Header
Header
Header
         

Regioni.it

n. 4570 - martedì 6 febbraio 2024

Sommario
- Giovedì 8 febbraio Conferenza Regioni in presenza
- Conferenze e appuntamenti 7-8 febbraio
- IT Alert: Codice di Protezione civile, osservazioni Regioni
- Fonti rinnovabili: le raccomandazioni delle Regioni
- Conferenza Stato-Regioni l'8 febbraio
- Conferenza Unificata l'8 febbraio

Documento della Conferenza delle Regioni del 25 gennaio

+T -T
Fonti rinnovabili: le raccomandazioni delle Regioni

(Regioni.it 4570 - 06/02/2024) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 gennaio ha espresso alcune raccomandazioni ed osservazioni al documento approvato nella seduta della Conferenza Unificata. 
Bisogna promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato energia e clima, preferendo i progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Va chiaritoche non si tratta di un criterio assoluto ma di un elemento premiale rispetto ad altri elementi valutabili.
Comunque occorre acquisire l’intesa regionale per gli interventi in terraferma, come più volte sancito dalla Corte Costituzionale.
Si propone inoltre di allungare i termini per la richiesta di integrazioni e la valutazione del piano presentato, per rendere la tempistica minima idonea ad una reale valutazione.
Di seguito il documento inviato al Governo.

POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 2023, N. 181, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA ENERGETICA DEL PAESE, LA PROMOZIONE DEL RICORSO ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA, IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA E IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023”
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
Punto 10) Odg Conferenza Unificata
 
La Conferenza esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni ed osservazioni. La Regione Emilia-Romagna condiziona il parere favorevole alla convocazione da parte del Governo di un tavolo sulla ricostruzione delle zone alluvionate
 
OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI:
 
1) Proposta sostitutiva - Art.1, comma 1: Tenuto conto dell’esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato energia e clima, fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell’individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza o definiscono criteri di primalità ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
 
Motivazione
Per evitare contestazioni agli atti di concessione è forse opportuno chiarire che non si tratta di un criterio assoluto ma di un elemento premiale rispetto ad altri elementi valutabili.
 
2) Proposta sostitutiva - Art.1, comma 2, lett.m: a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera l), può essere riconosciuto un contributo dal valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore inferiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia può essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell’ambito dei contratti di cui alla lettera d).
 
Motivazione
Correzione probabile refuso.
 
3) Proposta additiva -Art.2, comma 4 (lettera aggiuntiva):  dopo la lettera b, aggiungere la seguente c) le aree interessate non risultino idonee allo sviluppo di impianti eolici off-shore, come previsto dai Piani di gestione degli spazi marittimo ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n 207 (Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo), sulla scorta di programmi di iniziativa pubblica o privata, previo accertamento, in quest’ultimo caso, della procedibilità delle relative istanze e compatibilmente con le previsioni e le disposizioni del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui al Decreto ministeriale 28 dicembre 2021, salvo che le tecnologie disponibili non consentano la compresenza delle due tipologie di impianto.
 
Motivazione
L’emendamento proposto (che consiste nell’aggiungere la lettera c) all’elenco del comma 4) assolve all’esigenza di evitare la compresenza di impianti finalizzati alla coltivazione di gas naturale con quelli volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili off-shore, sulla base della pianificazione in tale ambito che sarà definita con l’approvazione del piano di gestione degli spazi marittimi da parte del MIT (oramai imminente).
In ogni caso si fanno salve le previsioni contenute nel PiTESAI.
 
4) Proposta Additiva-Art.2, comma 6 dopo le parole “con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241” inserire le seguenti: “Nel caso in cui le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all’attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo siano localizzate sulla terraferma le stesse possono essere rilasciate previa intesa regionale”.
 
Motivazione:
Come ha chiarito più volte la Corte Costituzionale, nella materia “energia” gli atti autorizzatori o concessori statali, rientrando la produzione, il trasporto e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia tra le materie a legislazione concorrente occorre acquisire l’intesa regionale per gli interventi in terraferma, come più volte sancito dalla Corte Costituzionale.
 
5) Proposta Additiva - Art 3 comma 1 lettera b) aggiungere dopo la lettera e) la lettera:
f) interventi infrastrutturali e stradali per favorire la competitività ed accessibilità ai territori interessati dalle concessioni geotermiche".
 
6) Proposta Additiva- Art.3, comma 2 dopo le parole “l’Autorità Competente”, inserire le seguenti: “d’Intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica”.
 
Motivazione:
Vista la rilevanza della procedura, si ritiene che la stessa debba essere condivisa con il MASE.
 
7) Proposta parzialmente ablativa - Art.3, comma 2 – le parole “tecnica ed” sono soppresse.
 
Motivazione:
Si propone di eliminare il riferimento alla fattibilità tecnica in quanto essa risulta di difficile valutazione, poiché i singoli elementi del programma dovranno necessariamente essere assoggettati a valutazioni di impatto ambientale che ne garantiscano la realizzabilità.
 
8) Proposta parzialmente ablativa e sostitutiva- Art.3, comma 2 le parole “trenta e quindici” sono soppresse e sostituite con: “Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l’autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro  novanta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l’autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.
 
Motivazione:
Si propone comunque di allungare i termini per la richiesta di integrazioni e la valutazione del piano presentato, per rendere la tempistica minima idonea ad una reale valutazione.
 
9) Proposta additiva - Art.3, comma aggiuntivo 3.bis: Dopo il comma 3 dell’articolo 3, aggiungere il seguente “3.bis. Entro 60 giorni dall’approvazione del presente decreto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblica linee guida contenenti i criteri di valutazione del piano pluriennale di investimenti di cui al comma 1.”
 
Motivazione:
Vista la rilevanza della procedura, si ritengono necessarie linee guida per il suo corretto svolgimento.
 
10) Art.4, comma 1: Si richiede di specificare meglio la tipologia di azioni attuabili con il Fondo.
In riferimento a quanto comunicato nel corso della riunione del 10 u.s., si chiede gentilmente conferma formale relativamente al quesito posto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, relativamente alla mancata inclusione delle Province autonome, in quanto sarebbero considerate unitariamente come Regione Trentino Alto-Adige.
 
11) Proposta parzialmente ablativa- Art.4, comma 2 le parole “Ai fini dell’alimentazione del Fondo” sono soppresse.
 
Motivazione:
Si ravvisa la necessità di rivedere la fonte di alimentazione del Fondo.
Si chiede, infatti, di prevedere che il Fondo sia alimentato da aggravi a valere sulle fonti di energia non rinnovabili.
 
12) Proposta sostitutiva-Art.4, comma 2 le parole “tre” vengono soppresse e sostituite con “cinque”.
 
Motivazione:
Si ritiene necessaria una contropartita al territorio che viene interessato da impianti numerosi e spesso di grande dimensione. Ma le cifre prefigurate nell’articolo sono palesemente basse rispetto alla dimensione delle trasformazioni in atto e dei quadri economici esistenti nei prossimi 10 anni in materia energetica. Il problema per i proponenti (oggi e nel prossimo futuro) non è limitare le compensazioni ma conseguire in tempi rapidi le autorizzazioni.
 
13) Proposta parzialmente ablativa-Art.4, comma 4 le parole “e le province Autonome”, “del Fondo”, “al comma 1” sono soppresse.
 
14) Proposta Additiva- Art.4, comma 4 dopo le parole “di conseguimento degli obiettivi”, inserire le seguenti “di sviluppo delle fonti rinnovabili annui”. Dopo le parole “8 Novembre 2021,n.199”, inserire le seguenti “valutati sulla base della nuova potenza istallata e autorizzata o assentita”.
 
Motivazione:
L’emendamento si rende necessario al fine di contemperare anche il contributo delle potenze autorizzate o assentite delle FER utili per la definizione, in via prioritaria, del criterio di ripartizione tra le regioni come più volte discusso in ambito di valutazione della proposta di DM aree idonee.
Si propone inoltre di eliminare il termine del 31 dicembre 2024 per l’individuazione, con legge regionale, delle aree idonee e ricondurre tale termine al solo riferimento del comma 4 ivi citato.
 
15) Proposta Additiva- Art.4, comma 4 dopo le parole “comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021”, inserire le seguenti “ovvero che abbiano verificato nei propri strumenti di pianificazione energetica la presenza di aree potenzialmente idonee a raggiungere gli obiettivi minimi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC.
Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano il contributo di cui al primo periodo del comma 2, è versato alle medesime per essere destinato alle finalità previste da questo articolo; il GSE assicura a ciascuna Provincia autonoma i flussi informativi necessari per rendere operativa la misura con riferimento agli impianti di produzione di cui al comma 2 ubicati nei rispettivi territori”.
 
16) Proposta additiva all’articolo 4
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, le Province autonome di Trento e di Bolzano accedono al fondo previsto da questo articolo e destinano le relative risorse alle finalità del comma 1".
Motivazione
Con il presente emendamento si richiede l’inserimento di un nuovo comma 4-bis all’articolo 4, che chiarisca che le province autonome sono comprese tra i destinatari del riparto del fondo di cui al comma 1, essendo lo stesso destinato a misure di tutela dell’ambiente, quali la decarbonizzazione e quindi, accessibile anche alle province medesime.
È altresì imprescindibile fare fermo il riferimento a quanto previsto all’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che prevede che le province autonome procedano all’individuazione delle aree secondo le proprie normative.
 
17) Proposta Additiva-Art.4, comma 5 dopo le parole” del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”, inserire le seguenti “né nel caso in cui i titolari degli impianti siano Comunità energetiche rinnovabili, né nel caso in cui gli impianti siano messi nella disponibilità delle Comunità energetiche rinnovabili, per tutto il tempo della loro messa a disposizione”.
 
Motivazione:
Al fine di favorire la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili si propone di escludere dal versamento del contributo gli impianti nella titolarità o a servizio delle CER.
 
18) Art.5, comma 1: Il PNIEC 2023 (pag 75) descrive lo scenario al 2030 con una graduale fuoriuscita dei bioliquidi al termine del periodo di incentivazione. Infatti la potenza della fonte bioenergie decresce dal valore di 4.106 MW al 2020 a 3.052 MW al 2030. Stante questa proiezione non si comprende il motivo di istituire un meccanismo incentivante per gli impianti a bioliquidi quando è prevista una loro graduale dismissione. Inoltre, non è descritta la portata economica di tale disposizione e su che numero di impianti essa impatti. Si aggiunge che l’art. 3-ter del D. Lgs. 28/2011 demanda ad ARERA la definizione di prezzi minimi garantiti che si applicano a partire dal 31 dicembre 2027; non è chiaro, pertanto, perché il comma 2 del presente articolo preveda di applicare i prezzi minimi garantiti a partire dal 1° gennaio 2025.
19) Proposta Additiva-Art.6, comma 1 dopo le parole “[..] al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”, inserire le seguenti “nonché alla Regione interessata”.
 
20) Proposta Additiva-Art.7, comma 6 dopo le parole “del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, su parere del Comitato”, inserire le seguenti “sentita la Regione interessata nei casi di cui al comma 1”.
 
Motivazione:
Nei casi in cui è stata richiesta l’intesa regionale per opere che interessano la terraferma occorre garantire che la Regione venga almeno sentita sulle modifiche del programma sperimentale.
 
21) Proposta Sostitutiva- Art. 7, in riferimento all’art.11 ter, comma 5 le parole “90” vengono soppresse e sostituite con “30” e in subordine, le parole “dalla ricezione della domanda di autorizzazione” sono sostituite con le seguenti “dalla comunicazione degli esiti della conferenza di servizi”
 
Motivazione:
Per il rilascio dell’intesa occorre che la regione possa avere contezza di tutti gli elementi che possono emergere in conferenza di servizi. E qualora la stessa si svolga in modalità asincrona può conoscere gli esiti solo dal ricevimento della documentazione riportanti gli esiti della Conferenza.
 
22) Proposta parzialmente ablativa- Art.8, comma 1 le parole “nelle aree del Mezzogiorno” e “del Mezzogiorno” sono soppresse.
 
Motivazione:
Considerato che tale settore risulta strategico anche nelle politiche industriali di altre regioni, si propone di non limitare alle regioni del Mezzogiorno la manifestazione di interesse per l’individuazione dei due porti strategici.
 
23) Art.9, comma 1: Si chiede di chiarire se il Portale digitale, di cui al comma 1, rappresenti la sede in cui il TSO, oltre ad elencare le richieste di connessione alla rete da parte di impianti FER e di sistemi di accumulo, comunichi altresì, descrivendole, le soluzioni di connessione previste, dando così modo alle Regioni di avviare un confronto tecnico con Terna SpA, prima di affrontare la valutazione istruttoria ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 387/2003 e s.m.i.
 
24) Proposta Additiva-Art.9, comma 5 dopo le parole “vigente normativa”, vengono aggiunte le seguenti “nazionale” e in subordine, dopo le parole “Regionale o provinciale” vengono inserite le seguenti “fatte salve le eventuali deleghe regionali vigenti”.
 
Motivazione:
Con il recente DM 20 ottobre 2022 sono state varate, a livello di normativa nazionale, le Linee guida per l’autorizzazione degli elettrodotti che contengono più casi di percorsi semplificati che vanno salvaguardati.
 
25) Proposta parzialmente ablativa e sostitutiva-Art.9, comma 6 le parole “presentata alle regioni o alle province autonome” vengono soppresse e in subordine, dopo le parole “denuncia di inizio lavori (DIL)”, vengono inserite le seguenti “ai Comuni”.
 
26) Proposta parzialmente ablativa e sostitutiva-Art.9, comma 7 le parole “cinque” vengono sostituite con “quindici” e, in subordine, le parole “trenta” vengono sostituite con “quarantacinque”.
 
Motivazione:
Necessaria un’attività di raccordo di tali disposizioni con il DM 20 ottobre 2022 per evitare difficoltà interpretative.
 
I tempi proposti dalla disposizione originaria non sono compatibili con i tempi necessari per l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, che richiedono una informazione ai proprietari interessati e un tempo minimo per le loro osservazioni. E’ quindi necessario un lieve aumento dei tempi iniziali del procedimento come proposto nei 2 emendamenti.
 
27) Proposta parzialmente additiva-Art.9, comma 8 dopo le parole “di cui al comma 7, lettera b” le parole “il Presidente della regione” vengono sostituite con “il Dirigente apicale della struttura procedente”.
 
Motivazione:
Si ritiene un livello troppo sovraordinato e politico rispetto al carattere tecnico dell’autorizzazione unica. Si propone il Dirigente apicale della struttura procedente.
 
28) Proposta parzialmente sostitutiva e additiva -Art.11, comma 4 le parole “ovvero” vengono sostituite con “e”, dopo le parole “del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.” aggiungere “Si esclude comunque la possibilità che il trasporto dei rifiuti radioattivi avvenga via mare.”
 
Motivazione:
Anche per le Aree militari è necessaria l’Intesa della regione interessata, oltre all’intesa del Ministero della Difesa.
E’ evidente che individuare quali siti di destinazione le Regioni con servitù militari dismesse, significherebbe far pagare un doppio costo sociale alle nostre comunità. La Regione Sardegna insieme ai Comuni dell’isola, più volte si è espressa nel dire No alle scorie nucleari e ancora una volta ribadiamo la nostra contrarietà. Ecco perché è inaccettabile che i siti di destinazione dei rifiuti radioattivi siano individuati unilateralmente in assenza di intesa della Regione di destinazione e ancora, è certamente opinabile il fatto che gli stessi rifiuti siano movimentati via mare venendo meno a una condizione di sicurezza già prevista dalla normativa in vigore.
 
29) Proposta sostitutiva - Sostituire l’Articolo 15. (Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)
con la seguente formulazione:
Articolo 15.
(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. All’articolo 1, dopo comma 11, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, aggiungere il seguente:
11-bis. Il pagamento delle rate in scadenza per l’esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell’allegato A del D.L.61/2023 convertito in Legge 100/2023 ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario Straordinario nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione dell’art. 5 comma 1 e 3 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n.326 è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario.
2. All’articolo 20-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: << dagli eventi alluvionali>> sono inserite le seguenti:<< e atmosferici>>;
b) al comma 2, dopo le parole:<< e gli eventi alluvionali>> sono inserite le seguenti:<< e atmosferici>>.

3. All’articolo 20 ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 le parole: 11 milioni di euro per l'anno 2023” sono sostituite con le seguenti: “11 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l’anno 2024” Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
4. All’articolo 20-quinquies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:<< 200 milioni di euro per l’anno 2025>> sono sostituite dalle seguenti:<< 700 milioni di euro per l’anno 2025>>;
b) al comma 6, le parole: << 200 milioni di euro per l’anno 2025>> sono sostituite dalle seguenti:<>.
c) Agli oneri di cui alle lettere a) e b) del presente comma, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l’anno 2024.
5. All'articolo 20-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «in corso di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino»;
b) dopo le parole «agricoli e alimentari» sono inserite le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018,».
6. All’articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
j) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
k) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto. >>
7. All’articolo 20-septies, comma 8 bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, apportare le seguenti modificazioni:
b) al comma 8-bis, primo periodo, le parole: “Gli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali".
c) al comma 8-bis, primo periodo le parole “mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,” sono soppresse.
8. All’articolo 20-octies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: “edifici municipali” sono sostituite dalle seguenti: “edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità” e le parole: “di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,” sono soppresse;
b) al comma 1, la lettera c), dopo le parole: “e delle biblioteche” sono inserite le seguenti: “di proprietà di privati”.
c) il comma 8 è soppresso
9. All’articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “le regioni” sono aggiunte le seguenti: “, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali”;
b) il comma 2 è soppresso;
c) al comma 5, le parole da: “si osservano le procedure” fino a: “costo del progetto” sostituirle dalle seguenti: “questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell’applicazione delle procedure stabilite dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.”,
10. Dopo l’articolo 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 è aggiunto il seguente:

“Articolo 20-terdecies
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
4. Al comma 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 437, sostituire le parole “700 milioni” con le parole “3300 milioni”.
b) Al comma 442, sostituire le parole “50 milioni” con le parole “236 milioni”.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 11 pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.
 
Relazione illustrativa
Gli eventi alluvionali del Maggio 2023 hanno comportato danni e devastazioni diffuse.
La ricognizione dei danni, effettuata dalla Protezione Civile nazionale, li ha stimati in 8,5 MLD €, di cui 4 MLD € attribuibili a residenze private ed imprese.  Il Governo italiano segnalato a Bruxelles tale stima.
A esito di istruttoria la Commissione UE ha ritenuto che vi fossero tutte le condizioni per l’attivazione del FSUE (Fondo solidarietà UE) e nello scorso mese di Novembre 2023 ha concesso allo Stato italiano un contributo di circa 380 ML€ ed ha provveduto a versare un primo acconto pari a 94,7 ML€ alla Protezione Civile Nazionale.
Più recentemente, nell’ambito della riprogrammazione del PNRR, sono stati attribuiti 1,2 MLD € per gli interventi di ricostruzione dei medesimi territori per il dissesto idrogeologico e le reti viarie di comunicazione. Il PNRR è lo strumento amministrativamente più complesso da gestire e soprattutto da rendicontare. Rispetto ai  6 anni generalmente previsti dal programma a questo territorio sono concessi meno di due anni e mezzo per attuarlo, come pure che il FSUE deve essere rendicontato entro diciotto mesi Ricordiamo che i soggetti attuatori sono in maggioranza comuni che purtroppo versano  nel momento, a seguito degli eventi alluvionale e delle attività straordinarie conseguenti,  di massima fragilità amministrativa., fondamentale fornire loro risorse umane assistenza tecnica e massima semplificazione delle procedure.
Gli emendamenti presentati hanno pertanto l’obiettivo di agevolare le attività tecnico amministrative in capo al Commissario Straordinario Figliuolo ed agli enti territoriali e locali soprattutto ai comuni.
In estrema sintesi intendono:
- consentire il riconoscimento di tutti danni subiti di soggetti privati cittadini e imprese e quindi anche i beni mobili, a tal fine si chiede di riallineare le risorse destinate a questo scopo, incrementando le cifre stanziate in Legge Finanziaria ai valori che lo Stato ha comunicato a Bruxelles;
- favorire l’attività delle Amministrazioni pubbliche agevolando il reclutamento di lavoratori, ampliando questa possibilità anche alle Regioni ed agli enti locali territoriali, ed incrementando le risorse da destinarsi alle società in House dello Stato coinvolte in questo processo, si citano a titolo esemplificativo Invitalia, Fintecna, Sogesid;
- inserire formulazioni puntuali agli articoli 20-septies, octies, novies, sulla base di esperienze maturate nella prima attuazione delle ordinanze commissariali per facilitare l’attuazione delle ordinanze stesse;
- escludere in presenza di procedure di sequestro e pignoramento, le risorse commissariali la cui destinazione deve essere garantita esclusivamente al ristoro dei danni ed al superamento dello stato di emergenza.  

30) Proposta ablativa - Art. 17 comma 1 DOPO LE PAROLE “a valere sulle economie registrate dalla Regione Toscana su precedenti assegnazioni”, ELIMINARE le seguenti parole “nei limiti di 6 milioni di euro”.
 
Roma, 25 gennaio 2024

Scarica documento

Scarica l'atto


( red / 06.02.24 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Proprietario ed Editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione
Direttore responsabile: Stefano Mirabelli
Capo redattore: Giuseppe Schifini
Redazione: tel. 064888291 - fax 064881762 - email redazione@regioni.it
via Parigi, 11 - 00185 - Roma
Progetto grafico: Stefano Mirabelli, Giuseppe Schifini
Registrazione r.s. Tribunale Roma n. 106, 17/03/03

Conferenza Stato-Regioni
Conferenza Stato-Regioni

Conferenza delle Regioni e Province autonome
Conferenza delle Regioni

Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Enti locali)
Conferenza Unificata



Go To Top