+T
-T
Fedriga: riflessioni di Bonomi su PNRR meritano massima attenzione

La Conferenza delle Regioni è pronta a sedersi alla cabina di Regia per valutare ogni possibile azione
( red / 07.03.22 )

+T
-T
Emergenza Ucraina: le prime ordinanze di protezione civile
(Regioni.it 4250 - 07/03/2022) Il 25 febbraio 2022, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza per intervento all’estero in seguito alla crisi in Ucraina. Questa misura assicura il concorso dello Stato italiano alle iniziative di protezione civile a supporto della popolazione colpita, anche attraverso interventi straordinari ed urgenti. Le risorse stanziate, tre milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, comprendono i costi per il trasporto, il dispiegamento e il reintegro dei materiali, al netto di quanto sarà rimborsato dall’Unione Europea.
In conseguenza della grave crisi internazionale in atto, il 28 febbraio il Consiglio dei Ministri delibera un ulteriore stato di emergenza per assicurare l’accoglienza in Italia della popolazione ucraina in fuga dal proprio Paese. Per gli interventi di assistenza sono stanziati 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali.
Il 4 e il 6 marzo sono state emanate due ordinanze di protezione civile. Si riportano di seguito gli articolati e i link.
Ocdpc 872 del 4 marzo 2022 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina (1193 Kb)
Articolo 1
(Coordinamento nazionale degli interventi)
1. Il Dipartimento della protezione civile, assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nei termini previsti dalla presente ordinanza.
2. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell’ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui articoli 2, 3 e 4.
3. Per assicurare il più efficace raccordo tra i diversi livelli operativi nello svolgimento delle attività di cui al presente contesto emergenziale, è istituto un comitato composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, dal Direttore della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia.
Articolo 2
(Nomina dei Commissari delegati e coordinamento territoriale)
1. I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:
a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;
b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell’individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
c) all’assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
d) all’assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Commissari delegati e le Province autonome operano nell’ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all’interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022 trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 4. Ove non disponibili le strutture di cui al precedente periodo, per le medesime finalità, le Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive del territorio, ovvero avvalersi degli Enti locali in qualità di soggetti attuatori, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della presente ordinanza.
4. All’attuazione delle attività e degli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 6.
Articolo 3
(Attività di accoglienza di competenza del Ministero dell’Interno sul territorio e supporto alla medesima)
1. Le Prefetture – Uffici territoriali del governo provvedono, assicurando il continuo raccordo con i Commissari o loro delegati, a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei centri di di accoglienza di cui agli articolo 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante il Sistema di accoglienza e integrazione in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16.
2. Per le finalità di accoglienza di cui al comma 1, le Prefetture – Uffici territoriali del governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d’appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione. Per le medesime esigenze le Prefetture - Uffici territoriali del governo si raccordano con i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, per ottimizzare, anche in riferimento all’evoluzione della crisi pandemica, l’utilizzo delle strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Le specifiche esigenze di supporto di cui al comma 2 sono formulate dalle Prefetture – Uffici territoriali del governo ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito delle forme di coordinamento di cui al comma 2 del precedente articolo 2, unitamente alla comunicazione delle attività di competenza di cui al comma 1.
4. Ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - Uffici territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’alloggiamento temporaneo, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b), o l’assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2.
Articolo 4
(Nomina dei soggetti attuatori dei Commissari delegati e disposizioni in materia di gestione contabile)
1. Per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all’art. 2, comma 1, i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento.
2. Per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all’art. 2, comma 1, è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato.
3. I soggetti intestatari delle contabilità speciali di cui al comma 2 provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte ai sensi dell’art. 3, comma 1, secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione ‘protezione civile’ della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con l’Associazione nazionale comuni d’Italia per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali di cui al comma 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.
4. Per l’attuazione delle misure previste dalla presente ordinanza a cura dei Commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono essere concesse anticipazioni.
5. Al fine di garantire l’efficace coordinamento e attuazione delle attività di cui agli articoli 2 e 5, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono conferire incarichi dirigenziali in deroga all’art. 19, comma 2, limitatamente alla durata minima, e ai limiti previsti dal comma 6, del D. Lgs. 165/2001, di durata non superiore allo stato di emergenza, per la copertura dei relativi posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali.
Articolo 5
(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)
1. Per l’impiego del Volontariato organizzato di protezione civile nelle attività previste dall’articolo 2 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo articolo 6. Per l’impiego delle organizzazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’istruttoria delle relative istanze di rimborso per la successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall’articolo 4.
2. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell’emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere. Agli oneri conseguenti all’applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 6.
Articolo 6
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza posti in essere dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori da essi nominati, si provvede nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei Ministri in relazione al presente contesto emergenziale.
Articolo 7
(Disposizioni in materia di lavoro)
1. Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 8
(Misure per l’accelerazione delle procedure di attivazione dei posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione)
1. I posti in accoglienza nell’ambito del Sistema di Accoglienza ed Integrazione, di cui all’art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono atti-vati dagli enti locali titolari di finanziamento con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei con-tratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispet-to dei principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza e delle dis-posizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché dei vincoli inderogabili deri-vanti dall’appartenenza all’Unione europea.
2. L’accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), per l’attivazione dei posti di cui al comma 1 è consentito anche in deroga agli articoli 7, c. 2, 8, c. 4, 9, c. 2 e 11, c. 2, art. 19, c. 1, lett. k) e delle linee guida allegate al decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019, recante “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”.
3. Ai fini dell’attivazione dei posti di cui al comma 1 non si applica l’art. 14, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni 18 dicembre 2020, n. 173.
Articolo 9
(Deroghe)
1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di permettere ai Comuni di andare in deroga per le somme urgenze ai tempi stringenti relativi alla copertura di spesa di fine anno;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, fino all’importo di € 214.900,00 Iva esclusa per le forniture di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.
3. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a dieci;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
- 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;
- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all’articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5.Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
6. Al di fuori delle procedure espletate in via ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
Articolo 10
(Clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei Commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall’ordinamento provinciale.
3. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, le risorse finanziarie assegnate sono trasferite con vincolo di destinazione per gli interventi previsti dalla presente ordinanza al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso spese già sostenute, e gestite sulla base dell’ordinamento provinciale per le finalità della presente ordinanza. Le medesime risorse sono erogate secondo modalità concordate tra il Dipartimento Protezione civile e la singola Provincia interessata con accredito sul conto, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilità di cui all’articolo 4.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 04 marzo 2022
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Ocdpc n.873 del 6 marzo 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina (85 Kb)
Articolo 1
(Modello operativo)
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 dell’OCDPC n. 872/2022 citata in premessa mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento nazionale con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma. Nella struttura di coordinamento nazionale, articolata in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. La struttura di coordinamento nazionale promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Articolo 2
(Disposizioni di carattere sanitario)
1. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso, in coerenza con quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0015743 del 3 marzo 2022 citata in premessa. Nei cinque giorni successivi al tampone di cui al periodo precedente, i cittadini e soggetti ivi indicati devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.
2. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022 e dalla circolare del medesimo Ministero indicate in premessa, possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone di cui al comma 1, se negativo. I cittadini e soggetti di cui al presente comma hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati dispostivi devono essere forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.
3. Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall’ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite.
4. Conseguentemente alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 3, è necessario procedere tempestivamente all’offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell’infanzia.
5. Le vaccinazioni vengono erogate tramite l’iscrizione al regime di ‘straniero temporaneamente presente’ (codice ‘STP’), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate.
6. Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell’emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione.
7. I commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, assicurano il tempestivo accesso delle persone di cui al comma 1 ai percorsi disciplinati dal presente articolo oltre ad eventuali ulteriori misure di profilassi successivamente individuate dal Ministero della salute.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 06 marzo 2022
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
( red / 07.03.22 )

+T
-T
Ucraina: i Decreti del 25 e del 28 febbraio
(Regioni.it 4250 - 07/03/2022) Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 25 ed il 28 febbraio per adottare alcuni provvedimenti relativi all'emergenza Ucraina.
Venerdì 25 febbraio 2022, alle ore 14.25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge in materia di disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. Infatti, gli sviluppi militari della crisi ucraina e le conseguenti decisioni che l’Italia, assieme ai Paesi alleati, ha assunto nel contesto della NATO, includono l’attivazione di una serie misure relative al rafforzamento della postura militare, a fronte della grave situazione di crisi in atto. In particolare, al fine sia di rassicurare gli alleati più esposti sul fianco est dell’Alleanza, che di svolgere un’azione di deterrenza nei confronti della Russia, il Consiglio Atlantico ha ribadito il potenziamento del dispositivo di forze dispiegato dalle nazioni nel contesto delle operazioni NATO già attive, e la disponibilità di un contingente di forze in elevata prontezza che gli alleati mettono a disposizione per affrontare le situazioni di crisi, quale quella attuale.
Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio e del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, questo provvedimento prevede nello specifico:
- l’autorizzazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a derogare alle norme vigenti per l’erogazione di aiuti e assistenza a favore delle autorità e della popolazione dell’Ucraina;
- l’autorizzazione a 10 milioni di stanziamenti aggiuntivi finalizzati a un rafforzamento della funzionalità e dei dispositivi di sicurezza delle Sedi diplomatiche italiane, del personale e per la tutela di interessi e cittadini italiani all’estero;
- l’autorizzazione a interventi per potenziare l’operatività dell’Unità di crisi (con stanziamenti complessivi pari a 1,1 milioni di euro) e facilitare le procedure di assistenza ai cittadini italiani all’estero anche attraverso l’uso di applicativi informatici;
- la proroga per l’anno 2022 dei dispositivi NATO già in corso, ovvero la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO, già autorizzati dal Parlamento per l’anno 2021:
1. presenza avanzata e rafforzata in Lettonia (enhanced Forward Presence), attraverso l’impiego del numero massimo di 250 unità di personale e 139 mezzi terrestri;
2. dispositivo per la sorveglianza aerea attraverso attività di Air Policing, che prevede l’impiego del numero massimo di 130 unità di personale e di 12 mezzi aerei, attualmente dislocati in Romania, e attività di pattugliamento aereo nell’ambito delle misure di rassicurazione degli alleati nel fianco est, attraverso 2 mezzi aerei (un rifornitore e un mezzo per raccolta dati);
3. dispositivo per la sorveglianza navale e attività di raccolta dati nell’area sud dell’Alleanza (Mediterraneo orientale e Mar Nero), attraverso l’impiego del numero massimo di 235 unità di personale, due mezzi navali e di uno ulteriore, secondo necessità, e di un mezzo aereo;
- la mobilitazione di ulteriori forze ad alta prontezza, denominate “Very High Readiness Joint Task Force-VJTF”, fino al 30 settembre 2022, attraverso l’impiego di 1350 unità, 77 mezzi terrestri, 2 mezzi navali (a partire dal secondo semestre 2022) e 5 mezzi aerei. Oltre alle misure appena descritte presenti nel decreto, nel contesto delle determinazioni in ambito NATO, l’Italia ha attivato interlocuzioni tecniche con singoli Paesi alleati, maggiormente esposti sul fianco est, al fine di verificare la possibilità di attivare ulteriori iniziative con caratteristiche simili alla missione già operativa in Lettonia, anche in termini di personale impiegato. Il decreto prevede anche la cessione alle autorità governative dell’Ucraina, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali, rendendo disponibili equipaggiamenti per la protezione individuale per i militari ucraini e materiali per lo sminamento umanitario a favore della popolazione civile. La disposizione intende fornire risposta concreta alle richieste di supporto indirizzate alla Comunità internazionale, a cui l’Italia ha voluto contribuire.
Il Consiglio dei Ministri del 28 febbraio, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti sulla crisi in Ucraina.
Il decreto interviene, alla luce dell’emergenza in atto, in diversi ambiti.
Difesa
In particolare, il provvedimento contiene una norma abilitante che, dopo una preventiva risoluzione delle Camere, consente al Ministro della difesa di adottare un decreto interministeriale per la cessione alle autorità governative dell’Ucraina di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari. E’ prevista peraltro una deroga specifica ad alcune disposizioni vigenti.
Energia
Una seconda parte si occupa del livello di rischio imprevisto per il normale funzionamento del sistema nazionale di gas naturale. Per questo si autorizza l’anticipo, anche a scopo preventivo, dell’adozione delle misure di aumento dell’offerta e/o riduzione della domanda di gas previste in casi di emergenza.
La norma rende immediatamente attuabile, se fosse necessario, la riduzione del consumo di gas delle centrali elettriche oggi attive, attraverso la massimizzazione della produzione da altre fonti e fermo restando il contributo delle energie rinnovabili.
Per rendere concretamente operative le misure, si affida una serie di compiti a Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale.
Rifugiati
Il decreto prende prime misure per l’eventualità che una parte del flusso dei profughi si indirizzi presso il nostro Paese: in Italia vi è una cospicua presenza di cittadini ucraini, circa 250.000 persone.
Il provvedimento prevede, pertanto, il rafforzamento della rete di accoglienza degli stranieri. Inoltre, si dispone che i cittadini ucraini vengano ospitati nei CAS anche indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale.
Università
Infine, è istituito un apposito Fondo da 500 mila euro per finanziare misure di sostegno per studenti, ricercatori e docenti ucraini affinché possano svolgere le proprie attività presso università, istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica ed enti di ricerca italiani. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Al fine di organizzare ed attuare gli interventi più urgenti sono stati stanziati 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali.
Altre deliberazioni hanno poi riguardato le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti a supporto delle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, interventi da svolgersi durante lo stato di emergenza. (vedi notizia precedente).


( red / 07.03.22 )

+T
-T
Bonomi: per Confindustria è necessario riscrivere PNRR e spostare gli obiettivi della transizione ecologica
(Regioni.it 4250 - 07/03/2022) Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ospite della puntata di “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata, su Rai 3, parlando delle conseguenze del conflitto russo-ucraino della crisi energetica sulla ripresa e sulle imprese italiane, ha ricordato, fra l'altro che "L’Italia stava già rallentando, prima della guerra, così come il problema energetico era già presente. Il conflitto ha accentuato la crisi energetica, fattore che mette più a rischio la ripresa, che è fondamentale per rispondere a debito pubblico emergenziale che questo Paese ha contratto".
L’impatto del caro-energia sull’attività economica italiana ha causato un forte rallentamento produttivo dell'industria: «La produzione industriale italiana è stimata in forte caduta a gennaio -1,3%, dopo -0,7% a dicembre», ha ricordato il 5 marzo il Centro studi di Confindustria indicando che «la contrazione è dovuta al caro-energia (elettricità +450% a gennaio 2022 su gennaio 2021) e al rincaro delle altre commodity che comprimono i margini delle imprese e, in diversi casi, stanno rendendo non più conveniente produrre».
In quest’ottica, ha aggiunto Bonomi, la nuova situazione creata con il conflitto in Ucraina e il balzo dei prezzi dell’energia impone di "riscrivere il Pnrr e allungarlo temporalmente» oltre che «spostare gli obiettivi della transizione ecologica", una riflessione che ha riscontratro l'immedoatta attenzione da parte della Conferenza delle Regioni (vedi notizia precedente). Confindustria chiederà al governo una serie di misure per una "strategia di medio lungo periodo" nell’energia fra cui "la sospensione del mercato Ets, nuovi impianti gnl magari in mare, l’aumento della produzione nazionale di gas e rinnovabili". Bonomi ha spiegato come non c’è ancora in agenda un incontro con il premier Draghi "ma ci sentiamo costantemente al telefono», «lui ha la situazione ben chiara".
Infine entrando nel dettaglio, il numero uno di Confindustria ha detto che "dobbiamo cambiare il nostro mix energetico, importare gas da altre nazioni, fare nuovi accordi come quello con l’Algeria, incentivare le rinnovabili. Soprattutto, dobbiamo sbloccare la burocrazia sulle rinnovabili: non è possibile metterci dieci anni per un impianto. Serve una strategie di indipendenza, è fondamentale per noi e per tutta l’Ue. Dobbiamo cambiare investimenti".
Fonte: www.ilsole24ore.com
RaiPlay: link alla puntata del 6 marzo del programma "Mezz'ora in più" di Lucia Annunziata
( red / 07.03.22 )

+T
-T
"Appalti per l’innovazione e Appalti socialmente responsabili", 1° webinar del X Ciclo di Formazione in materia europea del CINSEDO
Prossimo appuntamento il 14 marzo 2022
Acquistando prodotti e servizi innovativi e con impatto sociale, la pubblica amministrazione può contribuire concretamente alla ripresa economica e alla transizione verde, digitale e giusta. Gli acquisti pubblici, infatti, rappresentano oltre il 14% del PIL europeo e sono in grado di incidere significativamente sugli obiettivi del Green Deal e dell’Agenda ONU per lo Sviluppo sostenibile. Rispetto a questi obiettivi, si tratta di utilizzare il potenziale strategico che deriva dal quadro normativo delle direttive del 2014 in materia di appalti. Esse facilitano, lungo tutto il procedimento di acquisto pubblico, il perseguimento degli obiettivi sociali e di innovazione, oltre che ambientali. L’attuazione del PNRR, tra investimenti e riforme, insieme alle risorse della nuova programmazione dei fondi SIE, rappresentano un’occasione senza precedenti per sfruttare al meglio il potenziale finora sotto-utilizzato degli appalti strategici. Nel 2021 la Commissione europea ha pubblicato le nuove Comunicazioni in materia di appalti per l’innovazione e appalti socialmente responsabili. Il Webinar, suddiviso in due sessioni, è finalizzato ad illustrare le due Comunicazioni e promuovere tra le Regioni e le Province autonome la conoscenza delle buone pratiche basate sull’approccio strategico negli appalti, in applicazione delle direttive nei diversi Stati membri.
Relatore: Ivo Locatelli, DG GROW, Commissione europea
Agenda
Relatrice: Anna Lupi, DG GROW, Commissione europea
( red / 07.03.22 )

+T
-T
Al via il Programma di Formazione Europea 2022 del CINSEDO
On line il calendario degli appuntamenti previsti
Il Programma di Formazione in materia europea del CINSEDO – Centro INterregionale Studi E DOcumentazione – si pone l’obiettivo di contribuire al rafforzamento della capacità dell’amministrazione regionale italiana di esercitare le proprie funzioni europee e, nel contempo, di contribuire agli obiettivi della Better regulation. Per fare ciò è importante condividere con le istituzioni europee la visione strategica e contribuire alla formazione e all’attuazione di politiche “a prova di futuro.” Per questo motivo, il Programma di formazione prevede un’attenzione rafforzata al Programma di lavoro annuale della Commissione europea, nel quadro delle priorità del mandato quinquennale. Il quadro normativo di riferimento del Programma di formazione resta la legge 234 del 2012 da un lato, e le politiche europee che interessano le competenze delle Regioni dall’altro.
Giunto al suo decimo anno, il Programma rappresenta ormai un’offerta formativa consolidata e conosciuta a livello regionale, nazionale ed europeo. Complessivamente, nel 2021, hanno partecipato alle diverse iniziative 1400 tra funzionari e dirigenti delle Regioni e delle Province autonome. Dal 2011 al 2021 sono stati formati complessivamente circa 9.000 funzionari regionali.
Web talks, Webinar/Semiari, Laboratori, Dialoghi interregionali, Alta formazione, Corso-base, Visita di studio. Questa è l’offerta formativa in materia europea che il Cinsedo propone alle Regioni e alle Province autonome italiane. L’approccio combinato tra il metodo – le procedure – i contenuti – le politiche – caratterizza ciascuna iniziativa, insieme al taglio pratico e operativo della formazione e alla valorizzazione dello scambio di buone pratiche tra amministrazioni.
Come negli anni passati, tutte le proposte formative saranno tra loro strettamente collegate, a partire dalla condivisione di principi, strumenti e obiettivi della Better regulation europea e del concetto chiave di “EU Policy cycle”. A supporto di questo obiettivo generale, si aggiunge l’obiettivo di mettere in pratica la “Sussidiarietà attiva” quale metodo di lavoro suggerito dalla “Task force” sulla sussidiarietà alle istituzioni Ue, agli Stati membri, alle Regioni.
Il Programma è coordinato da Andrea Ciaffi, dirigente per i rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle attività di ricerca e formazione del Cinsedo. Il direttore del Programma è Cecilia Odone, esperta in
materia di partecipazione delle Regioni alla formazione e attuazione del diritto UE e consulente del Cinsedo.
Destinatari sono Dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province autonome italiane che si occupano, nelle rispettive amministrazioni, della partecipazione alla formazione e attuazione delle norme e delle politiche europee nelle materie di interesse regionale, dei temi specifici approfonditi all’interno dei singoli seminari e del processo legislativo e decisionale regionale ad essi connesso.
Gli obiettivi del programma sono:
o Rafforzare la capacità regionale di “anticipazione” per elaborare e attuare politiche e legislazione a “prova di futuro” (future-proof legislation).
o Mettere in pratica la “Sussidiarietà attiva” a supporto di politiche e legislazione place-based ed evidence-based.
o Fornire gli strumenti, le competenze tecniche e i necessari aggiornamenti per contribuire dal livello regionale agli obiettivi europei della Better regulation.
o Rafforzare efficacia e tempestività della partecipazione regionale alla formazione e all’attuazione delle norme e delle politiche dell’Unione europea.
o Avvicinare teoria e pratica della partecipazione alla formazione e attuazione delle norme e delle politiche europee nelle materie di competenza e di interesse delle Regioni e Province autonome, in applicazione delle procedure previste dalla legge 234 del 2012.
o Rafforzare le competenze settoriali rispetto ai dossier europei di interesse regionale e favorire un progressivo adattamento dal policy-making regionale al policy-making europeo.
o Consolidare il networking e rendere sistematico il confronto tra gli interlocutori istituzionali ai diversi livelli di governo, con il coinvolgimento, nelle attività di formazione, dei funzionari delle Istituzioni europee, degli END - esperti nazionali distaccati – e degli Attachè regionali presso ItalRap a Bruxelles, anche al fine di diffondere la conoscenza del ruolo e la
valorizzazione delle competenze.
Organizzazione e sede
Anche per il 2022, di norma, le iniziative di formazione si svolgeranno a distanza su piattaforma “Lifesize”. Per ogni iniziativa verrà specificato se la partecipazione sarà in videoconferenza oppure in streaming. L’effettiva partecipazione verrà verificata in base all’accesso registrato sulla piattaforma con il proprio nome, cognome, ente di appartenenza. La presenza dovrà risultare per tutta la durata dell’iniziativa. I dati di registrazione sulla piattaforma dovranno corrispondere ai dati indicati all’atto
dell’iscrizione.
La partecipazione è gratuita.
Di norma, al termine di ogni iniziativa di formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Nel caso di partecipazione a distanza, l’attestato verrà rilasciato su richiesta dell’interessato da inviare alla segreteria a conclusione dell’iniziativa e previo accertamento dell’effettiva partecipazione.
Salvo diversa specificazione, l’iscrizione deve essere fatta esclusivamente online al seguente link:
http://www.regioni.it/iscrizione-seminari/
Per ciascuna iniziativa, il programma si può scaricare al sito internet www.regioni.it (cliccare “Seminari Cinsedo”). Eventuali ed ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria organizzativa (Maria V. Scipioni, tel.: 06 488 829 307, e-mail: europa@regioni.it).
Il programma on line.
( red / 07.03.22 )

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Proprietario ed Editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione
Direttore responsabile: Stefano Mirabelli
Capo redattore: Giuseppe Schifini
Redazione: tel. 064888291 - fax 064881762 - email redazione@regioni.it
via Parigi, 11 - 00185 - Roma
Progetto grafico: Stefano Mirabelli, Giuseppe Schifini
Registrazione r.s. Tribunale Roma n. 106, 17/03/03