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Regioni.it

n. 3819 - martedì 14 aprile 2020

Sommario
- Emergenza Coronavirus: le prime proposte delle Regioni per la fase 2
- Emergenza Coronavirus: le nuove ordinanze regionali
- Coronavirus: interventi sanitari tra controlli, emergenze e vaccini
- Si continua a restare in casa: le disposizioni del Decreto del 10 aprile
- Covid19: proposte sulle problematiche relative a trasporti, contratti pubblici ed edilizia residenziale pubblica
- Agricoltura: le priorità per fronteggiare l'emergenza Covid-19

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Si continua a restare in casa: le disposizioni del Decreto del 10 aprile

Le norme valgono dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020

(Regioni.it 3819 - 14/04/2020) Via libera ad un ulteriore Dpcm che scaturisce da “Una decisione difficile ma una decisione necessaria di cui naturalmente mi assumo tutta la responsabilità politica. E’ una decisione che ho assunto dopo diversi incontri tenuti con la squadra dei Ministri, con gli esperti del nostro comitato tecnico-scientifico, con le Regioni, le Province e i Comuni, con i sindacati, il mondo delle imprese, dell'industria, con le associazioni di categoria”, ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa il 10 aprile.
“Il comitato tecnico-scientifico ci ha dato una conferma: i segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti. Ci sono evidenti indicazioni che le misure di contenimento sin qui adottate dal Governo stanno dando dei frutti, ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi fin qui compiuti”. “Dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo. Dobbiamo continuare a rispettare le regole anche in questi giorni di festa. Dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociali”, ha proseguito Conte.
Con il nuovo Dpcm, a partire da oggi 14 aprile, è inoltre consentita l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno.
Si permette, dunque, la riapertura di alcuni negozi, come annunciato dallo stesso premier, che ha parlato di qualche "piccola variazione: dal 14 aprile riapriamo cartolibrerie, librerie, negozi per neonati e bambini". Riaperture che non valgono alcune regioni che hanno varato ordinanze più restrittive (vedi articolo precedente).
Nel dettaglio, il Dpcm, prevede che riaprano (come si legge nell'allegato 1 - Commercio al dettaglio) il 'commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria', il 'commercio al dettaglio di libri' e il 'commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati'.
Riprende, inoltre, l'uso delle aree forestali, per la produzione della legna, la fabbricazione dei pc, la silvicoltura, che si accompagna alla ripresa della produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l'agricoltura e a quella di utensileria manuale.  Riprende anche la produzione del sughero, ma anche degli articoli in paglia e i materiali da intreccio, le attività di riparazione e manutenzione di aerei e treni, oltre alla cura e
manutenzione del paesaggio. Via libera anche alle opere idrauliche.
Autorizzate anche le attività degli organismi internazionali, come l'Onu e le sue agenzie, proseguono anche le attività di call center, ma, a differenza del precedente Dpcm, scaduto per Pasquetta, viene precisato, nel testo del decreto, che vengono consentite "in entrate (Inbound)" e comunque "nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto".
Per quanto riguarda la c.d “fase 2”, il Presidente ha dichiarato che il Governo è già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo attraverso un programma articolato che poggia su due pilastri: l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Comitato, guidato da Vittorio Colao e composto da esperti in materia economica e sociale, avrà il compito, di concerto con il Comitato tecnico-scientifico, di elaborare le misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza.
All'articolo 1 il Decreto ridefinisce le "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. E' confermato il fatto che gli spostamenti sono consentiti esclusivamente per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute", ma in ogni caso "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza".
A chi avverte sintomi  da infezione respiratoria e ha febbre (maggiore di 37,5° C) è "fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante".
"Divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus".
Resta il divieto di "ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico", come pure è confermato il fatto che non si può accedere "ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici".
Ancora stop ad "attivita' ludica o ricreativa all'aperto". E' consentito solo "svolgere individualmente attività motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
Ancora fermi  "gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina". Sospesi allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo. Chiusi anche gli impianti nei comprensori sciistici.
sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativiSospese le "manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura.
L'apertura dei "luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone", ancora sospese "le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri"
Chiusi  i musei e "sospesi i servizi educativi per l'infanzia" e "le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado" e la frequenza nelle Università, dover però "l e attivita' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' . "Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza".
In vigore ancora lo stop ai viaggi d'istruzione". Sospesi i concorsi, i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.
"Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, 
"sospesi gli esami di idoneita' presso gli uffici periferici della motorizzazione civile".   
"E'  fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto" e "l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura"
Il Decreto stabilisce poi specifiche norme per gli istituti penitenziari.
Ancora "sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessità" (previste in un apposito allegato). "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro".
Ferme "le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie".
Sospese le attivita' inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
"Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori".
Un comma riguarda la possibiità di prevedere poi il lavoro agile anche nel settore privato. Ai datori di lavoro pubblici e privati si raccomanda comunque "di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Sono poi previste norme di prevenzione per le attivita' professionali.
All'articolo2 sono previste le "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive industriali e commerciali ". "Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 al decreto. "Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite, anche le attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 3, nonche' delle filiere delle attivita' dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali ("Sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonche' per i servizi che riguardano l'istruzione").
"Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', l'attivita' e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. E' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. 
"Sono altresi' consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', l'attivita' e' legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita' dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. 
"Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia". 
Un articolo (il 3) è dedicato alle Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Fra queste si torna a raccomandare "a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità". 
All'aticolo 4 le "Disposizioni in materia di ingresso in Italia".
Le disposizioni per i "Transiti e soggiorni di breve durata in Italia"  sono previste all'articolo 5, mentre l'artico 6 è dedicato alle "Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera".
Sarà "Il prefetto territorialmente competente,informando preventivamente il Ministro dell'interno" ad assicurare l'esecuzione delle misure" del decreto, nonché a monitorare  "l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti".
"Il prefetto potrà avvalersi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche', ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali", ma dovrà darne "comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata". 
E' solo all'articolo 8, nelle dispisizioni finali che si stabilisce che l disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. 
Al comma 3 si precisa che "si continuano ad applicare le misure di contenimento piu' restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale". 
 


( red / 14.04.20 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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