allegato


DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n.93

 

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. (GU n. 124 del 28-5-2008)

 

note:

 

Entrata in vigore del provvedimento: 29/5/2008

 

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93

Disposizioni  urgenti  per  salvaguardare il potere di acquisto delle

famiglie.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare

disposizioni  urgenti  di  carattere  finanziario che incrementano il

potere  di  acquisto  delle  famiglie,  anche  mediante l'adozione di

misure  volte  alla  ristrutturazione  dei  mutui bancari, nonche' di

rilancio e sviluppo economico;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 21 maggio 2008;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro

del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

 

                             E m  a n a

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1.

                      Esenzione ICI prima casa

 

  1.  A  decorrere  dall'anno  2008  e' esclusa dall'imposta comunale

sugli  immobili  di  cui  al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504,  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del

soggetto passivo.

  2.  Per  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del

soggetto  passivo  si  intende  quella  considerata tale ai sensi del

decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  504,  e  successive

modificazioni,  nonche'  quelle  ad  esse  assimilate  dal comune con

regolamento  vigente  alla  data  di  entrata  in vigore del presente

decreto,  ad  eccezione  di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9

per   le   quali   continua  ad  applicarsi  la  detrazione  prevista

dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

  3.    L'esenzione   si   applica   altresi'   nei   casi   previsti

dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto

legislativo  n.  504  del  1992,  e  successive  modificazioni;  sono

conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis

e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

  4.  La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e

3,  pari  a  1.700  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2008, e'

rimborsata  ai  singoli  comuni,  in  aggiunta  a quella prevista dal

comma 2-bis  dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992,

introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.

244.   A   tale   fine,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero

dell'interno  l'apposito  fondo  e'  integrato  di  un importo pari a

quanto  sopra  stabilito  a  decorrere  dall'anno  2008.  In  sede di

Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie  locali sono stabiliti, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

criteri  e  modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il

Ministro  dell'interno  provvede  ad  attuare  con  proprio  decreto.

Relativamente  alle  regioni  a  statuto speciale, ad eccezione delle

regioni  Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di

Bolzano,  i  rimborsi  sono in ogni caso disposti a favore dei citati

enti,  che  provvedono  all'attribuzione delle quote dovute ai comuni

compresi  nei  loro  territori  nel rispetto degli statuti speciali e

delle relative norme di attuazione.

  5.  Al  fine  di  garantire  il  contributo  di cui all'articolo 3,

comma 1,  del  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze,

pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come

determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007,

n.  244,  il  Ministero  dell'interno  eroga  al  soggetto  di cui al

medesimo  decreto  ministeriale  22 novembre  2005,  per  le medesime

finalita', lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.

  6.  I  commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007

sono abrogati.

  7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla

definizione  dei  contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in

funzione  della  attuazione  del  federalismo  fiscale, e' sospeso il

potere  delle  regioni  e degli enti locali di deliberare aumenti dei

tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni

di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono

fatte  salve,  per  il  settore  sanitario,  le  disposizioni  di cui

all'articolo 1,  comma 174,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e

successive  modificazioni,  e  all'articolo 1, comma 796, lettera b),

della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, e successive modificazioni,

nonche',  per  gli  enti  locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia'

previsti   dallo   schema   di   bilancio  di  previsione  presentato

dall'organo  esecutivo  all'organo  consiliare per l'approvazione nei

termini  fissati  ai  sensi  dell'articolo 174  del testo unico delle

leggi   sull'ordinamento   degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

                               Art. 2.

 Misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro

 

  1.  Salva  espressa  rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel

periodo  dal  1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una

imposta  sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e

delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il

limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a

livello aziendale:

    a) per  prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto

legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

    b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni

rese  in  funzione  di  clausole  elastiche  effettuate  nel  periodo

suddetto  e  con  esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo

parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente

provvedimento;

    c) in  relazione  a  incrementi  di produttivita', innovazione ed

efficienza   organizzativa  e  altri  elementi  di  competitivita'  e

redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa.

  2.  I  redditi  di  cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e

della  determinazione  della  situazione  economica  equivalente alla

formazione  del  reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo

familiare  entro  il  limite  massimo  di  3.000 euro. Resta fermo il

computo  dei  predetti  redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni

previdenziali  e  assistenziali,  salve  restando  le  prestazioni in

godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

  3.  L'imposta  sostitutiva e' applicata dal sostituto d'imposta. Se

quest'ultimo  non  e'  lo  stesso che ha rilasciato la certificazione

unica  dei  redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto

l'importo  del  reddito  da lavoro dipendente conseguito nel medesimo

anno 2007.

  4.   Per   l'accertamento,   la   riscossione,  le  sanzioni  e  il

contenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  ordinarie

disposizioni in materia di imposte dirette.

  5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da  1  a  4  hanno  natura

sperimentale  e  trovano  applicazione  con  esclusivo riferimento al

settore  privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non

superiore,  nell'anno  2007,  a  30.000 euro. Trenta giorni prima del

termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e

delle  politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei

datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'

rappresentative  sul  piano  nazionale,  a una verifica degli effetti

delle  disposizioni  in esso contenute. Alla verifica partecipa anche

il  Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine

di  valutare  l'eventuale  estensione del provvedimento ai dipendenti

delle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive

modificazioni.

  6.  Nell'articolo 51,  comma 2,  del  testo unico delle imposte sui

redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e' soppressa.

                               Art. 3.

               Rinegoziazione mutui per la prima casa

 

  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e l'Associazione

bancaria  italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare

entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente

decreto,  aperta  all'adesione  delle  banche  e  degli  intermediari

finanziari  ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in

materia   bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo

1° settembre   1993,   n.   385,   le   modalita'  ed  i  criteri  di

rinegoziazione,  anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto

stabilito  ai  sensi  dell'articolo 120,  comma 2, del citato decreto

legislativo  n.  385  del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati

per  l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione

principale  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente

decreto.

  2.  La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate

del  mutuo  ad  un  ammontare pari a quello della rata che si ottiene

applicando  all'importo  originario  del  mutuo il tasso di interesse

come  risultante  dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi

del  contratto  nell'anno  2006. L'importo della rata cosi' calcolato

rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

  3.  La  differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano

di   ammortamento   originariamente   previsto  e  quello  risultante

dall'atto   di  rinegoziazione  e'  addebitata  su  di  un  conto  di

finanziamento  accessorio  regolato  al  tasso che si ottiene in base

all'IRS  a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno

spread dello 0,50.

  4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata,

la  differenza  tra  l'importo  della rata dovuta secondo il piano di

ammortamento  originariamente  previsto e quello risultante dall'atto

di   rinegoziazione  generi  saldi  a  favore  del  mutuatario,  tale

differenza  e'  imputata  a  credito  del  mutuatario  sul  conto  di

finanziamento  accessorio.  Qualora  il  debito  del conto accessorio

risulti  interamente  rimborsato  l'ammortamento  del  mutuo ha luogo

secondo la rata variabile originariamente prevista.

  5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di

originaria  scadenza  del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base

di  rate  costanti  il cui importo e' uguale all'ammontare della rata

risultante  dalla  rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla

base dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio purche'

piu' favorevole al cliente.

  6.  Le  garanzie  gia'  iscritte  a  fronte  del  mutuo  oggetto di

rinegoziazione  continuano  ad  assistere  il  rimborso,  secondo  le

modalita'  convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di

detto mutuo.

  7.  Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106

del   decreto  legislativo  n.  385  del  1993  che  aderiscono  alla

convenzione  di  cui  al  comma 1  formulano  ai clienti interessati,

secondo  le  modalita' definite nella stessa convenzione, la proposta

di  rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del

presente  decreto.  L'accettazione  della  proposta e' comunicata dal

mutuatario  alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi

dalla  comunicazione  della  proposta  stessa.  La rinegoziazione del

mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza

successivamente al 1° gennaio 2009.

  8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte

e  tasse  di  alcun  genere  e  per esse le banche e gli intermediari

finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

                               Art. 4.

               Sviluppo dei servizi di trasporto aereo

 

  1.  La  somma  erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai

sensi  dell'articolo 1  del  decreto-legge  23 aprile 2008, n. 80, e'

rimborsata  nel  minore termine tra il trentesimo giorno successivo a

quello  della  cessione  o  della  perdita del controllo effettivo da

parte  del  Ministero  dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre

2008.

  2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di

interesse   previsto   dall'articolo 1,  comma 2,  del  decreto-legge

23 aprile 2008, n. 80, pari all'1 per cento.

  3.  Le  somme  di  cui  al  comma 1  e  gli interessi maturati sono

utilizzati   per   fare   fronte  alle  perdite  che  comportino  una

diminuzione  del  capitale  versato  e  delle riserve al di sotto del

livello minimo legale.

  4.  In  caso  di  liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane

S.p.A., il debito di cui al presente articolo e' rimborsato solo dopo

che  sono  stati  soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e

proporzionalmente al capitale sociale.

  5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo

da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze di cui al

comma 1,  le  eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per

fare   fronte   alle  perdite  ai  sensi  del  comma 3  si  intendono

ripristinati  e  dovuti  dalla citata compagnia aerea che provvede al

relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.

  6.  Il  ripristino  degli obblighi di pagamento si applica anche in

ipotesi  di  realizzo  di  utili  da  parte di Alitalia - Linee aeree

italiane  S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono

dovuti  nei  limiti  degli  utili  realizzati  e  sono  in  ogni caso

assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.

  7.  All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per

l'anno 2008, si fa fronte:

    a) quanto    a   205   milioni   di   euro   mediante   riduzione

dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    b) quanto    a    85   milioni   di   euro   mediante   riduzione

dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    c) quanto  a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione

dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma

«Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione «fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero della solidarieta' sociale.

  8.   L'importo   di   300  milioni  di  euro  viene  versato  sulla

contabilita'  speciale  1201,  utilizzata  ai  sensi dell'articolo 1,

comma 1,  del  decreto-legge  23 aprile  2008,  n.  80, per concedere

l'anticipazione   ad  Alitalia  -  Linee  aeree  italiane  S.p.A.  Le

eventuali  somme,  rimborsate  ai  sensi del comma 5, vengono versate

all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere riassegnate, nella

stessa  proporzione  e  fino  alla  concorrenza  massima dell'importo

ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui al'articolo 1, commi 841

e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

                               Art. 5.

                        Copertura finanziaria

 

  1.  Le  autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al

presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.

  2.  Le  risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa

previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008,

842,3  milioni  di  euro  per  l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per

l'anno  2010  e  186,5  milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2011,

nonche'  quelle  derivanti  dalle  modifiche  normative  previste dai

commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1

milioni  di  euro  per  l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno

2010,  124,5  milioni  di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro

per  l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni

di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014, sono iscritte nel «Fondo per

interventi    strutturali    di    politica    economica»,   di   cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della

legge   24 dicembre   2007,   n.   245,   con  decreti  del  Ministro

dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro competente,

da  comunicare  alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare

alla   Corte   dei   conti   per   la   registrazione,  nel  rispetto

dell'invarianza  degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono

essere  rimodulate  tra  i  programmi  le  dotazioni  finanziarie  di

ciascuna  missione  di  spesa, fatta eccezione per le spese di natura

obbligatoria,  per le spese in annualita' e a pagamento differito. Le

variazioni  tra  spese  di funzionamento e quelle per interventi sono

consentite  entro  il  limite  massimo del 10 per cento delle risorse

stanziate  per  le  finalita'  previste  dalla  legge nell'ambito del

programma  interessato  dalla  riduzione.  Resta  precluso l'utilizzo

degli  stanziamenti  di  spesa in conto capitale per finanziare spese

correnti.

  4.  Nello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze e' istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di

euro  per  l'anno  2008,  100  milioni  di  euro per l'anno 2009 e 60

milioni  di  euro  per  l'anno  2010, da utilizzare a reintegro delle

dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'

disposto,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze.

  5.   Gli   articoli 22-quater   e  47-quinquies  del  decreto-legge

31 dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 febbraio  2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali

provvedimenti attuativi.

  6.  La  somma  iscritta  nel  bilancio dello Stato per l'anno 2008,

nell'ambito  della  missione  «Infrastrutture pubbliche e logistica»,

programma   «Sistemi   stradali   e   autostradali»,   in  attuazione

dell'articolo 1,  comma 1155,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296,

affluisce  al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5

milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611

milioni  di  euro  e' versata nell'anno 2008 su apposita contabilita'

speciale,  ai  fini  del  riversamento all'entrata del bilancio dello

Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173

milioni di euro.

  7.  Ai  maggiori  oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonche' dal

comma 4  del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni

di  euro  che  aumentano  a  2.664,1  milioni  di euro, ai fini della

compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto,  pari a 2.201,5

milioni  di  euro  per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per

l'anno  2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si

provvede:

    a) quanto  a  2.494,1  milioni di euro per l'anno 2008, a 1.763,5

milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno

2010,  a  311  milioni di euro per l'anno 2011, a 318 milioni di euro

per  l'anno  2012,  a  266  milioni  di  euro per l'anno 2013 e a 262

milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle

disponibilita'  del  fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi

dei commi 6 e 8;

    b) quanto  a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo

delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;

    c) quanto  a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di

euro  per  l'anno  2010,  mediante  utilizzo  delle  maggiori entrate

rivenienti dal comma 6;

    d) quanto  a  985,8  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2010,

mediante  riduzione  lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di

parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate

dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a 452,4 milioni

di   euro,   a  decorrere  dall'anno  2010,  mediante  corrispondente

riduzione  dello  stanziamento  del  fondo speciale di parte corrente

iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del

programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione «fondi da

ripartire»  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e

delle  finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i

seguenti accantonamenti:

 

=====================================================================

                                             |   2008    |   2010

=====================================================================

Ministero dell'economia e delle finanze      |  6.158.000| 17.418.000

---------------------------------------------------------------------

Ministero del lavoro e della previdenza      |           |

sociale                                      |          -|     29.000

---------------------------------------------------------------------

Ministero della giustizia                    | 20.490.000| 36.146.000

---------------------------------------------------------------------

Ministero della pubblica istruzione          | 19.250.000|          -

---------------------------------------------------------------------

Ministero dell'interno                       | 33.000.000| 64.093.000

---------------------------------------------------------------------

Ministero delle politiche agricole,          |           |

alimentari e forestali                       |    171.000|          -

---------------------------------------------------------------------

Ministero per i beni e le attivita' culturali|  4.989.000| 11.809.000

---------------------------------------------------------------------

Ministero della salute                       | 20.670.000|151.682.000

---------------------------------------------------------------------

Ministero dei trasporti                      |    800.000|  3.120.000

---------------------------------------------------------------------

Ministero dell'universita' e della ricerca   |  4.372.000|  2.958.000

---------------------------------------------------------------------

Ministero della solidarieta' sociale         | 60.100.000|165.145.000

---------------------------------------------------------------------

Totale . . .                                 |170.000.000|452.400.000

 

    8.  Affluiscono,  altresi', al fondo di cui al comma 2 le risorse

finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai

fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma

«Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione «fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

 

=====================================================================

                                  |   2008   |   2009    |   2010

=====================================================================

Ministero dell'economia e delle   |          |           |

finanze                           |65.000.000|128.100.000|198.000.000

---------------------------------------------------------------------

Ministero affari esteri           |2.300.000 |3.000.000  |-

---------------------------------------------------------------------

Ministero delle politiche         |          |           |

agricole, alimentari e forestali  |-         |-          |200.000

---------------------------------------------------------------------

Ministero per i beni e le         |          |           |

attivita' culturali               |7.700.000 |41.000.000 |41.800.000

---------------------------------------------------------------------

Totale . . .                      |75.000.000|172.100.000|240.000.000

 

    9.  Alla  legge  24 dicembre  2007,  n.  244,  sono  apportate le

seguenti modificazioni:

      a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;

      b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla

fine,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «che  per  l'anno  2008 e'

integrato di 35 milioni di euro.»;

        2)  al  comma 60,  lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono

sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole:

«5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;

        3)  al  comma 61,  le parole: «1 milione di euro per ciascuno

degli  anni  2008,  2009  e  2010»  sono  sostituite  dalle seguenti:

«500.000 euro per l'anno 2008»;

        4)  al  comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine,

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  8,8 milioni di euro per l'anno

2008.»;

        5)  al  comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine,

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «17,5  milioni di euro per l'anno

2008.»;

        6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del

comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno

2008.»;

        7)  al  comma 310,  le parole da: «2 milioni» fino alla fine,

sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;

        8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da

396  a  400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad

euro  100.000  annui  a  decorrere  dal  2009,» sono sostituite dalle

seguenti:  «All'onere  derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a

complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;

        9)  al  comma 409,  le  parole:  «A  decorrere dall'esercizio

finanziario  2008  e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono

sostituite  dalle  seguenti:  «Per  l'esercizio  finanziario  2008 e'

autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;

    10)  al  comma 410,  le  parole:  «3  milioni di euro a decorrere

dall'anno»  sono  sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per

l'anno»;

    11)    il   comma 437   e'   sostituito   dal   seguente:   «437.

L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 20, comma 8, della

legge  8 novembre  2000,  n.  328, relativa al fondo nazionale per le

politiche  sociali  e'  ridotta  di 1,25 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

    12)    il   comma 519   e'   sostituito   dal   seguente:   «519.

L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 1209, della

legge  27 dicembre  2006, n. 296, e' ridotta di 25 milioni per l'anno

2008  e di 30 milioni per l'anno 2009. Per l'anno 2010 le risorse del

Fondo   per   l'occupazione   di  cui  all'articolo 1,  comma 7,  del

decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  19 luglio  1993,  n. 236, sono ridotte di 30 milioni di

euro annui.»;

    13)    il   comma 535   e'   sostituito   dal   seguente:   «535.

L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 3, comma 151, della

legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 1,5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

    14) il secondo periodo del comma 1152 dell'articolo 1 della legge

22 dicembre    2006,    n.   296,   e'   sostituito   dal   seguente:

«L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 61, comma 1, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 500 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2008 e 2009.»;

    15) il secondo periodo del comma 584 e' soppresso.

  10.  Al  decreto-legge  31 dicembre  2007,  n. 248, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 6-ter,  comma 1,  le  parole:  «20 dicembre 2008»

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30 giugno  2008» e al comma 2 il

primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti: «L'onere derivante dal

comma 1  e'  valutato  in  24,8  milioni  di  euro  per  l'anno 2008.

L'autorizzazione  di  spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n.

142,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 luglio 1991, n.

195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre

2007, n. 244, e' ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;

    b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) e' soppressa;

    c) all'articolo 4,  comma 4,  del  decreto  legislativo  4 maggio

2001,  n.  207,  le  parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle

seguenti: «30 giugno 2008».

  11.  All'articolo 1,  comma 1267,  della legge 27 dicembre 2006, n.

296,  le  parole:  «50  milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,

2008  e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per

l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008».

  12.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili  con la

rideterminazione  delle  autorizzazioni  di spesa di cui all'elenco 1

allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e

11,  restano  comunque  ridotte  tutte  le  autorizzazioni  di  spesa

utilizzate  per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni

legislative   rideterminate  ai  sensi  del  presente  articolo.  Gli

eventuali  provvedimenti  attuativi  adottati,  incompatibili  con il

presente articolo, restano privi di effetti.

  13.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 6.

                          Entrata in vigore

 

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 27 maggio 2008

 

                             NAPOLITANO

 

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e

                              delle finanze

                              Sacconi,  Ministro  del  lavoro,  della

                              salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano


29/05/2008