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Regioni.it

n. 3967 - giovedì 10 dicembre 2020

Sommario
- Governo riflette su blocco spostamenti tra Comuni a Natale
- Emergenza Covid-19: trasporto pubblico locale e ripresa della scuola, audizione delle Regioni
- Scompare Luigi Mariucci, figura di riferimento della Conferenza delle Regioni
- Recovery Fund in dirittura d'arrivo
- Istat: esportazioni regioni nel terzo trimestre 2020
- Impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici: la proposta per possibili linee guida

Documento della Conferenza delle Regioni del 23 novembre

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Impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici: la proposta per possibili linee guida

(Regioni.it 3967 - 10/12/2020) Gli impianti sciistici del nostro Paese riprenderanno le attività dopo le festività. L'ultimo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte stabilisce infatti che  "Sono  chiusi gli impianti nei comprensori sciistici", e che  "gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non  professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione  finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e  internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7  gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della  Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal  Comitato tecnicoscientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti".
In realtà la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 23 novembre (in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, lettera OO) del DPCM 3 novembre 2020) aveva gia approvato le “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte di sciatori amatoriali” che individuano le misure di prevenzione dal contagio da SARS-Cov-2 da adottare per l’utilizzo in sicurezza degli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori sciistici nella stagione invernale. L'obiettivo è quello di consentire rapidamente l’organizzazione e la predisposizione delle piste e delle misure di prevenzione da parte delle imprese interessate in vista di una ripresa progressiva delle attività.
Il testo della proposta di linee guida è stato inviato a Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, e a Roberto Speranza, Ministro della Salute.
Si riporta di seguito il testo della proposta su cui si attende la valutazione del Comitato tecnico scientifico  e del Governo.
1. Premessa
Le presenti linee guida individuano le misure di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 da predisporre per l’utilizzo in sicurezza, qualora lo scenario epidemiologico lo consentirà, dei seguenti impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori sciistici nella stagione invernale: sciovie (skilift), funivie, seggiovie, cabinovie. Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti. Si rimanda alla normativa vigente per la disciplina di ogni ulteriore aspetto tecnico circa il funzionamento di tali impianti.
Il presente documento è stato redatto sulla base dei principi generali per il riavvio delle attività definiti in occasione dello stato di emergenza, ad oggi persistente, dettato dalla pandemia legata al Covid-19.
Il documento evidenzia in particolare la necessità di valutare interventi finalizzati alla prevenzione ed al contenimento del citato rischio, in considerazione degli aspetti:
1. Strutturali e tecnologici;
2. Organizzativi;
3. Legati alla Sorveglianza sanitaria.
Quale misura preliminare, è necessario limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio sciistico da definire successivamente, sentiti anche i rappresentanti di categoria, concordati con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.
Si precisa che le misure di cui alle presenti linee guida potranno essere oggetto di revisione a fronte di nuove evidenze epidemiologiche, contributi o indicazioni normative nazionali o regionali finalizzate alla prevenzione e al contenimento del rischio associato alla diffusione di SARS-CoV-2 e verranno applicate se lo scenario epidemiologico sarà coerente alla loro applicazione.
2. Valutazione dei rischi Covid-19
I rischi legati alla diffusione del virus COVID-19 devono essere costantemente monitorati e, pertanto, i relativi documenti devono essere aggiornati ed applicati in funzione di nuove evidenze ed indicazioni ufficiali volte alla tutela del rischio da Covid-19.
3. Formazione del personale e individuazione del referente COVID
Le misure di prevenzione del rischio adottate, devono essere condivise con il personale dipendente il quale, nei casi previsti, dovrà essere formato ed addestrato sull’applicazione o sull’utilizzo di dispositivi atti ad evitare il fattore di rischio.
Per l’assistenza ed il supporto rispetto all’adozione ed al mantenimento delle misure di prevenzione, è opportuna la nomina di un Referente COVID, soggetto formato a tal fine.
A tale riguardo si rinvia ai documenti di carattere generale che trattano tali aspetti.
4. Aerazione e sanificazione
Vanno incrementate le operazioni di sanificazione negli ambienti utilizzati (spazi comuni e aree riservate al personale). Un'attenzione speciale deve essere data alla pulizia delle aree comuni come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Coronavirus. La sanificazione di superfici che vengono spesso toccate - maniglie, pulsanti dell'ascensore, corrimano, interruttori, maniglie delle porte etc - dovrà essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente.
Lo staff delle pulizie dovrà essere formato in modo da recepire queste direttive. Le attività di sanificazione delle superfici dovranno essere stabilite in apposita procedura che stabilisca quali sono le superfici da sanificare, la frequenza con cui devono essere effettuate, i materiali impiegati, i prodotti utilizzati, le modalità di esecuzione – compresi i tempi di contatto se previsti dai prodotti e le concentrazioni, chi esegue le operazioni, quali dpi indossa l’addetto. Va tenuto conto che gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente, in modo particolare durante le operazioni di pulizia.
La procedura adottata dovrà prevedere un piano speciale di sanificazione per le situazioni in cui si presentassero persone con sintomi simil-influenzali riconducibili a COVID-19. Le raccomandazioni scritte per la sanificazione devono descrivere le procedure operative avanzate per la pulizia, la gestione dei rifiuti e per l'uso di DPI.
Per ulteriori dettagli sulle procedure di sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti documenti: Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”.
5. Rapporti tra le persone
5.1 Clienti e clienti
Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza.
Dovrà essere predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
Dovranno essere creati percorsi che garantiscano il distanziamento sociale di almeno 1 m, che andranno opportunamente segnalati, nella fase di accesso alle biglietterie e successivamente agli impianti di risalita, riducendo la formazione di gruppi. Dove possibile, utilizzare percorsi distinti di entrata ed uscita degli utenti, per evitare l'incrocio dei flussi. Qualora non risultasse possibile, creare opportuni delimitazioni anche fisiche dei due percorsi rispettando il distanziamento di almeno 1mt. L’ingresso e l’uscita del cliente dalla struttura deve avvenire garantendo i percorsi e il distanziamento sociale.
I passeggeri dovranno indossare mascherina chirurgica.
Andranno adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. Sia in fase di prevendita/prenotazione, sia di vendita in biglietteria, è necessario informare gli utenti le buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati.
Dal momento di acquisto dei biglietti, va segnalato tramite affissione informativa, che non dovranno esserci ulteriori incroci dei flussi (accesso a strutture ricreative o servizi igienici).
Laddove non sia possibile garantire un flusso dei percorsi senza incroci di persone con il dovuto distanziamento, potranno essere adottate misure organizzative e proceduralizzate, di governo del flusso delle persone.  Per questa attività sarà parimenti necessario affiggere idonea cartellonistica e/o segnaletica atta a chiarire all'utente il corretto afflusso a tali strutture, in modo da limitare al massimo l'assembramento di persone. E’ sempre opportuna la verifica dell'osservanza delle stesse. 
I servizi igienici negli spazi comuni, dovranno garantire la presenza di dispenser all’esterno con la disposizione di igienizzare le mani prima dell’accesso e anche all’uscita. In prossimità della biglietteria dovrà essere presente un dispenser con soluzione disinfettante e dovrà essere presente l’indicazione di utilizzo prima delle operazioni di acquisto.
L'uso degli ascensori dovrà essere limitato alle strette necessità (es. disabili).
In relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri:
- Nel caso delle seggiovie, portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità;
-
Per le cabinovie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo ed uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità;
-
Per le funivie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo, sia nella fase di salita che di discesa, con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità ;
E’ possibile arrotondare di mezzo punto in eccesso la capienza massima dei mezzi.
Per la discesa a valle, in caso di eventi atmosferici eccezionali (es. temporali), ed al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni a monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d’uso di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità.
Qualora ai singoli territori venga a riferirsi uno scenario di rischio prevista dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (a seguito delle ordinanze del Ministro della salute di cui ai detti articoli) si dispone quanto segue:
- per i territori rientranti nello scenario di cui all’articolo 3 del DPCM sopra richiamato gli impianti resteranno chiusi alla fruizione degli sciatori amatoriali;
-
per i territori rientranti nello scenario di cui all’articolo 2 del DPCM sopra richiamato gli impianti resteranno attivi con riduzione di portata pari al 50% per le tipologie chiuse (cabinovie, funivie, …), ferme restando le limitazioni agli spostamenti previste dal medesimo art. 2 del citato DPCM;
La qualità dell’aria negli ambienti indoor, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha un’importante influenza sulle prestazioni e sul benessere ambientale. Nel caso di cabinovie e funivie deve essere pertanto garantito il ricambio d'aria con l’apertura dei finestrini, alternativamente vanno adottati sistemi di ricambio dell'aria in maniera forzata.
In ogni caso si ritiene opportuno che cabinovie e funivie siano dotati di finestrini o comunque di aperture verso l’esterno data l’importanza della ventilazione per la prevenzione della trasmissione del virus.
In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto, è vietato consumare alimenti, bevande e fumare.
5.2 Clienti e personale
Deve essere in tutti i casi:
- assicurato, come sopra detto, il distanziamento interpersonale di 1 metro in tutte le fasi precedenti il trasporto, ad eccezione di nuclei familiari, conviventi, congiunti e soggetti che necessitano di accompagnamento (es. bambini al di sotto di 1,25 m di altezza, nel caso delle seggiovie) o di assistenza (es. utenti non vedenti);
- i gestori degli impianti di risalita dovranno garantire l’organizzazione e la gestione dei flussi e delle code, l’applicazione di misure (anche visive) per il mantenimento del distanziamento interpersonale e l’introduzione, nei punti strategici (parcheggi, casse, tornelli, aree di servizio, stazioni di partenza, intermedie e di arrivo) di strumenti di comunicazione idonei ad informare tutti gli utenti in merito alle regole ed ai protocolli vigenti per la limitazione del rischio di contagio;
-
la tutela dell’ordine pubblico e la vigilanza sul rispetto delle misure di distanziamento dovranno essere garantite dalle autorità di Pubblica Sicurezza in raccordo con gli Enti locali, anche con la collaborazione del Dipartimento di Protezione Civile, del Corpo dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale e del Soccorso Alpino.
Il personale addetto all’accoglienza dovrà indossare mascherine chirurgiche (oppure DPI FFP2 o FFP3 senza valvola) (per personale incaricato all'avvio agli impianti). Dovrà essere disponibile dispenser per operatore che igienizza le mani prima dello scambio di oggetti (documenti d’identità, carte di pagamento, tessere etc.) con il cliente e anche alla fine delle operazioni di gestione con lo stesso. Disponibilità di indicazioni in fase di accesso per gli utenti (es. percorsi prestabiliti).
Il materiale informativo (cartine percorsi, informazioni base sulle buone prassi igieniche, ecc.), verrà consegnato singolarmente al momento dell'erogazione del biglietto.
Va promossa e caldamente raccomandata la possibilità di effettuare l'acquisto on-line del biglietto per evitare la formazione di code e decongestionare i flussi.
Tale procedura andrà pubblicizzata nei siti di riferimento di ogni società di gestione  degli impianti di risalita per una più corretta informazione agli utenti. All'interno della stessa, verranno segnalate le buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati.
Al momento dell'acquisto del biglietto l'utente deve ritenersi responsabile e informato (con l'ausilio di materiale informativo affisso o reperibile sul sito, se l'acquisto viene effettuato on-line) circa lo stato di salute proprio e dei propri conviventi o costituenti nucleo familiare (inteso come persone con le quali si condividono spazi confinati quali mezzi di trasporto, camere d'albergo, unità abitative ecc...), impegnandosi nel caso contrario a non utilizzare gli impianti di risalita e segnalando secondo le procedure, l'insorgenza di eventuale sintomatologia.
Il responsabile degli impianti organizza e fissa le regole per la gestione di questa fase e ne informa il cliente con utilizzo di note informative affisse con indicazione dei corretti comportamenti da adottare e le buone prassi igieniche. Va rispettato il distanziamento sociale tra operatore e utenti nel caso di assenza di barriere fisiche.
Il personale addetto alle operazioni di pulizia degli spazi riservati e comuni, dovrà indossare la mascherina e i guanti. Tra le pulizie di una zona e l'altra, dovranno essere igienizzati o sostituiti i guanti. Negli spazi comuni dovranno essere date disposizioni per garantire il distanziamento sociale (es. interdizione temporanea dell’uso di spazi, effettuazione delle operazioni in momenti di assenza degli utenti etc).
5.3 Personale e personale
Il responsabile della struttura deve assumere misure di sicurezza anticontagio organizzando le attività e il layout e gli spazi di lavoro, garantendo una distanza di almeno un metro. Laddove non fosse praticabile il distanziamento sociale, è necessario indossare mascherina o barriere fisiche da installare sulle postazioni di lavoro. Va valutata la possibilità di alternare il personale, senza che vi sia compresenza dello stesso al momento del cambio, per effettuare la pulizia e igienizzazione delle superfici a contatto, per limitare il più possibile l'eventuale contagio in caso di comparsa dei sintomi in uno degli operatori, in modo da limitare il confinamento di massa del personale che risulterebbe un punto critico per il proseguo dell'attività.
Il dipendente, DEVE comunicare tempestivamente la comparsa di sintomi riconducibili a COVID-19. Si ricorda a tal fine quanto disposto dall’art. 20, del D.Lgs. n. 81/2008:
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare:
- Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, così come qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi personalmente.
Per le pause brevi dal lavoro va ricordato al personale di mantenere il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani prima della ripresa del lavoro. Se possibile, identificare un’area in cui fare queste pause.
5.4 Fornitori e personale
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e gli utenti presenti.
Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di 1 mt o indossare la mascherina e assicurare l’igienizzazione delle mani.
Per indicazioni più dettagliate si rinvia ai Protocolli di carattere generale.
5.5 Prestatori di servizi all’interno della struttura o manutentori
Va ridotto per quanto possibile l’accesso di personale esterno.
Come per i fornitori, saranno disponibili procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e gli utenti presenti.
Per indicazioni di dettaglio si rinvia ai Protocolli di carattere generale.
Qualora vi sia la scelta di appaltare le operazioni di igienizzazione della struttura, l’appaltante deve stabilire anche le modalità di esecuzione delle operazioni di sanificazione, le superfici interessate alla sanificazione prevedendo oltre a quelle che normalmente vengono considerate (es. pavimenti, servizi igienici) , quelle più “delicate” poiché toccate frequentemente (es. parti interne delle cabinovie, funivie, parti esterne seggiovie come poggiamano e dispositivi per la chiusura del poggia piedi ascensori e relativa pulsantiera). Andrà specificato chi mette a disposizione le attrezzature ed i materiali, nonché i prodotti. Si ricorda che la responsabilità diretta della corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione resta in capo al responsabile della struttura che dovrà vigilare sulle operazioni svolte e sulla frequenza stabilita. Sia appaltante che appaltatore sono responsabili della corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione, ciascuno per la propria parte.
5.6 Attività di ristorazione e per i pubblici esercizi in quota
Nella stagione invernale l’afflusso di persone nelle zone montane risulta molto importante e non preventivamente regolato nelle ore diurne (ciò avviene ad esempio per le attività in prossimità delle piste da sci o nelle località in quota più note per altre attività invernali quali lo scialpinismo e le ciaspole).
Queste attività costituiscono di fatto un “presidio” della montagna nel periodo invernale.
In caso di condizioni meteorologiche avverse (temperature molto basse, bufere di neve ecc.) o altre situazioni estreme i frequentatori della montagna possono essere “accolti” in queste strutture.
In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti, e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, la struttura potrà dare riparo ai turisti, assicurandosi che tutte le persone indossino una mascherina chirurgica. In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l’esterno.
In generale i responsabili di tali strutture dovranno adottare misure di gestione della loro attività per assicurare che vengano evitati assembramenti, ponendo particolare attenzione sulle seguenti fasi:
- ingresso ed uscita dalle strutture
- servizio ai tavoli / self service
- asporto alimenti
- fruizione servizi igienici
L’adozione delle misure dovrà prevedere una valutazione sulla capacità di gestione dei numeri.
All’interno delle strutture il servizio bar e ristorazione potrà essere gestito solo con posti a sedere.
Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente all’interno dei locali è definito dalla singola struttura sulla base delle regole sul distanziamento definite nel protocollo ristorazione. Raggiunto il numero massimo predefinito di clienti nel locale, dovrà essere interdetto l’accesso ad altre persone.
Si suggerisce di prevedere sistemi di prenotazione volti ad evitare che ci siano assembramenti in orari di massimo afflusso.
E’ opportuno prediligere la consumazione di alimenti e bevande all’aperto, inclusa l’ordinazione e la consegna del cibo da asporto, anche adottando strutture provvisorie.
L’après ski è consentito solo con posti a sedere nel rispetto delle regole già definite nei protocolli sulla ristorazione e pubblici esercizi.
Si suggerisce di prevedere dei sistemi di informazione a valle che comunichino ai turisti che nelle strutture in quota potrà non essere assicurata l’accoglienza laddove sia stata raggiunta la massima capienza dei locali.
Si suggerisce di porre in essere soluzioni integrate con i gestori di impianti che dovranno regolare i flussi ed alleggerirli in caso di maltempo.
6. Sorveglianza COVID
Come parte del piano di emergenza per il Covid-19, è necessario che ci siano delle procedure già fissate per l’identificazione dei possibili casi tra i dipendenti. L’azienda dovrà quindi definire e attuare un sistema di sorveglianza dei lavoratori attraverso le azioni previste nei Protocolli di carattere generale.
L’azienda che invia presso gli spazi degli impianti di risalita operai, manutentori, fornitori ect., fornisce apposita attestazione al responsabile degli stessi circa la sorveglianza COVID-19 svolta dalla stessa sul proprio personale.
7. Gestione dei casi di Covid-19 tra i clienti
Se un cliente segnala sintomi simil-influenzali, egli deve indossare immediatamente, se non già indossata, la mascherina chirurgica (o superiore), interrompere immediatamente l’attività e contattare il centro di assistenza medica (presidi del sistema sanitario regionale o provinciale).
Per altre informazioni su questa tematica si fa rinvio alle indicazioni di carattere generale.
8. Gestione dei casi di Covid-19 tra il personale
Se un lavoratore segnala sintomi simil-influenzali, egli deve indossare immediatamente, se non già indossata, la mascherina chirurgica (o superiore), interrompere immediatamente il lavoro, avvisare il proprio referente, e cercare assistenza medica (medico di base e presidi del sistema sanitario regionale o provinciale).
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da COVID-19, prima di essere nuovamente utilizzati devono essere sottoposti a totale pulizia con acqua e detergenti comuni; alla pulizia dovrà seguire una disinfezione.
Per lo smaltimento dei DPI impiegati per le pulizie, del materiale usa e getta impiegato per le pulizie, si procederà nel seguente modo:
- Inserire gli oggetti direttamente in sacchi dedicati indossando guanti monouso e chiuderli, non comprimerli e smaltirli come rifiuti solidi urbani seguendo le regole della raccolta differenziata;
- Nel caso di rifiuti contaminati COVID-19 inserire il/i sacchi in un ulteriore sacco che andrà anch’esso chiuso bene facendo attenzione a non comprimerli e smaltirli come rifiuto solido urbano INDIFFERENZIATO.
Per altre informazioni su questa tematica si fa rinvio ai documenti di indirizzo generale.
9. Gestione dei lavoratori fragili
I soggetti portatori di patologie che in caso di infezione da Sars-Cov-2 potrebbero degenerare in gravi o infauste condizioni di salute, necessitano di ulteriori forme di tutela, proprio in ragione della loro condizione di “fragilità”. Ai lavoratori e alle lavoratrici dovrà pertanto assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in presenza di patologie con scompenso clinico (es. malattie cardiovascolari, circolatorie, respiratorie). Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione relativa alla patologia diagnosticata. In tale circostanza, qualora in precedenza non sia stato nominato un medico competente, si dovrà comunque garantire ai lavoratori interessati l’attivazione della sorveglianza sanitaria in ragione dell’esposizione del rischio da Sars- Cov-2 (Rif. Circolare Interministeriale n. 13 d.d. 04.09.2020).
10. Materiali e protezioni per lo staff
Dovrà essere garantito l’approvvigionamento, in quantità e qualità di:
- Guanti monouso e mascherine chirurgiche provvisti di adeguata certificazione;
- Disinfettante per le mani;
- Disinfettanti per le superfici (a base di ipoclorito e alcool);
- Carta monouso;
- Altri dispositivi necessari per la prevenzione rischio COVID-19.
Oltre alle dotazioni normalmente impiegate (guanti monouso, mascherine chirurgiche, l’azienda dovrebbe avere a disposizione, per la gestione ed assistenza logistica di eventuali casi, almeno un paio di kit che includo i seguenti elementi: Filtrante facciale FFP2 o superiore (senza valvola), occhiali o protezione facciale e guanti monouso.
Roma, 23 novembre 2020

Link al documento approvato dalla Conferenza delle Regioni del 23 novembre: Proposta di linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali

( red / 10.12.20 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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