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Regioni.it

n. 4335 - venerdì 15 luglio 2022

Sommario
- Dimissioni Draghi: le riflessioni dei Presidenti di Regione
- Incendi: Effis, quasi 230 kmq in fumo da gennaio in Italia
- Agenas: sperimentazione sistema di misurazione e valutazione performance per le aziende ospedaliere
- Le raccomandazioni per le linee guida di design per siti internet e servizi digitali della PA
- Modifica del Codice della proprietà industriale: osservazioni sul Decreto
- Trasporto pubblico locale: analisi dei danni causati da emergenza Covid-19

Documenti della Conferenza delle Regioni del 6 luglio

+T -T
Modifica del Codice della proprietà industriale: osservazioni sul Decreto

Eemndamenti per le intese sul Fondo per la rimessa in efficienza di opere idrauliche e sul Decreto per la bonifica dei suoli dei siti orfani

(Regioni.it 4335 - 15/07/2022) Parere favorevole nella Conferenza Unificata del 6 luglio sul disegno di legge recante: “modifica del codice della proprietà industriale, emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (CPI)”, Missione 1 PNRR.
La Conferenza delle Regioni ha formulato alcune osservazioni contenute in un documento inviato per via telematica.
Si propone, tra l'altro, l’inserimento (all'articolo 1) dopo la locuzione “denominazioni di origine protette” delle seguenti parole “nonché dei segni distintivi” coerentemente con quanto disposto all’art. 2 del d.lgs 30/2005. Una proposta  formulata per includere nel divieto di registrazione (art 1 della pdl) i segni distintivi oggetto di protezione (in base all’art. 2 del dlgs 30/2005).
Per quanto riguarda poi l’articolo 3, che modifica l’articolo 65 decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si ritiene inappropriato, oltreché inefficace ai fini dell’incentivazione dell’attività di ricerca applicata e della brevettazione a fini industriali, mettere in capo agli enti i diritti nascenti dalle invenzioni riconoscendo ai ricercatori solo i diritti d’autore. Si perde ogni spinta ai ricercatori di sviluppare innovazioni con ricadute positive sul mercato e sulla società, essendone espropriati dei vantaggi derivanti da esse. Inoltre, la norma non attribuisce nessun obbligo o incentivazione a fare uso profittevole di tali brevetti e a garantirne la massima diffusione e trasferimento anche al fine di generare entrate addizionali per le Università. Pertanto, anche l’eventuale riconoscimento del 50% dei proventi ai ricercatori ha poca rilevanza dal momento che essi non detengono la proprietà e l’autonomia di promuovere e diffondere le modalità di sfruttamento economico dell’invenzione. Il rapporto dovrebbe essere invertito. I diritti devono essere primariamente riconosciuti al ricercatore o ai ricercatori e solo in subordine va riconosciuto un diritto parziale alle Università o agli enti di ricerca per aver messo a disposizione strutture tecnologiche, spazi, personale e altre risorse.
Nella stessa seduta del 6 luglio della Conferenza Unificata è stata sancita l'intesa sul Regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri recante la disciplina di funzionamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti. La Conferenza delle Regioni pur esprimendo l'intesa ha fomulato  una proposta emendativa contenuta in un documento inviato per via telematica.
Intesa condizionata all'accoglimento di una proposta emendativa per quanto riguarda invece il Decreto del ministro della Transizione ecologica che adotta il piano d’azione per la bonifica dei suoli dei siti orfani (misura m2c4, investimento 3.4 del PNRR). L'emendamento, presentato dalla Conferenza delle Regioni (sempre nella Conferenza Unificata del 6 luglio) , sottolinea che ciascuna Regione e Provincia autonoma ha provveduto all’individuazione dei siti orfani, secondo criteri definiti nel percorso di concertazione con il Ministero della Transizione Ecologica,  coerentemente con le previsioni e pianificazioni rispettivamente già adottate in materia di bonifiche” e non “secondo criteri propri” come riportato nella versione trasmessa dal Ministero della transizione ecologica.



( red / 15.07.22 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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