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Usa: la violenza è ferita alla democrazia, le valutazioni dei Presidenti delle Regioni
"Le democrazie sono imperfette, il rischio di indebolimentoc'è sempre, non c'è nulla di scontato - ha detto Bonaccini - hanno sempre bisogno di essere curate, accompagnate, accarezzate da provvedimenti e da scelte che le rendano più forti e più stabili, evitando disgregazione sociale e il rischio di crisi per tanti lavoratori e imprenditori. Cose a cui ci dobbiamo dedicare per evitare la sfiducia verso le istituzioni. Ecco perché di questi tempi, l'anno scorso, durante le elezioni della nostra Regione, abbiamo sempre detto che chiunque avesse vinto sarebbe stato democraticamente eletto e l'assemblea legislativa sarebbe andata avanti a lavorare, chiunque fosse stato maggioranza e opposizione. Quello che è accaduto negli StatiUniti invece va condannato duramente".
Gli fa eco vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein secondo cui "Quel che sta accadendo a Washington e' di gravita' inaudita e non ha precedenti nella storia. La protesta voluta da Trump diventa irruzione armata nel Congresso, con scontri a fuoco. Non stupisce che un deputato repubblicano parli di tentato golpe. Ferita profonda per la democrazia".
USA: ZAIA "NO A VIOLENZA, E' ATTACCO A DEMOCRAZIA"
USA: SCHLEIN "FERITA PROFONDA PER LA DEMOCRAZIA" BOLOGNA
Usa: Toti, in democrazia i risultati si accettano
Usa: Zingaretti, Biden presidente, vince fiducia su paura
= Usa 2020: Conte, non vediamo l'ora di lavorare con Biden
>>>ANSA/Pence proclama vittoria Biden ma Usa sotto shock

Usa2020: Bonaccini, con crisi rischio sfiducia in democrazia
( red / 07.01.21 )
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Emergenza Covid-19: gli ultimi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
(Regioni.it 3976 - 07/01/2021) E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1.
Il provvedimento stabilisce: "Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19", norme per la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza e per la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite.
Di fatto il Decreto disciplina la fase di "transizione" per arrivare alla scadenza del Dpcm del 3 dicembre, ovvero il periodo che va dal 7 al 15 gennaio.
Si riportano di seguito l'articolato del Decreto e i link ai provvedimenti più recenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale: dalla "Legge Ristori" alle ordinanze del Ministro Speranza del 24 dicembre (didattica a distanza) e del 2 gennaio (impianti sciistici).
Art. 1 Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19
1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Art. 2 Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, dopo il comma 16-ter, è aggiunto il seguente: "16-quater. Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure dicui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, secondo leprevisioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno ditipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almenomoderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenzasettimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.".
2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica a una o piu' regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:
a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;
b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio e' almeno moderato.
Art. 3 Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Art. 4 Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza
1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attivita' didattica in presenza. La restante parte dell'attivita' didattica, e' svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nonche' su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attivita' didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma.
2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresi', per ogni istituzione scolastica, incluse quelle di cui al comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali.
Art. 5 Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite
1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volonta' eventualmente gia' espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
2. In caso di incapacita' naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace e' ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si da' atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacita' naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attivita' previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.
3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando gia' noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente piu' prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale e' idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, e' immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non puo' essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n.219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volonta' dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, e' comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.
6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.
7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 e' comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona e' ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.
9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinche' disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.
Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 gennaio 2021

Ristori, Legge 18.12.2020, n. 176: Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24.12.2020
( red / 07.01.21 )
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Vaccini: Bonaccini, avanti sulla strada della collaborazione istituzionale
Vaccini: Bonaccini (Regioni) avanti sulla strada della collaborazione istituzionale

== VACCINI, OTTIMISMO AL VERTICE GOVERNO-REGIONI "ORA ACCELERARE" ==
--VACCINO. CONTE: SFORZO IMMANE, MA PRIMI RISULTATI INCORAGGIANTI
++ Vaccini:Giani, Toscana organizzata, Arcuri ci dia più dosi ++
CORONAVIRUS: ZAIA, 'MODELLO VENETO C'E' ANCORA, PRIMI IN ITALIA PER VACCINI' =
Vaccini: Zingaretti,su ReiThera mostrato fiducia in scienza
--VACCINO. OLTRE 303MILA DOSI SOMMINISTRATE, CHIGI: RISULTATO IMPORTANTE
Vaccini: Zingaretti, 'squadra' regione Lazio ha funzionato
++ Boccia, usciremo da emergenza entro l'estate ++

VACCINO. TOTI: ATTESA PER APPROVAZIONE MODERNA, IN LIGURIA SOMMINISTRAZIONI SENZA SOSTA
++ Vaccini: Arcuri, dal 20 gennaio i primi 1.500 sanitari ++
++ Vaccini:Speranza,capacità per accelerare,70mila al giorno ++
= Vaccino: Boccia, gradualmente fuori da emergenza entro estate
Vaccino: Regioni, piu' personale a chi somministra piu' dosi
++ Vaccini:Regioni a Governo, più personale a quelle 'virtuose'
Ministero della Salute: Vaccino: Speranza, "In atto accelerazione necessaria, paese pronto"
Vaccino: Acquaroli, nelle Marche sistema sta andando a regime
CORONAVIRUS: CAMPAGNA VACCINI, IN CORSO RIUNIONE BOCCIA-REGIONI =
SCUOLA: GIANI "REGIONI NON SONO TUTTE UGUALI, TOSCANA ERA PRONTA"
== COVID, MUSUMECI "VACCINO UNICA STRADA MA SCELTA SIA VOLONTARIA" ==
( red / 07.01.21 )
Documenti della Conferenza delle Regioni del 3 e del 17 dicembre
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Agricoltura: raggiunte intese su diversi provvedimenti nel mese di dicembre

Intesa condizionata anche sul decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (ue) 2017/625, di cui all'articolo 12, comma 3, lett. G) della legge n. 117/2019. Le proposte emendative sono riportate (evidenziate in giallo) in un documento anch'esso inviato per via telematica.
Nel caso dei piani territoriali (art. 3), la riformulazione chiarisce che l'aggiornamento è obbligatorio in occasione di apertura di processi di VAS, mentre gli aggiornamenti minori, esclusi dalla VAS a seguito di apposita procedura o perché a contenuto vincolato, vengono esonerati dall'obbligo di adeguamento. Come logico visto che per aggiungere nei piani le novità previste dal nuovo decreto è necessario un confronto col territorio che richiede, appunto, la VAS.
- introduzione della lettera g) "polizze che coprono una avversità di cui all' allegato 1, punto 1.2,
- innalzamento dal 65% al 70% della contribuzione per le polizze che coprono 2 avversità atmosferiche (art. 7, comma 4, -lettera a) - punto 6).
Link al documento approvato della Conferenza Stato-Regioni del 3 dicembre: Posizione sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (ue) 2017/625, di cui all'articolo 12, comma 3, lett. G) della legge n. 117/2019
Link all'atto della Conferenza Stato-Regioni del 3 dicembre: Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, di cui all'articolo 12, comma 3, lett. g) della legge n. 117/2019
Link al documento approvato della Conferenza delle Regioni del 17 dicembre: Posizione sullo schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (ue) 2016/2031 e del regolamento (ue) 2017/625
Link all'atto della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre: Intesa, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625
Link all'atto della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre: Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i requisiti per l'iscrizione al registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
Link all'atto della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre: Intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sullo schema di decreto interministeriale recante Pianificazione forestale
Link al documento approvato della Conferenza delle Regioni del 17 dicembre: Posizione sullo schema di decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021
Link all'atto della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre: Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021
( red / 07.01.21 )
Documenti della Conferenza delle Regioni del 3 dicembre
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Osservazioni per il Programma Operativo 2021 di attuazione del piano per la vigilanza OGM nell'ambiente

La Conferenza delle Regioni in ha comunque approvato, nel corso della seduta dello stesso 3 dicembre una posizione comune sul tema (che si riporta di seguito).
Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Punto 9) Odg Conferenza Stato Regioni
Il DM/MATTM 8/11/2017 DECRETO 8 novembre 2017 “Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati” (17A08712) (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2018), all’allegato I, prevede che annualmente, entro il 30 novembre, il MATTM condivida e presenti il PON in oggetto con il Tavolo Tecnico di Coordinamento (formato da Ministeri e Regioni) e che le Regioni entro il 30 aprile di ogni anno predispongano il Programma operativo regionale.
Link al documento approvato della Conferenza delle Regioni del 3 dicembre: Posizione sul programma operativo nazionale per l’anno 2021 di attuazione del piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati di cui all’allegato i del decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 novembre 2017
( red / 07.01.21 )
Documento della Conferenza delle Regioni del 23 dicembre
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Linee guida per il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021: osservazioni per l'intesa

Nell'esprimere l'intesa la Conferenza delle Regioni ha consegnato al Governo un documento (che si riporta di seguito , unitamente al link all'atto della Conferenza Unificata del 23 dicembre) con alcune osservazioni puntuali sul testo delle linee guida.
- alla lettera A) sostituire le parole: “riprogrammano” con: “definiscono la programmazione in esito alle risultanze dei Tavoli prefettizi”;
- al primo alinea parte sanità modificare come segue: “Programmano e aggiornano un Piano operativo, finalizzato a …..”;
- sempre in relazione all’ambito sanitario, si chiede di non prevedere l’esatta enucleazione delle azioni da intraprendere, in quanto le stesse sono già definite dai protocolli sanitari nazionali e regionali;
- eliminare il seguente paragrafo: “Le Regioni potranno assumere intese con i prefetti….” o, in subordine, modificare le parole “assumere intese” con “concordare indicazioni”.
Link al documento approvato della Conferenza delle Regioni del 23 dicembre: Posizione sul documento di “linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021”
Link all'atto della Conferenza Unificata del 23 dicembre: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul Documento di "Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021"
( red / 07.01.21 )
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Il calendario delle prossime sedute della Conferenza Stato-Regioni (gennaio-agosto 2021)
GIOVEDÌ 14 GENNAIO |
GIOVEDÌ 28 GENNAIO |
GIOVEDI 11 FEBBRAIO |
GIOVEDÌ 11 MARZO |
GIOVEDÌ 25 MARZO |
GIOVEDI 22 APRILE |
MERCOLEDI' 5 MAGGIO |
GIOVEDÌ 20 MAGGIO |
GIOVEDI 3 GIUGNO |
GIOVEDÌ 17 GIUGNO |
GIOVEDI' 8 LUGLIO |
GIOVEDI 15 LUGLIO |
GIOVEDI 29 LUGLIO |
GIOVEDÌ 5 AGOSTO |
Link all'atto della Conferenza Unificata del 17 dicembre: Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato Regioni per il periodo gennaio-agosto 2021
( red / 07.01.21 )

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
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Registrazione r.s. Tribunale Roma n. 106, 17/03/03