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Regioni.it

n. 3787 - giovedì 27 febbraio 2020

Sommario
- Coronavirus: Regioni 'no cluster' hanno firmato l'ordinanza tipo
- Coronavirus: primi interventi regionali e richieste economiche
- Coronavirus: richiesto alleggerimento ordinanze dal primo marzo
- Dispositivi di protezione e donazioni: pubblicata l'ordinanza in Gazzetta Ufficiale
- Comparto sanità: incarichi di funzione di tipo professionale, definito un percorso omogeneo
- Il programma dell'VIII ciclo di formazione in materia europea (2020) del Cinsedo

Documento della Conferenza delle Regioni del 20 febbraio

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Comparto sanità: incarichi di funzione di tipo professionale, definito un percorso omogeneo

(Regioni.it 3787 - 27/02/2020) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 20 febbraio un documento sui "Percorsi applicativi degli articoli 16-23 del CCNL 2016-2018 del comparto sanità relativamente agli incarichi di funzione di tipo professionale". Tale documento è finalizzato a definire un percorso omogeneo tra le diverse Regioni per l’individuazione per il personale del ruolo sanitario di potenziali ambiti di competenza avanzata/specialistica, criteri comuni per il riconoscimento dell’equivalenza di percorsi formativi pregressi ai percorsi di formazione complementare regionale e gli standard dei percorsi formativi complementari regionali.
Il testo (che si riporta di seguito, ma senza gli allegati) è stato trasmesso poi da Stefano Bonaccini a tutti i Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province autonome "con l’auspicio che gli indirizzi contenuti nel documento possano essere applicati in tutte le Regioni"-
Percorsi applicativi degli articoli 16-23 del ccnl 2016-2018 del comparto sanità relativamente agli incarichi di funzione di tipo professionale
PREMESSA
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto sanità, sottoscritto il 21 maggio 2018, introduce agli artt. da 16 a 23 una nuova disciplina degli incarichi attribuibili al personale del comparto, denominati incarichi di funzione di tipo professionale, anche del ruolo sanitario ex L. 43/2006 e agli assistenti sociali. Gli stessi sono istituiti “nell’ambito delle specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie e in relazione alle aree di formazione complementare post diploma per l’esercizio di compiti aggiuntivi e/o maggiormente complessi che richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto. Tali compiti derivano dalle specifiche modalità di impiego delle professionalità presenti nelle organizzazioni sanitarie.”
L’incarico di funzione di tipo professionale per il personale del ruolo sanitario si articola in incarico di professionista specialista e incarico di professionista esperto, con diversi requisiti per il conferimento:
- per il professionista specialista, il possesso del Master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della legge n. 43/2006, secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e sentite le regioni;
- per il professionista esperto, appartenente anche ai profili di assistente sociale e assistente sociale senior, l’acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari regionali e attraverso l’esercizio di attività professionali riconosciute dalle Regioni.
SCOPO
L’applicazione della previsione contrattuale sugli incarichi professionali, se non condivisa tra le Regioni, può determinare successive problematiche nel riconoscimento di competenze avanzate a dipendenti dei SSR che si trasferiscono con mobilità inter-regionale.
Lo scopo è quindi di definire linee di indirizzo condivise tra le Regioni per l’individuazione di potenziali ambiti di competenza avanzata e standard dei percorsi formativi regionali e riconoscimento di percorsi formativi pregressi.
ITER PER LA COSTRUZIONE DELLA PROPOSTA
È stato costituito un gruppo di lavoro interregionale a cui hanno partecipato rappresentanti delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Campania.
Il gdl ha condiviso una iniziale proposta della Regione del Veneto nell’incontro del 6 maggio 2019. Successivamente, il 13 maggio, una bozza di proposta è stata inviata a tutte le Regioni/PA.
La proposta che segue, costituisce il risultato di quanto condiviso, integrato con le osservazioni pervenute entro il 31 maggio 2019.
La presente proposta è stata presentata in Commissione Salute il 5 giugno 2019 ed è stata successivamente revisionata a seguito di ulteriori indicazioni ricevute.
Il 9 luglio 2019, è stato informato il Comitato di Settore Regioni sanità in relazione all’iter seguito e agli ulteriori sviluppi che avrebbero dovuto concludersi con la redazione di una proposta definitiva alla Commissione Salute.
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA:
La presente proposta “Linee di indirizzo per l’applicazione del CCNL 2016-2018 del comparto sanità – artt 16 -23 relativamente agli incarichi di funzione di tipo professionale del personale” è finalizzata a definire un percorso omogeneo tra le diverse Regioni per l’individuazione di potenziali ambiti di competenza avanzata/specialistica, criteri comuni per riconoscimento dell’equivalenza di percorsi formativi pregressi ai percorsi di formazione complementare regionale e gli standard dei percorsi formativi complementari regionali.
Il CCNL tra gli incarichi professionali non distingue gli ambiti di competenza assegnati all’incarico di specialista ed esperto, tuttavia definendo i titoli di accesso e denominando gli incarichi in maniera diversa sembra prospettare due diversi percorsi di sviluppo.
In conseguenza di ciò le aziende sanitarie potranno avvalersi di avvisi per l’attribuzione di incarichi professionali di tipo solo esperto o solo specialistico, considerando che i professionisti esperti posseggono competenze derivanti dall’esercizio di attività professionali e formazione complementare regionale mirata a rispondere alle problematiche organizzativo-assistenziali delle aziende sanitarie locali, mentre i professionisti specialisti posseggono competenze trasversali maturate nell’ambito del percorso di master.
Tuttavia sulla base di quanto emerso dalla revisione di letteratura (allegato 3) sul tema della competenza avanzata, tenendo in debita considerazione anche quanto già attuato nelle aziende sanitarie, le competenze specialistica ed esperta sembrano poter essere considerate due tipologie della stessa competenza professionale avanzata, intendendo con questa locuzione l’insieme delle competenze che vanno oltre il campo proprio di attività e responsabilità, definiti per ogni professione sanitaria, dal profilo professionale, dal codice deontologico e dall’ordinamento didattico del corso di laurea (ex L. n. 42/1999).
Si propone quindi, in fase di prima applicazione del CCNL e in via transitoria, che le aziende sanitarie, anche per dare piena valorizzazione alle esperienze di sviluppo professionale già presenti, possano indire avvisi unici per l’attribuzione di incarichi professionali per un determinato ambito di competenza avanzata/specialistica avendo potenzialmente a disposizione sia professionisti sanitari formati con percorsi accademici, sia con formazione complementare regionale, potendo così selezionare il candidato più competente.
Il documento sui master, prodotto dall’Osservatorio nazionale delle Professioni sanitarie, è costituito da un elenco e breve descrizione di circa 90 master, per 21 delle 22 professioni sanitarie (non risultano proposte per gli Educatori professionali socio-sanitari) suddivisi in 3 raggruppamenti per tipologia di contenuto: Master Trasversali rivolti a tutte o parte delle professioni con contenuti prevalentemente organizzativo-gestionali, didattici e di ricerca; Master interprofessionali rivolti a due o più professioni su tematiche cliniche a forte integrazione interprofessionale; Master specialistici di ciascuna professione che rappresentano lo sviluppo di competenze specialistiche di ogni professione.
Considerata la potenziale offerta di master definita nel succitato documento che si profila come molto vasta, si ritiene che i percorsi formativi complementari regionali, possano avere una connotazione molto contestualizzata e legata alle problematiche organizzativo-assistenziali delle aziende sanitarie locali.
Allo scopo di definire le aree di competenze “core” dei professionisti con pratica/competenza avanzata si propone di considerare quelli indicati in modo concorde dalla letteratura internazionale in materia: pratica clinica, leadership e management, educazione, ricerca e consulenza; le competenze sviluppate in tali aree consentono di differenziare la caratterizzazione del professionista con competenza avanzata da quella dei professionisti all’inizio della loro esperienza professionale o con esperienza consolidata in un determinato contesto.
Allo scopo pertanto, di chiarire le differenze tra i livelli di competenza dei professionisti se ne propone la suddivisione in tre livelli in base all’esperienza professionale maturata e/o alla formazione:
- competenza di livello base quella del professionista sanitario neo-inserito in una specifica area,
- competenza di livello 1 quella maturata dal professionista sanitario a seguito di esperienza professionale in una particolare area, anche attraverso formazione specifica,
- competenza di livello 2 quella maturata dal professionista che ha sviluppato competenza di livello 1 e che acquisisce competenze avanzate con percorsi formativi complementari regionali, oppure quella maturata dal professionista sanitario che già opera in contesti che richiedono l’impiego delle competenze avanzate e che ha frequentato percorsi formativi riconoscibili come equivalenti ai percorsi di formazione complementare regionale oppure quella maturata dal professionista in possesso del master di 1° livello.
Si ritiene sia utile operare come segue:
Le Regioni sulla base dei bisogni di salute del territorio e in coerenza con l’organizzazione espressa nelle aziende sanitarie potranno definire propri elenchi di ambiti di competenza avanzata/specialistica, riconducibili a quattro macro-aree di aggregazione: formazione, clinico-assistenziale, clinico-gestionale e ricerca (a titolo di esempio si propone la Tabella 1) considerando: le tipologie di incarichi a prevalente contenuto professionale attribuiti nelle aziende sanitarie prima dell’attuale CCNL, gli ambiti di potenziale sviluppo di competenze in riferimento ai PSSR, le ulteriori proposte rilevate attraverso il confronto con le rappresentanze professionali.
L’elenco degli ambiti di competenza avanzata/specialistica costituisce la base su cui identificare le priorità di progettazione e realizzazione di percorsi formativi regionali atti all’acquisizione delle competenze così come previsto dal CCNL.
Le Regioni definiranno le modalità e i criteri qualitativi e quantitativi per il riconoscimento di percorsi formativi pregressi a professionisti che già operano in contesti che richiedono l’impiego di competenza avanzata, e che hanno frequentato, nei 5 anni antecedenti la sottoscrizione del CCNL, corsi, di almeno 40 ore di teoria, pertinenti agli ambiti di competenza avanzata/specialistica individuati, appartenenti alle seguenti tipologie:
- corsi organizzati da associazioni ora riconosciute come società scientifiche dal Ministero della Salute in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 e del decreto ministeriale 2 agosto 2017.
- corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e di alta formazione, ai sensi del DPR 162/1982, L.341/1990 e DM 270/2004.
- corsi promossi/autorizzati dalla Regione i cui obiettivi erano orientati allo sviluppo di competenze diverse da quelle, base o di livello 1, richieste per lavorare in un determinato contesto o con specifiche tipologie di assistiti.
A seguito dell’approvazione del presente documento le Regioni potranno avviare interlocuzioni con le rappresentanze degli Ordini nazionali delle professioni sanitarie e con il Consiglio nazionale degli Ordini degli Assistenti Sociali nonché con i sindacati del comparto sanità per la presentazione dello stesso documento e il confronto su possibili tematiche di carattere generale per la formazione complementare regionale.
Per quanto riguarda gli standard dei percorsi di formazione complementare regionale si rimanda all’allegato 1. Il successivo Allegato 2 rappresenta un fac-simile di attestato di acquisizione di competenza avanzata.
Roma, 20 febbraio 2020

Tabella 1 ESEMPIO DI AMBITI DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO E ASSISTENTI SOCIALI DI INTERESSE REGIONALE

Allegato 1 Proposta di standard per “Corso di formazione complementare regionale”

Allegato 2 modello Attestato di competenza avanzata

Allegato 3 Approfondimento sulla competenza avanzata e pratica avanzata nei principali sistemi sanitari



( red / 27.02.20 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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