periodico telematico quotidiano a carattere informativo
registrato il 17/03/2003 presso il Tribunale Civile di Roma Sezione Stampa n.106/2003
 
n. 280- Roma, 1, 2 e 3 maggio 2004

Sommario

Parere su enti locali e fusione comuni Regioni approvano linee guida accordi di programma
Regioni, Province, Comuni su valorizzazione territori montani Turismo: regioni su riforma Enit
Regioni bocciano decreto integratori alimentari comunitari Regioni su fondo rifugiati
Parere su enti locali e fusione comuni

In sede di Conferenza Unificata le Regioni hanno presentato emendamenti al disegno di legge di conversione del D.L. 29 Marzo 2004, n. 80 recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (A.S. 2869), e inoltre è stato presentato anche un parere sullo schema di decreto ministeriale sui criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento dell'unione dei comuni.
In particolare la
prima proposta emendativa pone l’obiettivo di razionalizzare alcuni aspetti del ricorso alle fonti di finanziamento esterno anche ampliando il ventaglio delle possibilità di indebitamento mediante lo strumento delle aperture di credito.
La possibilità di contrazione delle aperture di credito viene estesa anche alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Tale comma si pone in contrasto con le normative di riferimento per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le seguenti argomentazioni.
La regolamentazione delle aperture di credito così come proposta, con dettagliate disposizioni legate a finalità di investimento individuate (“prestito di scopo”), si pone in contrasto con la normativa che sancisce i principi fondamentali in materia di bilancio e contabilità delle regioni, di cui al D.lgs 76/2000. Infatti, le regioni possono impegnare spese per un importo superiore alle entrate che si prevede di accertare, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui o altre forme di indebitamento; ciò vuol dire che le spese regionali d’investimento, la cui copertura finanziaria è prevista con indebitamento, possono essere impegnate senza accertamento d’entrata a fronte. Questa disposizione rappresenta una peculiarità finanziaria della materia regionale da sempre esistita, come lo attesta l’art. 4 dell’abrogata legge di bilancio e contabilità 19 maggio 1976, n. 335 e l’art. 5 del vigente d. lgs. 76/2000. Il soprarichiamato d.lgs. 76/2000 prevede, in aggiunta alla tradizionale forma di mutuo, la possibilità di ricorrere anche ad “altre forme di indebitamento”, pertanto, l’eventuale ricorso all’apertura di credito è già contemplato nell’autonomia finanziaria prevista da questa normativa.
Per quanto riguarda invece il parere sullo schema di decreto ministeriale concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, le Regioni, esaminato il testo, sostengono la modifica del D.M. 318/2000. A seguito della riforma costituzionale del 2001, si ritiene che oggi sia precluso allo Stato esercitare potere regolamentare in materie che non rientrano nelle sue competenze esclusive.
Si richiama pertanto la recente giurisprudenza della Corte costituzionale, ed in particolare:
1) la sentenza n.16 del 10 gennaio 2004, ove, al punto 5  del considerato in diritto, viene chiarito che:  " non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, fuori dall’ambito dell’attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni, ai sensi del nuovo articolo 119, quinto comma. Soprattutto non sono ammissibili siffatte forme di intervento nell’ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto (quanto alle competenze concorrenti) dei principi fondamentali della legge dello Stato.
Gli interventi speciali previsti dall’articolo 119, quinto comma, a loro volta, non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni). L’esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni comporta altresì che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all’interno del proprio territorio.
a sentenza n. 49 del 20 gennaio 2004
, relativa alle norme che istituiscono ex novo il “Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali” ed il “Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale”, nella quale, riconfermando la linea interpretativa della sentenza n.16/2004, si afferma che "Gli interventi di cui alle norme impugnate si atteggiano come prosecuzione di una pratica di trasferimento diretto di risorse dal bilancio dello Stato agli enti locali in base a criteri stabiliti dall’amministrazione centrale, senza tenere presente che, per quanto riguarda la disciplina della spesa ed il trasferimento di risorse dal bilancio statale, lo Stato deve agire in conformità al nuovo riparto di competenze e alle nuove regole, disponendo i trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica, passando, se del caso, attraverso il filtro dei programmi regionali e coinvolgendo le Regioni interessate nei processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi, nel rispetto dell’autonomia di spesa degli enti locali".
Le Regioni richiamano quindi in ogni caso l'ineludibile esigenza che provvedimenti di questo tipo, della cui legittimità costituzionale oggi si dubita per le ragioni sopra richiamate, vengano quantomeno discussi e concertati con le Regioni ed esaminati in Conferenza Unificata, nel rispetto dell'imprescindibile principio di leale collaborazione. E ritengono che il decreto ministeriale possa essere approvato in via transitoria, limitandone la vigenza all'anno 2004, e prevedendo l'avvio immediato di un tavolo di lavoro misto tra  Stato, Regioni ed associazioni nazionali rappresentative delle Autonomie locali.
Infine la Conferenza delle Regioni ha approvato (cfr. anche regioni.it n. 279 ) altri documenti, fra cui :
- DL 79/2004 "Disposizioni Sicurezza Grandi dighe".
- Parere su schema DPR su composizione e funzioni Alto Commissario prevenzione e contrasto corruzione e  altre forme di illecito all’interno della p.A. (ART.1 L. 3/2003);
- Documento su proposta progetto per sviluppo Sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP)- banca dati;
- Parere Regioni su schema D. lgs. recante integrazioni al D.Lgs. 190/2002 ai senis art. 1 comma 3 L. 443/2001. General Contractor

- Parere su criteri  ripartizione risorse per aree sottoutilizzate  periodo  2004-2007 (rifinanziamento legge 208/98)
-Documento su proposta Regione Molise di assegnazione risorse appropriate a programma straordinario ripresa di produttività  a seguito eventi calamitosi 2002
Tutti i documenti approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni si possono consultare su www.regioni.it .
(red)

Regioni, Province, Comuni su valorizzazione territori montani

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM esprimono parere negativo sullo schema di disegno di legge per la valorizzazione dei territori montani, salvo l’accoglimento delle proposte di modifica e integrazione presentate in sede di Conferenza Unificata.
Tra l'altro
si precisa che fino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, lo Stato prevede, appositi finanziamenti stabiliti annualmente nella legge di bilancio, per interventi volti a garantire l’applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni alle popolazioni residenti nei territori montani. Nelle materie di competenza regionale, tali finanziamenti sono ripartiti tra le Regioni.
Si specificano meglio anche
le norme in materia di ricomposizione fondiaria: Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ricomposizione fondiaria, qualora siano promossi piani di ricomposizione fondiaria su base volontaria nei territori di cui all’articolo 17 del Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, caratterizzati da frammentazione fondiaria, possono aderire al piano i proprietari e, qualora non vada a buon fine la notizia a coloro che nei registri immobiliari risultano titolari del diritto di proprietà del fondo rustico, trascorsi comunque sei mesi da apposito avviso pubblico del piano, coloro che dimostrano il possesso continuato per almeno cinque anni del fondo rustico interessato. In questo caso la ricomposizione fondiaria e la conseguente rassegnazione non interrompono il possesso. L’adesione al piano di ricomposizione fondiaria in qualità di possessore costituisce idoneo mezzo di prova ai fini del riconoscimento della proprietà consentendo a coloro che hanno partecipato in qualità di possessori di esercitare l’usucapione ai sensi dell’articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale).
Inoltre si chiede che il Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 della legge n. 281 del 1997, è autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del CIPE, un apposito atto aggiuntivo al contratto di programma per il triennio 2003-2005, con Poste Italiane s.p.a. al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibro economico, anche con un'apertura degli uffici part-time, o con operatore polivalente o unico, ovvero mediante uffici mobili.
(red)

Regioni bocciano decreto integratori alimentari comunitari

Le Regioni hanno espresso infatti un parere parere negativo in sede di Conferenza Stato-Regioni allo Schema di Decreto sull'omogeneizzazione degli integratori alimentari in ambito comunitario, salvo l’accoglimento degli emendamenti già presentati in sede tecnica.
Le Regioni
hanno ribadito le competenze già loro attribuite a partire dal Decreto legislativo 112/98.
Inoltre è stato sostenuto che le spese relative alle prestazioni rese da Regioni e Province autonome, per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9, siano a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio. E le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della Salute, per l'esame delle etichette trasmesse ai sensi dell'art. 10, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio.
Le Regioni infine hanno chiesto di individuare una data definitiva come termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 agosto 2005.
(red)

Regioni approvano linee guida accordi di programma

La Conferenza delle regioni approva le linee guida per l’utilizzo delle risorse assegnate alle Regioni ed alle Province autonome per il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di cui ai punti 1.2.2. lettera c) e 1.2.3. della delibera CIPE n.17/2003).
La Conferenza dei Presidenti nell’approvare il documento Linee guida per l’utilizzo delle risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome per il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, chiede l’immediata istituzione di un tavolo tecnico per realizzare le condizioni di integrazione funzionale dei vari sistemi di monitoraggio, esistenti o in corso di progettazione, tanto a livello regionale che di amministrazioni centrali. Ciò al fine di pervenire, in tempi coerenti con lo sviluppo del Piano d’azione del Progetto Monitoraggio, ad una omogeneizzazione delle modalità di dialogo tra tutti i sistemi in modo che questi abbiano una ricaduta utile sulle amministrazioni stesse nei processi di programmazione e di governo e controllo della spesa pubblica.
Il Tavolo deve riunificare le varie iniziative in corso in un unico momento di coordinamento, anche fine di razionalizzare e valorizzare sinergicamente le risorse investite così da avere garanzia di efficacia. Dovrà, in primo luogo, fissare criteri e obiettivi condivisi e irrinunciabili, alle quali le singole iniziative dovranno attenersi nell’implementazione e nello sviluppo delle proprie azioni.
Gli esiti del lavori del Tavolo saranno approvati in sede di Conferenza Stato Regioni.
La Conferenza dei Presidenti, inoltre, raccogliendo le riserve sui criteri di riparto delle risorse per assistenza tecnica e premialità del Progetto monitoraggio, avanzate dalla Regione Siciliana, chiede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in raccordo con le Regioni, concordi dei correttivi da porsi in essere attraverso azioni di sistema compatibili, comunque, con gli obiettivi generali del Progetto e con la sua fattibilità a livello di singola realtà regionale.
(red)

Turismo: regioni su riforma Enit

Le Regioni sostengono che quale sia il nuovo assetto costituzionale delle competenze in materia turistica, l’esigenza di disporre di un organismo nazionale investito del compito di promuovere l’immagine unitaria dell’Italia all’estero permane. Ecco perchè la riforma dell'Enit è fondamentale per la competitività di ogni “sistema regionale” di offerta turistica.
Per le Regioni è necessario individuare la creazione di un nuovo soggetto snello ed efficiente che affidi al sistema regionale, ai sensi del rinnovato ordinamento costituzionale, un ruolo preminente nella sua gestione.
La riforma dovrà avvenire con apposita legge statale in sostituzione della L. 292/1990 o con altro strumento legislativo individuato dal Governo che, comunque, assicuri celerità alla sua attuazione.
Nel perseguire tale obiettivo si dovrà avere cura di non disperdere le esperienze e le professionalità formatesi nell’Enit in tanti anni di attività.
Le Regioni sostengono anche l’esigenza di aumentare il sostegno della promozione turistica italiana da parte dello Stato (al momento assegnata in modo assolutamente insufficiente con gli stanziamenti all’Enit) come quanto già avviene negli altri paesi europei competitori (Francia, Spagna ecc.). A solo titolo di paragone, non si ritiene possibile che lo Stato italiano possa destinare alla promozione turistica meno di quanto mette oggi a disposizione la Francia per il solo mercato italiano.
Le Regioni chiedono che siano ripristinate, almeno, le risorse assicurate negli anni precedenti, prima delle ultime decurtazioni che hanno portato le attuali assegnazioni annuali a 25 milioni di Euro. Non si vede come altrimenti le Regioni possano avere interesse ad un sostegno finanziario alla futura Agenzia piuttosto che, come avviene oggi, agire per conto proprio sui mercati mondiali.
Parallelamente, per dare ulteriore possibilità di implementazione all’attività della nuova Agenzia, va garantito alle Regioni, nella logica di un corretto federalismo, un finanziamento annuale di 150/180 milioni di Euro.
Le attuali delegazioni ENIT dovranno essere rinnovate sia nell’organizzazione degli spazi che nella tipologia dei servizi offerti. Dovranno essere trasformate in modo tale da diventare dei punti di incontro, ovvero dei luoghi dove gli operatori pubblici e privati italiani possano trovare un punto di riferimento logistico per incontrare i propri interlocutori stranieri, nelle migliori condizioni di accoglienza.
(red)

Regioni: documento su fondo rifugiati

Fondi asilo rifugiati. La Conferenza delle Regioni, in considerazione del fatto che si tratta di un decreto dovuto, da emanarsi a seguito dell’autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri per la ripartizione di fondi nell’attesa dell’emanazione del Regolamento d’attuazione della legge 189/2002, nel merito si rileva che:
- il parametro del costo pro capite giornaliero aggiornato a € 18,52, assunto per l’individuazione dell’ammontare del finanziamento, risulta largamente inattuale e inadeguato;
- la data del 30 aprile 2004, come termine finale del finanziamento, non risulta di sufficiente garanzia per la prosecuzione degli interventi e dei servizi assicurati dai centri d’accoglienza;
- l’assenza di qualsiasi rimando a successivi provvedimenti in ordine alla certezza di risorse finanziarie, non garantisce la prosecuzione delle attività dei centri d’accoglienza stessi, perdurando la situazione d’emergenza dovuta alla mancata emanazione del regolamento attuativo.
Le Regioni, fatte queste premesse, hanno espresso parere favorevole in sede di Conferenza Regioni, limitatamente ai contenuti oggetto del decreto, raccomandando parimenti eventuali necessarie modifiche allo stesso, ovvero auspicabili successivi provvedimenti che tengano conto delle questioni evidenziate.
E' anche necessario conoscere l’orientamento del Consiglio dei Ministri - sostengono sempre le Regioni - in merito alle modalità e ai tempi d’emanazione del Regolamento d’attuazione della Legge n.189 del 2002, relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, già oggetto del parere espresso nella seduta della Conferenza Unificata dello scorso 10 dicembre.
L’autorevole parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del 26 gennaio 2004, ritiene necessario un ulteriore approfondimento della materia, sulla base di una “…adeguata rimeditazione…” dei punti già esaminati nella Conferenza Unificata citata e non accolti nel testo normativo.
(red)

 

Proprietario ed editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione
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