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Regioni.it

n. 4099 - venerdì 25 giugno 2021

Sommario
- Campagna vaccinale: meno vaccini ma entro l'estate l'immunità di gregge
- Pandemia: Regioni classificate a rischio basso, moderato il Molise
- Contro variante Delta vaccinare il prima possibile
- PNRR: DL governance e semplificazioni, le proposte emendative
- Agricoltura: promozione imprenditoria femminile, posizione sulla proposta di legge
- Artigianato fra territorio, arte e tradizione: osservazioni sul disegno di legge

Documento della Conferenza delle Regioni del 17 giugno

+T -T
Agricoltura: promozione imprenditoria femminile, posizione sulla proposta di legge

Testo illustrato nell'audizione parlamentare del 23 giugno

(Regioni.it 4099 - 25/06/2021) Il 23 giugno (alle ore 15.20) la Commissione Agricoltura, ha svolto, in videoconferenza, un'audizione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, in relazione all'esame della proposta di legge d’iniziativa parlamentare concernenti disposizioni per la promozione dell’imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura” (C 2049, C 2930, C 2992). All'audizione (on line sul sito della webtv della Camera) ha partecipato Donato Pentassuglia (Coordinatore vicario della Commissione politiche agricole nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore  all’Agricoltura della Regione Puglia).
Nel corso dell'incontro è stato illustrato il documento predisposto e approvato il 17 giugno dalla Conferenza delle Regioni (che si riporta di seguito).
Le proposte di legge (C 2049, C 2930 e C 2992) affrontano la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore agricolo, al fine di dare concreta attuazione alle direttive unionali (Dir 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010) e alle norme nazionali sulla parità di genere (D.Lgs 11/04/2006 n 198) al fine di riconoscere e sostenere il ruolo delle donne nello sviluppo economico e sociale delle zone rurali.
Si ritiene che le proposte possano essere armonizzate e debbano essere ricondotte a un testo unificato.
In tutti i progetti si enucleano ambiti e attività che devono essere valorizzati e caratterizzati dalla presenza femminile dando priorità e sostegno alle imprese condotte da donne, riconoscendone la professionalità valorizzando il loro lavoro per lo sviluppo ambientale e sociale in un’ottica di sostenibilità, favorendo il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, anche favorendo la rappresentanza negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore.
A. I progetti differiscono per impostazione:
la pdl 2049 all’art. 1 introduce direttamente modifiche ad alcuni provvedimenti di sostegno all’imprenditoria (DLgs n. 185/2000 e DL 30/04/2020 n 34) e introduce sanzioni in caso di ritardo nelle istruttorie a carico dei dirigenti
Trattasi di proposta formulata nel 2019 e non considera l’evoluzione del processo di adeguamento normativo, in primis comunitario, relativo la PAC
Con il DL 73 del 25/5/2021 sono state introdotte modifiche al DLgs 185/2000 per il sostegno delle aziende condotte da “donne” quindi la previsione risulta in parte superata.
DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 
Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084) (GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021)
Art 68   comma 9
Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al comma 2, lettera c), dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 dopo le parole "e condotte" sono aggiunte "da una donna oppure" e dopo le parole  "quote  di  partecipazione,"  sono aggiunte "da donne e".
All’art. 2 delega il Governo, nell’ambito della riforma della PAC 21/27, all’adozione di decreti legislativi volti “alla disciplina dell’agricoltura multifunzionale”  intesa come  l’agricoltura caratterizzata dalla diversificazione delle attività agricole, mediante la promozione di interventi di sostegno alla pluriattività e di servizi sociali, sociosanitari, educativi e d’inserimento socio-lavorativo connessi all’attività agricola.
Presenta criticità perché, di fatto, manca di un quadro giuridico organico, ad esempio:
- lettera a) riconoscimento di sostegni alle donne imprenditrici nelle misure PAC/PSR, l’invito al Governo di prevedere misure specifiche a favore delle “donne” nei PSR non considera il processo in atto di definizione del PSN che sta avvenendo di concerto con le Regioni e il partenariato istituzionale.
(L’ ultima frase: cosa si intende per misura relativa “a la riduzione dei costi di conduzione aziendale” ? )
- lettera e) introduzione di norme volte a favorire l’agricoltura multifunzionale….
La multifunzionalità viene trattata come contenitore di attività diversificate che non sono contestualizzate con l'attività agricola. Non si precisa che le attività agricole devono essere prevalenti (altrimenti si esce dalla "connessione") e si entra nel campo di applicazione delle attività commerciali con tutte le conseguenze del caso anche a livello fiscale.
In sostanza, manca la cornice giuridica entro la quale si intende ricomprendere tali attività multifunzionali.
Molte delle attività agricole citate sono già normate a livello regionale, altre non hanno alcun riferimento normativo (affidamento diretto di servizi di salvaguardia, di manutenzione e riqualificazione del territorio rurale).
- lettera g) creazione di strutture agrosanitarie (convenzioni con ASL, regolamentazione delle attività, in particolare quelle dell’agricoltura sociale di cui alla L. 141/15, il finanziamento di strutture rimuovibili per terapie…-case mobili?),
Si propone di realizzare strutture “agro-sanitarie” destinate a pazienti e loro famiglie. Si fa presente che la materia inerente la salute (Sanità), in base all’art 117 della costituzione, risulta essere materia a legislazione concorrente, quindi, la potestà legislativa è attribuita alle Regioni, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Quindi eventuali decreti legislativi inerenti tali attività devono essere formulati in coerenza con quanto stabilito dalla Costituzione e con le regolamentazioni sanitarie Regionali.
Per quanto riguarda il punto 3) si rileva come l’ambito delle “strutture agrosanitarie” risulta in parte sovrapponibile all’attività di cui all’art. 2 lettera c della legge n. 141/2015, risulta quindi necessario oltre al coordinamento delle disposizioni una demarcazione netta delle attività.
Il Punto 4) si parla di “limiti in materia di reddito prevalente” senza delineare precisamente quale siano le disposizioni che ne determinano tali limitazioni.
Il Punto 5) entra nel merito delle disposizioni del governo del territorio.
La proposta rinvia a Decreti legislativi da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e trasmessi alle Camere per essere valutati in sede di Commissione e ne definisce l’iter e i tempi di adozione.
Le pdl 2930 e 2992 istituiscono presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali strutture specifiche con il compito di programmare e proporre piani e strumenti applicativi.
In sostanza rappresentano proposte più concrete rispetto a quella della pdl 2049 (anche se non inquadrano giuridicamente le nuove attività proposte) e tracciano un percorso che prevede il ruolo attivo delle Regioni (pdl 2930) e delle rappresentanze istituzionali (anche attraverso l’Osservatorio), dando continuità alle iniziative.
Pdl 2930, art. 2 Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l’Ufficio dirigenziale non generale per la promozione del lavoro, della formazione e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, individuandone composizione e i compiti (300.000 € per la costituzione);
Pdl 2992, art. 2 Cabina di regia: mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, composta da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei Dipartimenti per le pari opportunità e per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, avente il compito di monitorare l’evoluzione e la crescita del lavoro femminile nel settore dell’agricoltura, della silvicoltura, dell’itticoltura e dell’ acquacoltura e di redigere il Piano nazionale annuale di interventi.
La pdl 2292 non prevede alcun ruolo e intervento delle Regioni (e delle rappresentanze di categoria e dei produttori) le quali non sono previste nella composizione della Cabina di Regia.
B. Entrambe queste pdl prevedono la redazione di piani annuali, documento non previsto dalle pdl 2049:
- Pdl 2930, 4 prevede la redazione del Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, per la cui attuazione sono stanziati 20 milioni di euro annui.
Il piano redatto in collaborazione con l’Ufficio dirigenziale del Mippaf e con l’Osservatorio nazionale è adottato con decreto del Mipaaf di concerto con il Ministero del Turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- Pdl 2992, 3 istituisce il Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile, per la cui attuazione sono stanziati 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021.
Il Piano è redatto dalla Cabina di regia e adottato dal Mipaaf di concerto con il Min del Lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
C. Viene richiamata l’importanza della ricostituzione/istituzione di un Osservatorio nazionale:
Pdl 2049, art. 4 prevede la ricostituzione del soppresso Osservatorio nazionale per l’imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA), di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, rafforzandone la capacità come organo di coordinamento, di sostegno e di indirizzo del settore, assegnandone le funzioni;
Pdl 2930, art. 3 istituisce l’Osservatorio nazionale sull’imprenditoria e sul lavoro femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilendone la composizione e le attività e le funzioni.
D. Si ribadisce l’imprescindibile ricerca e riconoscimento della Parità di genere:
- Pdl 2049, 3 prevede l’estensione del principio della parità di genere, già previsto per gli organi dei consorzi di tutela dei prodotti agricoli tipici tutelati, anche agli enti strumentali e alle società controllati dal Ministero delle poli-tiche agricole alimentari, forestali e del turismo, aventi ad oggetto l’agricoltura (vedi art 48 del Codice delle pari opportunità DLgs 11/4/2006 n. 198). Previsione di riconoscimento partecipazione femminile in comitati, Consorzi, (anche L 238/16) – Abolizione limite di tre mandati;
- Pdl 2930, 5 prevede che Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicuri l’applicazione del principio dell’equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di un terzo, nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organismi da esso partecipati nonché nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, di ricerca e di studio costituiti al suo interno; delega il Mipaaf a predisporre i decreti attuativi d’intesa con la Conferenza Unificata.
E. Aggregazione dell’imprenditoria femminile:
Mentre la pdl 2049 richiama all’art 2 tra i principi il sostegno alla “messa in rete delle aziende condotte da donne”;
entrambi gli altri PDL prevedono l’istituzione di fondi dedicati:
Pdl 2930, art. 6 Al fine di favorire la concentrazione produttiva del sistema imprenditoriale agricolo a conduzione femminile, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali è istituito il Fondo per promuovere l’aggregazione dell’imprenditoria femminile agricola, con una dota-zione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021;
Pdl 2992, art. 4 istituisce il Fondo per la promozione dell’aggregazione dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, della silvicoltura, dell’itticoltura e dell’acquacoltura, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
F. Istituzione della giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura:
Pdl 2049, art 5 prevede,  in corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007, che la Repubblica riconosca il 15 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, al fine di far conoscere l’importanza sociale e la qua-lità dell’imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura, nonché l’apporto dato dalle donne alla crescita civile e sociale del Paese, e allo scopo di assicurare la parità di trattamento tra uomo e donna in agricoltura.
G. Disposizioni finanziarie:
Pdl 2049, art. 2 c. 3. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati
Pdl 2930, art. 11 oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 42.300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021;
Pdl 2292, art. 5 oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Roma, 17 giugno 2021



( red / 25.06.21 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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