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Regioni.it

n. 4575 - giovedì 22 febbraio 2024

Sommario
- Alparone: firmato contratto Ricerca Sanitaria
- Inserire Parchi Regionali nel sistema di finanziamento nazionale
- IT Alert - Allarme pubblico: le osservazioni delle Regioni
- Richieste sul potenziamento rete metropolitana e trasporto rapido di massa
- Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi
- Semplificazione controlli attività economiche: la posizione delle Regioni

Documento della Conferenza delle Regioni dell'8 febbraio

+T -T
Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi

(Regioni.it 4575 - 22/02/2024) Nella seduta dell'8 febbraio, la Conferenza delle Regioni ha dato il via libera in sede di Conferenza Unificata, allo schema di decreto legislativo relativo agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.
Il provvedimento ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio italiano, nonché' di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.
Di seguito il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e inviato al Governo che raccoglie il parere favorevole espresso ma condizionato all’accoglimento di un emendamento e delle osservazioni e richieste avanzate.

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 197, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE
 
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Punto 6) Odg Conferenza Unificata
 
La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento della seguente proposta emendativa:
 
All’art.2 comma 2 lett.b) – Proposta sostitutiva
Sostituire la lett. b) con la seguente “b) al comma 4 sostituire l’ultimo capoverso con il seguente “Nei porti di cui al presente comma l’Autorità marittima provvede a trasmettere all’autorità regionale competente ai sensi dell’articolo 11 il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 12 o il rapporto ambientale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L’Autorità marittima può chiedere alla regione la collaborazione nella predisposizione del rapporto preliminare ambientale o del rapporto ambientale. La regione provvede ad ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta nell’ambito della procedura di VAS di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”
 
Motivazione:
L’emendamento chiarisce il ruolo delle regioni nelle procedure di VAS dei piani portuali. Secondo quanto previsto della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 per questa tipologia di piani, le regioni hanno la funzione di “autorità competente”, mentre le Autorità marittime rivestono il ruolo di “autorità procedente”, cui compete l’elaborazione e la presentazione di tutti i documenti necessari per la procedura di VAS di cui all’art. 11 del D. Lgs. 152/2006; spetta quindi all’Autorità marittima inoltrare l’istanza con tutta la documentazione necessaria per la conclusione dell’iter. Nell’ottica di una leale e fattiva collaborazione tra pubbliche amministrazioni, si propone un’esplicita forma di collaborazione, tra le regioni e le autorità marittime, nella predisposizione degli studi ambientali richiesti per le VAS dei piani di raccolta
 
Si ripropongono inoltre le proposte emendative già discusse e solo in parte accolte a livello tecnico
 
All’art.1 comma 1 (art.2) - richiesta
Si ritiene necessario inserire la definizione di “sedimenti”.
 
All’art.2 comma 2 lett. a) – Proposta sostitutiva
 Sostituire il periodo “I piani di cui al presente comma sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale” con il seguente “piani di cui al presente comma, laddove ne ricorrano i presupposti normativi, sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale”
 
Motivazione:
La modifica proposta è motivata dalla circostanza che l’impiantistica dei porti non sede di autorità portuale risulta largamente destinata alla mera raccolta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti prodotti in ambito portuale. La formulazione emendativa proposta tiene salve tutte le ipotesi di svolgimento delle procedure amministrative di tutela ambientale in materia di VAS (D.lgs n. 152/2006) e di Valutazione di incidenza (DPR n. 357/1997), ma unicamente laddove lo svolgimento di tali procedure sia effettivamente applicabile ai sensi delle norme ambientali di riferimento.
 
All’art.3 comma 1 - Proposta sostitutiva
Alla lett. a) sostituire le parole “All’Autorità marittima” con le parole” All’Autorità marittima, anche nei porti ove è costituita l’autorità di sistema portuale:”
 
Motivazione:
L’emendamento è finalizzato a indicare la competenza specifica delle autorità marittime anche nei casi di copresenza con le Autorità di Sistema Portuale
 
All’art.3 comma 2 - Proposta sostitutiva
Sostituire le parole “L’autorità marittima “con le parole “L’autorità marittima anche nei porti ove è costituita l’autorità di sistema portuale”
 
Motivazione:
L’emendamento è finalizzato a indicare la competenza specifica delle autorità marittime anche nei casi di copresenza con le Autorità di Sistema Portuale
 
All’art.3 comma 3 - Proposta additiva
Inserire la seguente lettera
“aa) al comma 2 dopo le parole “Le tariffe di cui al comma 1” inserire le parole “devono essere coerenti con le indicazioni fornite dal Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti” e sostituire le parole “Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare” con le parole “Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non producano effetti distorsivi rispetto alla corretta gestione e conferimento al terra dei rifiuti prodotti sulle navi, nonché rispetto ai principi dell’economia circolare”
Motivazione:
L’emendamento è finalizzato a chiarire che le tariffe devono comunque essere coerenti con le indicazioni previste nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti. L’allegato 1 del D.Lgs. 197/2021 prevede infatti che, tra gli elementi essenziali di questi piani deve anche essere inclusa “una descrizione del sistema di recupero dei costi”. L’emendamento è finalizzato a migliorare l’efficacia del testo.
 
Roma, 8 febbraio 2024

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( red / 22.02.24 )
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