificare l'andamento dell'epidemia da COVID-19 al fine di adeguare le misure per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nello svolgimento di attivita' culturali, sportive, sociali e ricreative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della giustizia,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
 
Art. 1
 
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico
Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater e' inserito il seguente:
   «Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale,   ai   fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito   del   territorio nazionale, in cui il   predetto   personale   svolge   l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.
Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalita' organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con   diritto   alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non   sono   dovuti   la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme   le   conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita in euro da 600 a 1.500. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse   umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 2
 
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da
parte dei magistrati negli uffici giudiziari
Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, e'   inserito   il seguente:
   «Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate   condizioni   di   sicurezza,   i   magistrati   ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della   violazione   e' trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies. Con circolare   del   Ministero   della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».
Art. 3
 
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
ambito lavorativo privato
Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente:
   «Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche   a   campione,   prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le   verifiche   delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel   luogo   di   lavoro,   sono  considerati   assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme   le   conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita in euro da 600 a 1.500. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».
Art. 4
 
Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi
All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino al 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
     «1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresi' tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di   inosservanza   della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica, puo' disporre la chiusura dell'attivita' per una durata non superiore a cinque giorni.
     1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato, e' assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.».
All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
   «9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma   che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al   protocollo   d'intesa   di   cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea   certificazione   medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma   3,   del   predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, e' autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.
   9-quinquies.   Il   Commissario   straordinario   provvede   al trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma 9-quater secondo le medesime modalita' previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».
Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del   fondo   di   cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Art. 5
 
Durata delle certificazioni verdi COVID-19
All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «da SARS-CoV-2» sono inserite le seguenti: «e le vaccinazioni   somministrate   dalle autorita' sanitarie nazionali competenti   e   riconosciute   come equivalenti con circolare del Ministero della salute,»; b) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
     «c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla medesima somministrazione»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
     «4-bis. A coloro che sono stati identificati come   casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito del prescritto ciclo, e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validita' di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.».
Art. 6
 
Misure urgenti per lo sport
Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennita' per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale» di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 7
 
Contact center Green pass
All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo:
     1) le parole «La competente struttura per   l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero   della salute»;
     2) dopo le parole «dalla legge 17 giugno 2021, n. 87», sono aggiunte le seguenti: «, quale servizio supplementare rispetto a quello di contact center reso in potenziamento   del   Servizio 1500-numero   di   pubblica   utilita',   di   cui   all'articolo   1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere»;
b) al secondo periodo, le parole «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni». Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'anno   2021,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo   al   medesimo Ministero.
Art. 8
Disposizioni per lo svolgimento di attivita'
culturali, sportive, sociali e ricreative
Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni,   in   vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento   dell'epidemia,   dell'estensione   dell'obbligo   di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della   campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attivita' culturali, sportive, sociali e ricreative.
Art. 9
 
Disposizioni di coordinamento
All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies».
Art. 10
 
Disposizioni finanziarie
Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri   decreti,   le   occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
 
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale   della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
   Dato a Roma, addi' 21 settembre 2021
MATTARELLA
                                 Draghi, Presidente del Consiglio
                                 dei ministri
                                 Speranza, Ministro della salute
                                 Brunetta, Ministro per la pubblica
                                 amministrazione
                                 Orlando, Ministro del lavoro   e
                                 delle politiche sociali
                                 Giorgetti, Ministro dello sviluppo
                                 economico
                                 Cartabia, Ministro della giustizia
                                 Franco, Ministro dell'economia e
                                 delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia



( gs / 22.09.21 )
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