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Regioni.it

n. 4280 - giovedì 21 aprile 2022

Sommario
- Fedriga: garantire risorse per le assunzioni e la formazione dei medici e rispondere agli obiettivi del PNRR per la medicina territoriale
- Energia rinnovabile: parco eolico offshore di Taranto
- Logistica: collaborazione tra Piemonte, Liguria e Lombardia
- Pandemia: Corte dei Conti, relazione sulle misure a sostegno dei disabili
- Le Regioni e il PNRR, tavola rotonda il 27 aprile a Roma
- Istat presenta il rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile

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Pandemia: Corte dei Conti, relazione sulle misure a sostegno dei disabili

(Regioni.it 4280 - 21/04/2022) Pandemia e servizi ai disabili. La Corte dei Conti ha pubblicato la relazione su “Le misure volte a sostenere le persone con disabilità nel periodo dell'emergenza epidemiologica da covid-19 - La gestione del fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità di cui all’art 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
La situazione pandemica e le relative misure di contrasto, evidenzia la Corte dei Conti, hanno causato una forte domanda di protezione sociale diffusa e di tutela delle persone fragili, riscontrando anche una disomogeneità territoriale nei servizi sociali erogati e sottolineando come pesi ancora la mancata definizione dei livelli minimi di servizio.
Nel contempo si fannoi delle raccomandazioni rispetto al Fondo di sostegno per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità, al fine di "monitorare la procedura di riassegnazione al bilancio delle Stato delle risorse non utilizzate, adottando idonee misure volte a garantire la completa riacquisizione delle stesse, anche attraverso l’utilizzo di meccanismi di compensazione con future assegnazioni”.
Si richiama inoltre l’attenzione sulle risorse del Fondo affinchè siano state "contabilizzate nei bilanci regionali come risorse vincolate".
Sono state poi analizzate le misure organizzative e di sostegno alla persona previste a fronte delle molteplici difficoltà che hanno impedito o fortemente limitato la capacità del sistema di continuare a garantire i servizi tradizionali.
Con riferimento all’incremento di Fondi già esistenti (Fondo per le non autosufficienze e Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), disposto “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, non è stato possibile svolgere alcuna verifica mirata in mancanza della previsione di procedure atte ad assicurare la finalizzazione di dette risorse al superamento, nell’immediato, delle molteplici problematiche che la pandemia ha posto alle persone con disabilità.
Secondo questi dati poco meno della metà delle risorse trasferite alle Regioni risultano essere state dalle stesse erogate alle strutture per le finalità legate all’emergenza: “Appare difficile individuare le ragioni della parziale utilizzazione delle risorse rese disponibili in un settore, quale quello dei servizi sociali e, più in particolare, delle misure di sostegno alle persone con disabilità, strutturalmente carente di fondi, soprattutto alla luce della finalizzazione delle stesse a spese necessarie per assicurare l’erogazione delle in condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori. La situazione emergenziale ha certamente influito sull’attuazione del programma previsto, determinando un certo ritardo nell’esecuzione delle procedure finalizzate all’assegnazione delle risorse ai destinatari finali”.
Per la Corte dei Conti non risulta possibile, inoltre, allo stato degli atti, verificare se ed in quale misura le risorse siano state sovrastimate rispetto alle effettive esigenze, considerati anche i criteri utilizzati per il relativo riparto, e se ed in quale misura la parziale utilizzazione delle stesse risorse sia da ricollegare ad una riduzione dell’attività delle strutture a favore delle persone con disabilità.
La differenziazione rilevata a livello regionale nell’uso delle risorse del fondo riflette la forte disomogeneità che “caratterizza l’erogazione dei servizi sociali”, perdurando la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Comunque “ l’apposizione di vincoli di destinazione specifica alle risorse trasferite per sostenere l’erogazione di tali prestazioni ha consentito, quanto meno, di verificare la corretta utilizzazione delle risorse medesime e di garantirne una riallocazione programmata nell’ambito del bilancio statale”.
Viene evidenziato tra l'altro che l’assegnazione delle risorse per finalità specifiche non è stata accompagnata dalla previsione di alcuna rendicontazione e monitoraggio, così rendendo difficile la verifica sulla corretta loro utilizzazione.
 Con riferimento ai servizi sanitari differibili e alle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per persone con disabilità, “la definizione della remunerazione dei gestori per le prestazioni erogate con le forme alternative consentite, è risultata piuttosto generica e sostanzialmente rimessa alla relativa rendicontazione, sulla base di criteri non sufficientemente definiti”. A fronte della sospensione dei servizi, il meccanismo di finanziamento dei gestori è rimasto, inoltre, esposto al rischio di un’interpretazione delle disposizioni tale da disincentivare la rimodulazione dell’erogazione dei servizi.
Di difficile individuazione, secondo la magistratura contabile, sono "le ragioni del parziale utilizzo delle somme rese disponibili in settori, come servizi sociali e sostegno a persone con disabilità, strutturalmente carenti di fondi. La differenziazione a livello regionale e la connessa disomogeneità nell’erogazione dei servizi sociali fa ritenere che l’organizzazione territoriale abbia influito sull’uso efficace e tempestivo delle risorse statali".
Nell’ambito della situazione emergenziale imposta dall’epidemia, che condiziona la riapertura delle strutture semiresidenziali: "la prestazione dei servizi alle persone con disabilità, il legislatore ha riaffermato con forza la necessità di garantire la continuità della relativa erogazione, anche attraverso una riprogrammazione a livello territoriale e un potenziamento della relativa offerta".

 

 



( gs / 21.04.22 )
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