Sommario3
.png)
+T
-T
Alparone: firmato contratto Ricerca Sanitaria
(Regioni.it 4575 - 22/02/2024) Sottoscritto in via definitiva all’Aran il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Sanità - Sezione personale del ruolo della Ricerca Sanitaria 2019-2021.
“Con la firma di oggi - spiega Marco Alparone, Presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità - si chiude un importante ciclo contrattuale per il personale sanitario, riconoscendo la dovuta valorizzazione professionale a coloro che svolgono un ruolo cruciale nel sistema sanitario italiano.
Così, dopo la sottoscrizione dei contratti 2019-2021 per la Dirigenza sanità e il Comparto sanità, il rinnovo contrattuale per il personale della Ricerca Sanitaria rappresenta un altro importante traguardo raggiunto grazie al lavoro svolto dall’Aran e al senso di responsabilità di tutte le organizzazioni sindacali.
Si lavora ora alla definizione dei nuovi atti di indirizzo che daranno avvio alla nuova stagione contrattuale per il triennio 2022-2024”.
( red / 22.02.24 )
.png)
+T
-T
Inserire Parchi Regionali nel sistema di finanziamento nazionale
(Regioni.it 4575 - 22/02/2024) Un Ordine del giorno della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede al Governo di rivalutare il sistema di finanziamento dei parchi naturali, prevedendo dei contributi statali anche per i parchi regionali.
Nel corso degli ultimi anni si è registrato, infatti, un continuo aumento dei costi di gestione, che pesano sempre più sui bilanci regionali e degli enti locali.
I contributi statali aggiuntivi pertanto serviranno a garantire il buon funzionamento dei parchi regionali, finora finanziati solo con fondi regionali.
Inoltre va anche considerata la necessità di sostenere, in modo programmato ed efficace, tutte le attività economiche e sociali inerenti le aree protette regionali.
"A tal fine - si legge nel documento della Conferenza delle Regioni - si rende necessario proporre di valutare la fattibilità dell’utilizzo dell’avanzo di gestione in capo ai Parchi Nazionali al fine di ripartirlo in quote percentuali a favore dei Parchi Regionali, auspicando che, in seguito, possa essere riconosciuto un contributo stabile e duraturo da definire secondo criteri condivisi.
Tutto ciò premesso, per quanto sopra detto, le Regioni e le Province autonome chiedono al Governo e al Ministero Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di prendere in considerazione la proposta e di destinare fondi specifici affinché gli enti dei parchi regionali gestori possano mettere in atto le misure previste per conseguire gli sfidanti obiettivi fissati dall’Unione Europea per la conservazione di habitat e specie".
Scarica il documento
"A tal fine - si legge nel documento della Conferenza delle Regioni - si rende necessario proporre di valutare la fattibilità dell’utilizzo dell’avanzo di gestione in capo ai Parchi Nazionali al fine di ripartirlo in quote percentuali a favore dei Parchi Regionali, auspicando che, in seguito, possa essere riconosciuto un contributo stabile e duraturo da definire secondo criteri condivisi.
Tutto ciò premesso, per quanto sopra detto, le Regioni e le Province autonome chiedono al Governo e al Ministero Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di prendere in considerazione la proposta e di destinare fondi specifici affinché gli enti dei parchi regionali gestori possano mettere in atto le misure previste per conseguire gli sfidanti obiettivi fissati dall’Unione Europea per la conservazione di habitat e specie".
Scarica il documento
( red / 22.02.24 )
Documento della Conferenza delle Regioni dell'8 febbraio
.png)
+T
-T
IT Alert - Allarme pubblico: le osservazioni delle Regioni

(Regioni.it 4575 - 22/02/2024) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si è espressa favorevolmente, in sede di Conferenza Unificata dell'8 febbraio, sull' “Allertamento e sistema di allarme pubblico it – alert in riferimento alle attività di protezione civile".
E' stato consegnto il seguente documento al Governo chiedendo la prosecuzione degli interventi anche per quelle tipologie di eventi per i quali si considera terminata la fase di sperimentazione.
Si chiede inoltre di prevedere un adeguamento sotto l'aspetto del personale e degli strumenti operativi per i Sistemi regionali di protezione civile, al fine di essere in grado di sostenere l'impatto che l'introduzione del sistema IT-alert determinerà sull'operatività degli stessi.
Si chiede inoltre di prevedere un adeguamento sotto l'aspetto del personale e degli strumenti operativi per i Sistemi regionali di protezione civile, al fine di essere in grado di sostenere l'impatto che l'introduzione del sistema IT-alert determinerà sull'operatività degli stessi.
POSIZIONE SULLE PROPOSTE DI DETERMINAZIONE IN BASE ALLE RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE TECNICA DEGLI ESITI DELLA SPERIMENTAZIONE, IN RELAZIONE ALLE VARIE TIPOLOGIE DI RISCHIO
Intesa, ai sensi del punto 4.6 del testo coordinato della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 con la Direttiva del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 7 febbraio 2023 recante “Allertamento e sistema di allarme pubblico it – alert in riferimento alle attività di protezione civile"
Punto 7) Odg Conferenza Unificata
La Conferenza esprime l’intesa sul provvedimento con le seguenti richieste:
-proseguire, anche per le tipologie di eventi per i quali si considera terminata la fase di sperimentazione, con esercitazioni congiunte Dipartimento Protezione civile/Regioni/Enti locali, con particolare riguardo ai casi d’uso collasso di una grande dighe e incidente ad un’azienda a rischio di incidente rilevante;
- prevedere, come già comunicato in sede di intesa rispetto alle Indicazioni operative del Capo Dipartimento nazionale (lettera prot. n. 20454 datata 10 gennaio 2024 dello scrivente Coordinamento), contestualmente al passaggio all'operatività, lo studio e la definizione di specifiche norme che consentano di adeguare gli assetti organizzativi dei Sistemi regionali di protezione civile, con particolare riguardo al personale, nonché strumenti e risorse di livello nazionale a favore dei Servizi regionali, in considerazione del forte impatto che l'introduzione del sistema IT-alert determinerà sull'operatività degli stessi, con particolare riferimento alle attività riferite all’emissione di messaggi di IT-alert tramite il sistema onboarding.
( red / 22.02.24 )
Documento della Conferenza delle Regioni del 20 dicembre
.png)
+T
-T
Richieste sul potenziamento rete metropolitana e trasporto rapido di massa

(Regioni.it 4575 - 22/02/2024) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dato il via libera, nel corso della Conferenza Unificata del 20 dicembre 2023, all'Intesa riguardante il piano di riparto delle risorse per promuovere la sostenibilità della mobilità urbana anche mediante il potenziamento della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa.
Il seguente documento riporta la richiesta delle Regioni inviata al Governo.
Il seguente documento riporta la richiesta delle Regioni inviata al Governo.
POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI MODIFICA DEI TERMINI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 20 APRILE 2022, N. 97, RECANTE IL PIANO DI RIPARTO DELLE RISORSE PER PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ DELLA MOBILITÀ URBANA, ANCHE MEDIANTE L’ESTENSIONE E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE METROPOLITANA E DEL TRASPORTO RAPIDO DI MASSA
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131
Punto 26) Odg Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa sull’ultima versione del testo, con la raccomandazione di effettuare una valutazione istruttoria in relazione alla richiesta di rivedere il termine previsto per la conclusione dell’intervento “linea metropolitana M1 prolungamento quartiere Baggio – Olmi – Valsesia”.
( red / 22.02.24 )
Documento della Conferenza delle Regioni dell'8 febbraio
.png)
+T
-T
Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi

(Regioni.it 4575 - 22/02/2024) Nella seduta dell'8 febbraio, la Conferenza delle Regioni ha dato il via libera in sede di Conferenza Unificata, allo schema di decreto legislativo relativo agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.
Il provvedimento ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio italiano, nonché' di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.
Il provvedimento ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio italiano, nonché' di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.
Di seguito il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e inviato al Governo che raccoglie il parere favorevole espresso ma condizionato all’accoglimento di un emendamento e delle osservazioni e richieste avanzate.
POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 197, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Punto 6) Odg Conferenza Unificata
La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento della seguente proposta emendativa:
All’art.2 comma 2 lett.b) – Proposta sostitutiva
Sostituire la lett. b) con la seguente “b) al comma 4 sostituire l’ultimo capoverso con il seguente “Nei porti di cui al presente comma l’Autorità marittima provvede a trasmettere all’autorità regionale competente ai sensi dell’articolo 11 il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 12 o il rapporto ambientale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L’Autorità marittima può chiedere alla regione la collaborazione nella predisposizione del rapporto preliminare ambientale o del rapporto ambientale. La regione provvede ad ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta nell’ambito della procedura di VAS di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”
Motivazione:
L’emendamento chiarisce il ruolo delle regioni nelle procedure di VAS dei piani portuali. Secondo quanto previsto della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 per questa tipologia di piani, le regioni hanno la funzione di “autorità competente”, mentre le Autorità marittime rivestono il ruolo di “autorità procedente”, cui compete l’elaborazione e la presentazione di tutti i documenti necessari per la procedura di VAS di cui all’art. 11 del D. Lgs. 152/2006; spetta quindi all’Autorità marittima inoltrare l’istanza con tutta la documentazione necessaria per la conclusione dell’iter. Nell’ottica di una leale e fattiva collaborazione tra pubbliche amministrazioni, si propone un’esplicita forma di collaborazione, tra le regioni e le autorità marittime, nella predisposizione degli studi ambientali richiesti per le VAS dei piani di raccolta
Si ripropongono inoltre le proposte emendative già discusse e solo in parte accolte a livello tecnico
All’art.1 comma 1 (art.2) - richiesta
Si ritiene necessario inserire la definizione di “sedimenti”.
All’art.2 comma 2 lett. a) – Proposta sostitutiva
Sostituire il periodo “I piani di cui al presente comma sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale” con il seguente “piani di cui al presente comma, laddove ne ricorrano i presupposti normativi, sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale”
Motivazione:
La modifica proposta è motivata dalla circostanza che l’impiantistica dei porti non sede di autorità portuale risulta largamente destinata alla mera raccolta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti prodotti in ambito portuale. La formulazione emendativa proposta tiene salve tutte le ipotesi di svolgimento delle procedure amministrative di tutela ambientale in materia di VAS (D.lgs n. 152/2006) e di Valutazione di incidenza (DPR n. 357/1997), ma unicamente laddove lo svolgimento di tali procedure sia effettivamente applicabile ai sensi delle norme ambientali di riferimento.
All’art.3 comma 1 - Proposta sostitutiva
Alla lett. a) sostituire le parole “All’Autorità marittima” con le parole” All’Autorità marittima, anche nei porti ove è costituita l’autorità di sistema portuale:”
Motivazione:
L’emendamento è finalizzato a indicare la competenza specifica delle autorità marittime anche nei casi di copresenza con le Autorità di Sistema Portuale
All’art.3 comma 2 - Proposta sostitutiva
Sostituire le parole “L’autorità marittima “con le parole “L’autorità marittima anche nei porti ove è costituita l’autorità di sistema portuale”
Motivazione:
L’emendamento è finalizzato a indicare la competenza specifica delle autorità marittime anche nei casi di copresenza con le Autorità di Sistema Portuale
All’art.3 comma 3 - Proposta additiva
Inserire la seguente lettera
“aa) al comma 2 dopo le parole “Le tariffe di cui al comma 1” inserire le parole “devono essere coerenti con le indicazioni fornite dal Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti” e sostituire le parole “Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare” con le parole “Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non producano effetti distorsivi rispetto alla corretta gestione e conferimento al terra dei rifiuti prodotti sulle navi, nonché rispetto ai principi dell’economia circolare”
Motivazione:
L’emendamento è finalizzato a chiarire che le tariffe devono comunque essere coerenti con le indicazioni previste nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti. L’allegato 1 del D.Lgs. 197/2021 prevede infatti che, tra gli elementi essenziali di questi piani deve anche essere inclusa “una descrizione del sistema di recupero dei costi”. L’emendamento è finalizzato a migliorare l’efficacia del testo.
( red / 22.02.24 )
Documento della Conferenza delle Regioni del 25 gennaio
.png)
+T
-T
Semplificazione controlli attività economiche: la posizione delle Regioni

(Regioni.it 4575 - 22/02/2024) Nella seduta del 25 gennaio la Conferenza delle Regioni e delle Province autonme ha approvato l'Intesa in Conferenza Unificata al decreto legislativo riguardante la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Comunque si sottolinea si sottolinea come il provvedimento abbia un impatto rilevante su compiti e funzioni in materia di controlli sulle attività economiche.
Gli emendamenti proposti ed inviati al Governo sono di seguito riportati nel documento riportato di seguito.
POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO DI CUI ALL’ARTICOLO 27, COMMA 1, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118
Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118
Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole con le osservazioni e le proposte emendative di seguito riportate.
*******
Si apprezza l’intento di semplificare, razionalizzare e coordinare i controlli sulle attività economiche eliminando duplicazioni e interferenze che sono fonte di oneri amministrativi e regolatori gravanti sulle stesse PMI e ne pregiudicano la competitività come più volte lamentato dalle imprese stesse.
È bene tenere presente che la materia oggi risulta già sottoposta a una normativa specifica, per quanto sintetica e non aggiornata.
La vigente disciplina statale sulla semplificazione dei controlli nella materia dello sviluppo economico risale al 2012, precisamente all’art. 14 decreto-legge n. 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge n. 35.
In particolare, il co. 3 dell’art. 14 del d.lgs. n. 5/2012 ha demandato al Governo regolamenti di delegificazione (ossia d.P.R. ai sensi dell’art. 17, co. 2, l. n. 400/1988) volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, secondo principi cui devono attenersi le regioni e gli enti locali nel conformare le attività di controllo di loro competenza, e a tal fine sono adottate apposite linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata (co. 4).
Peraltro, non risulta che questi decreti siano mai stati adottati, mentre con l’intesa di Conferenza unificata 24 gennaio 2013 sono state varate le linee guida.
Rispetto alle norme vigenti il nuovo provvedimento proposto dal Governo (e sottoposto al parere della Conferenza Unificata) introduce alcune novità, senza tuttavia stravolgere il quadro giuridico vigente, e peraltro senza disporne la formale abrogazione.
Fornisce innanzitutto delle definizioni (v. art. 1), come per esempio quella di “attività economica”. Infatti, la nuova formulazione normativa modifica l’oggetto dei controlli e il relativo approccio giuridico-amministrativo, concentrandolo sulle attività economiche e non più sulle imprese.
Reintroduce poi l’obbligo di mappare e pubblicare i controlli svolti da parte delle pp.aa. competenti (art. 2), che in più sono tenute a una ricognizione straordinaria “dei controlli operati nell’ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati”; il “rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità, è trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica ai fini della verifica della necessità di mantenimento o mutamento dei controlli”.
Gli adempimenti per le pp.aa., dunque, si moltiplicano, senza però garanzie di migliore razionalità amministrativa, basti pensare che destinatario degli esiti della ricognizione straordinaria è in prima battuta il Dipartimento di funzione pubblica e solo successivamente la Presidenza del Consiglio dei ministri, e senza che da ciò derivino in capo al Governo ulteriori compiti.
L’ art. 27 della legge-delega sottopone questo schema di d.lgs. a intesa in Conferenza Unificata (v. comma 2), nel rispetto del riparto di potestà legislativa sancito dall’art. 117 della Costituzione.
Al comma 4 poi ripropone la già menzionata formulazione contenuta nell’art. 14, co. 4, del d.l. n. 5/2012, in virtù della quale regioni ed enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi della delega. Nella disciplina attuale questa previsione si combina con quanto statuito dalle linee-guida 24 gennaio 2013, mentre il futuro d.lgs. non contempla simili atti attuativi.
Dalla lettura del testo emergono tuttavia alcuni passaggi critici che andrebbero approfonditi al fine di poter essere maggiormente propositivi. Di seguito si avanzano pertanto alcune osservazioni.
Anzitutto, si rileva la necessità di una istruttoria congiunta con il DM relativo al fascicolo informatico di impresa richiamato nello schema di d.lgs. (art 4) che è posto non solo come ulteriore strumento di coordinamento, ma anche come passaggio obbligatorio per lo svolgimento di ogni controllo, fonte di comportamenti sanzionabili (art. 4 c. 3) e oggetto di segnalazione ad AGID, diventando peraltro strumento certificante (art 4. comma 3 secondo cui le amministrazioni controllanti non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo). Si pone quindi il problema di identificare esplicitamente chi sia il soggetto certificante del contenuto del fascicolo.
Per la programmazione e lo svolgimento dei controlli si prevede che l'amministrazione procedente acceda al fascicolo informatico con le modalità definite dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all’articolo 4, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016 che è diretto a individuare, sentite le amministrazioni interessate, secondo principi di gradualità e sostenibilità, i termini e le modalità operative di alimentazione del fascicolo, nonché le modalità e i limiti con cui le relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati.
Il decreto in questione è giunto all’attenzione della Conferenza delle Regioni in data 9 gennaio u.s.. Trattandosi di un necessario presupposto del d. lgs. sui controlli in materia di attività economiche, si segnala l’opportunità di esaminare il decreto Mimit sul fascicolo contestualmente per valutarne l’impatto sulla disciplina dei controlli.
In ogni caso è importante sottolineare, viste anche le nuove funzioni ad esso attribuite, che ai sensi della normativa vigente, il contenuto del fascicolo dovrà essere reso integralmente e direttamente disponibile alle amministrazioni interessate senza alcun onere e vincolo.
Entrando nel merito del decreto legislativo si sottolinea come lo stesso ha un impatto rilevante riguardando compiti e funzioni in materia di controlli sulle attività economiche, con le poche eccezioni elencate al comma 3 dell’art 1.
Il paradigma introdotto ridefinisce il sistema dei controlli sulle attività economiche introducendo principi e strumenti comuni a tutte le amministrazioni interessate, a prescindere dal loro specifico settore di riferimento. Non pare esservi dunque raccordo con le discipline di settore che non vengono modificate, e a cui le nuove disposizioni sembrano sovrapporsi. In particolare, con riferimento all’articolo 6 in materia di violazioni sanabili, occorre chiarire il rapporto con le normative regionali esistenti in materia.
Le PA sono infatti investite dei seguenti ulteriori nuovi compiti senza che vengano previste le relative risorse finanziarie:
1. censimento dei controlli entro 120 gg secondo lo schema standardizzato fornito da Dipartimento della Funzione Pubblica;
2. ricognizione straordinaria dei controlli operati nell’ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità;
3. aggiornamento sistematico del censimento con periodicità biennale;
4. aggiornamento sistematico della ricognizione con periodicità triennale;
5. pubblicazione e predisposizione di apposite linee guida (art. 5 c. 1);
6. adozione di misure volte ad automatizzare progressivamente le attività di controllo, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio secondo, le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana.
1. censimento dei controlli entro 120 gg secondo lo schema standardizzato fornito da Dipartimento della Funzione Pubblica;
2. ricognizione straordinaria dei controlli operati nell’ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità;
3. aggiornamento sistematico del censimento con periodicità biennale;
4. aggiornamento sistematico della ricognizione con periodicità triennale;
5. pubblicazione e predisposizione di apposite linee guida (art. 5 c. 1);
6. adozione di misure volte ad automatizzare progressivamente le attività di controllo, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio secondo, le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana.
Si prevede che tutti questi nuovi compiti siano svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente ovvero senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art 9 c. 1 e art 11).
Infine, l’art. 7 disciplina i meccanismi di dialogo e collaborazione individuando il livello centrale come soggetto dirimente in caso di incertezza normativa o difformità applicativa a livello territoriale. Le risposte fornite dalle amministrazioni centrali costituiscono criteri interpretativi di carattere generale. Non è chiaro se la disposizione riguardi solo i controlli di cui sono titolari le amministrazioni centrali o la totalità dei controlli oggetto del decreto legislativo.
Proposte emendative:
Proposta sostitutiva
2.1
Al comma 1 dell’articolo 2, le parole "Entro centoventi giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato” sono sostituite dalle seguenti “Entro un anno dalla data di adozione dello schema standardizzato”.
Relazione illustrativa
L’emendamento è finalizzato, in estremo subordine al mancato trasferimento di risorse finanziarie, a consentire alle amministrazioni un tempo ulteriore per dare attuazione agli adempimenti previsti.
Proposta additiva
4.2 bis
Dopo il comma 2 dell’articolo 4, è aggiunto il seguente:
“2 bis. L’accesso al fascicolo informatico di cui al comma 4.2 avviene direttamente e integralmente senza oneri né vincoli per le amministrazioni procedenti”
Relazione illustrativa
Tale emendamento è finalizzato a garantire che l’accesso al fascicolo informatico di impresa, attività obbligatoria per lo svolgimento di ogni controllo, avvenga direttamente e integralmente senza oneri né vincoli per le amministrazioni procedenti.
10 bis
Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:
“10 bis Clausola di salvaguardia.
Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.
Relazione illustrativa
La richiesta è coerente anche con quanto previsto al comma 4 dell’articolo 27 della precitata legge (4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai princìpi di cui al comma 1.)
Roma, 25 gennaio 2024
Scarica l'atto
( red / 22.02.24 )

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Proprietario ed Editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione
Direttore responsabile: Stefano Mirabelli
Capo redattore: Giuseppe Schifini
Redazione: tel. 064888291 - fax 064881762 - email redazione@regioni.it
via Parigi, 11 - 00185 - Roma
Progetto grafico: Stefano Mirabelli, Giuseppe Schifini
Registrazione r.s. Tribunale Roma n. 106, 17/03/03