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Regioni.it

n. 3952 - martedì 17 novembre 2020

Sommario
- Emergenza Covid 19: Toti, Regioni chiedono un incontro urgente con il Governo su parametri
- Emergenza Covid-19: un "tagliando" per i parametri
- Pandemia: l'impegno sulla prevenzione di Toscana e Abruzzo
- Conferenza Unificata il 20 novembre
- Conferenza Stato-Regioni il 20 novembre
- Trasporto pubblico locale: risorse per mancati ricavi e servizi aggiuntivi, sancita l'intesa sul Decreto

Documento della Conferenza delle Regioni del 30 ottobre

+T -T
Trasporto pubblico locale: risorse per mancati ricavi e servizi aggiuntivi, sancita l'intesa sul Decreto

(Regioni.it 3952 - 17/11/2020) Il 30 ottobre la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa sul Decreto che ripartisce le risorse necessarie per compenasre i mancati ricavi e i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale.
La Conferenza delle Regioni pur dabndio il via loibera all'intesa ha formulato la richiesta, non vincolante, di modificare l'articolo 4 dello schema di decreto. La proposta è contenuta in un documento (che si riporta di seguito unitamente al linl all'atto della Conferenza Unificata)  che è satto trasmesso al Governo.
Intesa ai sensi dell’articolo 44, comma 1-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazione in legge 13 ottobre 2020, n. 126
Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa sullo schema di decreto in oggetto, con la seguente richiesta “non vincolante” di riformulazione dell’art. 4:
Art. 4 (Riparto definitivo del finanziamento per i servizi aggiuntivi)
1.
Entro il 15 novembre 2020 le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco dei servizi aggiuntivi implementati o da implementare entro il 31 dicembre 2020 e il relativo onere, comprensivo di IVA qualora l’imposta costituisca un costo, precisando che, al fine di far fronte alle esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i servizi, nel periodo antecedente al COVID 19, detti servizi, tenuto conto della eventuale rimodulazione della domanda di trasporto, avevano abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.
_________________
 
Visto l’articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo (di seguito “Fondo") presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;
Visto l’articolo 200, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle compensazioni in argomento;
Tenuto conto che con il decreto del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 agosto 2020 n. 340, è stata data attuazione alla citata norma, stabilendo i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei minori ricavi alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale e si è proceduto, contestualmente, alla ripartizione, tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, di 412.465.131,78 euro a titolo di anticipazione per le finalità previste dall’articolo 200, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020;
Visto l’articolo 44, comma 1, del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di seguito decreto legge n. 104 del 2020), che incrementa di 400.000.000 di euro, per l’anno 2020, la dotazione del fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 e prevede la possibilità di utilizzare dette risorse “anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante Covid abbiano avuto un riempimento superiore  all’80% della capacità”;
Visto l’art. 44, comma 1-bis, del decreto legge n. 104 del 2020 il quale prevede che: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo, 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi (…) e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonché alla ripartizione delle residue risorse di cui al comma 1 (…);
Considerato che il richiamato articolo 44 del decreto legge n. 104 del 2020, al comma 2 prevede che: “Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo (…) dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre regioni per le medesime finalità”;
Ritenuto opportuno integrare l’anticipazione prevista dal decreto interministeriale n. 340 dell’11 agosto 2020, di ulteriori 100.000.000 di euro al fine di garantire la continuità e regolarità dei servizi pubblici evitando le eventuali criticità economiche-finanziarie che le aziende di trasporto pubblico locale e regionale possono registrare, a seguito della riduzione dei ricavi da traffico, al 31 dicembre 2020;
Ritenuto opportuno impegnare, a favore delle singole Regioni, delle Province autonome, della Gestione Governativa ferrovia Circumetnea, della Gestione Navigazione Laghi e della concessionaria del servizio ferroviario Domodossola Confine Svizzero, la quota in argomento ripartendola con le percentuali previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 340, dell’11 agosto 2020;
Considerato che qualora la quota di riparto assegnata dovesse risultare, a seguito del completamento delle procedure previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 340, dell’11 agosto 2020, superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità.
Ritenuto necessario definire, le modalità ed i criteri con cui definire, nei limiti dei 300 milioni di euro, le quote da assegnare a ciascuna Regione e provincia autonoma per i servizi aggiuntivi, tenendo conto esclusivamente dei soli servizi che nel periodo antecedente al COVID 19 hanno avuto un riempimento superiore all’ 80 per cento delle capacità;
Ritenuto di poter accordare, alle Regioni e Province autonome, un’anticipazione del finanziamento dei servizi aggiuntivi nella misura del 50 per cento delle risorse a essa attribuibili applicando alla spesa massima autorizzata per tale finalità le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 340, dell’11 agosto 2020;
Ritenuto opportuno definire per ciascuna Regione e Provincia autonoma, entro il 15 novembre 2020, la quantità e l’onere dei servizi aggiuntivi già autorizzati e programmati sino al 31 dicembre 2020 al fine di individuare l’eventuale quota residua dei 300 milioni di euro che può essere destinate alla compensazione dei mancati ricavi al 31 dicembre 2020;
Vista l’Intesa della Conferenza unificata del …….
DECRETA
Articolo 1 (Anticipazione della quota per la compensazione dei “minori ricavi”)
1. Per le motivazioni citate in premessa, la quota dell’integrazione del “Fondo” disposta con l’art. 44, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, pari a 100.000.000 di euro, è ripartita, a titolo di anticipazione, tra le Regioni e le Province autonome nonché tra le aziende di trasporto pubblico locale e regionale di competenza statale per la compensazione dei minori ricavi, in conformità alla misura risultante dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 340, dell’11 agosto 2020:

Regioni e Province autonome

98,50%

98.485.768,70

Aziende di competenza statale

1,50%

1.514.231,30

   

100.000.000,00


2. Ad integrazione dell’anticipazione riconosciuta a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a valere sul “Fondo” sono assegnate ai medesimi enti territoriali i contributi di seguito riportati, in concordanza con i criteri di riparto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 340, dell’11 agosto 2020:

Abruzzo

1,17%

1.151.194,12

Basilicata

0,41%

403.624,14

Calabria

1,15%

1.129.609,45

Campania

7,84%

7.724.380,02

Emilia Romagna

6,91%

6.809.916,53

Friuli Venezia Giulia

1,76%

1.731.034,71

Lazio

13,08%

12.886.666,94

Liguria

4,08%

4.013.584,54

Lombardia

24,23%

23.864.805,26

Marche

1,59%

1.567.155,94

Molise

0,20%

197.840,35

Piemonte

6,79%

6.689.659,79

Provincia autonoma di Bolzano

1,07%

1.056.238,09

Provincia autonoma di Trento

0,57%

564.552,55

Puglia

2,73%

2.685.705,19

Sardegna

1,65%

1.624.603,62

Sicilia

4,67%

4.602.942,80

Toscana

8,39%

8.266.924,91

Umbria

1,11%

1.093.525,16

Valle d’Aosta

0,17%

167.221,56

Veneto

10,41%

10.254.583,03

 

100%

98.485.768,70


3. Ad integrazione dell’anticipazione riconosciuta alla Gestione Governativa ferrovia Circumetnea, alla Gestione Navigazione Laghi e alla Concessionaria del servizio ferroviario Domodossola Confine Svizzero, a valere sul “Fondo” sono assegnati i contributi di seguito riportati in concordanza con i criteri di riparto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 340,dell’11 agosto 2020:

Gestione gov. Ferrovia Circumetnea

9,94%

150.456,91

Concess. Servizio ferroviario Domodossola confine svizzero – Soc. Subalpina I.F.

6,18%

93.554,16

Gestione gov. Navigazione laghi

83,89%

1.270.220,23

 

100%

1.514.231,30


Articolo 2 (Anticipazione della quota per i servizi aggiuntivi)

1. Per le motivazioni citate in premessa, la quota dell’integrazione del “Fondo”, disposta con l’art. 44, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, pari a 150.000.000 di euro, è ripartita, a titolo di anticipazione, tra le Regioni e le Province autonome per il finanziamento dei servizi aggiuntivi, in conformità alla misura risultante dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 340, dell’11 agosto 2020:
 
 

% di riparto

Quota massima attribuibile

50%

Abruzzo

1,17%

3.506.681,64

1.753.340,82

Basilicata

0,41%

1.229.489,74

614.744,87

Calabria

1,15%

3.440.932,02

1.720.466,01

Campania

7,84%

23.529.430,07

11.764.715,03

Emilia Romagna

6,91%

20.743.859,60

10.371.929,80

Friuli Venezia Giulia

1,76%

5.272.948,76

2.636.474,38

Lazio

13,08%

39.254.403,29

19.627.201,64

Liguria

4,08%

12.225.881,74

6.112.940,87

Lombardia

24,23%

72.695.189,09

36.347.594,55

Marche

1,59%

4.773.753,50

2.386.876,75

Molise

0,20%

602.646,53

301.323,26

Piemonte

6,79%

20.377.542,51

10.188.771,26

Provincia autonoma di Bolzano

1,07%

3.217.433,64

1.608.716,82

Provincia autonoma di Trento

0,57%

1.719.697,85

859.848,93

Puglia

2,73%

8.180.994,75

4.090.497,38

Sardegna

1,65%

4.948.746,32

2.474.373,16

Sicilia

4,67%

14.021.140,89

7.010.570,45

Toscana

8,39%

25.182.089,80

12.591.044,90

Umbria

1,11%

3.331.014,75

1.665.507,38

Valle d’Aosta

0,17%

509.377,84

254.688,92

Veneto

10,41%

31.236.745,65

15.618.372,83

 

100%

300.000.000,00

150.000.000,00


2. Le risorse di cui al comma precedente, assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma non utilizzate per i servizi aggiuntivi resi entro la data del 31 dicembre 2020, sono considerate per la medesima Regione o Provincia autonoma ai fini della compensazione dei minori ricavi nell’ambito della procedura di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3 (Riparto eventuale dell’ulteriore quota per la compensazione dei “minori ricavi”)

1. Le risorse non utilizzate e da non utilizzare per i servizi aggiuntivi resi alla data del 31 dicembre 2020, risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 4 del presente decreto, sono assegnate e se necessario impegnate a favore delle singole Regioni, delle Province autonome, della Gestione Governativa ferrovia Circumetnea, della Gestione Navigazione Laghi e della concessionaria del servizio ferroviario Domodossola Confine Svizzero entro il 31 dicembre 2020, a titolo di anticipazione per la compensazione dei mancati ricavi con le percentuali previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ,dell’11 agosto 2020, n. 340.

Art. 4 (Riparto definitivo del finanziamento per i servizi aggiuntivi)

1. Entro il 15 novembre 2020 le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco dei servizi aggiuntivi implementati o da implementare entro il 31 dicembre 2020 e il relativo onere, comprensivo di IVA qualora l’imposta costituisca un costo, precisando che, nel periodo antecedente al COVID 19, detti servizi, tenuto conto della eventuale rimodulazione della domanda di trasporto, avevano un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.
2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del fabbisogno comunicato da ciascuna Regione o Provincia autonoma ai sensi del comma 1, nonché delle risorse residue di cui all’articolo 2, si provvederà al riparto definitivo delle risorse per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020.
Qualora le risorse siano insufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno complessivo delle Regioni e Province autonome, si provvederà al riconoscimento del finanziamento in proporzione percentuale.

Articolo 5 (Riparto definitivo delle risorse per la compensazione dei minori ricavi)

1. In applicazione delle modalità indicate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 340, dell’11 agosto 2020, e dal disposto dell'articolo 44, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, si provvede nell'esercizio 2021 alla ripartizione definitiva delle risorse stanziate sul fondo.

Articolo 6 (Operazioni di conguaglio)

1.
Le Regioni, le Province autonome, la Gestione Governativa ferrovia Circumetnea, la Gestione Navigazione Laghi e la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola Confine Svizzero sono tenute a versare all’entrata del bilancio dello Stato sul conto di tesoreria n………….., entro il 30 settembre 2021, le risorse a ciascuna di esse erogate, a valere sul “Fondo”, eccedenti la quota riconosciutagli con la ripartizione di cui all’articolo 5.
 
Roma, 30 ottobre 2020

Link al Documento approvato della Conferenza delle Regioni del 30 ottobre: Posizione sullo schema di decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, relativo alla ripartizione delle risorse destinate alla compensazione dei mancati ricavi da traffico ed ai servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale, a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19

Link all'atto della Conferenza Unificata del 30 ottobre: Intesa ai sensi dell’articolo 44, comma 1-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazione in legge 13 ottobre 2020, n. 126, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alla ripartizione delle risorse destinate alla compensazione dei mancati ricavi da traffico ed ai servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19


( red / 17.11.20 )
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