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Regioni.it

n. 4099 - venerdì 25 giugno 2021

Sommario
- Campagna vaccinale: meno vaccini ma entro l'estate l'immunità di gregge
- Pandemia: Regioni classificate a rischio basso, moderato il Molise
- Contro variante Delta vaccinare il prima possibile
- PNRR: DL governance e semplificazioni, le proposte emendative
- Agricoltura: promozione imprenditoria femminile, posizione sulla proposta di legge
- Artigianato fra territorio, arte e tradizione: osservazioni sul disegno di legge

Documento della Conferenza delle Regioni del 17 giugno

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Artigianato fra territorio, arte e tradizione: osservazioni sul disegno di legge

Documento illustrato nell'audizione parlamentare del 23 giugno

(Regioni.it 4099 - 25/06/2021) Il 23 giugno (alle ore 13.30) la Commissione Agricoltura, ha svolto, in videoconferenza, un'audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,  sulla proposta di legge d’iniziativa parlamentare recante “Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale” (S 2117). All'audizione hanno partecipato Alessandra Nardini, (Coordinatrice della Commissione Lavoro e Formazione professionale della Conferenza delle Regioni e Assessore della Regione Toscana),  Sebastiano Leo (Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro della Regione Puglia) e Luigi Bertschy (Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro della Regione Valle d’Aosta). Nel corso dell'incontro è stato illustrato il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 17 giugno (che si riporta di seguito).
Premessa
L'artigianato, a differenza di molti altri settori produttivi, gode di un proprio e non scontato riconoscimento costituzionale, ossia un inquadramento di rango superiore, preordinato alla protezione e all'incentivazione di una specifica forma d'impresa, contraddistinta da connotati specifici sia sul piano dell'attività che su quello dell'organizzazione. L'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, con il proposito di tratteggiarne lo statuto costituzionale, dispone, infatti, come la legge debba provvedere « alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato ». Precetto che solo in apparenza riveste i panni tipici di una disposizione di principio. Trattasi, al contrario, di una riserva di legge rinforzata, idonea a disvelare il proposito dei Costituenti di attribuire all'artigianato – per il tramite del legislatore ordinario – un ruolo privilegiato all'interno del nostro ordinamento, più ampio e maggiormente tutelato rispetto alle altre libertà economiche, ma in ogni caso scevro di connotazioni corporativamente orientate.
A questa peculiare articolazione della realtà economica italiana si ricollega, quindi, un'esplicita esigenza di tutela e, correlativamente, un'auspicabile azione di spinta. In altre parole, la Carta fondamentale ha previsto che la legge si occupi di apprestare nei riguardi dell'artigianato sia una protezione in senso negativo (« tutela ») che una in positivo (« sviluppo »), consacrando in tal guisa il favore per un settore ritenuto meritevole di sostegno, da assicurare e promuovere con maggiore intensità rispetto alla generalità delle imprese private. Con ogni evidenza, ci si misura con una speciale configurazione giuridica, originata per via di una indiscussa utilità sociale, che tradizione e tempo hanno implicitamente assegnato all'impresa artigiana, posta la capacità dei mestieri ad essa associati di tradurre sul terreno economico princìpi garantiti a livello costituzionale.
Dopotutto, l'artigianato detiene parte della memoria storica dei rapporti economici e della cultura manifatturiera del nostro Paese, consentendo, a chi svolge tale attività, di esprimere, meglio di altre manifestazioni del lavoro manuale o aziendale, la propria personalità. Sicché, tramite l'iniziativa economica artigiana, acquisiscono forma e sostanza la dimensione materiale dei risultati, l'etica del lavoro e la ricerca costante di uno standard qualitativo superiore. La Costituzione, per mezzo dell'articolo 45, ha assunto, in sintesi, la scelta di garantire finalità non espressamente previste per le altre tipologie di impresa, introducendo una disposizione che costituisce un sicuro rafforzamento della cornice generale riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione a tutte le forme di iniziativa economica.
Nel concreto, il riferimento costituzionale è ad una attività produttiva autonoma, di per sé in grado di contenere e bilanciare le tendenze omologatrici e massificatrici attivate dalla grande impresa. Un argomento di certo noto al Costituente al momento dell'introduzione della disposizione nel testo costituzionale e ancor più valido oggi, tenuto conto che la nostra economia risulta integralmente immersa nel mercato globale, con effetti vistosi sul piano delle dinamiche economiche, delle relazioni commerciali e delle implicazioni sociali. Donde, la perdurante valenza di una norma, che in chiave di protezione e assistenza di posizioni oggettivamente più deboli, mira alla diffusione di una specifica tipologia di impresa che, per caratteristiche sue proprie, può rappresentare uno strumento di « composizione dei conflitti » e di « rafforzamento dell'autoresponsabilità ». Una norma certo non di sterile retroguardia ma capace, al contrario, di rivolgere lo sguardo in avanti, come pure di estendere la propria sfera di applicazione verso quello spazio composito contrassegnato dall'agire economico di micro e piccole imprese, che assieme a quelle artigiane, costituiscono la base vitale del nostro tessuto produttivo nonché un indispensabile fattore di dinamismo del « pluralismo economico ».
Ecco dunque identificato lo scenario costituzionale in cui si inserisce il disegno di legge de quo e le motivazioni che sorreggono oggi una proposta in tema di artigianato. A rigore c'è da dire che a seguito della revisione del titolo V della Costituzione, l'artigianato non figura più tra le materie a competenza concorrente. L'attuale riparto costituzionale delle attribuzioni legislative ha finito con l'ascrivere questa particolare categoria protetta alla competenza esclusiva regionale, mediante la cosiddetta clausola di residualità.
Molte Regioni in virtu’ di quanto sopra esposto hanno già deliberato in materia di artigianato artistico tipico e tradizionale prevedendo oltre a incentivi economici anche la definizione di bottega artigiana e maestro artigiano e i percorsi formativi di bottega scuola.
Ma è pur vero che l'oggetto dell'iniziativa legislativa interessa una materia coperta da riserva di legge, in grado di investire tanto la competenza statale quanto quella regionale. Non a caso la legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato) rappresenta tuttora il faro per l'intero settore tanto da aver uniformato, sotto molti aspetti e per un periodo superiore al trentennio, i successivi interventi legislativi regionali. Infatti, benché le Regioni risultino costituzionalmente abilitate a innovare, anche in profondità l'assetto normativo del fenomeno sociale in discorso (con alcuni casi in cui è stata disapplicata la norma nazionale sostituita da norme regionali di semplificazione amministrativa) importa evidenziare come le stesse si siano perlopiù limitate ad adottare disposizioni specificative della legge-quadro, tese cioè a confermare o al più a integrare il corpo legislativo statale.
Ma non è tutto. Il conferimento in via esclusiva allo Stato del potere-dovere di assicurare « la tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) fa sì che il legislatore statale sia oggi chiamato a prodigarsi in modo che venga offerta piena garanzia al bene giuridico della concorrenza. Il compito attribuito allo Stato è dunque delineato dovendo apprestare, laddove utile e necessario, correttivi e interventi di carattere normativo sul presupposto che la concorrenza dovrebbe configurare la condizione ideale per l'incremento del benessere economico collettivo. Ciò significa che l'esigenza di assicurare per mano statale la concorrenza designa una vera e propria competenza trasversale in quanto tale idonea a incidere sulla regolamentazione di qualsivoglia attività economica, compreso l'artigianato.
A ragion veduta, allora, appare sorretto da valide argomentazioni giuridiche l'intento promosso da questa iniziativa di legge perché si aggiorni il contributo già reso a livello statale in materia di artigianato, constatato l'effettivo bisogno di poter fare affidamento su di un rinnovato indirizzo normativo. È tempo di tracciare una rotta nuova e munirsi di bussola e timone, se l'obiettivo di fondo è quello di sperimentare nuovi approdi, così da orientare con consapevolezza l'attivismo legislativo regionale.
Non a caso già in passato hanno trovato cittadinanza nel corpo normativo statale differenti regolamentazioni speciali, così da offrire un porto giuridico sicuro alle tante categorie di imprese afferenti al campo dell'artigianato che, strada facendo, hanno legittimamente esibito la necessità di un saldo ancoraggio all'ordinamento dello Stato (disciplina dell'attività di estetista, disciplina dell'attività di acconciatore, eccetera). Questo soprattutto per conferire – in linea con quanto stabilito dalla Costituzione – protezione e sussidio a specifiche sfere del circuito economico.
In questo quadro si fa propizio l'intervento del legislatore statale allorché vengano riordinati termini e confini dell'artigianato inteso nella sua espressione artistico-tradizionale. Oggi, più che mai, s'impone la necessità di riservare massima attenzione a questa particolare branca della manifattura italiana, rappresentata da circa 60.000 realtà d'impresa. Sia chiaro, la grave crisi innescata dalla pandemia da COVID-19 non costituisce l'unico nemico da combattere. Essa va a sommarsi a problemi più risalenti, che il settore eredita e sconta. L'economia globale, infatti, ha apportato nei confronti del tessuto produttivo italiano indubbi benefici. Ma è stata foriera, al contempo, di pericolose insidie per la caratterizzazione e l'unicità dei prodotti che rischiano di condannare alla marginalità le migliori arti del nostro Paese. Sicché all'alternativa tra la progressiva resa all'omologazione dei parametri produttivi e il tentativo di dare corpo a un progetto di sviluppo produttivo per l'avvenire, sembra indispensabile abbracciare questa seconda ipotesi.
Donde l’esame da parte del Parlamento di un disegno di legge che si occupi, nello specifico, di artigianato artistico, genesi e radice del fenomeno artigiano. Sui generis per definizione e meno assimilabile al mondo dell'impresa rispetto ad altre branche del settore, l'artigianato artistico-tradizionale incarna più di tutti i valori, lo spirito e la storia connessi all'esperienza artigiana italiana. Una attività che, indipendentemente dal profilo economico, rappresenta un fattore di tutela e, insieme, un presidio di socialità per tanti borghi, cittadine e aree interne della Penisola. Anche di qui passa l'investimento a beneficio della coesione territoriale, nell'ottica di accorciare fratture e superare divari socio-economici.
Ma l'artigianato artistico e tradizionale non reca con sé solo storia e cultura. Esso è prima di tutto innovazione. L'innesto di elementi innovativi nello sviluppo e nell'implementazione delle tecniche impiegate nel processo produttivo favoriscono, in questo senso, l'intensificazione dei contatti con le correnti turistiche e le interazioni con la struttura industriale del Paese. Non si propone, infatti, di attrezzare un costoso armamentario di misure dal tratto meramente assistenziale, volte, cioè, a esorcizzare il declino di un pezzo di economia fatalmente condannato all'irrilevanza. Ciò che si presenta è un intervento ragionevole, diretto a supportare e potenziare in maniera diligente il lavoro dei maestri artigiani. Lavoro che si estrinseca, il più delle volte, nella cornice di unità produttive efficienti, tali da competere in autonomia sul mercato, in ragione di un'ineguagliabile formazione professionale contraddistinta da creatività e ingegno.

Link al documento approvato della Conferenza delle Regioni del 17 giugno: Osservazioni in merito al disegno di legge: “tutela e sviluppo artigianato artistico” (s 2117)

Audizione di una delegazione della Conferenza delle Regioni in merito alle Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale - 23.06.2021 ore 13.30


( red / 25.06.21 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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