Politiche per la montagna: chiesto confronto con il Governo

Politiche per la montagna: chiesto confronto con il Governo

Conferenza Regioni Doc 25.02.10

 
(regioni.it) la Conferenza delle Regioni del 25 febbraio (presieduta dal vicepresidente Michele Iorio) ha esaminato il testo unificato licenziato dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione Bilancio della Camera e reputando “non congrua” la proposta della Commissione ha richiesto un incontro urgente con il Governo proprio per fare chiarezza sull’orientamento dell’esecutivo a favore delle politiche per la montagna.
Il documento di osservazioni della Conferenza delle Regioni è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it . Il link è:
http://www.regioni.it/upload/montagna250210.pdf
Si riporta di seguito il testo integrale.
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/024/CR3c/C1
Esame del Testo Unificato recante “disposizioni in favore dei territori montani”, prodotto in sede di Comitato ristretto ed adottato dalla Commissione bilancio della Camera dei Deputati in data 2 febbraio 2010, al quale è stata abbinata la proposta di legge di iniziativa regionale c. 2932, del consiglio regionale della  Valle d’Aosta
  
Le Regioni e le Province autonome valutano non congrua la proposta della Commissione parlamentare del testo in esame, ed in via pregiudiziale, ritengono assolutamente necessario un incontro urgente con il Governo volto a fare chiarezza sul suo orientamento a favore delle politiche della montagna.
Stato e Regioni devono sostenere i territori montani attraverso iniziative legislative organiche, nel rispetto dei propri ambiti di competenza, superando la conflittualità che ha caratterizzato i più recenti interventi in questa materia, anche nella prospettiva di attuazione della legge n. 42/2009.
Le Regioni ribadiscono la loro contrarietà rispetto ad iniziative che continuano a non tener conto del sistema costituzionale delle competenze.
Le Regioni chiamate ad analizzare il testo unificato non possono non evidenziare, preliminarmente, le connessioni sottese all’iniziativa con le misure introdotte nella legge finanziaria di quest’anno ed ancora oggi oggetto di modifiche e discussioni nell’ambito del disegno di legge di conversione del decreto legge 2 del 2010 che rappresentano una evidente testimonianza della mancanza di una linea politica del Governo chiara ed univoca.
Con questo, le Regioni, non intendono sottrarsi ad un’analisi accurata delle iniziative parlamentari, ma ritengono assolutamente prioritario confrontarsi con il Governo per capire, a monte, se vi è la volontà di affrontare in modo organico, in uno spirito di leale collaborazione le politiche a favore della montagna.
Le Regioni esprimono tutta la loro contrarietà a misure, come quelle inserite nel disegno di legge in esame, che affrontano in modo disorganico e assolutamente riduttivo problematiche rilevanti, come quelle a sostegno dei territori montani; la critica è rivolta in particolare all’istituzione di fondi con stanziamenti del tutto minimali e, per di più, gestiti a livello centrale. Questo sistema di distribuzione delle risorse deve ritenersi, oggi, del tutto incostituzionale.
È alla luce di tali considerazioni che le Regioni hanno esaminato il testo unificato, rispetto al quale evidenziano alcune questioni pregiudiziali.
In particolare, oltre a quanto già rilevato, è necessario che venga chiarito il rapporto dell’iniziativa in esame con la legislazione vigente, a partire dalla legge n. 97 del 1994 e le ragioni della definizione dei nuovi criteri per la classificazione dei territori montani limitata all’intervento legislativo proposto; si ritiene, al riguardo, che la nuova definizione di montanità debba necessariamente essere trasversale rispetto a qualsiasi intervento a favore della montagna.
L’esame del testo unificato è stato effettuato comparandolo al documento relativo alle principali questioni aperte del “sistema montagna” (di seguito denominato Documento), approvato dalla Conferenza dei Presidenti il 19 marzo 2009.
Le Regioni, in primis, ritengono necessario ribadire l’assoluta necessità di procedere ad una modernizzazione e revisione dell’attuale legislazione a favore dei territori di montagna chiedendo un intervento volto a creare una normativa unica ed organica in materia e che tenga, anche, conto della ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e Province autonome alla luce della riforma del titolo V della Costituzione.
Entrando nel merito dei singoli articoli si fa presente quanto segue:
a) l’articolo 1: rispecchia le finalità e, seppur in modo generico, prevede il rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo e, quindi, non è in contrasto con il Documento, ma, si
ribadisce la necessità dell’assunzione di un maggior impegno da parte dello Stato a promuovere nelle diverse sedi comunitarie il riconoscimento delle specificità dei territori montani, anche in deroga ai principi della concorrenza laddove questa non tenga in adeguata considerazione lo svantaggio economico intrinseco alle aree montane anche attraverso la previsione di esplicite misure di aiuto. 
b)   
l’articolo 2: in merito alla individuazione dei nuovi criteri di classificazione dei territori montani, chiedono, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, ed in relazione alla sentenza n. 27/2010, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la previsione di un criterio altimetrico rigido come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle Comunità montane, la definizione di un criterio “misto”, formato da una combinazione di parametri altimetrici, fisici (ad es. acclività ed in genere parametri che caratterizzino il territorio montano), demografici, e indicatori di tipo socio-economico che evidenzino condizioni di “svantaggio” dei territori montani; tali parametri andrebbero poi articolati in modo da rappresentare le diverse criticità regionali, tenendo comunque presente la necessità della definizione di un limite altimetrico minimo per la definizione della montanità.
c)    
l’articolo 3: prevede l’istituzione del Fondo Nazionale integrativo per i comuni montani con una dotazione pari a soli 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di determinate tipologie di progetti di sviluppo socio-economico, sostanzialmente gestito dal Ministro per i rapporti con le regioni. Questa previsione è contraria a quanto richiesto da sempre dalle Regioni e si chiede, quindi, il ripristino della dotazione delle risorse stanziate e ripartite per l’annualità 2003 del Fondo Nazionale Montagna (62 milioni di euro), la stabilizzazione dello stanziamento nel bilancio pluriennale dello Stato e la certezza della dotazione dei fondi destinati alla montagna.
d)    Altri articoli: il testo unificato si limita a prevedere alcuni interventi, a favore di particolari soggetti, organismi ed associazioni, di limitato impatto ed efficacia, affrontando aspetti e problematiche del tutto marginali rispetto alla realtà della montagna italiana.
Due articoli hanno più ampio respiro: 
- 
l’articolo 4, primo comma, che prevede una modifica al codice dei contratti pubblici per introdurre la possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nei comuni montani. Lo stesso articolo introduce al comma 2, la possibilità di finanziare la realizzazione delle opere pubbliche, previa acquisizione dell’autorizzazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, per una quota non superiore al settanta per cento dell’importo complessivo, attraverso l’emissione da parte dei comuni di specifiche obbligazioni;
-   
l’articolo 11 prevede la possibilità per gli imprenditori agricoli di montagna, in deroga alle disposizioni vigenti, di assumere in appalto lavori e servizi espressamente indicati per importi non superiori a 75.000 per ogni anno, prevedendo anche l’aggiornamento di tale limite.
Le Regioni ritengono, pertanto di poter condividere e mantenere gli articoli 4 (Lavori pubblici), 11 (Appalti pubblici per agricoltori di montagna), 12 (Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano) e di eliminare gli altri.
 
Roma, 25 febbraio 2010
 
(red/26.02.10)

Proposte alternative da parte della Conferenza delle Regioni

Montagna: Rollandin, maggior impegno da parte dello Stato

Muzzarelli: criteri sbagliati per l'assegnazione delle risorse

 

(regioni.it) “Come Conferenza della Regioni e Province autonome chiediamo l'assunzione di un maggior impegno  da parte dello Stato(vedi notizia precedente) a promuovere nelle diverse sedi comunitarie  il riconoscimento delle specificita' dei territori montani,  anche in deroga ai principi della concorrenza laddove questa non  tenga in adeguata considerazione lo svantaggio economico''. Lo  ha dichiarato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Augusto Rollandin, intervenuto a Roma alla Conferenza delle Regioni  e delle Province autonome.

Al centro della riunione del 25 febbraio c'era l'esame del testo unificato  recante 'Disposizioni in favore dei territori montani', adottato  dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il 2  febbraio. ''Regioni e Province autonome - si legge in una nota  della Presidenza della Regione Valle d'Aosta - hanno valutato  come non congrua la proposta della Commissione parlamentare, in  quanto essa affronta in modo disorganico una problematica  rilevante come quella del sostegno ai territori montani. In  particolare, hanno chiesto che venga chiarito il rapporto  dell'iniziativa esaminata con la legislazione vigente, ribadendo  l'assoluta necessita' di procedere ad una modernizzazione e ad  una revisione dell'attuale legislazione a favore dei territori  di montagna e sollecitando una normativa unica ed organica in  materia, che tenga anche conto della ripartizione delle  competenze tra Stato, Regioni e Province autonome alla luce  della riforma del titolo V della Costituzione''.

Inoltre, ''una critica e' stata rivolta anche all'istituzione del Fondo Nazionale integrativo per i comuni montani, che fa  capo al Ministro per i rapporti con le regioni, per il quale e'  stata prevista una dotazione di soli 10 milioni di euro annui da  destinare al finanziamento di determinate tipologie di progetti  di sviluppo socio-economico''. Tale previsione e' stata ritenuta  ''contraria a quanto richiesto da sempre dalle Regioni che hanno  quindi chiesto il ripristino della dotazione delle risorse  stanziate e ripartite per l'annualita' 2003 del Fondo Nazionale  Montagna (62 milioni di euro), la stabilizzazione dello  stanziamento nel bilancio pluriennale dello Stato e la certezza  dei fondi destinati alla montagna''.

Basta con stanziamenti miseri per la montagna e, per di piu', gestiti centralmente da Roma. Le iniziative del Governo sulla montagna "continuano a non tener conto del sistema costituzionale delle competenze". A sostenerlo è l'assessore regionale alla Programmazione e Sviluppo territoriale dell'Emilia-Romagna, Gian Carlo Muzzarelli, secondo il quale il documento è "la dimostrazione che l'allarme che abbiamo lanciato era fondato e riguardava una questione cruciale per lo sviluppo dei territori montani".  E da criticare, in particolare, sono "le recenti misure che riformano i criteri per l'assegnazione delle risorse ridefinendo la qualifica di 'Comune montano' e il taglio di quelle risorse". La Conferenza delle Regioni ha approvato questa mattina, all'unanimita', un documento con il quale gli enti hanno ribadito la loro contrarieta' ai provvedimenti del Governo sulle aree montane. Le Regioni, si legge nel documento, "esprimono tutta la loro contrarieta' a misure che affrontano in modo disorganico e assolutamente riduttivo problematiche rilevanti, come quelle a sostegno dei territori montani". La critica e' rivolta in particolare all'istituzione di fondi con stanziamenti "del tutto minimali e, per di piu', gestiti a livello centrale". Per la conferenza delle Regioni questo sistema di distribuzione delle risorse "deve ritenersi, oggi, del tutto incostituzionale".

Per Muzzarelli, “l'allarme che abbiamo lanciato era fondato e riguardava una questione cruciale per lo sviluppo dei territori montani". Il dato da cui partire, per Muzzarelli, e' che "la montagna e' una risorsa per tutta l'Emilia-Romagna e tutto il paese e richiede quindi adeguata tutela e risorse sufficienti perche' cittadini ed imprese possano avere opportunita' di sviluppo".

La Conferenza delle Regioni ha anche fatto delle proposte alternative, per dare un contributo al dibattito sulla riforma della montagna. A partire dalla qualifica di 'Comune Montano' che "non puo' considerare esclusivamente il dato altimetrico". Serve invece un criterio misto, si legge nel documento, formato da una combinazione di parametri altimetrici, fisici, demografici e indicatori di tipo socio-economico che evidenzino "condizioni di svantaggio dei territori montani".

Le risorse (10 milioni di euro all'anno) previste per il Fondo per la montagna "sono insufficienti" per le Regioni. La previsione, si legge ancora nel documento, "e' contraria a quanto richiesto da sempre dalle Regioni". Ecco perche' "si chiede il ripristino della dotazione delle risorse stanziate e ripartite nel 2003 del Fondo Nazionale Montagna (62 milioni di euro), la stabilizzazione dello stanziamento nel bilancio pluriennale dello Stato e la certezza della dotazione dei fondi destinati alla montagna".

 

(red/26.02.10)

 

Comunità montane: Ordine del giorno delle Regioni

Comunità montane: Ordine del giorno delle Regioni

Conferenza regioni 27.01.10

 

(regioni.it) La Conferenza delle Regioni, riunitasi il 27 gennaio e presieduta dal Vicepresidente Michele Iorio (presidente Regione Molise) ha approvato un ordine del giorno sulle problematiche relative alla situazione della finanza delle Comunità montane.

Argomento iscritto peraltro all’ordine del giorno della Conferenza Unificata prevista per lo stesso 27 gennaio e poi annullata dal Ministro Fitto.

Si riporta idi seguito il testo integrale dell’ordine del giorno, pubblicato nella sezione “conferenze” del sito www.regioni.it , il link è:

http://www.regioni.it/upload/270110_Com_Mont_odg.pdf 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/006/CR8b/CUB8/C1

Ordine del giorno sulle  problematiche relative alla situazione della finanza delle Comunità montane con riferimento all’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010)

LE REGIONI

VISTE la legge finanziaria (legge 191/2009) e la Legge di Bilancio (legge 192/2009) per il 2010, entrate in vigore, rispettivamente, il primo ed il 14 gennaio 2010, ed il decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2010 ad esse collegato;

RICHIAMATO in particolare il comma 187 della l. 191/2009, che prevede la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane senza tuttavia definire in modo univoco le voci di finanziamento destinate a cessare, tanto che si rende necessario un intervento interpretativo urgente che risolva le incertezze consentendo agli enti di poter predisporre il bilancio previsionale per il 2010;

PREMESSO che le Comunità Montane ricevono trasferimenti erariali da parte dello Stato, sulla base di quanto dispone il Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504, sotto forma di: contributi ordinari contributi consolidati, fondo sviluppo investimenti;

RITENUTO che la disposizione che prevede il taglio al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, debba essere interpretata in modo coerente e sistematico con le altre norme contenute nella stessa legge 191/2009 e nel decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2010 ad essa collegato, che prevedono nuovi specifici titoli di finanziamento per le comunità montane, che evidentemente non era intenzione dello stesso legislatore eliminare;

RITENUTO pertanto che il taglio dei finanziamenti debba essere ricondotto esclusivamente alle componenti del fondo ordinario di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 504, espressamente citato dalla norma, e quindi ai contributi ordinario e consolidato disciplinati alle lettere a) e b) dell’art. 34, con esclusione invece del fondo “sviluppo investimenti” che trova disciplina e finanziamento in norme diverse(articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504);

RITENUTO altresì, secondo una interpretazione coerente e sistematica del quadro normativo, che la cessazione dal finanziamento del contributo ordinario non si estenda alle nuove ulteriori risorse stanziate dalla stessa legge finanziaria, al comma 23, e dal decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2010 ad essa collegato all’art. 4 comma 2, né agli “altri contributi” previsti per finanziare gli oneri contrattuali pregressi 2004-2005 e non riconducibili al contributo ordinario “base”;

CONSIDERATO tuttavia che l’inciso con cui si chiude il primo periodo del comma 187, per cui lo Stato cesserebbe di concorrere al finanziamento previsto anche “dalle altre disposizioni di legge relative alle Comunità montane” ha l’evidente scopo di favorire una interpretazione estensiva del taglio che si pone in contraddizione con quanto sopra evidenziato, e che è comunque suscettibile di determinare una grave incertezza circa l’esatta estensione dei finanziamenti statali che verrebbero a mancare a partire dal corrente anno;

CONSIDERATO che i nuovi tagli dei trasferimenti alle comunità montane vengono ad assommarsi a quelli già operati con la legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) e dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008, che già avevano comportato gravissimi problemi alle Comunità montane, la maggioranza delle quali subendo ulteriori tagli si troverà nella oggettiva impossibilità di chiudere i propri bilanci;

EVIDENZIATO che a tali tagli viene ad aggiungersi il mancato finanziamento, per l’anno 2010, del fondo nazionale per la montagna, che rappresenta una fondamentale risorsa per lo sviluppo dei territori montani;

SOTTOLINEATO che le Comunità montane vennero istituite negli anni settanta dalla legge dello Stato come enti sovracomunali obbligatori, che in quanto tali iniziarono ad operare dotandosi del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate, e che essendo enti che vivono quasi esclusivamente di finanza derivata, con l’azzeramento dei fondi statali esse non potranno – e in alcuni casi già non possono per i rilevantissimi tagli già intervenuti – assicurare il pagamento degli stipendi al personale e sostenere le spese vive di funzionamento;

RIBADITO che, attualmente, sono oltre 5000 in Italia i dipendenti delle Comunità montane, e che la delicata situazione di tale personale alla luce dell’azzeramento dei fondi statali è già stata posta all’attenzione delle organizzazioni sindacali sia a livello statale che a livello regionale;

PRECISATO che una parte consistente del personale delle Comunità Montane è stato, oltretutto, assunto sulla base di leggi statali speciali di sostegno all’occupazione (L. n. 285/1977 e L. n. 730/1986), normative in base alle quali lo Stato si fece carico del relativo onere finanziario sine die mediante attribuzione del Contributo Consolidato, e che tale personale è tutt’ora in servizio presso le medesime Comunità;

RITENUTO, conseguentemente, che lo Stato debba farsi carico di tutte le misure necessarie al fine di tutelare il personale attualmente in servizio presso le Comunità Montane o di attuare le misure idonee a garantire un diverso impiego dello stesso personale;

RITENTUTO pertanto indispensabile un chiarimento interpretativo univoco da parte del Governo circa l’esatta estensione dei tagli decisi, necessario peraltro anche per definire le nuove entrate su cui potranno contare i Comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare che, a norma del secondo e terzo periodo del comma 187, saranno destinatari del 30% delle risorse tagliate alle Comunità montane;

PRECISATO altresì che la nuova definizione di Comuni montani stabilita unilateralmente dal Governo che li identifica in quelli con “almeno il 75 per cento del territorio al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare” non modifica in ogni caso la classificazione generale dei Comuni montani ed opera solo ai fini della riassegnazione del trenta per cento delle risorse (senza che, peraltro, la legge definisca i criteri di riparto tra i comuni stessi);

OSSERVATO che, nel caso in cui, a fronte dei nuovi tagli, le Comunità montane non riescano a predisporre propri bilanci, si renderà necessario, ai sensi da ultimo dell’art. 4 co. 1 del DL 13 gennaio 2010, decorso il termine di legge (quest’anno il 30aprile), che – ove le Comunità montane non vi provvedano direttamente a norma dei propri statuti- i prefetti territorialmente competenti nominino un commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio;

RILEVATO che alle comunità montane non è applicabile la disciplina del dissesto finanziario di cui all’art. 244 d.lgs. 267/2000 anche se tali enti presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, per cui ad essi non è applicabile la procedura di risanamento fissata dal medesimo testo unico degli enti locali, anche se essi potranno considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art.   242;

RITENUTO tuttavia che debba essere affrontata la questione sostanziale del pagamento dei debiti iscritti a bilancio, primo tra tutti quello del pagamento degli stipendi del personale dipendente, considerato che né le Comunità montane né i Comuni ad esse aderenti possono farsi carico autonomamente di tali costi in un sistema di finanza derivata, che peraltro opera ancora anche per le regioni;

SOTTOLINEATO altresì che neppure le Regioni sono tenute a farsi carico di tali costi, ed anch’esse risentono nella promozione delle loro politiche di ausilio dei vincoli della finanza pubblica e della mancata attuazione del federalismo fiscale;

OSSERVATO che, pur rientrando la disciplina delle comunità montane nelle materie di competenza legislativa regionale residuale, l’eventuale soppressione di tali enti, istituiti dalla legge statale ed oggi riordinati dalle regioni in attuazione di una legge, anch’essa statale (l. 244/2007), deve necessariamente essere concordata tra i livelli di governo interessati, sia con riferimento alle modalità che con riguardo alle ricadute finanziarie ed alla garanzia dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, che devono essere necessariamente presidiate dal sistema istituzionale nel suo complesso;

CHIEDONO AL GOVERNO

Per tutto quanto in narrativa espresso

1-      Di valutare la sospensione per l’anno 2010 del comma 187 dell’art. 2 della legge n. 191/2009, così come già disposto riguardo ad altre misure della legge finanziaria dal D.L. del 13 gennaio 2010, in considerazione della gravissime difficoltà finanziarie che incontrerebbero nell’immediato le Comunità Montane, ed i conseguenti riflessi sul pagamento degli emolumenti stipendiali, e della imminente tornata elettorale regionale, che impedisce in concreto l’adozione di eventuali interventi;

2-      Di considerare le Regioni quali interlocutori principali del Governo soprattutto ai fini della destinazione dei fondi, concordando con le medesime un incontro urgente per :

·        indicare in concreto le misure che il Governo intende adottare per la tutela dei livelli occupazionali;

·        chiarire le questioni interpretative e le problematiche finanziarie sopra richiamate, individuando soluzioni praticabili e condivise a tutela dei territori montani;

·        concordare con le regioni il percorso istituzionale da intraprendere, anche alla luce della necessità di riprendere il confronto sui contenuti del disegno di legge Calderoli, oggi tanto più necessario alla luce di quanto introdotto dalla legge finanziaria e dal successivo decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2010, non solo con riferimento alle Comunità montane ma con riguardo alla reimpostazione del sistema istituzionale complessivo.

3-      Di conoscere le politiche che il Governo intende attuare a tutela dei territori montani, atteso il completo azzeramento del fondo nazionale per la montagna per l’esercizio 2010 ed il ritardo nell’approvazione del piano di riparto dei fondi relativi all’annualità 2009;

4-      Di garantire agli enti subentranti alle Comunità Montane soppresse in attuazione della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) le medesime risorse finanziarie assicurate ai sensi dell’art. n. 2bis del D.L. 154 del 2008, come convertito dalla legge n. 189/2008.

Roma, 27 gennaio 2010

 

(red/29.01.10)

 

Comunità montane: nota di lettura su situazione finanza

Comunità montane: nota di lettura su situazione finanza

Conferenza Regioni Doc 27.01.10

 

(regioni.it) La Conferenza delle Regioni che il 27 gennaio 2010 ha approvato un ordine del giorno sulle problematiche relative alla situazione della finanza delle Comunità montane (con riferimento all’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Legge finanziaria 2010) ha approvato anche una “nota di lettura”.
La “nota” è stata pubblicata nella sezione “conferenze del sito www.regioni.it . Il link è:
http://www.regioni.it/upload/270110_Com_Mont_NotaDiLettura.pdf 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/007/CR8b/CUB8/C1
Problematiche relative alla situazione della finanza delle Comunità montane con riferimento all’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010)
NOTA DI LETTURA 

(red/29.01.10)

 

 

Comunità montane: Consulta boccia criterio altimetrico

 

(regioni.it) Con la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2010 si dichiara illegittima la previsione di un criterio altimetrico rigido come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane. E’ stato così accolto il ricorso della Regione Liguria che fa riferimento all’art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, nella parte in cui prevede che «i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare».

sentenza della Corte costituzionale n. 27/2010

(red/05.02.10)

 

 

 

 

Comunità montane: a Commissioni Camera OdG Conferenza Regioni

Comunità montane: a Commissioni Camera OdG Conferenza Regioni

Muzzarelli: no al solo criterio dell’altezza

 

(regioni.it) “Ho provveduto a consegnare alle Commissioni  l’ordine del giorno approvato dalla conferenza delle Regioni sulle problematiche relative alla situazione della finanza delle comunità montane” (art. 2 comma 187 legge 23 dicembre 2009 n. 191 - legge finanziaria). Lo ha dichiarato l’assessore regionale Gian Carlo Muzzarelli,  che è intervenuto oggi in rappresentanza della Conferenza delle Regioni in Audizione in commissione affari Costituzionali e bilancio della Camera dei deputati per  esame decreto legge 25 gennaio n. 2 recante “interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”.

“Abbiamo chiesto di eliminare il comma 187 – ha spiegato Muzzarelli - con la disponibilità ad un vero confronto di merito. E’ importante un supplemento d’istruttoria e di responsabilità per costruire azioni condivise nell’interesse del buon funzionamento del governo del territorio ed assicurare una pubblica amministrazione moderna, efficace al servizio dei cittadini e delle nostre comunità. Occorre “ricostruire” quindi regole diverse, prendendo atto delle differenze tra alpi ed appennini. I nostri territori hanno grande fascino e bellezza, ma sono anche difficili da abitare. Bisogna tener conto del lavoro legislativo fatto da diverse Regioni che hanno già riorganizzato riducendo gli enti, rendendoli più moderni ed uniti valorizzando il ruolo dei sindaci “volontari per passione” e assicurando l’efficace utilizzo delle risorse per i cittadini. 

No quindi al solo criterio dell’altezza che ormai e’ inapplicabile come riconosciuto dalla giurisprudenza  per esempio Porretta, Sestola, Bagno di Romagna, Novafeltria  ho ricordato, Muzzarelli per noi sono comuni montani come ho ricordato anche ai ministri Tremonti e Frattini proprio  nella stazione sciistica del Cimone.
E’ stata evidenziata inoltre la necessità ormai non più rinviabile di dare risposte alle esigenze dei  7 Comuni della Valmarecchia e quelle della provincia di Rimini in merito allo stanziamento di risorse nazionali dedicate al passaggio, il cambio del patto di stabilità per la Provincia di Rimini, la rideterminazione dei trasferimenti dello Stato.  E’ una decisione urgente per consentire la completa operatività alla luce anche del buion esito delle relazioni tra le Regioni emilia Romagna e Marche che ha portato in questi giorni all’intesa raggiunta fondamentale per consentire “il completo passaggio dolce” delle comunità della Valmarecchia in emilia Romagna”.

(red/10.02.10)