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Regioni.it

n. 4569 - venerdì 2 febbraio 2024

Sommario
- Provincia autonoma di Bolzano: la nuova Giunta
- Caner (Regioni): vicini agli agricoltori per sostenibilità imprese
- SELECTING ITALY 2024 a Trieste l’8-9 aprile
- Sanità: finanziamento SSN, raccomandazioni Regioni
- Contenzioso tributario: osservazioni e proposte
- Disabilità: l'intesa condivisa con Anci

Documento della Conferenza delle Regioni del 20 dicembre

+T -T
Contenzioso tributario: osservazioni e proposte

(Regioni.it 4569 - 02/02/2024) Nella seuda del 20 dicembre via libera all'Intesa in Conferenza Unificata da aprte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul tema del decreto che riguarda il contenzioso tributario . 
In un documento inviato al Governo vengono formuale le osservazioni e proposte emendative riportate nel seguente documento approvato e consegnato al Governo.
In particolare si rileva la finalità di esplicitare la capacità delle Regioni di stare in giudizio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari e funzionari individuati a livello regionale, al fine di poter espletare con efficacia alle numerose pratiche in corso.

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “CONTENZIOSO TRIBUTARIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111”

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111
Punto 16) O.d.g. Conferenza Unificata
 
 
Proposte e osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante
“Contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111”
 
Le Regioni e le Province autonome, con riferimento al provvedimento in oggetto, formulano osservazioni e proposte emendative che di seguito si riportano.
 
Emendamenti
- All’art. 1, lettera d) aggiungere il seguente punto:
4) dopo il comma 2-nonies è inserito il seguente: “2-decies. All’art. 5-octies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.»
dopo le parole “L’agente della riscossione” inserire le seguenti “e le Regioni e Province autonome”;
dopo le parole “alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione” inserire le parole “e al competente ufficio della Regione e/o Provincia autonoma soccombente”;
sostituire le parole “indicata nel relativo sito internet istituzionale” con le parole “indicati nei relativi siti internet istituzionali”.
 
Relazione illustrativa
L'emendamento ha la finalità di estendere alle Regioni e Province autonome le modalità di pagamento delle spese di giudizio già introdotte per Agenzia Entrate Riscossione dal decreto-legge 146 del 2021. Si rende opportuna la medesima regolamentazione, per le medesime fattispecie, anche per le Regioni e Province autonome ed in particolare per gli enti impositori. Infatti, la norma che si intende estendere anche alle Regioni e Province autonome, ha previsto che per l’Agente della Riscossione, il termine per il pagamento, di 120 giorni, delle spese di giudizio per soccombenza decorre dalla data di istanza contente l’indicazione dell’IBAN.
Tale situazione comporta che, mentre per l’Agente della Riscossione il termine inizia a decorrere dal momento dell’istanza completa di tutti gli elementi per poter procedere al pagamento, per l’Ente soccombente tale termine decorre dalla data di notifica della sentenza non rilevando la circostanza che alcuni legali non comunichino i dati necessari ai pagamenti, con rischio di avvio di procedure esecutive per le Amministrazioni richiamate.
 - All’art. 1, prima della lettera b), aggiungere:
Dopo il comma 3 dell’art. 11, inserire il comma 4 con il seguente testo: “La Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari e funzionari individuati dall’Ente con proprio provvedimento”.
 
Relazione illustrativa
 
L’emendamento avrebbe la finalità di esplicitare la capacità delle Regioni di stare in giudizio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari e funzionari individuati dall’Ente, modalità che consente di far fronte al notevole volume di contenzioso, tenendo conto dell’organizzazione degli uffici.
 
Osservazioni
 
Le modifiche proposte al D.lgs. 546/92 in materia di contenzioso tributario, potrebbero avere delle ripercussioni sull’organizzazione degli uffici in relazione al prevedibile aumento del numero di procedimenti di contenzioso tributario, in particolare:
1. all’articolo 14, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”.
Questa modifica, senz’altro utilissima perché eviterebbe il comportamento "poco lineare" di alcuni contribuenti/professionisti che, nei casi di eccepita prescrizione, si limitano a notificare i ricorsi solo all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, farebbe aumentare il contenzioso di circa il 10% con l'aggiunta di tutte quelle cause (chiamate in causa/interventi volontari) per le quali oggi l’ufficio si limita a tramettere la prova dell’avvenuta notifica degli atti ad AdE-R.

2. nell’articolo 15: 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.”
Se la ratio della norma è quella che, se la controparte avesse ricevuto i documenti controversi (es. prova notifica accertamento) nella fase precontenziosa non avrebbe instaurato il contenzioso, tale norma potrebbe essere interpretata nel senso che l’Ufficio dovrà condividere con la controparte già in sede di reclamo i documenti che poi saranno esibiti in giudizio, senza che la stessa parte ricorrente abbia di fatto richiesto espressamente l’accesso agli atti.

3. nell’articolo 19, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;”.
Seppur vero che il citato articolo 10-quater, nel disciplinare l’autotutela obbligatoria d’ufficio è molto tassativo, prevedendo esclusivamente i casi di:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull’individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria.
è anche vero che, in primo luogo, la casistica di cui alle lettere d) è molto generica, ma soprattutto tale norma potrebbe rimettere nei termini qualsiasi contribuente oltre il termine tassativo di 60 gg per l’impugnazione di un atto. Infatti, non avendo l’autotutela limiti temporali, chiunque trascorsi i 60 gg per impugnare l’atto, potrebbe presentare un’istanza di autotutela pretestuosa e, a seguito di rifiuto dell’Ufficio, impugnare il provvedimento di rigetto eccependo anche vizi relativi gli atti prodromici.

4. nell’articolo 48: 2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.”;
Per i tributi di importi rilevanti (es. ecotassa) la valutazione della conciliazione anche per le controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione, oltre ad una necessaria riorganizzazione interna all’amministrazione dato che tale tipologia di giudizi è trattato dall’Avvocatura Regionale, andrebbe comunque ad aggravare l’Amministrazione regionale di un’ulteriore attività da espletare.

5. Articoli 47 e 65 – Sospensione dell’atto impugnato
La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g) concernente l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, prevede che a pronunciarsi sulla sospensione dell’atto impugnato sia, a seconda dei casi, la corte di giustizia di primo o secondo grado.
Tale norma, sicuramente andrebbe a gravare pesantemente sull’organizzazione degli uffici regionali, considerato che il termine di impugnazione di dette ordinanze è di soli 15 gg.

6. La modifica al testo dell'articolo 58 sull'ammissibilità di nuove prove in appello appare molto restrittiva in quanto ad oggi, le Corti di giustizia Tributaria di secondo grado, spesso ammettono la produzione in secondo grado di documenti non presentati in primo grado, anche nel caso in cui l’Amministrazione è contumace in primo grado.
 
 
Roma, 20 dicembre 2023

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( red / 02.02.24 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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